Art. 3.
Lo stanziamento stabilito dall' articolo 84 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' ridotto, per l'anno finanziario 1977, a L. 24.000.000.000.
Lo stanziamento stabilito dall' articolo 84 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e' ridotto, per l'anno finanziario 1977, a L. 24.000.000.000.