Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2016, n. 9698
CASS
Sentenza 17 novembre 2016

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Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione sostanziale. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di dieci anni di reclusione, mentre quella d'appello, che la aveva ridotta ad anni sei e mesi sei, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in relazione alla mancata nomina dell'interprete. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la nuova condanna dell'imputato, in sede di rinvio, alla pena di anni dieci di reclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2016, n. 9698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9698
    Data del deposito : 17 novembre 2016

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