Articolo 67 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 61Articolo 68
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9 ottobre 2010
Art. 67. Disposizioni in materia di procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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