Sentenza 12 settembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell'art. 16, comma primo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina un automatico prolungamento dei termini entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga del termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2013, n. 37514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37514 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/09/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 92
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 33401/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IL N. IL 24/12/1980;
avverso l'ordinanza n. 21/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 02/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO. RITENUTO IN FATTO
1. CU AS ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 2-8-13, con cui sono state dichiarate sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente, a soddisfatta giustizia italiana, in relazione ai mandati di arresto europeo emessi, il 18-6-12 e il 22 -5- 13, dal Procuratore della Repubblica di Graz (Austria), per una serie di reati di furto aggravato, soppressione e falsificazione di documenti, associazione a delinquere e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Austria dal 2007 fino all'anno in corso.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, l'intervenuta decadenza della misura cautelare in essere poiché la Corte d'appello ha richiesto informazioni integrative, ex art. 16, L. MAE, senza attivare la procedura di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2 perché non esistevano cause di forza maggiore, e senza prorogare i termini custodiali.
2.1. Con il secondo motivo, deduce assenza di gravi indizi poiché la pronuncia della Corte d'appello si limita ad un mero richiamo a quanto pervenuto dall'Austria, senza affrontare la problematica relativa alla sussistenza della gravità indiziaria. Tanto più che dalla nota di "chiarimenti integrativi" inviata dallo Stato di emissione non si evince nulla di più di quanto era già desumibile dal MAE poiché non vengono forniti gli asseriti riscontri derivanti dalle analisi del DNA e dalle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità ne' vengono indicati i ruoli che il CU avrebbe, secondo l'accusa, rivestito nell'ambito delle azioni delittuose e, conseguentemente, le sue responsabilità. Nemmeno per estratto vengono poi allegati gli atti relativi alle menzionate confessioni. Non si è inoltre tenuto conto che il CU ha depositato alcuni verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada elevati dalla polizia moldava, da cui emerge che, in occasione di alcuni degli episodi contestati (capi 187, 188, 198 nonché dal 202 al 209), egli si trovava in luoghi distanti più di 1500 km. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che la richiesta di informazioni integrative, L. n. 69 del 2005, ex art. 16 produca un prolungamento automatico del termine ordinario di 60 giorni per la decisione sulla consegna, di cui all'art. 17, comma 2, sicché la Corte d'appello non è, in questo caso, tenuta ad adottare un formale provvedimento di proroga di tale termine (Sez 6 15-12-10 n. 821/11, rv n. 248959). L'iter procedimentale esperito dalla Corte territoriale è dunque esente da censure.
4. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. È infatti consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348248; ex plurimis, Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005- 14/9/2005, Hussain, Rv. 232118249; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005- 26/9/2005, Ilie, Rv. 232053250; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006- 15/5/2006, Cusini, Rv. 233549251; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007- 28/2/2007, Piaggio, non mass. sul punto ). Non è pertanto necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria ma è sufficiente che le fonti di prova indicate nella relazione, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010 - 27/08/2010, Termini253, Rv. 248254)). Esula dunque dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (da ultimo, Sez. 6, n. 16362, del 16/4/2008-19/4/2008; Mandaglio, Rv. 239649254).
4.1. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che l'Autorità austriaca ha rappresentato che il compendio indiziario a carico del consegnando consiste nelle risultanze di intercettazioni telefoniche e di analisi del DNA, le cui tracce sono state rinvenute sui luoghi teatro degli episodi incriminati e sui veicoli utilizzati nelle fughe;
nel rinvenimento di refurtiva;
nelle prove documentali relative alle false generalità fornite dal CU mediante esibizione di documenti contraffati;
nelle chiamate di correo da parte dei complici che hanno confessato. Per di più, il CU è indiziato di furto con scasso in Germania e anche in Italia la polizia ha sequestrato presso il consegnando beni provenienti da un furto commesso ancora in Germania.
5. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
6. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 12 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013