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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to FERNANDA D'AMBROGIO, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note per l'udienza a trattazione scritta c.d. cartolare del
27.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta il 20/11/2001 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui parte ricorrente era comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 3237/2010 del 20.09.2010, in cui parte resistente restava contumace, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Rilevato che all'udienza del 3.12.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di intrattenere una stabile relazione con un altro uomo, da cui erano nati dei figli, chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Caserta il 20/11/2001 (atto n. 46, parte I, anno 2001);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to FERNANDA D'AMBROGIO, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note per l'udienza a trattazione scritta c.d. cartolare del
27.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta il 20/11/2001 con parte resistente, dalla cui unione non sono nati figli.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui parte ricorrente era comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 3237/2010 del 20.09.2010, in cui parte resistente restava contumace, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Rilevato che all'udienza del 3.12.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di intrattenere una stabile relazione con un altro uomo, da cui erano nati dei figli, chiedendo la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Caserta il 20/11/2001 (atto n. 46, parte I, anno 2001);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso