Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2010, n. 821
CASS
Sentenza 15 dicembre 2010

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005. Ne consegue che una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, in cui la Corte d'appello ha chiesto la trasmissione di ulteriore documentazione a corredo del m.a.e.).

Commentario1

  • 1Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020

    Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2010, n. 821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 821
Data del deposito : 15 dicembre 2010

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