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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
R.G. 75/2022
Il Tribunale di RI , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CERIO ENNIO attore e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. COLELLA TIZIANA convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza del 25.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine da un precedente giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di RI tra le odierne parti processuali, avente ad oggetto la domanda con cui chiedeva l' adozione dei Parte_1
“provvedimenti utili ad eliminare e/o a ridurre nei limiti della normale tollerabilità, le immissione di rumori/e e fumi provenienti degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione installati presso l'abitazione del Sig.
e sita in AT (CB) alla Via Donato Maria CP_1
D'Amico n. 12, di accertare la conformità alle leggi vigenti e la regolare installazione, manutenzione e messa a norma, da parte del Sig. CP_1
presso la propria abitazione sita in AT (CB) alla Via
[...]
pag. 2/6 Donato Maria D'Amico n. 12, degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione e delle loro distanze dall'abitazione del Sig. Parte_1
oltre al combustibile utilizzato;
di accertare e dichiarare la
[...]
conformità alle leggi vigenti e la regolare la corretta ubicazione delle canne fumarie , del comignolo e delle delle loro distanze dall'abitazione del Sig. e, nel caso, ordinare la loro rimozione, Parte_1
demolizione e/o messa a norma di legge;
4) dichiarare la responsabilità del Sig. odierno convenuto, per tutte le azioni e omissioni CP_1
di cui in narrativa, in danno del Sig. 5) condannare il Parte_1
Sig. odierno convenuto, per tutte le azioni ed omissioni di CP_1
cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti e patendi dal Sig.
quantificati sommariamente nella somma di euro Parte_1
5.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia”.
Si costituiva nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di RI
, contestando l' avversa domanda , eccependo in particolare CP_1
l' incompetenza per valore dell' organo giudiziario adito e chiedendo conseguentemente che questo si dichiarasse incompetente in favore del
Tribunale di RI e chiedendo inoltre, in via subordinata , il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di RI – nonostante l' attore avesse rinunciato ad alcune delle domande proposte con l' atto introduttivo – si dichiarava incompetente a decidere la causa , individuando l' ufficio competente al riguardo nell' intestato Tribunale, dinanzi al quale il depositava Pt_1
atto di riassunzione in cui formulava le medesime richieste contenute nell' atto introduttivo del giudizio instaurato dinanzi al Giudice d Pace di RI.
pag. 3/6 Anche nel presente giudizio si costituiva il , con comparsa di CP_1
costituzione e di risposta in cui evidenziava l' infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto .
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 25 novembre 2024 sulla base delle sole produzioni documentali.
Parte attrice , lo si è detto , lamenta il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni di fumo e di rumore provenienti dagli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di proprietà del convenuto.
Va osservato sul punto che – se l' esistenza degli impianti appena indicati non è oggetto di contestazione tra le parti – vi è invece contrasto circa il superamento – asserito dal e negato dal – dei limiti di Pt_1 CP_1
tollerabilità delle emissioni di fumo e sonore provenienti dagli impianti in parola.
Vi è da dire al riguardo che parte attrice – onerata della relativa prova – non ha in alcun modo dimostrato la veridicità del proprio assunto, e cioè non ha dimostrato che le emissioni provenienti dagli impianti del abbiano CP_1
superato i limiti di tollerabilità previsti dalla legge.
E tale deficit probatorio non può essere colmato dalla ctu richiesta dal
, atteso che tale mezzo istruttorio non può essere ammesso quando Pt_1
– come nel caso che ci intrattiene – abbia natura esplorativa in quanto tendente ad ovviare a carenza di allegazione o di offerta di prova.
Ed infatti dall' esame della documentazione offerta in comunicazione non si rinvengono atti idonei a confortare la tesi del superamento dei limiti di tollerabilità degli impianti di proprietà del convenuto e nemmeno è stata pag. 4/6 espletata una prova orale da cui risulti perlomeno l' esistenza delle asserite emissioni.
E proprio l' assenza di un qualsiasi riscontro documentale o orale al supposto superamento della soglia di tollerabilità da parte degli impianti del Padulo rende evidente che la ctu richiesta al fine di tale accertamento dalla parte attrice avrebbe natura puramente esplorativa ed in quanto tale non può essere ammessa e tanto in sintonia con il consolidato principio per cui “ la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti ( cfr ex plurimis Cass. nn. 31886 e 19631/2020)”.
In punto di spese si rileva che la comunicazione con cui la parte convenuta ha espresso il proprio diniego – peraltro ingiustificato – a partecipare alla procedura di mediazione ha precluso alle parti la possibilità di trovare una soluzione in via stragiudiziale alla controversia ed ha in tal modo frustrato quella che è la finalità dell' istituto previsto dal d lgsl. n. 28/10, concretizzando in tal modo una condotta idonea ad integrare una delle
“gravi ed eccezionali ragioni“ che – secondo il dictum di cui alla nota sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – consentono al giudice di pag. 5/6 compensare le spese anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art 92 cpc
(cfr Trib Roma n 22475/17).
P.Q.M.
Il Tribunale di RI , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta la domanda, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 13/03/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
R.G. 75/2022
Il Tribunale di RI , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CERIO ENNIO attore e
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. COLELLA TIZIANA convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza del 25.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine da un precedente giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di RI tra le odierne parti processuali, avente ad oggetto la domanda con cui chiedeva l' adozione dei Parte_1
“provvedimenti utili ad eliminare e/o a ridurre nei limiti della normale tollerabilità, le immissione di rumori/e e fumi provenienti degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione installati presso l'abitazione del Sig.
e sita in AT (CB) alla Via Donato Maria CP_1
D'Amico n. 12, di accertare la conformità alle leggi vigenti e la regolare installazione, manutenzione e messa a norma, da parte del Sig. CP_1
presso la propria abitazione sita in AT (CB) alla Via
[...]
pag. 2/6 Donato Maria D'Amico n. 12, degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione e delle loro distanze dall'abitazione del Sig. Parte_1
oltre al combustibile utilizzato;
di accertare e dichiarare la
[...]
conformità alle leggi vigenti e la regolare la corretta ubicazione delle canne fumarie , del comignolo e delle delle loro distanze dall'abitazione del Sig. e, nel caso, ordinare la loro rimozione, Parte_1
demolizione e/o messa a norma di legge;
4) dichiarare la responsabilità del Sig. odierno convenuto, per tutte le azioni e omissioni CP_1
di cui in narrativa, in danno del Sig. 5) condannare il Parte_1
Sig. odierno convenuto, per tutte le azioni ed omissioni di CP_1
cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti e patendi dal Sig.
quantificati sommariamente nella somma di euro Parte_1
5.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia”.
Si costituiva nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di RI
, contestando l' avversa domanda , eccependo in particolare CP_1
l' incompetenza per valore dell' organo giudiziario adito e chiedendo conseguentemente che questo si dichiarasse incompetente in favore del
Tribunale di RI e chiedendo inoltre, in via subordinata , il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di RI – nonostante l' attore avesse rinunciato ad alcune delle domande proposte con l' atto introduttivo – si dichiarava incompetente a decidere la causa , individuando l' ufficio competente al riguardo nell' intestato Tribunale, dinanzi al quale il depositava Pt_1
atto di riassunzione in cui formulava le medesime richieste contenute nell' atto introduttivo del giudizio instaurato dinanzi al Giudice d Pace di RI.
pag. 3/6 Anche nel presente giudizio si costituiva il , con comparsa di CP_1
costituzione e di risposta in cui evidenziava l' infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto .
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 25 novembre 2024 sulla base delle sole produzioni documentali.
Parte attrice , lo si è detto , lamenta il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni di fumo e di rumore provenienti dagli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di proprietà del convenuto.
Va osservato sul punto che – se l' esistenza degli impianti appena indicati non è oggetto di contestazione tra le parti – vi è invece contrasto circa il superamento – asserito dal e negato dal – dei limiti di Pt_1 CP_1
tollerabilità delle emissioni di fumo e sonore provenienti dagli impianti in parola.
Vi è da dire al riguardo che parte attrice – onerata della relativa prova – non ha in alcun modo dimostrato la veridicità del proprio assunto, e cioè non ha dimostrato che le emissioni provenienti dagli impianti del abbiano CP_1
superato i limiti di tollerabilità previsti dalla legge.
E tale deficit probatorio non può essere colmato dalla ctu richiesta dal
, atteso che tale mezzo istruttorio non può essere ammesso quando Pt_1
– come nel caso che ci intrattiene – abbia natura esplorativa in quanto tendente ad ovviare a carenza di allegazione o di offerta di prova.
Ed infatti dall' esame della documentazione offerta in comunicazione non si rinvengono atti idonei a confortare la tesi del superamento dei limiti di tollerabilità degli impianti di proprietà del convenuto e nemmeno è stata pag. 4/6 espletata una prova orale da cui risulti perlomeno l' esistenza delle asserite emissioni.
E proprio l' assenza di un qualsiasi riscontro documentale o orale al supposto superamento della soglia di tollerabilità da parte degli impianti del Padulo rende evidente che la ctu richiesta al fine di tale accertamento dalla parte attrice avrebbe natura puramente esplorativa ed in quanto tale non può essere ammessa e tanto in sintonia con il consolidato principio per cui “ la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti ( cfr ex plurimis Cass. nn. 31886 e 19631/2020)”.
In punto di spese si rileva che la comunicazione con cui la parte convenuta ha espresso il proprio diniego – peraltro ingiustificato – a partecipare alla procedura di mediazione ha precluso alle parti la possibilità di trovare una soluzione in via stragiudiziale alla controversia ed ha in tal modo frustrato quella che è la finalità dell' istituto previsto dal d lgsl. n. 28/10, concretizzando in tal modo una condotta idonea ad integrare una delle
“gravi ed eccezionali ragioni“ che – secondo il dictum di cui alla nota sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – consentono al giudice di pag. 5/6 compensare le spese anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art 92 cpc
(cfr Trib Roma n 22475/17).
P.Q.M.
Il Tribunale di RI , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta la domanda, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 13/03/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 6/6