Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, con riferimento alla procedura passiva di consegna e nell'ipotesi di arresto pre-cautelare ad iniziativa della polizia giudiziaria - eseguito in conseguenza di segnalazione della persona nel Sistema Informativo di Schengen (SIS) costituente una vera e propria richiesta di "arresto preventivo ai fini della consegna" - il termine oltre il quale, in mancanza di una decisione, la persona deve essere posta in libertà non decorre dalla data dell'arresto da parte della P.G., ma dalla data di notifica della misura coercitiva emessa dal Presidente della Corte di appello.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 22 comma terzo della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo nella parte in cui - in ipotesi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna - prevede termini processuali più brevi rispetto a quelli di cui agli artt. 610 comma quinto e 611 cod. proc. pen., atteso che l'adozione di una disciplina differenziata è ragionevolmente giustificata dalla peculiarità della materia afferente allo "status libertatis", e che dunque le più ristrette scansioni temporali non violano il principio di uguaglianza né tantomeno il diritto di difesa comunque assicurato dalla norma.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2005, n. 45254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45254 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 2016
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 41367/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 25/10/2005 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. Freni G. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 25/10/2005, disponeva la consegna all'Autorità Giudiziaria spagnola (Juzgado de instruction numero tres de Malaga) del cittadino italiano CA NG, colpito da mandato di arresto europeo, segnalato nel Sistema di informazione di Schengen, tratto in arresto provvisorio il 03/08/2005 dai Carabinieri di Messina, arresto convalidato il successivo giorno 5, con contestuale adozione della misura coercitiva della custodia in carcere, da parte del Presidente della Corte. Chiariva la Corte territoriale, alla luce della documentazione trasmessa dallo Stato membro di emissione, che, verso la metà di novembre 2003, il CA, spacciandosi per tale CI UI, aveva aperto in Malaga un esercizio commerciale di calzature denominato "Shoes Diffusion" con prezzi al pubblico molto concorrenziali, sì da attirare numerosa clientela, che faceva uso di carte di credito;
che il CA, prese in consegna le carte per il pagamento della merce acquistata, aveva provveduto a duplicarle, a procurarsi anche i codici segreti e successivamente ad effettuare indebiti prelevamenti presso gli sportelli bancomat;
che il predetto era stato individuato attraverso il rilevamento delle impronte digitali e la ricognizione fotografica da parte di due testimoni. Riteneva, quindi, che il m.a.e. rispondeva ai requisiti di legge;
che ricorrevano tutte le condizioni per farsi luogo alla consegna, anche sotto il profilo della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico della persona richiesta, resasi responsabile di una serie di reati di truffa;
che il termine previsto della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, per l'adozione della decisione era stato rispettato, tenuto conto della proroga disposta con provvedimento del 04/10/2005; che permanevano le esigenze per il mantenimento della misura cautelare.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, il CA e ha lamentato: 1) violazione di legge, con riferimento alla L. n. 69 del 2005, artt. 9, 11, 13, 17 in relazione all'art. 275 bis c.p.p., comma 4, sotto vari profili: l'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria era avvenuto il 03/08/2005, laddove il mandato di arresto europeo portava la data del giorno successivo, anche se basato su provvedimento dell'Autorità giudiziaria spagnola del 15/11/2004, dati questi incompatibili tra loro sotto il profilo temporale e che avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello a rifiutare la consegna e a revocare la misura;
l'arresto di p.g. non poteva essere eseguito sulla base della sola segnalazione nel Sistema di Schengen, ma sarebbe stata necessaria la preventiva emissione del mandato di arresto da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
la decisione doveva essere adottata entro 60 giorni dall'esecuzione della misura cautelare (03/08/2005) ed era stata, invece, adottata il 25/10/05, con l'effetto che la misura cautelare andava revocata;
ne' alla proroga disposta, per altro al di fuori di ogni previsione normativa (possibile solo "per cause di forza maggiore"), con provvedimento del 04/10/2005, quando ormai il termine di 60 giorni era già scaduto, poteva essere allegata efficacia sanante;
non si era controllata la legittimità del m.a.e. alla luce della normativa italiana, non si era tenuto conto della documentazione medica, che avrebbe dovuto consigliare una perizia medico-legale, non si era considerata la non particolare gravità del reato contestato dallo Stato spagnolo (truffa), la quale contrastava con la consegna in stato di arresto, posto che, in Italia, per lo stesso reato sarebbe stato giudicato a piede libero;
il m.a.e. era privo dei crismi dell'autenticità; 2) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18 e 19, non essendosi motivato sul difetto delle condizioni per accordare la consegna e, in particolare, sugli indizi, essendosi taciuto sulle esigenze cautelari ed avendo il Presidente della Corte d'Appello applicato la misura coercitiva, piuttosto che procedere alla sola convalida;
in particolare, non si era fatta carico la Corte di verificare se il trattamento carcerario vigente nello Stato richiedente fosse compatibile con la grave patologia di cui egli era portatore (L. n. 69, art. 18, lett. h), se i fatti oggetto del mandato di arresto potessero essere giudicati in Italia ex art. 9 c.p., se il provvedimento cautelare spagnolo fosse adeguatamente motivato (lett. t), se ricorresse la condizione di cui alla L. n. 69, alla lett. c), art. 19; 3) violazione di legge con riferimento alla L. n. 69, art. 22, e art. 125 c.p.p., comma 3, e 111 Cost., comma 6, non essendosi motivato sulla sussistenza degli indizi.
2 a - Il difensore del CA ha fatto pervenire il giorno 16 u.s. memoria difensiva con la quale ha sollevato varie questioni: 1) istanza di rinvio della trattazione del procedimento per irregolarità dell'avviso per l'odierna udienza, sia perché notificatogli in data 12/11/2005 e, quindi, in termine non utile per potere presentare motivi nuovi ex art. 611 c.p.p., sia perché ingenerava equivoci sull'oggetto del ricorso in trattazione (essendo legittima la sua aspettativa di accoglimento dell'istanza di rinvio, ha precisato di avere preferito, per l'odierna udienza, assolvere altro incarico professionale dinanzi al tribunale di Messina); 2) dubbio di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 22 c.p., comma 3, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e art. 610 c.p., comma 5, art. 611 c.p.p., quanto alla previsione di termini ristretti per la trattazione del ricorso ed incompatibili con la possibilità per il difensore di presentare motivi nuovi di gravame, ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; 3) dubbio di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 8, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. e artt. 273, 274 e 275 c.p.p.; 4) rimettere la decisone alle Sezioni Unite, per la delicatezza delle questioni trattate e per la mancanza di precedenti giurisprudenziali.
3 - Il ricorso non è fondato.
3a - Preliminarmente, rileva la Corte che l'avviso per l'odierna udienza risulta essere stato ritualmente notificato al difensore di fiducia del ricorrente, avv. Giovambattista Freni, come lo stesso riconosce nella memoria fatta pervenire il 16/11/2005, nel termine previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 3, vale a dire "almeno cinque giorni prima dell'udienza" (notifica eseguita il 12/11/2005 per l'udienza del successivo giorno 22). Nè può realisticamente sostenersi che il tenore dell'avviso possa avere determinato equivoci ed incertezze sull'oggetto del ricorso in discussione, soltanto perché - a causa di mero errore materiale - fa riferimento, come provvedimento da sottoporre a verifica, alla "ordinanza" e non alla "sentenza" 25/10/2005 della Corte d'Appello di Messina: è agevole osservare che in calce all'avviso notificato compare anche l'annotazione, ben evidente, "mandato di arresto europeo"; nessuna autonoma "ordinanza", avente un diverso oggetto, risulta essere stata emessa in pari data dalla Corte territoriale nei confronti del CA e l'unico gravame da costui proposto riguarda la decisione, emessa in camera di consiglio nella forma della "sentenza", che ne dispone la consegna allo Stato di emissione dell'euro-mandato, sicché non è dato vedere come una tale oggettiva situazione possa avere determinato incertezze o alimentato dubbi nel difensore circa l'oggetto del ricorso in trattazione, all'odierna udienza camerale, dinanzi a questa Suprema Corte. Nè maggior pregio può avere l'allegato, ma non documentato, diverso impegno professionale dell'avv. Freni, che, in verità, lo ha dedotto non come impedimento a comparire all'odierna udienza, ma come opzione da lui privilegiata, nella soggettiva prospettazione di avere diritto al differimento della trattazione del presente procedimento. 3b- Manifestamente infondata è la sollevata questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 3, che disciplina il procedimento dinanzi a questa Corte a seguito di ricorso avverso la decisione sulla consegna della persona ricercata. Il ricorrente pone in evidenza la ristrettezza dei termini processuali previsti (decisione da adottarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti;
avviso alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza), che sarebbero incompatibili con quelli di cui all'art. 610 c.p.p., comma 5, e art. 611 c.p.p. e che comprimerebbero gravemente il diritto di difesa.
Osserva, al riguardo, la Corte che la peculiarità della materia ha indotto il legislatore ad adottare, per adeguarsi alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13/06/2002, una disciplina differenziata del ricorso per cassazione rispetto a quella ordinariamente prevista, e ciò per pervenire in termini tendenzialmente rapidi ad una decisione definitiva che incide sullo status libertatis della persona interessata, senza compromettere - per altro - il diritto di difesa della medesima, alla quale viene comunque garantita la verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, del provvedimento impugnato. Non mancano, nel vigente sistema processuale, altri casi in cui il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, ha ritenuto di regolare diversamente le scansioni temporali del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, così come avviene per il sindacato sui provvedimenti in tema di misure cautelari, con l'effetto che i più ristretti termini previsti dalla L. n. 69 del 2005, richiamato art. 22, comma 3, non violano il principio di uguaglianza, dato il particolare oggetto del ricorso, e meno che mai il diritto di difesa, che è comunque assicurato e non può ritenersi compromesso dalla asserita impossibilità di presentare "fino a quindici giorni prima dell'udienza" (art. 611 c.p.p.) motivi nuovi, posto che nulla vieta l'enunciazione di questi, data proprio la peculiarità del caso, anche nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, in analogia con quanto previsto dall'art. 311 c.p.p., comma 4. La questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 8, in relazione agli art. 3 e 24 Cost., in quanto soltanto genericamente enunciata e non illustrata in relazione alla sua rilevanza sul caso in esame, non può neppure essere presa in considerazione. 3c - Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 618 c.p.p. per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, considerato che non risultano, allo stato, contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della normativa sul mandato di arresto europeo, pur essendo questa Corte già intervenuta in materia, e non sono concretamente prospettabili contrasti potenziali. 3d - Quanto alle specifiche censure mosse, col ricorso, alla pronuncia della Corte territoriale, devesi riassuntivamente osservare quanto segue.
La sfasatura temporale tra l'arresto del CA ad iniziativa della polizia giudiziaria (03/08/2005) e l'emissione del mandato di arresto europeo da parte dell'Autorità giudiziaria spagnola (04/08/2005) è coerente con il sistema delineato dalla L. n. 69, attuativa della decisone quadro 13/06/2002 del Consiglio dell'Unione Europea, e non determina, come sostiene il ricorrente, una situazione ostativa all'esecuzione della sollecitata consegna della persona reclamata. È opportuno, preliminarmente, sottolineare che, nella specie, l'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria avvenne sulla base della segnalazione del nominativo del CA nel Sistema Informativo di Schengen;
successivamente, a seguito di tempestiva comunicazione da parte del Ministro della Giustizia allo Stato membro richiedente dell'avvenuto arresto del ricercato, pervenne all'Autorità giudiziaria italiana il mandato di arresto europeo. Ciò posto, osserva la Corte che il legislatore italiano, in aderenza alla decisione quadro (art. 9 c.p., par. 2), riconosce alla segnalazione nel SIS valore di domanda di esecuzione provvisoria o, meglio, di arresto preliminare (cfr. L. n. 69, art. 11), a cui deve seguire la trasmissione del m.a.e., completo in ogni sua parte. In sostanza, la detta segnalazione si concreta in una richiesta di "arresto preventivo ai fini della consegna", alla quale deve seguire l'emissione di un formale mandato di arresto;
ciò comporta che, informato immediatamente lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona, l'Autorità giudiziaria di quel Paese dovrà emettere il m.a.e. (al quale l'inserimento nominativo nel sistema SIS era provvisoriamente equiparato) e trasmetterlo all'Autorità competente dello Stato membro, sul cui territorio è avvenuto l'arresto. La conferma della corretta individuazione dei vari passaggi che contraddistinguono la procedura in esame è data dalla L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, che prevede la sanzione dell'inefficacia della misura disposta a seguito dell'arresto provvisorio se, entro il termine di dieci giorni, non perviene il m.a.e. o una segnalazione equipollente allo stesso. Ciò non significa, però, che, in forza della disciplina di recepimento della decisione quadro, un mandato di arresto "perfetto" non possa essere inoltrato attraverso il canale di Schengen, ipotesi questa legittimata dalla equiparazione, contenuta nello stesso terzo comma del richiamato art. 13 c.p., tra la segnalazione munita di tutte le indicazioni di cui all'art. 6 e il mandato europeo. Il legislatore interno, tuttavia, subordina l'arresto di p.g. alla semplice segnalazione nel SIS (L. n. 69, art. 11, comma 1); la verifica da parte dell'Autorità giudiziaria della legittimità dell'arresto avviene con la convalida e con l'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, e quest'ultima conserva efficacia soltanto se viene trasmesso tempestivamente (entro dieci giorni) allo Stato dell'esecuzione il m.a.e., che costituisce il presupposto per il mantenimento della misura cautelare e per decidere in ordine alla richiesta di consegna. Legittimamente, quindi, in presenza delle ritenute e mai mutate esigenze, è stata adottata e mantenuta la misura cautelare, al fine di garantire la consegna della persona richiesta. Nessun legittimo dubbio può sorgere sull'autenticità del m.a.e., trasmesso dallo Stato emittente per il tramite del Ministro della giustizia italiano. 3e - La gravata decisione è stata adottata nei termini di legge. Ed invero, in base alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, "la decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli art. 9 e 13 c.p.. Ove per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte d'appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni". A norma, poi, del successivo art. 21 della citata legge, in caso di mancato rispetto di tale termine, "la persona ricercata è posta immediatamente in libertà".
Il dies a quo dal quale deve farsi decorrere il detto termine, tenuto conto dell'inequivoco richiamo alle norme di cui alla L. n. 69, artt. 9 e 13, coincide con quello della esecuzione della misura cautelare emessa dal giudice. Ne consegue che, in caso di arresto pre-cautelare ad iniziativa della polizia giudiziaria, non deve aversi riguardo, come dies a quo, alla data di tale arresto, ma a quella in cui viene eseguita (rectius, notificata) la misura coercitiva emessa successivamente dal Presidente della Corte d'Appello. Nella specie, quest'ultima risulta essere stata adottata e notificata all'interessato in data 05/08/2005 e, in coincidenza con la scadenza dei 60 giorni, il termine, a causa di oggettive difficoltà operative dell'Ufficio giudiziario, delle quali venne formalmente e preventivamente informato il Ministro della giustizia, venne prorogato, con provvedimento del 04/10/2005, di trenta giorni. È il caso di sottolineare che l'espressione "cause di forza maggiore", utilizzata per legittimare la proroga, è comprensiva di tutte quelle situazioni idonee a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l'eccessivo carico di lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all'organico di cui concretamente può disporre specie in periodo feriale. È quanto si è verificato nel caso in esame. Il ricorrente, per altro, ha genericamente evocato la insussistenza dei presupposti legittimanti la proroga, senza offrire alcun dato di fatto specifico a conforto del suo assunto. Deve, pertanto, escludersi la dedotta causa di inefficacia, L. n. 69, ex art. 21, della misura cautelare.
3f - La compatibilita dello stato di restrizione del CA con le sue condizioni di salute è stata positivamente apprezzata e ritenuta dalla Corte territoriale, sulla base delle dettagliate informazioni acquisite presso il centro clinico della struttura carceraria in cui il predetto era detenuto (cfr. documentazione in atti); trattasi di valutazione in fatto immune da vizi logici e non censurabile. D'altra parte, ove sopravvengano, prima della consegna, gravi ragioni attinenti alla salute della persona reclamata, è sempre possibile sollecitare al competente Presidente della Corte d'Appello la sospensione, L. n. 69, ex art. 23, comma 3, dell'esecuzione del provvedimento di consegna.
3g - Funzionalmente competente a decidere sulla convalida dell'arresto di p.g. e sull'applicazione di una misura coercitiva è, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2 e 3, il Presidente della Corte d'Appello, a differenza di quanto si verifica per la decisione cautelare da adottare in prima battuta, che è riservata, L. n. 69, ex art. 9, comma 4, alla competenza del giudice collegiale. 3h - Ogni valutazione in ordine alla maggiore o minore gravità del reato oggetto del m.a.e. o alla comparazione con la normativa interna astrattamente applicabile ad un caso analogo esula dalla verifica giurisdizionale sulla legittimità della richiesta di consegna di una persona colpita da mandato di arresto europeo, considerato che tale verifica deve rimanere circoscritta alla constatazione del rispetto del principio della "doppia incriminazione", da accertarsi in concreto (L. n. 69, art. 7) o da presumersi per determinate ipotesi di reato (L. n. 69, art. 8). In estrema sintesi, il m.a.e. per essere eseguibile e costituire, quindi, valido presupposto per una decisione favorevole alla consegna del soggetto ricercato, deve avere necessariamente ad oggetto un reato punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena della durata massima non inferiore a dodici mesi;
se emesso per dare esecuzione ad una sentenza definitiva, la condanna deve avere "una durata non inferiore a quattro mesi"; se il fatto corrisponde ad una delle fattispecie descritte nell'art. 8, comma 1, il giudice presume la punibilità bilaterale.
Nel caso in esame, correttamente il giudice a quo ha ritenuto sussistere le condizioni per dare esecuzione al m.a.e. e per disporre la consegna allo Stato di emissione della persona richiesta, imputata in quel Paese del reato di truffa, richiamato nella lettera v) del primo comma del citato art. 8, e ha sottolineato - inoltre - che non ricorre alcuna delle ragioni ostative di cui alla L. n. 69 del 2005, artt. 18 e 19. In particolare, nulla induce a ritenere che la persona reclamata possa essere esposta al pericolo di subire trattamenti disumani nel Paese di destinazione;
non ricorre la ragione ostativa di cui all'art. 18, lettere n), considerato che il reato oggetto del m.a.e., pur potendo in astratto rientrare nella giurisdizione italiana (art. 9 c.p., comma 1), non è prescritto e non ricorre, quindi, l'esigenza di rispetto del diritto nazionale, ispirata al principio del favor rei;
ne' ricorre l'ostacolo di cui all'art. 18, lettera t), posto che il provvedimento cautelare dell'Autorità giudiziaria spagnola risulta motivato nel nucleo centrale dell'accusa articolata nei confronti del CA, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico del medesimo.
3i - Il richiamo fatto in ricorso alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) non è funzionale alla tesi, sostenuta in ricorso, della insussistenza delle condizioni per disporre la consegna. Ed invero, la citata disposizione non va confusa con quella di cui alla lettera r) del precedente art. 18, la quale - sì - individua uno dei casi di rifiuto della consegna nella sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva pronunciata dallo Stato emittente nei confronti del cittadino italiano. L'art. 19, la lettera c), invece, si limita, in attuazione della previsione di cui all'art. 5, n. 3 della decisione quadro, ad indicare una delle garanzie richieste allo Stato membro di emissione del m.a.e. ai fini di un'azione penale a carico di cittadino italiano, ipotesi nella quale la persona, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, viene comunque consegnata allo Stato richiedente, perché nel territorio di questo si svolga il processo, a condizione che, una volta emessa la eventuale sentenza di condanna, la persona stessa sia riconsegnata allo Stato di esecuzione, la cui Autorità giudiziaria provvedere, appunto, a dare esecuzione alla pena detentiva comminata. L'esecuzione del mandato di arresto europeo, in sostanza, è di diritto subordinata, in virtù della richiamata norma, alla predetta condizione.
3l - Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona reclamata, osserva la Corte che la corrispondente previsione di cui alla L. n. 69, dell'art. 17, comma 4, non impone al giudice un dovere motivazionale assimilabile a quello previsto dall'art. 705 c.p.p. per i casi di estradizione verso una Stato con il quale l'Italia non è legata da specifici accordi. Il quadro di gravità indiziaria a carico di una determinata persona, nei cui confronti si procede penalmente in uno Stato dell'Unione Europea, è certamente la ragione di fondo per la quale l'Autorità giudiziaria di quel Paese ha emesso il mandato di arresto nei confronti della stessa persona. È sufficiente che tale quadro sia "riconoscibile" dall'Autorità giudiziaria italiana, che deve limitarsi a verificare se il mandato, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede di indagini, trovi giustificazione in un compendio indiziario ritenuto dall'Autorità giudiziaria emittente "seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (cfr. Cass. Sez. 6^ 23/09/2005, Ilie Petre). È soltanto questa verifica che può esigersi dall'Autorità giudiziaria dell'esecuzione e, nella specie, il giudice a quo l'ha puntualmente fatta, evidenziando che dalla documentazione trasmessa dalla Spagna emergono a carico del CA una serie di elementi fattuali altamente sintomatici del suo diretto coinvolgimento nell'attività truffaldina addebitatagli (utilizzo di false generalità, amministratore unico di un negozio di calzature nel quale si donavano carte di credito di clienti, utilizzo abusivo di tali carte donate per prelevamento di denaro presso bancomat, ricognizione fotografica del CA da parte di due testimoni). 3m - Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà a trasmettere copia della presente sentenza al Ministro della giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione riservata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005