Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, con l'avv. F. Giannotta CodiceFiscale_1
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
con l'avv. G. Rinaldi C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per parte resistente: come da comparsa di costituzione per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da parte ricorrente che ha chiesto la pronuncia di divorzio rispetto al matrimonio contratto con la moglie nonchè la conferma delle condizioni di separazione, in particolare che la casa coniugale resti nella disponibilità della moglie (con ripartizione delle spese condominiali secondo il seguente criterio:
Si è costituita parte resistente che ha aderito alla domanda relativa allo status, ha chiesto conferma delle condizioni di separazione ed ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad euro 250 mensili, adducendo, a partire dal 22 settembre
2025, una riduzione del proprio reddito mensile dovuta al prossimo pensionamento.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente in funzione della separazione personale in data 02.02.2016, pronunicata con decreto di omologa del 10.02.2016.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Come richiesto da entrambe le parti, devono essere confermate le condizioni della separazione in quanto non contrarie alla legge.
Quanto alla domanda avanzata dalla moglie relativamente alla corresponsione di un assegno divorzile di euro 250 mensili, giudica questo Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento.
Sul punto si rileva, infatti, che l'art., art. 5, comma 6 della legge, 01/12/1970, n° 898, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In tale quadro, come enunciato dal consolidato orientamento giurisprudenziale della
S.C., è necessario anzitutto valutare se il coniuge richiedente l'assegno possiede (o se
è in grado di procurarsi)“mezzi adeguati” per conseguire la propria autosufficienza economica, atteso che, in caso di risposta positiva a tale quesito, “il diritto deve essergli negato tout court” (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11504). Tali “mezzi adeguati” comprendono primariamente il possesso di redditi, la capacità di svolgere una attività lavorativa, la titolarità di cespiti immobiliari e la disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 1581).
Nella fattispecie in esame la moglie appare possedere già tali “mezzi adeguati”, considerando che gode di un reddito netto mensile di circa € 1600 e che abita la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi.
Quanto sopra rilevato attesta la sussistenza di una situazione di autonomia in capo alla moglie.
Per di più la moglie continua ad abitare la casa coniugale pur essendone proprietaria solo al 50% (e pagando il mutuo per la stessa quota), circostanza che rappresenta un ulteriore benefit economico in quanto la resistente gode dell'utilizzo del 50 % della casa familiare senza alcun esborso economico per la metà di proprietà del marito.
Pertanto, in ordine a ciò, poco significativa appare la prospettata futura diminuzione di reddito in capo alla moglie (quando la stessa andrà in pensione) sia perché non attuale sia perché in ogni caso inidonea ad incidere sull'autonomia economica della moglie come sopra già esposto.
Si evidenzia, infine, che non vi è stata alcuna deduzione/allegazione della moglie circa l'eventuale scelta, condivisa col marito, di sacrificare le proprie aspettative professionali per dedicarsi ad attività domestiche e alla cura dei figli, al fine di consentire al marito di sviluppare appieno la propria capacità professionale, né circa eventuali contributi economicamente rilevanti forniti dalla moglie in favore del patrimonio comune o di quello del marito.
Per tale motivo anche la funzione compensativa/perequativa dell'assegno divorzile deve essere esclusa.
Deve quindi concludersi che, in applicazione dei principi sopra esposti, non sussistono i presupposti per determinare un assegno a favore della moglie.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
Augusta (SR) il 2.10.1957, c.f. e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. celebrato nel
[...] C.F._2
Comune di Torino in data 28.07.1984; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
conferma le condizioni di separazione;
rigetta nel resto;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3500 oltre al rimborso di cui all'art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2104 ed oltre a IVA e Cpa ove dovute per legge.
Biella, 12 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI