Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8257/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PELLEGRINO GIUSEPPE F. Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con avv.ti MONTANARI CARLO, LEZZI ROBERTA e GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso che 1.- L'odierno opponente è il legale rappresentante della
, con sede legale in Racale (Le) alla Via Montesanto n. 51 (P.Iva ; Controparte_2 P.IVA_1
2.- Con il Verbale unico di accertamento e notificazione in epigrafe, redatto il 26.01.22, i funzionari CP_ ispettivi della Sede di Lecce concludevano le operazioni avviate sulla società suddetta;
3.-
Nello stesso verbale veniva dichiarata la decisione dell'Istituto accertante di iscrivere il socio ed CP_ amministratore nella gestione commercianti presso l' anche per il periodo Parte_1 precedente al dicembre 2020 (iscrizione avvenuta per esigenze e funzioni terze alle vicende della società che ricorre); 4.- All'esito della verifica, per il periodo dal gennaio 2017 al novembre 2021, veniva richiesto l'importo di Euro 23.577,93 per il recupero della disposta iscrizione in suddetta gestione - ha chiesto: 1) Annullare o dichiarare inefficace il Verbale di accertamento e notificazione in epigrafe;
2) revocare gli ordinativi di pagamento e le sanzioni ivi dettagliatamente riportate e descritte, e dichiarare che l'opponente nulla deve per le suddette causali.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021011034 del
31.01.22, nella parte in cui è stata disposta la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti nella qualità di amministratore unico della deducendo di essere già iscritto Controparte_2 alla gestione separata e che non vi sarebbero i presupposti per la doppia iscrizione.
1
In diritto, si deve rilevare che la doppia iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata è legittima ai sensi della legge 662/96, art. 1, commi 203 e 208, alla luce della norma di interpretazione autentica, costituita dall'articolo 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in base al quale: “L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni CP_ dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”. In base a tale norma, quindi, in caso di rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95, non trova applicazione il criterio di prevalenza previsto dall'art. 1, co. 208 L. 662/96 e, pertanto, permane l'obbligo della doppia iscrizione.
Al riguardo, Cass. SSUU 8/8/2011 n. 17076 ha stabilito che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.
Pur essendo stato eliminato il divieto di doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, tale doppia iscrizione non opera in via automatica, essendo necessaria la prova – con relativo onere a carico dell' (convenuto formale ma attore sostanziale) – dell'effettivo CP_1 svolgimento di una attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 203 L. 662/96.
Si veda al riguardo Cass. n. 2456/2016: “La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali”; sulla valorizzazione dell'elemento dell'apporto o meno di lavoro personale come criterio discretivo ai fini per cui è causa, si veda altresì Cass. 19/07/2018 n. 19273. Pertanto, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è necessario l'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività commerciale, inteso come apporto personale del socio (sia con attività materiale che con attività direttiva o comunque intellettuale), mentre l'obbligo viene meno nel caso in cui l'apporto sia solo quello di fornire i capitali o di svolgere attività di amministratore.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie dagli atti risulta la prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente nel senso innanzi esposto.
2 Dal verbale ispettivo in atti risulta infatti che “Il socio , fin dalla costituzione della Parte_1 società si è occupato personalmente alla gestione della stessa con carattere di Controparte_2 abitualità e prevalenza. In data 10 aprile 2012 l'assemblea dei soci deliberava di assegnare un compenso all'amministratore in considerazione “che lo stesso partecipa ormai stabilmente e in maniera continuativa all'attività amministrativa della società”. Come dichiarato dallo stesso in data 29 ottobre 2021 nel corso dell'accesso ispettivo presso l'azienda: “Sono amministratore unico della società di Racale. Io mi occupo di tutta la gestione della società, Controparte_2 mi occupo anche di dare le direttive ai dipendenti. …omissis…”. Tale ultima affermazione è stata poi confermata anche dai lavoratori successivamente ascoltati. Il socio Parte_1 risulta essere iscritto nella gestione previdenziale dei COMMERCIANTI presso l'Istituto a partire dal mese di dicembre 2020 per l'attività svolta quale Socio e Amministratore Unico per altra società.
Per le motivazioni su indicate, con separato verbale ispettivo si provvederà all'iscrizione del socio CP_
nella Gestione Commercianti presso L' nei limiti della prescrizione”. Parte_1
Al riguardo, si deve rilevare che i verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova dei fatti direttamente riscontrati dagli ispettori e delle attività da loro materialmente svolte - mentre tutti gli altri elementi riportati nel verbale, compreso il contenuto delle dichiarazioni dei terzi escussi nel corso dell'attività ispettiva, sono indizi liberamente valutabili dal giudice.
Tanto premesso, tali risultanze non sono smentite da prove contrarie;
le prove testimoniali richieste dalle parti sono infatti superflue nella parte in cui gli ispettori dovrebbero limitarsi a confermare il contenuto del verbale di accertamento e per il resto inammissibili per come capitolate, in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali o di diritto o valutazioni.
Si riportano di seguito i capitoli di prova articolati in ricorso:
a) Gli ispettori procedenti, nel suddetto Verbale, muovono dall'assunto che, dagli accertamenti effettuati, sarebbe emerso che per il legale rappresentante sarebbe emersa una Parte_1 partecipazione diretta, abituale e prevalente all'attività dell'impresa. In conseguenza, sanciscono l'obbligo di iscrizione presso la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, con decorrenza 1.01.2017, secondo l'art. 1, comma 203, della L. 662/96;
(tale capitolo riassume il contenuto del verbale impugnato)
b) In realtà, il , non ha mai prestato attività abituale e prevalente in favore dell'azienda, ma Pt_1 esclusivamente egli ha svolto, per gli anni oggetto di accertamento, una funzione di indirizzo, nell'ambito dell'amministrazione della stessa, in ordine alle modalità di gestione degli Uffici;
(tale capitolo è in parte negativo e in parte valutativo e, comunque, generico, non essendo stati indicati fatti da chiedere ai testimoni, da cui si possa ricavare la “funzione di indirizzo”)
c) Anche le sue rese dichiarazioni sono state intese ed impropriamente verbalizzate laddove si vuole ascrivere a lui un compito che eccede quello effettivamente svolto. Basti vedere che la sua attività consiste nell'indirizzare la società attraverso “le direttive date” ai dipendenti;
(tale capitolo è valutativo nella prima parte e, nella seconda parte, confermativo della tesi degli ispettori, in quanto viene confermato che fosse il ricorrente a dare direttive ai dipendenti)
3 d) Il dato normativo citato, come si evince dalla lettura del suo testo letterale e come emerge dalla interpretazione costante di numerosa Giurisprudenza, richiede come condizione necessaria ed imprescindibile un'attività di lavoro prevalente ed abituale, che sia aggiuntiva rispetto alla mera attività amministrativa, e non può essere confusa con la stessa;
e) Il Consiglio di Stato, con parere del 17 giugno 1998, già riteneva che il requisito per l'iscrizione debba ricondursi ad una partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, parificabile ad una sorta di “titolarità” della stessa impresa;
f) Nel caso di specie, l'onere probatorio, gravante sull'Ente impositore, non può ritenersi integrato dalla constatazione di una sporadica ingerenza o uno sconfinamento dell'attività amministrativa, che, come tali, non possono integrare i caratteri della abitualità e della prevalenza. Tanto meno, la prova può dirsi assunta dalle dichiarazioni del soggetto direttamente interessato, laddove egli stesso descriva, invece, il contenuto della sua attività, escludendo il carattere della abitualità e della prevalenza della prestazione;
(tali capitoli vertono su circostanze di diritto o valutazioni, peraltro errate nella parte in cui si afferma che la prova non possa essere ricavata dalle dichiarazioni rese dal diretto interessato)
g) Valga rilevare che la opera nel proprio settore con l'ausilio di proprio personale Controparte_2 in forza, idoneo a ricoprire tutte le fasi di esigenza per l'attività; h) Il fa inoltre presente che, Pt_1 per la funzione di amministratore ha percepito, negli anni prima del 2020 un compenso per il quale ha regolarmente versato la contribuzione alla c.d. “Gestione separata.
Tali ultimi due capitoli sono irrilevanti: il capitolo g) perché ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti non rileva che il ricorrente svolga l'attività dei dipendenti della società, ma che sia lui ad impartire loro le direttive;
il capitolo h) perché si è già visto che, per legge, è prevista la doppia iscrizione alle due gestioni, essendo stato abrogato il relativo divieto.
Gli altri motivi di ricorso, compresi quelli relativi al quantum della pretesa contributiva, devono essere rigettati in quanto proposti in modo assolutamente generico.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ma la novità delle questioni trattate e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione delle spese.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 26/07/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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