Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005. Ne consegue che una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, in cui la Corte d'appello ha chiesto la trasmissione di ulteriore documentazione a corredo del m.a.e.).
Commentario • 1
- 1. Proroga termine MAE (Cass. 20739/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2020
Una proroga formale dei termini di consegna è doverosa in tutte le situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui l'autorità guidiziaria italiana ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione per la consegna MAE, salvo quando la Corte d'appello richieda allo Stato membro di emissione le informazioni integrative. Quando la Corte d'appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative, non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2010, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
eeut-on MAE
# 8 21 / 11 S.N. REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez.1949 Composta da
Antonio Stefano Agrò CC 15/12/2010ד "Presidente -
Nicola Milo R.G.N. 44509/2010
Luigi Lanza
Francesco Ippolito
Ersilia Calvanese
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AR, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del 02/04/2009 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. S. Ventura, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 aprile 2009, la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza presentata nell'interesse di DA AR per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di quest'ultimo nell'ambito del procedimento di consegna alle autorità giudiziarie spagnole instaurato a seguito di mandato di arresto europeo.
La Corte riteneva non ancora decorso il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 17, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto era stata richiesta all'autorità giudiziaria spagnola la trasmissione della ulteriore documentazione a corredo del m.a.e., a norma dell'art. 16 della stessa legge, intendendosi così prorogato di ulteriori 30 giorni il termine sopra indicato.
2. Avverso l'ordinanza ora indicata ha proposto ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 16 e
17 della legge n. 69 del 2005. In particolare, il ricorrente denuncia la mancanza di una espressa proroga disposta dalla Corte di appello, non potendosi ritenere equipollente la semplice domanda diretta all'autorità giudiziaria spagnola per la trasmissione della documentazione integrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il nuovo regime di consegna del mandato di arresto europeo,
innovativamente rispetto alla disciplina estradizionale, prevede che la relativa procedura delibativa presso lo Stato di esecuzione debba esaurirsi entro uno spazio temporale ben determinato (60 giorni a far data dall'arresto del ricercato nel caso di procedura ordinaria), che, «in casi particolari»>, può essere prorogato di 30 giorni. Scopo della normativa europea è essenzialmente velocizzare la cooperazione giudiziaria, armonizzando almeno sotto l'aspetto temporale le
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procedure nazionali di consegna.
Nel dare esecuzione allo strumento europeo, il legislatore italiano ha ancorato ai termini fissati per la adozione della decisione sull'esecuzione del mandato di arresto europeo anche la funzione di configurare quei «limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale>>
(Corte cost. n. 83 del 1996), previsti dall'art. 13, ultimo comma, Cost. per ogni tipo di procedimento cui la carcerazione si riferisce. L'art. 21, legge 22 aprile
2005, n. 69, stabilisce infatti che quando la decisione non interviene nei termini indicati dall'art. 17 la persona da consegnare deve essere posta immediatamente in libertà.
I limiti di durata massima delle misure cautelari da adottarsi nella procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo per la ordinaria fase delibativa sono pertanto da individuarsi, a norma del citato art. 17, nel termine di sessanta
2 giorni dall'esecuzione della misura cautelare, estensibile sino a novanta giorni ove, per cause di «forza maggiore», sia ravvisata dalla corte di appello l'impossibilità di rispettare l'ordinario termine per l'adozione della decisione.
Orbene, nel ventaglio di situazioni che possono rientrare nella nozione di forza maggiore», la legge del 2005 ha espressamente tipizzato quella più frequente (considerate anche le scelte innovative effettuate dal legislatore sub art. 6 rispetto al testo europeo), ovvero il caso in cui la corte di appello necessiti di acquisizioni integrative per la decisione. L'art. 16 prevede, infatti, che la corte di appello, ove non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, possa richiedere allo stesso le informazioni integrative occorrenti, stabilendo un termine massimo per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Termine che deve comunque non superare il termine massimo fissato a sua volta dall'art. 17 della stessa legge.
Il meccanismo previsto dall'art. 16 è destinato pertanto a produrre automaticamente un prolungamento dei termini in perfetta armonia con i termini massimi stabiliti dall'art. 17 cit. senza che sia necessario che la corte di appello disponga una formale proroga del termine. Proroga invece doverosa in tutte le restanti situazioni in cui la corte di appello si trovi nell'impossibilità oggettiva di rispettare il termine di sessanta giorni stabilito dalla citata norma.
La disposizione evocata dal ricorrente costituisce infatti norma di chiusura, nel senso che persegue chiaramente la finalità di ricomprendere tutte quelle ipotesi non espressamente disciplinate dalla stessa legge in cui lo slittamento della decisione sia dovuto a ritardi incolpevoli nell'adozione della decisione (Sez. 6, n.
45254 del 22/11/2005-13/12/2005, Calabrese, non mass. sul punto;
Sez. 6, n.
4357 del 1/2/2007-2/2/2007, Kielian, non mass.).
Pertanto, può concludersi che, nel caso in esame, era intervenuta una proroga di fatto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 17 cit., determinata dalla ritenuta necessità di acquisire copia del mandato di arresto interno, e deve conseguentemente escludersi che il AR debba essere scarcerato, come richiesto dalla difesa.
Per tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/12/2010.
Il Consigliere estensore
✓Presidente Ersilia Calvanese Antonio Stefano Agro
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 17 GEN 2011
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seaci
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