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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 582/2021 R.G. promossa
DA
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti DAVID GIUSEPPE APOLLONI e DEBORA SPINELLI;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2
della in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti MANLIO GALEANO e MARIA
ROSARIA BATTIATO;
Appellato – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Differenze contributive.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado, la (di seguito anche Parte_1
opponeva l'avviso di addebito n. 597/2013/00000186/66, avente ad oggetto Parte_1
l'importo di € 493.539,86 preteso dall' a titolo di contributi datori di lavoro agricoli CP_1
per OTD periodo 2004/4 - 2008/4 sulla base del verbale di accertamento ispettivo Pt_2
prot. n. 39186 del 19/04/2010, notificato il 29/04/2010.
Con sentenza n. 804 del Tribunale di Ragusa, sez. lavoro, pubblicata in data 19/11/2020 e non notificata, l'adito giudice, espletata l'attività istruttoria, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellante, così disponeva: “in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara parte opponente tenuta al pagamento, per la causale di cui all'avviso di addebito impugnato, del complessivo importo di € 303.478,35, in essi compresi € 233.294,33 a titolo di contributi, € 59.566,02 a titolo di somme aggiuntive ed
€ 13.618,00 a titolo di compensi esattoriali;
condanna l a rifondere a parte CP_1
opponente la metà delle spese processuali (metà pari ad € 2.850,00 oltre accessori di legge), compensando la residua parte di tali spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u.”. CP_1
Avverso la predetta sentenza la interponeva Parte_1
appello, con ricorso depositato il 17/05/2021, censurando la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame e proponeva, a sua volta, CP_1
appello incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19/6/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la società odierna appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, c. 1, del dl 338/1989; precisa a tal fine che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la citata norma indica quale retribuzione da assumere
2 come base per la determinazione dei contributi dovuti quella stabilita dai contratti collettivi e, dunque, dal CIPL, una delle fonti previste dal legislatore per la determinazione della retribuzione imponibile;
deduce, inoltre, di avere rispettato pienamente i livelli salariali previsti dai contratti provinciali attuati attraverso i relativi accordi aziendali di gradualità.
2. Sotto altro profilo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto erroneamente che il Protocollo di Intesa, intercorso tra l' le CP_1
Associazioni datoriali operanti nella provincia di Ragusa e le OO.SS. dei lavoratori in data
13 giugno 2007, abbia carattere vincolante rispetto agli accordi con lo stesso assunti in relazione alla individuazione della base imponibile su cui calcolare i contributi;
deduce a tal fine che il suddetto Protocollo di Intesa non rivestirebbe alcuna efficacia in relazione alla vicenda in oggetto e non risulterebbe in alcun modo fonte idonea a dettare i criteri di individuazione della base imponibile contributiva per gli operai del settore agricolo;
evidenzia, pertanto, che del tutto illegittimo appare il ricorso da parte dell' al contenuto CP_1
dello stesso, al fine di motivare il verbale di accertamento del 19 aprile 2010.
3. Con il terzo motivo, articolato in più punti, la società appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'operato dell' sarebbe immune da censure avendo l' agito correttamente e che essa CP_1 CP_1
azienda sarebbe responsabile del comportamento consistito nell'aver denunciato all'Istituto assicurativo un imponibile contributivo inferiore a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, apparirebbe evidente come l' abbia posto in Controparte_3
essere una serie di comportamenti che si connotano per la loro contrarierà a buona fede;
deduce a tal fine che lo stesso ente avrebbe dapprima adottato comportamenti suscettibili di aver generato il legittimo affidamento delle aziende nella corretta individuazione degli imponibili contributivi, per poi fare un passo indietro rispetto alle indicazioni fornite.
Quanto alla contrarietà a buona fede rileva l'appellante che non vi sarebbe dubbio che l' con il proprio comportamento, abbia indotto l'azienda odierna appellante a CP_1
3 confidare sull'utilizzabilità delle retribuzioni corrisposte in forza degli accordi di gradualità come imponibile contributivo. Sotto altro profilo, deduce che la condotta dell'ente previdenziale risulterebbe lesiva dell'art. 41 della Costituzione il quale, come noto, afferma la libertà dell'iniziativa economica privata. Osserva, infatti, che sulla misura dei contributi confermati nel corso degli anni dal comportamento dell essa appellante ha CP_1
costruito i propri bilanci, il proprio budget e soprattutto ha sottoscritto contratti di vendita che altrimenti non sarebbero stati sostenibili. Deduce, ancora, che il mutamento di
“indirizzo” da parte dell' non può ledere in alcun modo le aspettative delle aziende CP_1
agricole, sicure di aver agito “ex lege” sulla scorta dei chiarimenti precedentemente forniti dallo stesso . CP_1
4. L'Ente previdenziale ha proposto appello incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha addossato a esso ente le spese di lite, compensate per la restante metà, e l'intero importo delle spese della C.T.U., lamentando sul punto la violazione degli artt. 91 e 92 cpc.
5. L'appello principale va rigettato in quanto infondato.
6. Va premesso che la - come incontestato tra le Parte_1
parti- “ha firmato l'adesione al programma di Adeguamento Salariale previsto dall'art. 15 del CIPL 2004/2007 del 23.09.2004, programma di adeguamento salariale valido per il periodo dal 01/09/2004 al 30/11/2007 e successive proroghe” ed ha “corrisposto nel mese di maggio 2009 l'Una Tantum prevista dall'art. 23 del CIPL firmato il 16.12.2008, per il periodo dal 01/12/2007 al 30/11/2008”; in particolare, nel verbale di accertamento CP_1
n. 6500000092796 del 14 Aprile 2010, si legge che “per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007
e fino al 30/11/2008 l'azienda ha retribuito i lavoratori con la retribuzione prevista dal programma di Adeguamento Salariale previsto dall'art. 15 del CIPL 2004/2007 del
23/09/2004, programma di adeguamento salariale valido per il periodo dal 01/09/2004 al
30/11/2007”; nello stesso verbale si legge che la predetta retribuzione è “valida solo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni contributive, ma non valida come
4 imponibile contributivo, mentre l'azienda ha denunciato all' le stesse retribuzioni come CP_1
imponibile contributivo…”.
6.1 Ai fini della decisione giova richiamare la ricostruzione normativa e i principi di diritto di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 11211 del 2024: “l'art. 5 del DL nr. 510 del 1996 - decreto convertito con modificazioni in legge nr. 608 del 1996- ha introdotto una disciplina volta ad estendere i vantaggi derivanti dalla corretta applicazione dei
CC.CC.NN.LL., a quei soggetti che, invece, non ne avevano fatto corretta applicazione. Si
è, cioè, prevista una articolata normativa attraverso la quale i datori di lavoro potevano uscire da una situazione di illegalità, in modo graduale, ed accedere ai benefici previsti dall'ordinamento, senza dovere immediatamente sostenere tutti gli oneri a questi connessi;
in particolare, sono stati previsti contratti di cd. «riallineamento retributivo» la cui disciplina, nel tempo, è stata oggetto di ripetuti adattamenti e modifiche;
21. per grosse linee, l'art. 5 cit. ha previsto che, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese, mediante contratti provinciali di riallineamento, potessero progressivamente adeguare le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dal C.C.N.L., e sanare profili di irregolarità pregressi. A loro volta, i singoli datori di lavoro potevano aderire all'accordo provinciale di riallineamento, tramite la sottoscrizione di un verbale aziendale di recepimento «con le stesse parti» che avevano sottoscritto l'accordo provinciale, da depositarsi poi presso la sede provinciale dell' 22. testualmente si riporta, nella parte di rilievo, l'art. 5 del D.L. nr. 510 del CP_1
1996: «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone […] è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a ), b ) e c ), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (id est: minimale contributivo). Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle
5 associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale […] Per il riconoscimento di tale sospensione,
l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale»; 23. successivamente, per quanto riguarda il settore agricolo che qui interessa, è intervenuto l'art. 10 della legge nr. 199 del 2016 che ha così stabilito: «Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510 […] gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale […]»; 24. può dirsi che, limitatamente al settore agricolo, è stata introdotta una forma di flessibilità del programma di riallineamento, non individuato in modo rigido per tutte le imprese, ma rimesso alle esigenze della singola impresa, a livello aziendale. Ciò a condizione che l'accordo aziendale fosse sottoscritto «con le stesse parti» firmatarie dell'accordo a livello provinciale;
25. il profilo in discussione riguarda, in via principale, l'interpretazione della espressione «purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale»; 26. tuttavia, nelle more del presente giudizio è intervenuto l'art. 3 ter del
D.L. nr. 103 del 2021, conv. con modific. dalla Legge nr. 125 del 2021, che ha così stabilito: «1. L'art.10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2.La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al
6 programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [...]»; 27. alla luce dello ius superveniens, vanno senz'altro accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
28. l'art. 3 chiarisce il tenore della espressione controversa: l'interpretazione autentica conferma l'esegesi di parte ricorrente indicata con il secondo motivo di ricorso;
29. l'art. 3, inoltre, riconosce alle parti negoziali la possibilità di «integrare» gli accordi aziendali di graduale adesione ai programmi di riallineamento retributivo, anche in epoca successiva al 17 ottobre 2001; 30. in relazione allo ius superveniens, la sentenza impugnata commette un doppio errore: - nell'interpretare l'art. 10 cit.: ai fini della legittimità degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento è sufficiente la sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento;
- nel fermare l'indagine, in relazione a due dei tre accordi in discussione, al mero dato temporale: occorre, invece, indagare il contenuto delle intese sopraggiunte e verificare se le stesse configurino o meno «integrazioni» per la prosecuzione del riallineamento retributivo disposto dal contratto aziendale concluso entro il 17 ottobre 2001 …”.
Va richiamato, altresì, quanto precisato dalla stessa Corte in pregresse plurime sentenze
(cfr. da ultimo Cass. ord. 4302/2025, secondo cui “… l'art. 5 del DL nr. 510 del 1996
(decreto convertito con modificazioni in legge nr. 608 del 1996) introduceva una disciplina volta ad estendere i vantaggi derivanti dalla corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL., a quei soggetti che, invece, non ne avevano fatto applicazione. Con i cd. "contratti di riallineamento retributivo" si è, cioè, consentito ai datori di lavoro di uscire da una situazione di illegalità, in modo graduale, ed accedere ai benefici previsti
7 dall'ordinamento, purché si rispettassero determinate tempistiche…”; in particolare, “in ossequio al dettato della Commissione Europea, la legittimità dell'aiuto statale alle imprese riposa sulla limitazione nel tempo. Così la L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 2 aveva concesso 12 mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare presso gli Uffici Provinciali del lavoro e presso le sedi dell' la citata Decisione della Commissione Europea in materia di aiuto di Stato n. CP_4
236/A/2000, contenente misure a favore della regolarizzazione dell'economia sommersa,
è del 17.10.2000, per cui ha ragione la difesa dell' nel sostenere che il termine ultimo CP_1
di un anno di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 1, per il recepimento, da parte delle imprese, dei contratti di riallineamento, regolati ai sensi e alle condizioni del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5 scadeva il 17.10.2001…”- ord. n. 26027 del 15.10.2019.
6.2 Nella fattispecie in esame, l'art. 16 (“Accordi di Riallineamento”) del C.I.P.L. per la provincia di Ragusa del 29.05.2000 (Contratto Provinciale dei Lavoratori Agricoli e
Florovivaisti Ragusa”) Gennaio 2000-Dicembre 2003 (cfr. all. n. 14 della produzione di primo grado di parte appellante) prevedeva: “Le parti, al fine di salvaguardare livelli occupazionali e condizioni di competitività delle imprese che continuano ad essere gravate da notevoli costi aggiuntivi determinati da carenze infrastrutturali e lontananza dai mercati, nonché di estendere ulteriormente l'area di applicazione del presente contratto a tutto il territorio provinciale, definiscono il seguente programma di riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall'art. 44 del C.C.N.L. Tale programma, tiene conto della verifica prevista dall'art. 17 del precedente C.I.P.L. ed effettuata in data 17/09/1999 nel corso della quale si è convenuto su una situazione di grave difficoltà che ha interessato il settore agricolo provinciale gravato anche dalla difficile situazione commerciale e di mercato. Il presente programma si propone quindi di completare l'iter avviato dal precedente contratto, confortato soprattutto dai significativi risultati raggiunti in materia di omogenizzazione dei salari su tutto il territorio … Il
8 programma di riallineamento da valere per l'intero territorio della provincia di Ragusa risulta il seguente:
- dal 01/10/2000 al 31/12/2000 £. 69.500
- dal 01/01/2001 al 31/12/2001 £. 71.500
- dal 01/01/2002 al 31/12/2002 £. 73.050
- dal 01/01/2003 al 30/09/2003 £. 75.400
- dal 01/10/2003 100% salario contrattuale provinciale …
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2003 per una verifica sullo stato di salute dell'agricoltura ragusana, onde procedere alla definizione dell'ultimo scaglione di riallineamento.
Le aziende che a seguito dell'applicazione dell'art. 18 del precedente C.I.P.L., hanno stipulato ed applicato i contratti di gradualità al programma di riallineamento potranno continuare a farlo, motivando l'applicazione di detto strumento ed indicando il programma per arrivare al 31.12.2003 all'applicazione integrale dell'art. 16 del presente
C.I.P.L. …”.
Il successivo art. 21 (“Durata del contratto”) prevede che “Il presente contratto decorre dal 01.01.2000 e scade il 31.12.2003”.
6.3 Il CCNL per gli operai Agricoli e Florovivaisti del 10 luglio 2002, valido per il periodo
1.01.2002-31.12.2005, all'art. 28 (Classificazione) del personale, ha previsto una “Norma
Transitoria”, secondo la quale “I contratti provinciali di lavoro, all'atto del loro rinnovo e comunque almeno due mesi prima della scadenza degli accordi di cui all'art. 88 del CCNL
10 luglio 1998, provvederanno a definire, all'interno di ciascuna area professionale, appositi livelli di inquadramento e relativi parametri per quei lavoratori che risultino avere retribuzioni pari o superiori ai minimi di area di cui all'art. 46 del CCNL ma inferiori ai salari contrattuali vigenti per i profili professionali corrispettivi. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori ai minimi di area di cui all'art. 46 del CCNL, i Contratti provinciali,
9 prima di dare applicazione a quanto disposto dal precedente comma, provvederanno a definire un programma di riallineamento contrattuale, che nell'arco di vigenza del
Contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari con le modalità stabilite al precedente comma”;
6.4 L'art. 15 (“Programma di adeguamento salariale”) del “Contratto Provinciale Lavoro per la provincia di Ragusa” del 23.09.2004 valido per il Parte_3
periodo 01/01/2004-31/12/2007, prevede: “Il precedente C.P.L. aveva come obiettivo, attraverso l'art. 16, quello di raggiungere al 31 dicembre 2003 il salario contrattuale provinciale, obiettivo che non è stato possibile raggiungere a causa della persistente crisi del settore agricolo di cui si è ampiamente parlato nella premessa del presente contratto.
In riferimento alle considerazioni di cui sopra ed alla norma transitoria cui all'art. 28 del
C.C.N.L., considerato che nella vigenza del precedente C.P.L. si sono sottoscritti accordi di gradualità e/o di riallineamento, verificato il raggiungimento di risultati positivi quali:
• Elevato numero di aziende che hanno aderito agli accordi di gradualità e/o di riallineamento
• Miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e percepimento di un salario certo
• Difesa del fattore occupazionale ( gli elenchi anagrafici nell'ultimo quadriennio sono aumentati di circa 3.000 unità )
• Raggiungimento di una uniformità di salari in tutta la provincia
• Miglioramento delle relazioni sindacali le parti concordano per tutte le aziende che nella precedente vigenza contrattuale non hanno realizzato l'obiettivo del raggiungimento del salario contrattuale, di affrontare la problematica degli adeguamenti salariali in modo da arrivare nel corso della vigenza del presente contratto al raggiungimento del salario contrattuale provinciale.
10 Conseguentemente, a tutte le aziende che si trovano nelle condizioni di cui sopra, viene data la possibilità di adeguare i salari, stipulando, tramite i soggetti firmatari del presente
C.P.L., appositi accordi a livello aziendale o pluriaziendale, secondo quanto stabilito dall' allegata tabella n. 1.
Eventuali condizioni di miglior favore sono fatte salve.”.
6.5 L'appellante ha aderito, con contratto aziendale protocollo del 26.01.2001, al CP_1
contratto di riallineamento previsto dall'art. 16 dell'Accordo per il rinnovo del CIPL stipulato il 29 maggio 2000 (“Programma di riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa”); in particolare, nel citato contratto aziendale si legge: “Il sottoscritto Persona_1
qualità di amministratore unico dell'impresa agricola Fonte Verde Az. Controparte_5
preso atto dell'Accordo per il rinnovo del CIPL stipulato in data 29 maggio 2000 … avente per oggetto il programma di riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa, con il presente atto
DICHIARA la propria adesione a quanto stabilito dal citato accordo e si impegna ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'accordo medesimo. Dichiara, infine, che il presente costituisce impegno valevole dal 01/10/2000 al 31/12/2003….”.
6.6 Con successivo “Contratto Aziendale per l'adeguamento salariale” (prot. del 24 CP_1
marzo 2005), l'appellante ha aderito al Programma di adeguamento salariale previsto dall'art. 15 del CPL del 23.09.2004; in particolare, si legge che “… considerato che -
l' … nel corso del precedente C.P.L. ha sottoscritto accordo Parte_4
di gradualità e intende sottoscrivere accordo di adeguamento salariale ai sensi della norma transitoria dell'art. 28 del CCNL e dell'art. 15 del CPL del 23.09.2004… le parti rinnovano il contratto aziendale di lavoro con il seguente programma di adeguamento salariale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CPL 23.09.2004…”.
11 6.7 Con successivo contratto aziendale del 21.02.2007 (prot. 6.03.2007), CP_1
l'appellante, dando atto “di avere rispettato e applicato i trattamenti economici previsti Contr dall'art. 15 del del 23.09.2004 fino al 31.08.2005” e di “volere continuare a sottoscrivere il contratto aziendale tramite la propria organizzazione sindacale, ai sensi Contr dell'art. 15 del del 23.09.2004”, ha aderito “al contratto provinciale di lavoro Contr secondo quanto stabilito dall'allegato tabella n. 1 del 23.09.2004 relativo a tutti i lavoratori della suddetta azienda addetti alle operazioni di coltivazione, raccolta e lavorazione dal 1 settembre 2005 al 31 marzo 2007…” e si è impegnato a “corrispondere ai lavoratori aventi diritto gli arretrati, a titolo di differenze salariali, maturati in rispetto alle decorrenze fissate dai vari scaglioni del programma di adeguamento salariale di cui alla tabella n. 1 del 23.09.2004 ...”.
6.8 In data 30.03.2007 le parti sociali hanno sottoscritto una nota interpretativa dell'art. 15 del C.I.P.L., prevedendo che “il programma di adeguamento salariale è applicabile a tutte le aziende agricole operanti nel territorio della provincia di Ragusa, con l'obiettivo di Contr pervenire nel corso della vigenza dell'attuale alla omogenizzazione delle retribuzioni provinciali anche mediante l'allargamento della platea delle aziende di nuova costituzione con la sottoscrizione del contratto aziendale di adeguamento salariale (di cui all'art. 15 Contr
secondo lo schema allegato” e disponendo la proroga “della decorrenza dello scaglione del programma di adeguamento salariale con scadenza originaria prevista per il 31.03.2007 (pari a € 45,00 per l'operario comune), al 30.11.2007”
6.9 Non vi è dubbio che il contratto aziendale del 2005 (sì come il successivo del 2007) non ha carattere integrativo di quello stipulato nell'anno 2001, posto che quest'ultimo non ha previsto un periodo parziale di riallineamento retributivo;
lo stesso invero, prevedendo l'adesione al programma di riallineamento salariale del C.I.P.L. della provincia di Ragusa, ha programmato l'adeguamento al salario contrattuale provinciale entro la data del
1.10.2003, nella misura stabilita nello stesso contratto, ed entro la data del 31.12.2003, nella misura successivamente stabilita dalle parti sociali a seguito dell'incontro
12 programmato per la determinazione dell'ultimo scaglione di riallineamento;
il successivo accordo aziendale del 2005, prendendo atto di quanto previsto dall'art. 15 del C.I.P.L. per la provincia di Ragusa del 23.09.2004, ovvero la mancata realizzazione al 31.12.2003 dell'obiettivo del raggiungimento del salario contrattuale provinciale, ha previsto un nuovo programma di adeguamento salariale del tutto autonomo dal precedente, così collocandosi fuori dalla previsione di cui all'art. 3 ter del D.L. n. 103 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2021, di interpretazione autentica dell'art. 10 della legge n. 199/2016; la fattispecie disciplinata dal legislatore prevede che gli accordi aziendali, sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, di adesione al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possano stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo, così da potere essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.
Differente è la fattispecie all'esame di questa Corte, ove dando atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo nel termine del 31.12.2003, sì come previsto dal C.P.L. del
29.05.2000, recepito nel contratto aziendale del 2001, la società appellante ha stipulato nell'anno 2005 un nuovo contratto aziendale e un nuovo programma di adeguamento salariale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del C.P.L. 23.09.2004; tale contratto provinciale, tuttavia, non poteva introdurre un nuovo contratto di riallineamento in quanto stipulato oltre il termine del 17.10.2001, previsto dalla Decisione della Commissione
Europea in materia di aiuto di Stato n. 236/A/2000; né allo stesso può riconoscersi natura Contr integrativa del precedente del 2000, posto che quest'ultimo, secondo quanto previsto all'art. 16, u.c., esauriva i suoi effetti entro il 31.12.2003 e non aveva previsto un adeguamento parziale;
ancora irrilevante è la previsione delle parti di incontrarsi entro il
30.09.2003, avendo detto incontro solo lo scopo di definire l'ultimo scaglione del programma di riallineamento per il periodo dal 1.10.2003 al 31.12.2003 e non di modificare o integrare i termini dello stesso;
non senza osservare, in ordine a tale ultimo profilo, che
13 nessun incontro si è tenuto tra le parti nel termine previsto e che solo in data 23.09.2004 è stato stipulato il nuovo contratto provinciale e che l appellante ha aderito allo Pt_4
stesso nella successiva data del 24 marzo 2005 (cfr. prot. ). CP_1
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “Gli accordi di gradualità previsti dall'art. 15 del c.i.p.l., vigente nella provincia per il periodo 2004/07, non sono ratione temporis riconducibili agli accordi di riallineamento previsti dall'art. 5 d.l. n.
510/1996, e se ne differenziano nettamente proprio per l'incapacità di derogare al minimale contributivo fissato dalla l. n. 389/89”.
7. Quanto sopra precisato permette di ritenere assorbito il motivo di appello relativo alla nullità del Protocollo di Intesa intercorso tra l' le Associazioni datoriali operanti CP_1
nella Provincia e le OO.SS. dei lavoratori in data 13 giugno 2007 sì come le eccezioni e questioni sollevate dall' nelle note autorizzate depositate da ultimo in data CP_1
18.06.2025.
8. Non può trovare accoglimento la censura dell'appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di considerare che l'art. 1 c. 1 del dl 338/1989 indica quale retribuzione da assumere come base per la determinazione dei contributi dovuti quella stabilita dai contratti collettivi e, dunque, dal CIPL, una delle fonti previste dalla legge per la determinazione della retribuzione imponibile;
ed invero, come precisato dalla Corte di
Cassazione nella recente sentenza n. 17107 del 26.05.2022, “Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del
1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore”.
9. Parimenti non possono trovare accoglimento i successivi motivi di appello, relativi alla non conformità della condotta dell' ai canoni di buona fede e correttezza, posto che CP_1
una siffatta condotta, anche ove ricorrente e in presenza dei relativi presupposti, potrebbe fondare solo un'azione risarcitoria.
14 10. L'esito complessivo della lite, lo ius superveniens e i recenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente parziale accoglimento dell'appello incidentale sulle spese proposto dall' , CP_1
da ritenersi preliminarmente ammissibile, essendo stato proposto nella memoria di costituzione tempestivamente depositata, avuto riguardo alla data di udienza del 7.06.2022, celebratasi a seguito dei molteplici rinvii d'ufficio.
11. La statuizione di rigetto dell'impugnazione principale, a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti con decreto.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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