Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 28140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28140 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1313
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 27098/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS EL, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 14 giugno 2010 emessa dalla Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il parziale annullamento dell'ordinanza impugnata;
sentito l'avvocato Andrea Artioli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha disposto la consegna di EL OS all'autorità giudiziaria francese, dando seguito al mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso in data 12 marzo 2010 dalla Procura della Repubblica di Grande Istanza di Grasse, per l'esecuzione del mandato d'arresto del 14 ottobre 2009 disposto dall'Ufficio istruzione dello stesso Tribunale di Grande Istanza di Grasse, in relazione a vari episodi di truffa, tentata e consumata, posti in essere dal OS mediante l'utilizzo di carte di credito donate, fatti commessi nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, in Cannes e Monaco.
La richiesta delle autorità francesi è conseguenza del mancato versamento integrale della cauzione.
La consegna è stata comunque subordinata alla condizione che il OS, in quanto cittadino italiano, venga rinviato in Italia per scontare l'eventuale condanna (L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c). 2. - Il difensore del OS ha presentato ricorso per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, sostenendo che la decisione della Corte
d'appello è intervenuta oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di esecuzione della misura cautelare, avvenuta il 25.3.2010, contestando la motivazione della Corte d'appello secondo cui il termine sarebbe stato implicitamente prorogato.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 6, comma 6 legge cit., rilevando che l'autorità giudiziaria richiedente non ha fatto pervenire la documentazione richiesta, cioè il titolo in forza del quale era stato emesso il mandato d'arresto europeo, avendo poi trasmesso per via fax una copia del MAE e del titolo richiesto non tradotti in italiano, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto respingere la domanda di consegna.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza e la rimessione in libertà del OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo è infondato.
L'inosservanza del termine di sessanta giorni, previsto dalla L. n.69 del 2005, art. 17, comma 2, non determina alcun effetto sulla domanda di consegna e, in ogni caso, deve escludersi che tale inosservanza determini la nullità della decisione, come ha sostenuto il ricorrente (sul punto v., Sez. 6, 15 gennaio 2008, n. 2450, Verduci). Il ritardo nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo rileva semmai sotto il profilo della responsabilità dello Stato, tanto è vero che l'art. 17, comma 7 della decisione quadro 13 giugno 2002 prevede una procedura informativa, diretta ad Eurojust, per segnalare i casi in cui circostanze eccezionali determinano l'inosservanza dei termini stabiliti per l'esecuzione dei mandati di arresto europei ed a tale tipo di responsabilità, che è di natura politica, è funzionale lo stesso sistema di proroga previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, secondo cui la Corte d'appello deve dare notizia al Ministero della giustizia del ritardo della decisione. Lo stesso termine ha invece natura perentoria ai fini degli effetti sulle misure coercitive adottate;
infatti, la L. n. 69 del 2005, art.21 prevede che quando la decisione non interviene nei sessanta giorni indicati dall'art. 17 cit, ovvero nel maggior termine prorogato, la persona da consegnare deve essere posta immediatamente in libertà. In questo caso il decorso del termine incide sulla efficacia della misura cautelare.
Tuttavia, nella presente fattispecie deve escludersi che si sia verificata la perdita di efficacia della misura cautelare, in quanto, come giustamente sostenuto dai giudici della Corte d'appello di Genova, è intervenuta una proroga di fatto del termine originario, determinato dalla ritenuta necessità di acquisire copia del mandato di arresto francese, richiesta che è stata fatta tramite il Ministero della giustizia, che quindi risulta aver avuto conoscenza del fatto che la decisione non poteva essere assunta nei sessanta giorni, con il che è stato osservato anche il disposto dell'art. 17 cit. che prevede che sia data notizia al Ministro della giustizia. Una volta riconosciuto che la decisione della Corte d'appello è intervenuta tempestivamente, nell'ambito dei trenta giorni di proroga, deve escludersi che EL OS debba essere scarcerato, come richiesto dalla difesa, in quanto la disposizione di cui all'art. 21 cit. non trova applicazione nel caso in esame. 4. - Infondato è anche il secondo motivo.
Il ricorrente lamenta che lo Stato emittente abbia trasmesso solo in copia e non tradotto il provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e che non abbia risposto alla successiva richiesta con cui i giudici italiani chiedevano la traduzione della documentazione inviata. Tale inottemperanza avrebbe determinato, secondo il ricorrente, il rigetto della domanda di consegna.
In realtà, la Corte d'appello ha comunque deciso sulla domanda. Si è trattato di una scelta del tutto legittima, in quanto deve osservarsi come, nel caso di inottemperanza dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione alla richiesta formulata ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 5 per l'acquisizione della documentazione da allegare al m.a.e., la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, qualora la verifica sulla domanda di consegna possa essere condotta ugualmente attraverso l'esame e il controllo delle informazioni contenute nel m.a.e. (cfr., Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 16942, Ruocco, in relazione ad un caso in cui non era stato trasmesso il provvedimento restrittivo). Con riferimento ad un caso analogo, relativo però alla mancata acquisizione in via integrativa della copia della sentenza di condanna a pena detentiva che aveva dato luogo alla richiesta, è stata sostenuta la legittimità della decisione di consegna in forza del m.a.e. esecutivo, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. 6, 3 aprile 2009, n. 15223, Burlacu;
Sez. 6, 9 dicembre 2008, n. 46294, Banys) e si è anche precisato che l'irrevocabilità della sentenza di condanna può essere desunta anche solo dalle informazioni contenute nel m.a.e., come del resto prevede la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c) (Sez. 6, 9 luglio 2008, n. 28806, Mihai). Questo stesso orientamento può trovare applicazione anche nel caso di specie, tenuto conto che la Corte d'appello, ad un più attento esame della richiesta presentata dall'autorità giudiziaria francese, ha ritenuto di poter decidere in base al m.a.e. e alla documentazione trasmessa, da cui risulta la descrizione del fatto addebitato all'imputato e degli altri elementi richiesti dalla L. n. 69 del 2005, comprese le norme di legge applicabili al caso di specie.
Deve pertanto escludersi che la mancata allegazione/trasmissione della documentazione richiesta abbia determinato un vizio della procedura ovvero l'illegittimità della decisione, come sostenuto dal ricorrente.
5. - All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010