Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione.
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento della sentenza che decide sulla consegna, dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva prevista dall'art. 21 L. 22 aprile 2005, n. 69, che si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge.
Commentario • 1
- 1. MAE, condizioni di detenzione a rischio? Informazioni sempre necessarie (Cass. 10105/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2021
Accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 38640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38640 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
LAE
S.N. ざ
38640 /09 Sentenza n.7596 40 Registro generale n. 33668/2009
Udienza c.c. 30.9.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Antonio S. AGRO' presidente 66 Francesco GRAMENDOLA Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Giorgio COLLA 66
Giorgio FIDELBO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
UR JE alias ER Idajet, n. a Lushnje (Albania) il 2.1.1973
avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze, emessa in data 28.8.2009
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale F. Lo Voi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- uditi i difensori avv.ti C.Casciani e G.P. Voena, i quali hanno richiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 16.6.1009, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalle L. 22 aprile 2005, n. 69, dispose la consegna all'Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania del cittadino albanese UR JE, alias ER Idajet, nei cui confronti era stato emesso dal Procuratore di Stato di Francoforte sul
Meno, in data 4 marzo 2009, mandato di arresto europeo per due
2. In accoglimento del ricorso per cassazione presentato dalla difesa, questa Corte, in data 4 agosto 2009, annullò con rinvio la sentenza sopra indicata, per avere la Corte d'appello omesso i doverosi accertamenti necessari a verificare se UR JE (che risultava aver utilizzato anche i nomi IS e ER) avesse la residenza in Italia, intesa come radicamento nel territorio, ai fini della clausola di cui all'art. 19 L. 69/2005.
3. Nel succesivo giudizio di rinvio, con sentenza 28 agosto 2009, la Corte d'appello, accertata la sussistenza della residenza in Italia del
UR, ne disponeva la consegna all'autorità giudiziaria richiedente, "subordinatamente alla condizione che lo stesso, esaurito il procedimento a suo carico, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato di emissione".
4. Ricorrono per cassazione, con separati atti, i due difensori del
UR, deducendo: violazione dell'art. 606.1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 18.1 lett. e) L. n. 69/2005 e subordinata questione di costituzionalità;
- violazione dell'art. 606.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 19.1 lett. c) L. n. 69/2005 e subordinata questione di costituzionalità;
- violazione dell'art. 606.1 lett. c) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione degli art. 17 e 21 L. n. 69/2005.
Considerato in diritto
5. Il ricorso va rigettato per infondatezza.
5.1. Con il primo motivo si censura la Corte d'appello per avere omesso di rilevare la sussistenza della condizione ostativa alla consegna di cui all'art. 18.1 lett. e) L. 69/2005, in quanto la legislazione della Repubblica federale di Germania non prevede limiti massimi della carcerazione preventiva. Il ricorrente ripropone criticamente la questione già decisa da questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 4614/2007, Ramoci, secondo cui, ai fini dell'art. 18, lett. e) cit., che stabilisce il rifiuto della consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", l'autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.
Con riferimento a situazione analoga a quella oggi in esame, tale decisione ha escluso la sussistenza della condizione ostativa, poiché
l'ordinamento processuale della Repubblica federale di Germania prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli "ex officio", cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l'imputato nello "status custodiae", imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.
Il ricorrente censura tale interpretazione come incostituzionale, in quanto si pone in contrasto con l'art. 13, della Costituzione, che per la custodia cautelare, prevede non soltanto il garanzia giurisdizionale, ma anche la predeterminazione legislativa ("casi e modi previsti dalla legge"), per cui il Collegio viene sollecitato a sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 18.1 lett. e) cod. proc. pen. L. n. 69/2005, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, per contrasto con l'art. 13 Cost..
A prescindere dalla dubbia esattezza del rilievo che la necessità di tassativa e rigorosa predeterminazione legislativa ("casi e modi"), imposta dall'art. 13/2° Cost. per il momento applicativo della misura limitativa della libertà personale, si estenda alla previsione dei limiti massimi di cui al successivo comma 5°, la questione prospettata è manifestamente infondata, implicitamente, come ma inequivocabilmente, hanno ritenuto le Sezioni unite con la citata sentenza Ramoci, la quale ricostruendo il sistema introdotto dalla
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Decisione-quadro 2002/584/GAI nel complesso delle relazioni e dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra i Paesi che hanno recepito la Decisione-quadro sul M.A.E. ha escluso che l'interpretazione sopra
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indicata dell'art. 18.1 lett. e) L. 69/2005 violi l'art. 13/5° Cost.. La diversa soluzione prospettata dal ricorrente implicherebbe - in contrasto con le stesse premesse del mandato d'arresto europeo, esplicitate nei considerando della Decisione-quadro (in particolare nn. 5 e 12) sull'esistenza di un “elevato livello di fiducia tra gli Stati membri" e sulla costatazione che la stessa Direttiva "rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'art. 6 del trattato sull'Unione europea e
3 contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" - di considerare soltanto il sistema italiano come rispettoso dei diritti fondamentali dei cittadini in materia di custodia cautelare. Ciò è manifestamente contraddetto dalle esperienze giurisdizionali dei paesi europei e dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che dimostrano come esistano sistemi di controllo e di garanzia sullo status custodiae produttivi di risultati di garanzia analoghi, e talvolta anche più effettivi, di quello fondato sulla previsione di limiti massimi predeterminati.
5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 19.1 lett. c) L. n. 69/2005 per avere la Corte territoriale disposto la consegna all'autorità giudiziaria richiedente, “subordinatamente alla condizione che lo stesso, esaurito il procedimento a suo carico, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena (...)". La norma dell'art. 19 lett. c L. 69/2005, secondo il ricorrente, consente la consegna per "il tempo e il solo atto indispensabile all'ascolto della persona da parte dell'Autorità giudiziaria richiedente", mentre la decisione della Corte di appello “finisce con il risolversi in una consegna temporanea allo Stato di emissione per il tempo e gli atti www necessari per l'esaurimento del giudizio da parte dello Stato richiedente”, in violazione dell'art. 24 Cost. (che garantisce il diritto di difesa) e 117, comma 1, Cost., per il tramite dell'art. 6, co. 1 e 2, CEDU, quale normativa interposta che garantisce il diritto dell'imputato а partecipare, e quindi anche a non partecipare, al processo.
La tesi del ricorrente, secondo cui l'interpretezione data dalla
Corte di Firenze viola l'art. 12 delle preleggi al Cod. civ. e l'art. 5, comma
1, n. 3, della decisione quadro 2202/284/GAI, non può condividersi.
Questa Corte ha già affermato in precedenti decisioni, alle quali si è conformata la sentenza impugnata, che l'espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell'art. 19, lett. c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un'azione penale, del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta celebrato il processo a suo carico nello Stato di emissione, e non già quando sia adempiuta la sola attività di audizione, avente finalità difensiva (cfr. Cass. n.
12338/2007, Compagnin;
n. 9202/2007, Pascetta).
Contrariamente all'assunto del ricorrente, è innanzitutto "il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi) che impone di attribuire al termine "ascoltata" un significato diverso da quello "sentita". L'art. 5, par. 3 della
Decisione-quadro sopra citata espressamente prevede che il cittadino o il residente nello Stato di esecuzione, dopo essere stato ascoltato, venga rinviato nello stato di esecuzione “per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente".
L'art. 19 lett. c della L. n. 69/2005, attuativa di tale Decisione, esordisce con la menzione del "mandato d'arresto ai fini di un'azione penale” e conclude riproducendo l'espressione "sia rinviato nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente".
Ne consegue che la norma, nel prevedere il rinvio nello Stato di esecuzione "per scontarvi la pena ○ la misura di sicurezza... eventualmente pronunciate", presuppone una decisione esecutiva ed implica, perciò, l'esaurimento del processo penale sino alla esecutività della sentenza, ovviamente secondo la specifica disciplina prevista nell'ordinamento dello Stato richiedente.
5.2.1. A tali osservazioni letterali, vanno aggiunge talune considerazioni di ordine logico e sistematico.
Il mandato d'arresto europeo introdotto con la Decisione-quadro, attuata in Italia con la legge 69/2005, "mira a sostituirsi alla disciplina tradizionale dell'estradizione ed ha lo stesso ambito di applicazione del sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957” (considerando n. 5).
Con tale Decisione si è inteso introdurre, attraverso un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in sostituzione della procedura estradizionale, un sistema semplificato di consegna di persone ricercate a fini di giustizia, ossia al fine di poter svolgere (e non per rendere più difficoltoso) il processo penale, anche per evitare il più possibile lo svolgimento di procedimenti in absentia.
L'interpretazione sostenuta dal ricorrente assegna alla consegna l'esclusiva finalità di realizzare l'ascolto della persona indagata o imputata, ossia l'interrogatorio a fine di garanzia ed eventualmente di acquisizione probatoria. Ma per tale finalità non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevedere il meccanismo del mandato d'arresto europeo sostitutivo della procedura d'estradizione. Va ricordato, innanzitutto, che l'art. 15 della stessa L. 69/2005 prevede la possibilità che in
5 attesa della decisione definitiva di cui all'art. 17 e su specifica richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, allorquando sussista la necessità di indagini urgenti il presidente della corte d'appello autorizzi
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l'interrogatorio in Italia della persona richiesta in consegna ovvero, in alternativa, ne disponga il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione al fine di rendere possibile un immediato contatto tra consegnando e autorità giudiziaria estera, realizzato il quale il consegnando deve essere subito ritrasferito in Italia.
Oltre tale specifica previsione inserita nella legge sull'arresto europeo, esiste poi il più generale istituto dell'interrogatorio per rogatoria internazionale, conosciuto dal nostro codice di procedura penale (n. 4629/1994, Menegatti;
n. 9609/1988; n. 2563/1996,
Acampora; n. 41005/2002, Acri) e sempre più diffuso a livello internazionale grazie ad accordi tra Stati, sia bilaterali sia convenzionali (tra cui, la Convenzione di Bruxelles 29.5.2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, entrata in vigore il 23.8.2005), che prevedono la possibilità di rogatorie
"concelebrate" o anche “dirette" dell'autorità giudiziaria richiedente e, persino, la possibilità di interrogatori in video-conferenza internazionale.
Se, dunque, oltre alla nuova Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, le stesse parti hanno approvato, in sostituzione dell'estradizione, il meccanismo semplificato e veloce del mandato d'arresto europeo (che, come si è rilevato, prevede al suo interno anche la possibilità di interrogatorio “anticipato") significa che la consegna di cui agli artt. 17-19 L. 69 cit. non è limitata all'ascolto delle ragioni dell'indagato o dell'imputato, ma è finalizzata a rendere più agevole, da parte degli Stati membri nei confronti di persone che si sono sottratte a provvedimenti restrittivi della libertà, il pieno e completo svolgimento del procedimento penale, pur nel rispetto delle garanzie e dei diritti delle persone, tra cui quello di scontare la pena nel luogo di cittadinanza o di residenza.
Diritti e garanzie che non vengono in alcun modo compromessi dall'interpretazione data dalla Corte d'appello di Firenze, come prospetta il ricorrente sollevando questione di legittimita costituzionale dell'art. 19
(così interpretato) per contrasto con l'art. 24 Cost., in relazione alla imprevedibilità del termine finale, che dipende ovviamente da quanto è previsto dal (e da quanto avviene nel) l'ordinamento dello Stato richiedente
La consegna ex art. 19 lett. c) L. cit. consente lo svolgimento, nei
6 confronti della persona raggiunta da mandato d'arresto dello Stato richiedente, del procedimento penale secondo l'ordinamento processuale di quel Paese, il quale, nel caso di specie, alla pari di quello italiano, ingloba le garanzie e i diritti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Tra questi diritti, la Corte di Strasburgo ha sempre riconosciuto, nell'ambito dell'art. 6 Cedu, anche il diritto di non partecipare al processo. Ma l'esercizio di tale diritto non può impedire in alcun modo lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali sia eventualmente necessaria la presenza dell'imputato né esso può implicare la possibilità di frapporre ostacoli, giuridici o di fatto, all'amministrzione della giustizia ed all'accertamento dei reati e delle responsabilità penali.
Pur nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti "negativi" dell'imputato (dal diritto al silenzio a quello di non partecipare al processo), anche il nostro codice di rito prevede che l'imputato possa essere coattivamente accompagnato alla presenza del giudice (art. 132 c.p.p.) e, per il dibattimento, che l'accompagnamento coattivo possa essere disposto quando occorra assicurare la presenza dell'imputato per una prova diversa dall'esame (art. 490 cod. proc. pen.). Nessuno mai ha dubitato né della costituzionalità di tali previsioni né della loro conformità alla CEDU, per cui non si comprende per quale ragione consentire all'ordinamento dello Stato richiedente la possibilita di svolgere il processo penale, disponendo dell'imputato (per esempio, per finalità analoghe a quelle previste dagli artt. 132 e 490 c.p.p.), dovrebbe integrare una violazione del diritto di difesa.
Manifestamente infondata è, pertanto, la prospettata questione di costituzionalità per asserito contrasto con gli artt. 24 e 117, comma 2, della Costitiuzione.
Problema del tutto diverso è poi quello, adombrato dai difensori, relativa allo stato di libertà o di custodia nello Stato richiedente in attesa della pronuncia della sentenza esecutiva, da scontare in Italia: per tale problema non viene in alcun modo in questione il diritto di difesa, ma lo status libertatis e i limiti di custodia cautelare, in ordine ai quali si rinvia a quanto considerato nel precedente paragrafo 5.1..
5.3. Infondata è, infine, anche l'ultimo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per avere escluso che, al momento del giudizio di rinvio, si fosse già realizzata l'invocata causa di perdita d'efficacia della misura, ex artt. 17 e 21 L. 69/2005, essendo tempestivamente intervenuta decisione sulla consegna in data 16.6.2009, poi però annullata dalla Corte di legittimità.
7 Osserva il Collegio che la perdita di efficacia della misura coercitiva prevista dall'art. 21 L. 22 aprile 2005, n. 69 si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge e non anche quando la decisione da parte della Corte d'appello sia tempestivamente intervenuta, anche se tale decisione, per qualsiasi motivo, di rito o di merito, sia stata successivamente annullata (cfr. Cass.
n. 1181/2008, Patrascu).
La cessazione dell'efficacia della misura coercitiva è, infatti, collegata dall'art. 21 L. cit. alla "non intervenuta decisione", cioè alla inesistente pronuncia del provvedimento "nei termini di cui agli articoli
14 e 17". Tale cessazione non è, perciò, invocabile nell'ipotesi in cui come quello in esame il provvedimento esiste (essendosi la Corte
d'appello tempestivamente pronunciata), anche se invalido e successivamente annullato (cfr. per analoga soluzione in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, a proposito dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.: Cass. SS.UU. n. 2/1993, Piccioni;
n.33540/2001, n. 33540, Di Sarno).
6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Roma, 30 settembre 2009
Ilconsiglier Il
A ppolito
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 5 OTT 2009
BIL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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