Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la decisione sulla richiesta di consegna non intervenga entro il termine di sessanta (o, in caso di proroga, di novanta) giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quest'ultima perde efficacia, ai sensi degli artt. 17 e 21 L. n. 69 del 2005, e l'ordinanza applicativa della misura coercitiva non può essere successivamente rinnovata, neppure nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine originario, la Corte d'appello abbia fatto richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della predetta legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 46165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46165 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1728
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 44287/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KI ED N. IL 21/12/1984;
avverso l'ordinanza n. 4/2014 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 02/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2014 ai sensi della L. n. 69 del 2005, artt. 9 e 13 la Corte d'appello di Campobasso ha applicato al cittadino marocchino AF MO - nei cui confronti è stato emesso il 6 febbraio 2014 un mandato di arresto Europeo dalle Autorità tedesche per il reato di favoreggiamento illegale dell'ingresso e dei soggiorni, commesso in Catania ed in Germania nel settembre 2013 - una nuova misura cautelare custodiale su richiesta del P.G., dando atto della fissazione alla data del 16 ottobre 2014 dell'udienza di trattazione del procedimento relativo al m.a.e..
1.1. In seguito alla emissione dei m.a.e., il AF era stato arrestato il 29 luglio 2014 dai Carabinieri di Isernia e dopo la relativa convalida la Corte d'appello aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 30 luglio 2014. All'udienza del 2 ottobre 2014, richiesta ulteriore documentazione allo Stato emittente, la Corte d'appello ha rinviato la trattazione alla su citata udienza del 16 ottobre 2014, disponendo al contempo la rimessione in libertà dell'arrestato per cessazione della misura cautelare ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 21. Il P.G., stante la permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b), ha chiesto l'emissione di una nuova misura custodiale, e la Corte d'appello ha disposto in tal senso, sul rilievo che la cessazione della misura cautelare per decorso dei termini di legge non fosse impeditiva della sua reiterazione, a fronte del provvedimento interlocutorio emesso dalla stessa Corte, L. n. 69 del 2005, ex art. 16, in ragione della richiesta di ulteriore documentazione alle competenti Autorità dello Stato estero.
2. Avverso la su indicata ordinanza del 2 ottobre 2014 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AF, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali, per mancanza e manifesta illogicità, con riferimento alla reiterazione della misura cautelare dopo che era stata disposta la rimessione in libertà dell'arrestato per il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, senza comunicazione dell'eventuale proroga di trenta giorni L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 2, ai fini della decisione sulla richiesta di consegna.
La decisione sulla richiesta di consegna, infatti, doveva adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare, salva un'eventuale proroga, non superiore a trenta giorni, che può essere disposta solo se giustificata da una causa di forza maggiore (art. 17, comma 2). L'inosservanza del limite fissato dal legislatore non produce effetti sulla richiesta di consegna, ma determina la sola estinzione della misura cautelare in corso di esecuzione, obbligando la Corte a porre immediatamente in libertà l'arrestato.
Il rigore della norma, dunque, non consente la emissione di una nuova misura cautelare, mentre la ritenuta applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 16 non giustifica la proroga del termine di trenta giorni ai fini del mantenimento della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte e precisate.
2. È noto che nella procedura passiva di consegna le misure coercitive non hanno un termine di durata autonomo e che la stessa L. n. 69 del 2005 non ne delimita la estensione temporale, poiché è lo stesso sviluppo del procedimento principale, che attiene alla decisione sulla consegna, ad essere sottoposto, diversamente dalle previsioni del sistema normativo estradizionale (ex art. 714 c.p.p., comma 4 e art. 715 c.p.p., comma 6), al rispetto di termini brevi,
certi e perentori.
Ciò comporta che la durata massima della misura coercitiva coincide con quella della decisione sulla consegna e che la perdita di efficacia della custodia cautelare, così come di tutte le altre misure coercitive adottate per garantire la consegna (Sez. F, n. 38144 del 25/08/2011, dep. 21/10/2011, Rv. 250982), si verifica soltanto quando la Corte d'appello non decide entro il termine, ordinario o prorogato, stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, (Sez. 6, n. 1181 del 07/01/2008, dep. 10/01/2008, Rv.
238132; Sez. 6, n. 38640 del 30/09/2009, dep. 05/10/2009, Rv. 244758).
La cessazione dell'efficacia della misura coercitiva, infatti, è testualmente collegata dall'art. 21 alla "non intervenuta decisione", ossì a alla inesistente pronuncia del provvedimento "nei termini di cui agli artt. 14 e 17".
In tal senso, dunque, la normativa interna (L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 21) ha dovuto adeguarsi ai principi fissati dalla Decisione
quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il cui art. 17, comma 1, stabilisce che "un mandato di arresto Europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza".
Sotto tale profilo, l'avvento della nuova procedura di consegna, quale prima espressione storica del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie (ex art. 67, comma 4 e art. 82, comma 1, T.F.U.E.), ha evidentemente inteso produrre effetti in bonam partem, poiché la previsione di termini brevi per la decisione sulla consegna comporta, rispetto alle su citate disposizioni della normativa estradizionale, una drastica riduzione della durata della custodia cautelare, con conseguenze particolarmente rilevanti nelle ipotesi di cd. consegna processuale, la cui deliberazione non è basata su un preventivo accertamento dei reati in sede giurisdizionale.
Nella medesima prospettiva, d'altronde, si è precisato che l'inefficacia della misura coercitiva applicata nei confronti della persona ricercata non determina anche la perenzione della domanda di consegna (Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010, dep. 19/07/2010, Rv. 247831), la quale, pertanto, ben potrebbe essere accolta anche dopo la scadenza dei termini fissati nella su citata disposizione di cui all'art. 21.
Si tratta, come già osservato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1181 del 07/01/2008, dep. 10/01/2008, cit), di una regula iuris analoga a quella enunciata dalle Sezioni unite in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, secondo cui la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. un., 12 febbraio 1993, dep. 6 maggio 1993, n. 2; Sez. un., 27 giugno 2001, dep. 11 settembre 2001, n. 33540). Dal nuovo assetto normativo, e in particolare dalla disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, discende pertanto: a) che la sentenza della Corte d'appello deve essere adottata entro il termine di sessanta giorni (ovvero di dieci giorni, in caso di consenso alla consegna); b) che tali termini possono essere prorogati sino ad un massimo di trenta giorni per cause di forza maggiore (informandone il Ministro della Giustizia), ovvero in caso di informazioni ed accertamenti integrativi (ex art. 16, comma 1), qualora la Corte d'appello ravvisi l'insufficienza della documentazione trasmessa dallo Stato membro emittente;
c) che il termine oltre il quale, in mancanza di una decisione, la persona deve essere posta in libertà non decorre dalla data dell'arresto da parte della P.G., ma dalla data di notifica della misura coercitiva emessa dal Presidente della Corte di appello (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, dep. 13/12/2005, Rv. 232635).
3. Nel caso in esame, il momento di decorrenza del termine va pertanto individuato nella data del 30 luglio 2014, quando la Corte d'appello, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, ha applicato al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Nessuna attività processuale è stata ulteriormente svolta sino alla udienza camerale fissata il 2 ottobre 2014 ai fini della decisione sulla consegna, quando la Corte distrettuale, oltrepassando il limite temporale di natura perentoria stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2 e art. 21, ha contestualmente disposto la scarcerazione del ricorrente e la riemissione della misura cautelare, ritenendo necessario un differimento dell'udienza alla data del 16 ottobre 2014 per richiedere ulteriore documentazione allo Stato emittente.
Un'attività di integrazione istruttoria, questa, la cui necessità ben avrebbe potuto essere dalla Corte vagliata nell'ordinario spazio temporale di sessanta giorni che il legislatore Europeo e l'ordinamento interno hanno tassativamente stabilito per l'adozione della decisione sulla richiesta di consegna.
Al riguardo, infatti, non si è ritenuto, in prossimità o in coincidenza con la scadenza del tassativo limite dei 60 giorni, di dover fare ricorso alle eccezionali ipotesi di proroga del termine di ulteriori trenta giorni previste dall'art. 17, comma 2, ovvero dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1. Si è già precisato, in questa Sede (v., in motivazione, Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, dep. 13/12/2005, cit), che l'espressione "cause di forza maggiore", utilizzata per legittimare la proroga di cui all'art. 17, comma 2, è comprensiva di tutte quelle situazioni idonee a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l'eccessivo carico di lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all'organico di cui concretamente può disporre, specie nel periodo feriale. Parimenti possono farsi rientrare, nell'area semantica propria della su citata diposizione, a mero titolo esemplificativo, situazioni relative a possibili ritardi con cui è pervenuta la necessaria documentazione, i tempi necessari alla traduzione degli atti, ovvero, ancora, la particolare difficoltà o impossibilità di reperire un interprete.
È altresì noto, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010, dep. 17/01/2011, Rv. 248959; Sez. F, n. 37514 del 12/09/2013, dep. 13/09/2013, Rv. 256722), che nella diversa ipotesi in cui vengano richieste allo Stato di emissione le informazioni integrative ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, la Corte d'appello non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell'art. 17, comma 2, della su citata legge. Una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione.
È agevole rilevare la ratio di tale diversa disciplina nel fatto che, nell'ipotesi prevista dall'art. 16, all'insufficienza della base cognitiva rilevabile ai fini della decisione sulla consegna la Corte d'appello deve ovviare attraverso una motivata richiesta di informazioni integrative, da inoltrare, direttamente ovvero attraverso i canale ministeriale, alle competenti Autorità dello Stato membro di emissione, rendendosi in tal guisa del tutto superflua l'esigenza di adottare un formale provvedimento di proroga del termine.
Peraltro, proprio perché funzionale alla decisione di merito sulla consegna della persona richiesta, l'integrazione del mandato passivo deve costituire oggetto di un puntuale vaglio delibativo da parte della Corte d'appello anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'art. 17, comma 2, dovendo la stessa Corte discrezionalmente modulare, a seconda delle peculiarità del caso, l'ampiezza dell'ulteriore termine, comunque non superiore al limite dei trenta giorni, entro il quale l'Autorità di emissione deve dar corso alla richiesta.
È pertanto necessario che la Corte d'appello, proprio in ragione delle esigenze di particolare celerità e semplificazione che connotano le modalità di instaurazione e la successiva progressione della nuova procedura di consegna, offra in ogni caso una tempestiva e adeguata giustificazione della ricorrenza delle su indicate, eccezionali, situazioni di prolungamento del termine ordinario, poiché il loro manifestarsi può produrre conseguenze direttamente incidenti sulla restrizione della libertà personale. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, deve ritenersi che la tardiva applicazione della facoltà riservata alla Corte d'appello dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, pur non incidendo sulla domanda di consegna, ha determinato la inefficacia della misura coercitiva applicata al ricorrente, rendendo ingiustificata la rinnovata restrizione del suo status libertatis.
4. S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza cautelare, con la conseguente scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p. e di quelli contemplati dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la liberazione di AF MO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014