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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3001/2021 di RG promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Nocco presso il cui studio sito in Santeramo in Colle alla via
Carmine n. 21 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sances, giusta mandato in atti;
Controparte_1
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini
NA ER succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2021 , Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto notificatole in data 25.09.2020 con cui le era stato intimato, unitamente all'Ente impositore, , di annullare l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 0142015901480084000 e la sottostante cartella di pagamento, n.
014200011017591683000, oltre che di pagare le competenze per l'atto di precetto, pari ad €. 2.626,10.
Parte opponente deduceva: 1) l'inammissibilita' del precetto per omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, atteso che a mente dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella
L. n. 30/1997, l'amministrazione pubblica debitrice gode di una dilatazione dei termini previsti dal codice di rito, sicchè l'opposto avrebbe dovuto dapprima notificarle il titolo esecutivo – costituito nella specie dalla sentenza n. 3401/2019 resa dal Tribunale di Bari – e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, notificarle il precetto;
2) l'inammissibilita' del precetto in relazione all'obbligo di fare, in quanto l'esecuzione della sentenza avrebbe dovuto essere chiesta con il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 co. 2 lett. c) e 7 co. 2 c.p.a..
Istava, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3401/2019 emessa dal Tribunale di Bari, per la declaratoria di inammissibilità del precetto, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 03.05.2021 si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilita' dell'opposizione proposta in Controparte_1
quanto irrituale e tardiva, assumendo che i motivi posti a base dell'opposizione attinendo a vizi formali della notifica del titolo esecutivo e del precetto avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare l'opposto deduceva che quanto al motivo fondato sull'omessa notifica del titolo esecutivo, la disposizione di cui all'art.14 del D.L. n.669/96, trova applicazione solo in riferimento ai provvedimenti giurisdizionali comportanti per l'Amministrazione l'obbligo di pagamento di somme di danaro che non afferisce al caso di specie e, in merito al motivo di inammissibilità del precetto in relazione all'obbligo di facere, assumeva che l'adempimento dell'obbligo potesse essere richiesto dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria mediante formale esecuzione ex art. 612 c.p.c..
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'istanza cautelare non potendo l'esecuzione della predetta sentenza comportare un pregiudizio per l' , nonché per Controparte_3
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.01.2025 trattenuta
NA ER in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e merie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione sollevata dal
[...]
di inammissibilita' dell'opposizione in quanto tardiva, sulla base dell'assunto secondo cui CP_1
l'opposizione sarebbe attinente a vizi formali della notifica del titolo esecutivo e del precetto e avrebbe dovuto essere proposta con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, dalla disamina dell'atto introduttivo del presente giudizio emerge che
[...]
ha contestato – correttamente mediante l'opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_3
dell'art. 615 co. 1 c.p.c. - il diritto dell'odierno opponente di procedere ad esecuzione forzata, ossia l'an dell'esecuzione.
Quanto sopra affermato è corroborato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha statuito che “…La Corte ha più volte osservato che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30),… di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi…”. (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3133 del 17 febbraio 2015, cit.).
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Muovendo dal primo motivo di opposizione giova richiamare l'art. 14 del D. Lgs. n. 669/1996, il quale prevede che: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente
[...]
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti Controparte_3
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Dunque, la P.A. ha tempo 120 giorni per adempiere all'obbligo di pagamento di somme di denaro, a decorrere dalla notifica del provvedimento.
Parte opposta ha, dal canto proprio, dedotto che la richiamata previsione normativa trovi applicazione esclusivamente nel caso di creditore “pecuniario” e non nel caso di specie in cui il titolo esecutivo comporta un obbligo di fare.
NA ER Invero, questo Giudice aderisce all'orientamento secondo il quale “l'art. 14 D.lgs n. 669/1997 trova applicazione in tutti i casi in cui l'esecuzione del provvedimento giudiziale presuppone l'esborso di una somma di denaro e quindi anche nel caso di esecuzione di un obbligo di fare, qualora la pubblica amministrazione debba sostenere una spesa per l'adempimento dell'obbligo imposto” (cfr. Tribunale di
Pesaro ordinanza del 31.08.2023), sicchè il precetto deve essere dichiarato inammissbile per omessa preventiva notifica del titolo esecutivo.
Quanto al motivo di opposizione fondato sulla dedotta inammissibilità del precetto in relazione all'obbligo di fare, esso è infondato.
Posto che l'ordinamento riconosce al creditore di una pubblica amministrazione, munito di titolo esecutivo, di ricorrere alternativamente all'esecuzione forzata nelle forme ordinare disciplinate dal c.p.c. o al giudizio di ottemperanza regolato dagli artt. 112 ss. c.p.a., la Suprema Corte ha, a tal proposito, statuito che “In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire…”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018).
Dunque, nell'odierno giudizio in disparte il motivo attinente l'inammissibilità del precetto, mette conto rilevare che, come evidenziato dal precedente Giudice con ordinanza del 10.09.2021, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto ha espressamente previsto l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione, sicchè essendo già stata posta nel nulla l'intimazione censurata e non prevedendo la sentenza ulteriori attività annullatorie da parte del soggetto concessionario, non ci si trova al cospetto di un provvedimento di condanna rispetto al quale può essere preannunciata l'esecuzione dell'obbligo di fare.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione, con il conseguente annullamento dell'atto di precetto.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €. 8.000.000,00 a €. 16.000.000,00 in relazione al valore della causa pari a €.
13.370.597,78 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione al 50% in considerazione della non particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
NA ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 25.01.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede;
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto opposto;
2) CONDANNA parte opposta alla rifusione nei confronti di Controparte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 22.362,98 per Controparte_3
compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ER
NA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NA ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3001/2021 di RG promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Nocco presso il cui studio sito in Santeramo in Colle alla via
Carmine n. 21 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attrice opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sances, giusta mandato in atti;
Controparte_1
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini
NA ER succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2021 , Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto notificatole in data 25.09.2020 con cui le era stato intimato, unitamente all'Ente impositore, , di annullare l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 0142015901480084000 e la sottostante cartella di pagamento, n.
014200011017591683000, oltre che di pagare le competenze per l'atto di precetto, pari ad €. 2.626,10.
Parte opponente deduceva: 1) l'inammissibilita' del precetto per omessa preventiva notifica del titolo esecutivo, atteso che a mente dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella
L. n. 30/1997, l'amministrazione pubblica debitrice gode di una dilatazione dei termini previsti dal codice di rito, sicchè l'opposto avrebbe dovuto dapprima notificarle il titolo esecutivo – costituito nella specie dalla sentenza n. 3401/2019 resa dal Tribunale di Bari – e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, notificarle il precetto;
2) l'inammissibilita' del precetto in relazione all'obbligo di fare, in quanto l'esecuzione della sentenza avrebbe dovuto essere chiesta con il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 co. 2 lett. c) e 7 co. 2 c.p.a..
Istava, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3401/2019 emessa dal Tribunale di Bari, per la declaratoria di inammissibilità del precetto, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 03.05.2021 si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilita' dell'opposizione proposta in Controparte_1
quanto irrituale e tardiva, assumendo che i motivi posti a base dell'opposizione attinendo a vizi formali della notifica del titolo esecutivo e del precetto avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare l'opposto deduceva che quanto al motivo fondato sull'omessa notifica del titolo esecutivo, la disposizione di cui all'art.14 del D.L. n.669/96, trova applicazione solo in riferimento ai provvedimenti giurisdizionali comportanti per l'Amministrazione l'obbligo di pagamento di somme di danaro che non afferisce al caso di specie e, in merito al motivo di inammissibilità del precetto in relazione all'obbligo di facere, assumeva che l'adempimento dell'obbligo potesse essere richiesto dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria mediante formale esecuzione ex art. 612 c.p.c..
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'istanza cautelare non potendo l'esecuzione della predetta sentenza comportare un pregiudizio per l' , nonché per Controparte_3
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.01.2025 trattenuta
NA ER in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e merie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione sollevata dal
[...]
di inammissibilita' dell'opposizione in quanto tardiva, sulla base dell'assunto secondo cui CP_1
l'opposizione sarebbe attinente a vizi formali della notifica del titolo esecutivo e del precetto e avrebbe dovuto essere proposta con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, dalla disamina dell'atto introduttivo del presente giudizio emerge che
[...]
ha contestato – correttamente mediante l'opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_3
dell'art. 615 co. 1 c.p.c. - il diritto dell'odierno opponente di procedere ad esecuzione forzata, ossia l'an dell'esecuzione.
Quanto sopra affermato è corroborato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha statuito che “…La Corte ha più volte osservato che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30),… di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi…”. (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3133 del 17 febbraio 2015, cit.).
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Muovendo dal primo motivo di opposizione giova richiamare l'art. 14 del D. Lgs. n. 669/1996, il quale prevede che: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente
[...]
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti Controparte_3
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Dunque, la P.A. ha tempo 120 giorni per adempiere all'obbligo di pagamento di somme di denaro, a decorrere dalla notifica del provvedimento.
Parte opposta ha, dal canto proprio, dedotto che la richiamata previsione normativa trovi applicazione esclusivamente nel caso di creditore “pecuniario” e non nel caso di specie in cui il titolo esecutivo comporta un obbligo di fare.
NA ER Invero, questo Giudice aderisce all'orientamento secondo il quale “l'art. 14 D.lgs n. 669/1997 trova applicazione in tutti i casi in cui l'esecuzione del provvedimento giudiziale presuppone l'esborso di una somma di denaro e quindi anche nel caso di esecuzione di un obbligo di fare, qualora la pubblica amministrazione debba sostenere una spesa per l'adempimento dell'obbligo imposto” (cfr. Tribunale di
Pesaro ordinanza del 31.08.2023), sicchè il precetto deve essere dichiarato inammissbile per omessa preventiva notifica del titolo esecutivo.
Quanto al motivo di opposizione fondato sulla dedotta inammissibilità del precetto in relazione all'obbligo di fare, esso è infondato.
Posto che l'ordinamento riconosce al creditore di una pubblica amministrazione, munito di titolo esecutivo, di ricorrere alternativamente all'esecuzione forzata nelle forme ordinare disciplinate dal c.p.c. o al giudizio di ottemperanza regolato dagli artt. 112 ss. c.p.a., la Suprema Corte ha, a tal proposito, statuito che “In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire…”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018).
Dunque, nell'odierno giudizio in disparte il motivo attinente l'inammissibilità del precetto, mette conto rilevare che, come evidenziato dal precedente Giudice con ordinanza del 10.09.2021, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto ha espressamente previsto l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione, sicchè essendo già stata posta nel nulla l'intimazione censurata e non prevedendo la sentenza ulteriori attività annullatorie da parte del soggetto concessionario, non ci si trova al cospetto di un provvedimento di condanna rispetto al quale può essere preannunciata l'esecuzione dell'obbligo di fare.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione, con il conseguente annullamento dell'atto di precetto.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €. 8.000.000,00 a €. 16.000.000,00 in relazione al valore della causa pari a €.
13.370.597,78 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione al 50% in considerazione della non particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
NA ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 25.01.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede;
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto opposto;
2) CONDANNA parte opposta alla rifusione nei confronti di Controparte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 22.362,98 per Controparte_3
compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari il 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ER
NA ER