Sentenza 4 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14976 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IP AZ, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ1 DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 577/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/05/01 R.G.N. 2297/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/04 dal Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a., ha rigettato la domanda dell'odierno ricorrente, lavoratore già dipendente da questa società, volta ad ottenere che l'indennità di buonuscita corrispostagli all'atto del collocamento a riposo, avvenuto il dicembre 1993, fosse riliquidata su di una base di computo comprensiva del premio di esercizio.
Il Collegio di merito ha osservato che nessuna disposizione ha sancito l'equiparazione del premio di esercizio alla tredicesima mensilità, riconoscendone la natura di mensilità aggiuntiva. Tutti i contratti collettivi hanno sempre escluso il premio di esercizio dalla nozione di retribuzione convenzionale e da quella di retribuzione fissa, di cui invece parte la tredicesima. Il Tribunale ha anche sottolineato le peculiarità che distinguono il premio da una mensilità aggiuntiva;
ed ha richiamato l'art. 14 della legge il 829 del 1973 che indica come base di calcolo della buonuscita l'ultimo stipendio, nozione che, secondo la contrattazione collettiva, non comprende il premio di esercizio.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ora il lavoratore indicato in epigrafe, con quattro motivi. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 14 della legge n. 829 del 14.12.1973, nonché vizio di motivazione,
il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che il premio di esercizio possiede i caratteri della continuità, della determinatezza e dell'obbligatorietà. Ha quindi natura retributiva e per tal motivo non può essere escluso dalla base di computo della buonuscita. Lo stipendio in godimento di cui parla l'art. 14 della legge n. 829 del 1973 è la retribuzione annua goduta dal ferroviere inclusiva del premio di esercizio, che è voce integrativa dello stipendio.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. c.c., in relazione agli artt. 27 e 32 del CCNL 87/89 e agli artt. 33, 35 e 41 del CCNL 90/92. Si sostiene che anche la contrattazione collettiva mostra di considerare il premio di esercizio nel computo della buonuscita.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e segg. c.c. e dell'art. 14 della legge n. 210 del 1985. Si
sostiene che l'art. 14 della legge n. 210/1985 sancisce l'applicazione della normativa pubblicistica solo in quanto non contrasti con la norma imperativa dell'art. 2120 c.c., secondo cui vanno computati (per l'indennità di anzianità) tutti gli emolumenti non occasionali, quale - appunto - il premio di esercizio. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., si sostiene che la disciplina legislativa, intesa nel senso voluto dal Tribunale, contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza, perché discrimina i ferrovieri da tutti gli altri lavoratori privati, per i quali vale la regola della onnicomprensività.
I quattro motivi che, presentando evidenti profili di connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. La Corte si è già pronunciata in controversie che presentavano l'identica problematica con le sentenze 27 ottobre 2000 n. 14223 ed 11 febbraio 2002 n. 1936, dalla seconda delle quali è stato tratto il seguente principio di diritto: "Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio, e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa speciale) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima mensilità) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
ne', d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto". A ciò deve aggiungersi che le diverse modalità di calcolo della indennità di buonuscita rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto non suscitano dubbi di legittimità costituzionale della relativa disciplina neppure in relazione all'art. 3 Costituzione;
ove si consideri, per un verso, che la ripetuta indennità, pur se calcolata su una base più ridotta, quanto a voci incluse, è, tuttavia, commisurata all'ultima, di norma più elevata, retribuzione (onde dovrebbe dimostrarsi - circostanza dal ricorrente neppure allegata - che, ciò nonostante, essa risulta di ammontare inferiore a quello che si avrebbe applicando i criteri propri del t.f.r.) e, sotto altro profilo, che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, quel che rileva ai fini dei principi costituzionali suindicati è il risultato complessivo dei vari meccanismi, nel senso della garanzia di un adeguato bilanciamento tra le limitazioni e i vantaggi previsti da un determinato metodo di calcolo, così da attribuire posizioni sufficientemente perequate a categorie omologhe di soggetti, pur senza dover necessariamente pervenire a trattamenti identici.
In coerenza con i principi suesposti questa Corte ha inoltre affermato la non computabilità del c.d. premio di esercizio nella indennità di buonuscita dovuta al personale ferroviario collocato a riposo fino al 31 dicembre 1995 (vedi Cass. 10 maggio 2002 n. 6738 e successive conformi); rilevando (anche) a tale proposito che, fino alla data suddetta, ogni questione in merito al computo della buonuscita è legislativamente risolta nel senso della esclusione, dalla sua base di calcolo, di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche (art 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), sicché, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, e non già stabilire una disciplina autonoma e diversa, a pena di nullità delle relative clausole. Ne discende che il ricorso del lavoratore deve essere rigettato, non avendo il Collegio ragione di discostarsi dalle menzionate pronunce, la cui motivazione fa propria, anche considerando l'assenza di rilievi o argomenti difensivi del ricorrente che dalle stesse non siano stati già confutati. Il ricorrente va, quindi, condannato al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 15,00 (quindici/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (Mille/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004