Sentenza 17 novembre 2016
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio ma, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, esso ha riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, in quanto la sentenza di secondo grado annullata non ha determinato il consolidamento di alcuna posizione sostanziale. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di dieci anni di reclusione, mentre quella d'appello, che la aveva ridotta ad anni sei e mesi sei, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in relazione alla mancata nomina dell'interprete. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la nuova condanna dell'imputato, in sede di rinvio, alla pena di anni dieci di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2016, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento