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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 21505 /2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
D'AGO MAURIZIO e dall'Avv. BATTAGLIA FEDERICO, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito;
Conclusioni : conformi a quelle versate nei rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha rappresentato di essere Parte_1
stata titolare della pensione cat. INVCIV n. 07165556 dal 07/2012, percependo, in ragione dell'assenza di redditi personali, € 291,98 a titolo di pensione d'invalidità civile, oltre maggiorazione sociale ai sensi della L. 448/2001 per complessivi € 595,64; che alla data del decesso del coniuge, era divenuta titolare della pensione di reversibilità, categoria SO
10354062 con decorrenza dal 03/2022, per un importo mensile di € 921,60; che con provvedimento del 18/01/2023 l' , le aveva contestato l'indebita percezione della somma CP_1 di € 3.795,74 sulla pensione CAT. INVCIV n. 07165556 in godimento e, al contempo,
1 azzerato l'importo spettante a titolo di INVCIV a far data dal 01/01/2022; che tale indebito si sarebbe determinato per presunti redditi relativi all'anno 2020.
Ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, ma senza esito.
Ha dedotto di non percepire altri redditi all'infuori di quelli erogati dallo stesso e CP_1
derivanti dalla titolarità della citata pensione di Invalidità civile e dalla pensione di reversibilità liquidata in suo favore con decorrenza 01/03/2022 e che la somma dei redditi da pensione di reversibilità è pari ad € 11.980,80 (€ 921,60 x 13 mensilità) pertanto inferiore ai limiti di reddito previsti per beneficiare della pensione d'invalidità civile L. 118/1971 (€
16.982,49 per l'anno 2021, € 17.050,43 per l'anno 2022, € 17.920,00 per l'anno 2023).
Sostenuto quindi che potrebbe al più essere legittima, in ragione del riconoscimento della pensione SO, la sola revoca della maggiorazione sociale L. 448/2001, ha insistito per la illegittimità dell'azzeramento della pensione d'invalidità civile L. 118/1971 dal mese di gennaio 2022 a tutt'oggi.
Sostenuta in diritto l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per periodi antecedenti al provvedimento dell' nonché l'assenza della responsabilità e la buona fede connessa al CP_1
comma 4, art. 38 Cost. ha adito questo Giudice chiedendo di :
“a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
b) Dichiarare parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme percepite per il periodo 01/01/2022 a tutt'oggi;
c) Dichiarare illegittima la sospensione del pagamento della pensione Inv civ n. 07165556, disponendone il ripristino dal 01/01/2022 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1
dei ratei di pensione maturati maggiorati degli interessi calcolati fino alla data del soddisfo d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.
Si è ritualmente costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e diritto. In particolare ha ribadito il superamento dei limiti reddituali “Posto che il limite reddituale per poter beneficiare di tale prestazione è per l'anno 2022 pari a euro 5.010,20, la
SI.ra alla data del decesso del coniuge diveniva titolare della pensione di Parte_2
reversibilità, categoria SO 10354062 con decorrenza dal 03/2022 per un importo totale nell'anno 2022 di euro 10.827,32. Allo stato dei fatti, con ricostituzione batch del 21/12/2022 lo scrivente Istituto contestava l'indebita percezione delle somme sulla pensione CAT.
INVCIV n. 07165556 derivante dal superamento del limite reddituale per l'anno 2022 ai fini
2 dell'erogazione quale invalido civile parziale proprio per il possesso del reddito di pensione di reversibilità per il medesimo anno e, al contempo, azzerava l'importo spettante a titolo di
INVCIV a far data dal 01/01/2022.”
La causa all'udienza del 18.3.2025 , sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr.Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio può trovare applicazione, però, soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav.05.1.2011, n. 198).
Il provvedimento oggetto della presente impugnativa è quello datato 18.1.2023 con il quale l' comunicava alla ricorrente la rideterminazione della prestazione INV.CIV n. CP_1
07165556 , rideterminazione avvenuta sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e decorrente dal 1.1.2020.
La difesa dell' invece ha fatto riferimento a circostanze relativa all'anno 2022 ovvero al CP_1
riconoscimento della pensione di reversibilità intervenuto a seguito del decesso del coniuge della ricorrente.
Appare chiaro che l' si sia difeso richiamando fatti del tutto estranei al provvedimento CP_1
impugnato ed oggetto del presente giudizio. Invero nello stesso , come detto sopra, chiaramente si motiva il ricalcolo all'esito della comunicazione dei redditi della ricorrente relativi all'anno 2020 ma poi si afferma di aver corrisposto “un pagamento superiore a quanto dovuto “ da gennaio 2022 a dicembre 2022 per un importo complessivo lordo pari ad euro 3795,74.
Tale motivazione si palesa del tutto generica e inidonea a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'operato dell' a fondamento dell'azione di recupero. CP_2
3 Tale genericità risulta confermata anche all'esito della costituzione in giudizio laddove nella relazione amministrativa depositata agli atti si sostiene che “La SI.ra , Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. è titolare della pensione cat. C.F._1
INVCIV n. 07165556 dal 07/2012, nello specifico di assegno mensile di assistenza quale invalido civile parziale. Posto che il limite reddituale per poter beneficiare di tale prestazione
è per l'anno 2022 pari a euro 5.010,20, la SI.ra alla data del decesso del coniuge Parte_2
diveniva titolare della pensione di reversibilità, categoria SO 10354062 con decorrenza dal
03/2022 per un importo totale nell'anno 2022 di euro 10.827,32.” Pertanto al più il ricalcolo avrebbe dovuto essere applicato dal 2022 e non dall'anno 2020 come indicato nel provvedimento impugnato.
Ma la domanda è comunque fondata anche a voler ritenere che l'indebito sia riferito al solo periodo seguente il riconoscimento della reversibilità.
Invero sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431). Va altresì evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi siano perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
4 esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ne consegue che trova applicazione l'art.52 l.n.88/1989 secondo cui le pensioni erogate dall' debbono essere in ogni momento rettificate in caso di errore di qualsiasi natura CP_1
commessa in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della pensione, prevedendo il secondo comma dell'articolo che “non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'assicurato.”
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13, della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui, testualmente “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza...”.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce (cfr. Cass. 13223/2020). In questa ipotesi, l'affidamento riposto CP_2
dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_2
premesse. In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla
5 sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, la suprema Corte ha ritenuto che il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; 13223/ 2020). CP_ Nella specie, il superamento dei redditi nell'anno di imposta 2022 è stato verificato dall' nell'anno 2023, procedendo l'ente annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni erogate.
Dunque, l'istante ha percepito da gennaio a dicembre 2022 anche la pensione di reversibilità così determinandosi il superamento del limite reddituale per gli invalidi civili parziali previsto per l'anno 2022 pari a € 5025,02 ( vedi circolare n. 135 del 22.12.2022). CP_1
Deve quindi applicarsi il principio per cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Non ricorrono, infatti, le ipotesi che escludono l'affidamento dell'"accipiens", come nel caso CP_ del dolo, peraltro nemmeno allegato dall'
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, i ratei di assegno mensile di invalidità civile parziale erogati al ricorrente nel 2022 non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo.
In applicazione del principio della soccombenza, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €3795,74 richiesta
CP_ dall' con il provvedimento impugnato e condanna l' alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, delle relative somme trattenute;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi €1500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 02/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 21505 /2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
D'AGO MAURIZIO e dall'Avv. BATTAGLIA FEDERICO, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito;
Conclusioni : conformi a quelle versate nei rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha rappresentato di essere Parte_1
stata titolare della pensione cat. INVCIV n. 07165556 dal 07/2012, percependo, in ragione dell'assenza di redditi personali, € 291,98 a titolo di pensione d'invalidità civile, oltre maggiorazione sociale ai sensi della L. 448/2001 per complessivi € 595,64; che alla data del decesso del coniuge, era divenuta titolare della pensione di reversibilità, categoria SO
10354062 con decorrenza dal 03/2022, per un importo mensile di € 921,60; che con provvedimento del 18/01/2023 l' , le aveva contestato l'indebita percezione della somma CP_1 di € 3.795,74 sulla pensione CAT. INVCIV n. 07165556 in godimento e, al contempo,
1 azzerato l'importo spettante a titolo di INVCIV a far data dal 01/01/2022; che tale indebito si sarebbe determinato per presunti redditi relativi all'anno 2020.
Ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, ma senza esito.
Ha dedotto di non percepire altri redditi all'infuori di quelli erogati dallo stesso e CP_1
derivanti dalla titolarità della citata pensione di Invalidità civile e dalla pensione di reversibilità liquidata in suo favore con decorrenza 01/03/2022 e che la somma dei redditi da pensione di reversibilità è pari ad € 11.980,80 (€ 921,60 x 13 mensilità) pertanto inferiore ai limiti di reddito previsti per beneficiare della pensione d'invalidità civile L. 118/1971 (€
16.982,49 per l'anno 2021, € 17.050,43 per l'anno 2022, € 17.920,00 per l'anno 2023).
Sostenuto quindi che potrebbe al più essere legittima, in ragione del riconoscimento della pensione SO, la sola revoca della maggiorazione sociale L. 448/2001, ha insistito per la illegittimità dell'azzeramento della pensione d'invalidità civile L. 118/1971 dal mese di gennaio 2022 a tutt'oggi.
Sostenuta in diritto l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per periodi antecedenti al provvedimento dell' nonché l'assenza della responsabilità e la buona fede connessa al CP_1
comma 4, art. 38 Cost. ha adito questo Giudice chiedendo di :
“a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
b) Dichiarare parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme percepite per il periodo 01/01/2022 a tutt'oggi;
c) Dichiarare illegittima la sospensione del pagamento della pensione Inv civ n. 07165556, disponendone il ripristino dal 01/01/2022 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1
dei ratei di pensione maturati maggiorati degli interessi calcolati fino alla data del soddisfo d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.
Si è ritualmente costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e diritto. In particolare ha ribadito il superamento dei limiti reddituali “Posto che il limite reddituale per poter beneficiare di tale prestazione è per l'anno 2022 pari a euro 5.010,20, la
SI.ra alla data del decesso del coniuge diveniva titolare della pensione di Parte_2
reversibilità, categoria SO 10354062 con decorrenza dal 03/2022 per un importo totale nell'anno 2022 di euro 10.827,32. Allo stato dei fatti, con ricostituzione batch del 21/12/2022 lo scrivente Istituto contestava l'indebita percezione delle somme sulla pensione CAT.
INVCIV n. 07165556 derivante dal superamento del limite reddituale per l'anno 2022 ai fini
2 dell'erogazione quale invalido civile parziale proprio per il possesso del reddito di pensione di reversibilità per il medesimo anno e, al contempo, azzerava l'importo spettante a titolo di
INVCIV a far data dal 01/01/2022.”
La causa all'udienza del 18.3.2025 , sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
Ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr.Cass. sez unite 4/8/2010 n.
18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio può trovare applicazione, però, soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav.05.1.2011, n. 198).
Il provvedimento oggetto della presente impugnativa è quello datato 18.1.2023 con il quale l' comunicava alla ricorrente la rideterminazione della prestazione INV.CIV n. CP_1
07165556 , rideterminazione avvenuta sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e decorrente dal 1.1.2020.
La difesa dell' invece ha fatto riferimento a circostanze relativa all'anno 2022 ovvero al CP_1
riconoscimento della pensione di reversibilità intervenuto a seguito del decesso del coniuge della ricorrente.
Appare chiaro che l' si sia difeso richiamando fatti del tutto estranei al provvedimento CP_1
impugnato ed oggetto del presente giudizio. Invero nello stesso , come detto sopra, chiaramente si motiva il ricalcolo all'esito della comunicazione dei redditi della ricorrente relativi all'anno 2020 ma poi si afferma di aver corrisposto “un pagamento superiore a quanto dovuto “ da gennaio 2022 a dicembre 2022 per un importo complessivo lordo pari ad euro 3795,74.
Tale motivazione si palesa del tutto generica e inidonea a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'operato dell' a fondamento dell'azione di recupero. CP_2
3 Tale genericità risulta confermata anche all'esito della costituzione in giudizio laddove nella relazione amministrativa depositata agli atti si sostiene che “La SI.ra , Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. è titolare della pensione cat. C.F._1
INVCIV n. 07165556 dal 07/2012, nello specifico di assegno mensile di assistenza quale invalido civile parziale. Posto che il limite reddituale per poter beneficiare di tale prestazione
è per l'anno 2022 pari a euro 5.010,20, la SI.ra alla data del decesso del coniuge Parte_2
diveniva titolare della pensione di reversibilità, categoria SO 10354062 con decorrenza dal
03/2022 per un importo totale nell'anno 2022 di euro 10.827,32.” Pertanto al più il ricalcolo avrebbe dovuto essere applicato dal 2022 e non dall'anno 2020 come indicato nel provvedimento impugnato.
Ma la domanda è comunque fondata anche a voler ritenere che l'indebito sia riferito al solo periodo seguente il riconoscimento della reversibilità.
Invero sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431). Va altresì evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi siano perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
4 esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ne consegue che trova applicazione l'art.52 l.n.88/1989 secondo cui le pensioni erogate dall' debbono essere in ogni momento rettificate in caso di errore di qualsiasi natura CP_1
commessa in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della pensione, prevedendo il secondo comma dell'articolo che “non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'assicurato.”
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13, della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui, testualmente “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza...”.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica. Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce (cfr. Cass. 13223/2020). In questa ipotesi, l'affidamento riposto CP_2
dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle CP_2
premesse. In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla
5 sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, la suprema Corte ha ritenuto che il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; 13223/ 2020). CP_ Nella specie, il superamento dei redditi nell'anno di imposta 2022 è stato verificato dall' nell'anno 2023, procedendo l'ente annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni erogate.
Dunque, l'istante ha percepito da gennaio a dicembre 2022 anche la pensione di reversibilità così determinandosi il superamento del limite reddituale per gli invalidi civili parziali previsto per l'anno 2022 pari a € 5025,02 ( vedi circolare n. 135 del 22.12.2022). CP_1
Deve quindi applicarsi il principio per cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Non ricorrono, infatti, le ipotesi che escludono l'affidamento dell'"accipiens", come nel caso CP_ del dolo, peraltro nemmeno allegato dall'
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, i ratei di assegno mensile di invalidità civile parziale erogati al ricorrente nel 2022 non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo.
In applicazione del principio della soccombenza, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €3795,74 richiesta
CP_ dall' con il provvedimento impugnato e condanna l' alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, delle relative somme trattenute;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi €1500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 02/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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