Articolo 14 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 giugno 1985
Art. 14. Delegificazione e regolamenti tecnici

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreche' siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunita' economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.
Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.
Al fine di predeterminare il quadro delle attivita' interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o piu' regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.
I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:
1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilita' dei dirigenti nonche' i criteri di conferimento della titolarita' degli organi ed uffici;
2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attivita' tecniche;
3) le modalita' di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;
4) le modalita' di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalita' necessario alla qualifica cui si riferiscono.
Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;
5) i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale dei Candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente