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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1948 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
, in persona del Direttore Generale Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca ed elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n.28 Pt_1
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galluccio elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio sito in Aversa alla Via Giotto n. 87
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.12.2021, adiva il Tribunale di CP_1
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' e la Parte_2
conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Allegava all'uopo di avere lavorato alle dipendenze dell' dal Parte_2
01.07.2018 al 31.07.2021 e di aver svolto mansioni di biotecnologo medico.
Evidenziava che formalmente il rapporto era qualificato come contratto a tempo determinato, dalla durata di 12 mesi, di volta in volta prorogati e che - nonostante l'ultima proroga al 31.12.2021 - il rapporto si risolveva anticipatamente in data
31.07.2021 per volontà datoriale.
Ritualmente citata in giudizio, l' si costituiva eccependo Parte_2
l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
Il giudice – previo espletamento della prova testimoniale – decideva la causa con sent. n. 1134/2024, pubblicata in data 08.03.2024 così statuendo: “- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 01/07/18 al 31/07/21; - per l'effetto condanna l' al CP_2 pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € CP_1
120.018,79, di cui € 11.264,35 a titolo di TFR, oltre interessi;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 6.699,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 15.07.2024, l' Parte_2
ha proposto tempestivo appello avverso tale decisione.
Censura la sentenza impugnata evidenziando che – sebbene la sentenza di merito possa senz'altro essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio – tuttavia, è sempre necessario che vi sia un preventivo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione, ciò che nel caso di specie non sarebbe avvenuto posto che “oggetto di contestazione è qui la natura subordinata solo del rapporto di lavoro nascente da un contratto di lavoro ex art. 15 octies d.lgs. n. 502/92 e non anche dei rapporti negoziali quali assegni di ricerca e borse di studio (oggetto della decisione richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., nella decisione impugnata, n.d.r.) . Ne deriva che qui non è necessario verificare la natura formativa del contratto né valutare lo scopo di accrescimento professionale accanto a quello propriamente di lavoro”. Si duole, inoltre, della valutazione della prova testimoniale effettuata dal Tribunale che avrebbe ritenuto più attendibili le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte ricorrente, e (di cui rimarca l'inattendibilità in quanto Tes_1 Tes_2
Parte aventi analoghi ricorsi pendenti nei confronti ella stessa , senza adeguatamente considerare le dichiarazioni del teste , indotto da parte Tes_3
resistente, il quale avrebbe totalmente smentito le allegazioni della ricorrente (e delle affermazioni rese dalle due testi sopra indicate). Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda proposta dalla CP_1
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame e contestandone la fondatezza nel merito. Ne ha, pertanto chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a sè stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018)
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento è la prima censura.
Ed invero, occorre premettere che, secondo la Suprema Corte, “la motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione,
l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” (Cassazione civile sez. trib.,
n. 27665/2024), essendo stato, però, anche precisato che – poiché la motivazione di una sentenza rappresenta l'elemento cardine che permette di comprendere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento – “la sentenza la cui motivazione riproduce il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive” (in termini Cassazione civile sez. I, n. 5393/2024).
Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata: è ben vero che il giudice ha riportato integralmente la motivazione di altra sentenza del medesimo Tribunale, tuttavia, individuati in tal modo i principi applicabili alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, ha ancorato la decisione al caso concreto dando atto della valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, anche richiamando il contenuto delle deposizioni testimoniali.
Altrettanto infondata è la seconda censura.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “Per determinare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, il giudice deve basarsi principalmente sull'effettiva subordinazione del lavoratore al datore di lavoro, anche se la qualificazione come autonomo nel contratto non è determinante. Inoltre, possono essere considerati altri elementi sussidiari, come l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, per valutare complessivamente la reale sistemazione degli interessi delle parti. Questa valutazione globale è particolarmente importante in situazioni in cui la subordinazione non è chiaramente evidente, come nei casi di mansioni intellettuali o professionali” (così Cassazione civile sez. lav., 07/06/2024, n.15955).
Quanto al valore giuridico del nomen iuris attribuito dalle parti ad una determinata fattispecie contrattuale, la Suprema Corte – ribadendo ancora una volta i principi già più volte espressi su punto - ha anche di recente affermato che “il nomen iuris adoperato dai contraenti è sfornito di un valore assoluto e dirimente e tuttavia non può essere del tutto pretermesso, rilevando come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione (cfr. Cass.
n. 5436 del 2019). In sostanza, pur configurandosi quale elemento necessario di valutazione, esso non riveste portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n.
29973 del 2022)” (così in motivazione Cassazione civile sez. lav., n.26712/2023).
Sul punto è emblematica anche la sentenza n. 9591/18 della Cassazione con cui è stato chiarito che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126
c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale)”.
Premesse le principali coordinate giurisprudenziali, ritiene la Corte come nella fattispecie in esame, sulla base delle complessive risultanze della prova orale e di quella documentale, sia emersa, in modo chiaro e puntuale, la sussistenza di tutti gli indici propri della subordinazione delle prestazioni rese dall'odierna appellata rispetto ad ogni contratto oggetto di giudizio (contratto di lavoro ex art 15 octies d.lgs 502/92 e relativa proroga).
Con riferimento al Progetto – in relazione al quale è stato stipulato il contratto con la – non ci si può esimere dal rilevare che i contenuti dello stesso CP_1 riproducono quasi pedissequamente la previsione dell'art. 5 L. n. 219/2005, come giustamente rimarcato dall'appellata. Il che lascia dubitare della effettiva sussistenza di un progetto, posto che l'art. 15 octies D.Lgs. n. 502/1992 espressamente prevede che “Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono …assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”.
L'art. 5 cit., infatti, prevede:
“1. (omissis) i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali comprendono:
a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:
1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;
2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all'articolo 15;
4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
(omissis)
b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:
1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
(omissis)”. Le attività attinenti al progetto – così come specificate dal dott. , Responsabile Tes_3
del Progetto, con nota n. prot. 169093 del 10.07.2017- consistevano in:
A) Lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati.
B) Attività diagnostica di laboratorio finalizzata alla qualificazione biologica dell'unità di sangue e di emocomponenti.
C) Esecuzione delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti.
D) Esecuzione delle indagini immunoematologiche (fenotipo eritrocitario esteso) sui pazienti finalizzate alla trasfusione.
E) Produzione e validazione di emocomponenti ad uso non trasfusionale.
Appare allora lampante che l'oggetto del “progetto” è coincidente con l'attività Parte ordinaria dell' così come individuata dall'art. 5 sopra cit.
D'altro canto, la disposizione di cui all'art. 15 octies D.Lgs. 502 richiamato è comunemente letta alla luce dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001:
“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
[di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione”.
Come rimarcato da Cass. civile sez. lav., n.3266/2025, “Dalla normativa riportata si evince che i contratti di cui si tratta devono avere degli oggetti ben specifici e possono essere stipulati solo per esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio.
La loro durata deve essere limitata e gli esperti interessati devono essere dotati di competenze elevate.
La logica del sistema è di consentire alle Amministrazioni di procurarsi dei medici qualificati con dei contratti a termine per affrontare specifiche problematiche non ordinarie che non possono essere subite risolte con i mezzi attualmente a disposizione”.
Dunque, i contratti di cui all'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502 del 1992 non possono essere liberamente stipulati purché ricollegati a un progetto.
“Questo è solo uno dei requisiti imposti dalla normativa, ma non possono essere assenti anche gli altri, come il collegamento con le finalità istituzionali della P.A., la particolare qualificazione degli assunti e la temporaneità degli incarichi, da ricollegare alla straordinarietà e contingenza della situazione che doveva essere affrontata e che non consentiva di adeguare immediatamente le dotazioni dell'Amministrazione con personale a tempo indeterminato o convenzionato”
(ancora Cass. civ. sez. lav. n. 3226 cit.).
In considerazione della coincidenza del “Progetto” con le attività proprie delle del numero di biologi assunti col medesimo tipo di contratto (circostanza CP_3
desumibile dalle dichiarazioni testimoniali) e delle proroghe dei relativi contratti si può ragionevolmente sostenere che l' ha utilizzato le forme contrattuali Parte_2
in esame per colmare carenze strutturali della dotazione interna e, quindi, non per una ragione legata ad un'esigenza contingente.
A tanto si aggiunga l'esito delle deposizioni testimoniali: in modo coerente ed univoco i testimoni escussi hanno confermato in tutti i periodi oggetto di giudizio il continuo ed univoco svolgimento delle medesime mansioni di biologo da parte della ricorrente all'interno dell'organizzazione del reparto di ematologia/centro trasfusionale del P.O. di Aversa, mansioni svolte in via esclusiva attraverso il pieno inserimento nei turni di servizio e con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico del responsabile del reparto. A tal fine vanno richiamate le dichiarazioni del teste – che ha Testimone_4
lavorato dal 1° settembre 2018 fino al 31 luglio 2021 ha presso il Centro
Trasfusionale dell'ospedale di Aversa come biotecnologo medico, Pt_3
occupandosi della lavorazione della sacca di sangue dal momento del suo arrivo in ospedale – “Preciso che il prelievo poteva provenire sia dalle AVIS che da donatori in loco. Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici, gli esami virologici.
Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici oltre che per i donatori anche per i pazienti. Posso dire di essermi anche occupata in prima persona dell'assegnazione delle sacche di sangue ai pazienti per casi di trasfusione, ed in particolare in modo maggiore quando ho iniziato a fare il turno notturno perché in questo caso il medico, che se ne occupava di solito, era solo reperibile e quindi provvedevo io o i colleghi…. Preciso che nell'ambito della lavorazione del sangue ci occupavamo anche dello stoccaggio e quindi anche di riporre le sacche nelle opportune celle. Facevamo anche una sorta di inventario informatizzato che appunto serviva a lasciare traccia di cosa avessimo fatto e della disponibilità in ospedale. Ciò era utile anche perché il dott. ci chiedeva anche di operare Tes_3
sulla piattaforma Sistra dove dovevamo registrare le disponibilità in modo che dagli altri ospedali potessero verificarla in caso di necessità. Quando tale necessità si verificava comunque era prassi che gli ospedali telefonassero per avere conferma. Le telefonate erano ricevute anche direttamente da noi perché erano effettuate al numero del centro e rispondeva chi si trovava. A svolgere le mie stesse mansioni eravamo circa 20 persone. Posso dire che eravamo o biologi o biotecnologi. Il mio orario di lavoro inizialmente era 8-14.00 oppure 14-20.00. A partire da ottobre 2019 ho effettuato anche il turno notturno che era dalle 20.00 alle 8.00. L'articolazione dei turni veniva decisa mensilmente dal dott. , che Tes_3
era il primario del Centro Trasfusionale e responsabile del progetto a cui partecipavo. Nella gestione dei turni di solito eravamo più persone la mattina e meno il pomeriggio, tale articolazione è rimasta anche quando si è aggiunto il turno notturno. Il turno notturno lo facevamo in due persone. Lo svolgimento del turno notturno era variabile e andava dalle due volte al mese fino anche a quattro. Posso dire che se mi dovevo assentare e l'assenza era programmata, inviavo una richiesta scritta al dott. , che mi ha sempre autorizzato l'assenza. In caso di assenza Tes_3
improvvisa, invece, io avvisavo per le vie brevi sempre il dott. , che non mi Tes_3 ha mai richiesto documentazione comprovante le ragioni della mia assenza. … Posso dire che noi avevamo un badge per timbrare in entrate ed in uscita in modo che il nostro monte ore venisse monitorato. Posso dire che io lavoravo tutti i giorni, compresi domeniche e festivi in base al turno. È capitato che mi sia stato chiesto di prolungare il turno. In queste occasioni veniva detto che dovevo recuperare delle ore. Io non ho mai opposto un rifiuto anche perché non ne ho avuto la possibilità.
Posso dire che quando abbiamo iniziato a fare il turno notturno le ore di questo turno non venivano contate. Noi passavamo il badge, ma poi le ore non venivano conteggiate nel calcolo delle ore svolte. Posso dire che io non ho mai chiesto cosa si dovesse recuperare, visto che noi, da progetto, non avevamo un monte ore da rispettare, ma ricordo di aver sentito discussione con il dott. di colleghi che Tes_3
rappresentavano di aver svolto la propria attività e di volersi allontanare ed ho sentito che lui opponeva un rifiuto, dicendo che era lui a stabilire i turni. Posso dire i turni mi vennero rappresentati quando iniziai a lavorare ed io in quell'occasione non mi opposi, e quindi non ho ritenuto di farlo dopo. Io per conservare il lavoro non mi sono mai opposta. … Conosco la ricorrente perché abbiamo svolto la stessa attività per la resistente. … e con i miei stessi turni, compreso quello notturno quando è iniziato.”.
Di analogo tenore risultano le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_5 altra ex collega di lavoro della ricorrente, avendo lavorato per l' - dal Parte_2
16 luglio 2018 al 31 luglio 2021 - al servizio trasfusionale del presidio ospedaliero di Aversa: “Io avevo un contratto come co.co.pro. Da contratto non era Pt_3
previsto un minimo di ore da fare. Ci venne dato un badge e ci venne detto che serviva ad attestare la nostra presenza ai fini del progetto. Mi venne detto che dovevo lavorare su turni, decisi dal dott. , che era il direttore del centro. Tes_3
Inizialmente i turni erano o quello mattutino che era dalle 8.00 alle 14.00 o quello pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00. Il dott. faceva un prospetto mensile dei Tes_3
turni. Posso dire che capitavano giornate in cui oltre al turno mattutino ci veniva chiesto di rimanere anche per il turno pomeridiano fino alle 17.00. Ciò avveniva quasi tutti i giorni. Il lavoro era tanto e quindi era necessario che noi rimanessimo.
Il dott. chiedeva anche di anticiparsi rispetto all'inizio del turno Tes_3 pomeridiano… Il dott. ci diceva che se non rispettavamo le sue direttive era Tes_3 lui a decidere del nostro contratto. Ci diceva spesso “quella è la porta, puoi andare via”. Ad ottobre 2019 si aggiunse anche il turno notturno perché il centro divenne
H24. La ricorrente e la sig.ra si rifiutarono di fare il turno Parte_4 notturno, dicendo che non era previsto da contratto. Il dott. disse che quindi Tes_3
avrebbero fatto tutti i sabati ed in effetti dalla consultazione del turno vidi che le due colleghe che avevano rifiutato, lavoravano tutti i sabati. Ricordo che il dott.
fece una comunicazione scritta in cui chiedeva di fare almeno 6 ore al giorno Tes_3
dal lunedì al sabato. Se qualcuno non raggiungeva tale monte ore, doveva recuperare… Poi ogni mese ad ognuno di noi veniva consegnato un foglio con il monte ore in cui erano segnate anche le ore da recuperare. Se noi andavamo via prima lo comunicavo al dott. , che non mi ha mai negato tale permesso purchè Tes_3
recuperassi. Per assentarci presentavamo una richiesta scritta. Non mi è mai stata rifiutata, ma posso dire che noi ci accordavamo con il dott. prima di fare la Tes_3
richiesta scritta. In caso di assenza improvvisa contattavo il dott. Tes_3 telefonicamente e gli comunicavo l'assenza e lui mi diceva che poi dovevo recuperare. …Il dott. ripeteva ogni giorno alla ricorrente che vi era bisogno Tes_3
di fare il turno notturno. Ricordo che nel corso di una discussione avvenuta con la ricorrente il dott. le disse “o lo accetti o quella è la porta”. Sarà stato maggio Tes_3
o giugno 2020. Ad agosto la ricorrente iniziò a fare le notti. Io mi occupavo della lavorazione del sangue e quindi della produzione degli emocomponenti di primo e secondo livello, poi ci occupavamo dell'accettazione, cioè di inserire a sistema la richiesta;
poi ci occupavamo di verificare se il sangue che avevamo a disposizione era compatibile con il paziente a cui doveva andare e per farlo facevamo gli esami anche sul sangue del paziente…. Noi firmavamo la modulistica di accompagnamento. Noi chiamavamo telefonicamente il medico reperibile per confrontarci in caso di dubbio. Dal momento in cui ci venne sbloccata la password lo iniziammo a fare anche la mattina, su richiesta del dott. , nel caso in cui Tes_3
non vi fossero medici presenti. Lo facevamo in autonomia, se non quando vi era il dubbio per casi particolari. Ci occupavamo anche dell'analisi delle provette dei pazienti. La ricorrente faceva le mie stesse attività”.
Infine, il dott. , direttore responsabile della unità operativa complessa di Tes_3 medicina trasfusionale dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa ha riferito:
“Conosco la ricorrente perché venne a lavorare come co.co.pro. nel mio reparto.
Era il luglio 2018 ed è rimasta fino a luglio 2021. In quel periodo vennero a lavorare circa 23 biologi, tra cui la ricorrente. All'epoca i biologi erano solo co.co.pro. e non vi erano strutturati biologi. La ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì e qualche sabato in base al turno. Io facevo mensilmente dei turni anche per i biologi. Era un turno la mattina che andava dalle 9.00 alle 14.00, oppure il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00. Preciso che tuttavia erano liberi di venire in base alle loro esigenze, sempre rispettando mattina e pomeriggio e che è capitato che si trattenessero più a lungo. Lo chiedevo io anche per interesse scientifico, per scrivere abstract per dei convegni. La loro partecipazione risultava dalla pubblicazione dei lavori. Non mi è capitato che mi dicessero di no. Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Da ottobre 2019 per necessità stabilii un turno notturno. I biologi rimanevano in due e vi era la reperibilità di un medico.
Tutti fecero il turno notturno, ma la ricorrente lo fece dal luglio 2020. Ad ottobre
2019 quando lo chiesi lei si rifiutò ed io ne presi atto. Non cambiò nulla nell'articolazione del turno della ricorrente. Non ricordo se altri si rifiutarono.
Ricordo che io periodicamente richiedevo di fare il turno notturno e lei a luglio
2020 accordò la sua disponibilità. Il turno notturno era per una o due notti al mese.
Loro quando non venivano lo comunicavano a me perché io poi mensilmente dovevo attestare che loro avevano raggiunto gli obiettivi del progetto. Io chiedevo che mi venisse comunicato preventivamente in modo da organizzare il turno con un modulo che era stato predisposto. Non ho mai negato la possibilità di assentarsi a qualcuno. Anche per giorni di riposo ho sempre dato il mio assenso. Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Ricordò che la ricorrente si assentò per alcuni periodi in via continuativa. Ricordo che la ricorrente si assentò sei settimane in un anno. Ricordo di aver fatto un ordine di servizio relativo all'orario di lavoro e ricordo che era indirizzato solo ai dipendenti. Venne affisso nella sala assegnazione. La ricorrente si occupava della lavorazione del sangue, poi dell'accettazione. Svolgeva esami pre-trasfusionali per determinare il gruppo sanguigno. Stabilire se il sangue era adeguato al paziente che doveva riceverlo spettava al medico. Loro poi potevano materialmente consegnarlo, anche nel sistema informatico. Sul sistema Eliot operavamo tutti, mentre sul sistema SISTRA operavo io ed il dott. che era un biologo co.co.pro. Era l'unico Per_1
co.co.pro. biologo ad avere la password su mia delega. Non mi risulta che venne cambiata la profilatura dei biologi quando iniziò il turno di notte per operare sul sistema. Per la valutazione dell'appropriatezza per procedere all'assegnazione si consultava il medico, anche durante il turno notturno”. A conferma della vincolatività dell'orario di lavoro, parte appellata ha anche prodotto copia della disposizione di servizio nella quale testualmente si legge: “Si avvisa i collaboratori tutti che ogni turno lavorativo deve essere minimo di 5 ore”.
Dall'istruttoria espletata sono emersi dunque elementi che vanno a connotare l'attività dell'odierna appellata come svolta in regime di subordinazione, quali:
l'assenza per tutto il periodo di causa nel centro trasfusionale di altro personale Parte dipendente dell' diverse dai borsisti o dai lavoratori co.co.pro., a qualsiasi titolo adibito alle mansioni di biologo o biotecnologo;
lo svolgimento in via esclusiva da parte dei borsisti e dei lavoratori co.co.pro. delle essenziali ed insurrogabili mansioni di biologo o biotecnologo;
l'inserimento nei turni di servizio;
la reperibilità notturna;
la presenza al lavoro nei giorni festivi;
le mansioni effettivamente svolte consistenti nell'erogazione di prestazioni assistenziali perfettamente sovrapponibili a quelle tipicamente svolte dal personale inquadrabile nella dirigenza medica;
l'utilizzo di badge marca tempo. È emersa inoltre quale figura etero-direttiva che in posizione gerarchica ha impartito istruzioni e direttive alla ricorrente il ruolo del responsabile UOC del centro trasfusionale dott. , il Tes_3 quale impartiva istruzioni e direttive e gestiva l'attività lavorativa della ricorrente in ogni aspetto, dall'organizzazione concreta del lavoro, all'autorizzazione delle ferie.
Dunque, il contratto stipulato dalla lavoratrice e la sua relativa proroga sono valsi, nella sostanza, a mascherare un vero e proprio lavoro di tipo subordinato in cui
Parte l'attività assistenziale è stata svolta con stabile inserimento all'interno dell' con inserimento nei turni per ferie, festivi, notturni e nell'adibizione ad una serie di molteplici attività affatto riconducibili ai progetti individuati nei contratti di borsa di studio. Per altro, nessun teste ha parlato di obiettivi da raggiungere, né tanto meno del presunto progetto richiamato nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 15 octies, ad eccezione del MISSO che, però, non ha specificato in cosa consistesse l'obiettivo che la doveva raggiungere, a parte il rispetto delle sei ore giornaliere. CP_1
Ricorrono, pertanto, tutti gli indici della subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro, l'inserimento nella stabile organizzazione del Centro trasfusionale
(dal rapporto con il personale paramedico ai pazienti agli altri reparti interni),
l'utilizzo di strumenti di proprietà e detenuti dalla struttura ospedaliera,
l'eterodirezione compatibile con la tipologia di compiti altamente qualificati. L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti intercorsi si pone in linea di continuità con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti nel contratto sottoscritto, in caso di contestazione, è soltanto uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, essendo prevalente l'indagine circa l'effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, ove univocamente caratterizzato dalla subordinazione (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav.,
26/06/2020, n.12871; Cassazione civile sez. lav., 01/03/2018, n.4884; Cassazione civile , sez. lav., 19/02/2016 , n. 3303).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 4.997.00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Paolo Galluccio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 18.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente