Versione
14 giugno 1985
14 giugno 1985
Art. 14. Delegificazione e regolamenti tecnici
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunita' economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.
Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.
Al fine di predeterminare il quadro delle attivita' interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.
I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:
1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
3) le modalita' di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;
4) le modalita' di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalita' necessario alla qualifica cui si riferiscono.
Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;
5) i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunita' economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.
Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.
Al fine di predeterminare il quadro delle attivita' interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.
I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:
1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
3) le modalita' di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;
4) le modalita' di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalita' necessario alla qualifica cui si riferiscono.
Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;
5) i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 33115 del 10https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/11/2021), n.33115 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. LORITO Matilde – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20478/2018 proposto da: D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, MARIA ANTONIETTA PAPADIA; – ricorrente – contro TRENITALIA S.P.A, in persona …
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Giurisprudenza • 53
- 1. Corte Cost., sentenza 31/07/1989, n. 473Provvedimento: […] Ad avviso del giudice a quo, ove si accolga la esposta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 210 del 1985, la questione di legittimità costituzionale assumerebbe rilevanza nel giudizio in corso, in quanto la deliberazione di dichiarare decaduto dalla nomina il ricorrente si è basata proprio sugli accertamenti medico-legali compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.Leggi di più...
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- sent. 473/89. impiego pubblico·
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- inammissibilita' della questione.·
- dipendenti dell'ente ferrovie dello stato