Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'attore che agisce in rivendicazione assumendo essergli inopponibile il titolo di acquisto (derivativo)del convenuto, in quanto trascritto posteriormente al proprio, ha l'onere di dimostrare la provenienza di entrambi i titoli dal medesimo dante causa.
Commentario • 1
- 1. Il regime di opponibilità degli atti negozialiAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 14 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. GI BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
DI IA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato P. DEODATO, difeso dall'avvocato PE SINATRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR ME;
- intimato -
avverso la sentenza n. 483/95 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 16/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15/12/1986 GI Di RI convenne in giudizio davanti al pretore di Agrigento IC MA e, deducendo che, con atto del 22/2/1974 trascritto il 23/3/1974, aveva acquistato da OL AN, (alla quale era pervenuta nel 1953 per successione "mortis causa" della madre IZ ER) la metà indivisa di un fondo, e che il MA con successivo atto del 25/9/1974 trascritto il 5/10/1974, aveva acquistato parte del medesimo fondo da HE PA, che se ne era dichiarato proprietario per intervenuta usucapione, chiese che fosse accertato il suo diritto di proprietà sull'intera estensione del fondo in questione e che fosse dichiarato inefficace l'atto di trasferimento del convenuto perché posto in essere "a non domino".
Il convenuto, costituitosi, contestò la domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza 7/3/1992 l'adito pretore rigettò la domanda. La decisione fu confermata dal tribunale di Agrigento, che, con sentenza 16/11/95, rigettò l'appello del soccombente. Per la cassazione della sentenza ricorre il De RI con un unico motivo di censura.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamando una decisione di questa suprema corte (n. 2369/88), il ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente ritenuto il titolo di acquisto del convenuto prevalente su quello dell'attore, senza considerare che il detto titolo doveva essere ritenuto inefficace sia perché posteriore alla trascrizione del titolo attoreo sia perché non derivava da un titolo d'acquisto originario (la mera dichiarazione, effettuata dal convenuto, di intervenuta usucapione, senza trascrizione della relativa domanda giudiziale e della relativa sentenza di accoglimento, era irrilevante).
La censura è infondata.
Costituisce consolidato principio (Cass. 1925/97, 2766/84, 4633/79, 2129/66) quello secondo cui spetta a colui che agisce in rivendicazione fornire la prova del suo diritto di proprietà risalendo fino a un titolo di acquisto originario oppure dimostrando il compimento a proprio favore dell'usucapione. Tale onere probatorio non viene meno se il convenuto, per contestare la pretesa del rivendicante, invece di limitarsi a invocare il fatto del suo possesso, deduce, sia pure in linea di mera eccezione, l'esistenza di un proprio diritto sul medesimo bene. Ed infatti, mentre il convenuto in rivendicazione, a differenza dell'attore, non è tenuto a fornire prova alcuna della sua proprietà, l'attore, invece, soprattutto in presenza della contestazione specifica del convenuto, deve dare la prova ininterrotta dei titoli derivativi fino all'acquisto originario, ovvero per il tempo neccessario ai fini dell'usucapione. Sotto tale profilo, la trascrizione del titolo di acquisto derivativo non costituisce elemento decisivo, trattandosi di pubblicità di valore dichiarativo, e non costitutivo.Non contrasta con tali principi la massima invocata dal ricorrente, che, se letta nella sua interezza, riconosce la possibilità di prevalenza di un titolo derivativo anteriormente trascritto, ma nell'ipotesi, che nella specie non ricorre, che sia dimostrata anche la provenienza dei titoli dal medesimo dante causa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1998
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.