Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
Il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di discussione, attiene alla sola possibilità dell'interruzione del processo, non anche al distinto profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perchè l'inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale di questo, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 legge fall., per effetto della dichiarazione di fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 8238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8238 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Alfonso - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 5709/2006 R.G. proposto da:
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in Persona del commissario liquidatore prof. Pazzaglia Ludovico, rappresentata e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Szemere Riccardo ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 6;
- ricorrente -
contro
LI IO ON;
- intimato -
e sul ricorso n. 10339/2006 R.G. proposto da:
LI IO ON, in persona del curatore dott. CASO Gaetano, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCO Fabio Francesco e Tiziana Stefanelli ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, come sopra rappresentata difesa e domiciliata;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2997/05 depositata il 4 luglio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l'avv. Riccardo SZEMERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dal curatore del fallimento del sig. ON IO, ammise al passivo della liquidazione coatta amministrativa della RS Italiana di Assicurazioni s.p.a. il credito chirografario dell'opponenente di L. 96.998.386, pari ad Euro 50.095,48, in forza di sentenza del Tribunale di Taranto passata in giudicato.
La Corte d'appello della stessa città ha respinto il gravame della liquidazione coatta amministrativa soccombente, ma in base a una diversa motivazione. Ha infatti escluso che la richiamata sentenza del Tribunale di Taranto facesse stato nei confronti della liquidazione, essendo stata pubblicata dopo l'emissione del decreto ministeriale di apertura della procedura;
ha accertato, però, avvalendosi anche del contenuto di tale sentenza, la sussistenza del credito in contestazione. Al riguardo ha osservato che, "avendo il IO e la RS (quando erano in bonis) stipulato in data 12 settembre 1986 una polizza di assicurazione cauzionale (sostanzialmente assimilabile a fideiussione) per garantire l'esecuzione di un preliminare di permuta immobiliare (tra il IO e tale GO Giovanni), la mancata stipula del contratto definitivo (obbligazione principale garantita) rendeva sine titulo il pagamento del premio effettuato dal IO, con diritto alla restituzione integrale dell'importo corrisposto, senza la decurtazione applicata dalla RS in bonis prima e dal Commissario liquidatore poi", che avevano riconosciuto il minor credito di L. 28.111.100.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, perché sollevata solo in grado si appello, l'eccezione della liquidazione coatta amministrativa di nulla dovere a titolo di interessi sulla somma di L. 28.111.100 a suo tempo offerta dal commissario liquidatore ma rifiutata da controparte, nonché inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo di appello, relativo alle spese processuali.
Il commissario liquidatore della RS ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. Il curatore del fallimento del IO si è difeso con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui il commissario ha risposto a sua volta con controricorso. La Aelle Costruzioni s.r.l., infine, ha presentato memoria in qualità di assuntore del concordato fallimentare con cui si è conclusa la procedura concorsuale a carico del sig. IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Va inoltre dichiarata l'inammissibilità della memoria presentata dalla Aelle Costruzioni s.r.l., la quale non è parte del giudizio di cassazione, ne' può intervenirvi quale assuntore del concordato conclusivo del fallimento controricorrente, non essendo ammesso l'intervento in cassazione del successore a titolo particolare (ex multis, Cass. 11375/2010, 11322/2005, 1245/2004, quest'ultima resa a sezioni unite).
3. - Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. Fall., art. 95, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza del
Tribunale di Taranto, pur dichiarata dalla Corte d'appello non opponibile alla liquidazione coatta, in quanto pronunciata dopo la sua apertura, sia stata tuttavia utilizzata come prova del credito del IO.
3.1. - Il motivo è infondato.
Inopponibile alla liquidazione coatta è l'efficacia di accertamento della sentenza, pronunciata successivamente alla sua apertura, non già il documento in sè, che riferisce delle prove assunte nel corso del relativo procedimento e che ben può, come tale, essere utilizzato come prova indiziaria in un distinto processo volto all'accertamento del medesimo diritto.
4. - Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1882 c.c. e dell'art. 1936 c.c. e segg., nonché difetto di motivazione,
si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che la polizza, emessa dalla RS a garanzia della buona esecuzione di lavori edili da parte del IO in favore del GO, era stata regolarmente sottoscritta e rilasciata al beneficiario sig. GO, dunque aveva piena efficacia sino al giorno in cui quest'ultimo aveva formalmente liberato la RS, che conseguentemente aveva diritto al premio per lo stesso periodo.
Il controricorrente sostiene che, invece, l'efficacia della polizza era sottoposta alla condizione del trasferimento dell'immobile oggetto di permuta dal GO al IO, che avrebbe dovuto eseguire i lavori.
Poiché il trasferimento non si era verificato, non era sorta neppure l'obbligazione garantita di esecuzione dei lavori. 4.1. - Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata mostra di aver accolto la ricostruzione dei fatti fornita dall'attuale controricorrente, avendo identificato la stipula del contratto di permuta (ossia di trasferimento della proprietà) con il sorgere dell'obbligazione garantita, e la mancanza della stipula con la mancanza dell'obbligazione.
A fronte di questo, che è un accertamento in fatto, il ricorrente si limita ad offrire una diversa versione delle intese contrattuali fra le parti, priva di riferimento alla condizione suddetta, in tal modo presupponendo un riesame dei fatti non ammesso in sede di legittimità.
5. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonché difetto di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile, in quanto sollevata solo in grado di appello, la contestazione dell'obbligazione degli interessi sulla somma di L. 28.111.100 stante la mancanza di mora per essere stata detta somma prontamente offerta dalla RS e rifiutata dal IO. La questione invece - osserva il ricorrente - era stata tempestivamente sollevata con la comparsa di risposta davanti al Tribunale.
5.1. - Il motivo è fondato, trovando il rilievo del ricorrente puntuale riscontro nell'esame degli atti (consentito in considerazione del carattere processuale della censura). 6. - Con il quarto motivo del ricorso principale si ripropone la questione delle spese del giudizio di primo grado.
6.1. - Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso, poiché la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata travolge le statuizioni accessorie sulle spese processuali. 7. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato viene riproposta la tesi della opponibilità della sentenza del Tribunale di Taranto alla liquidazione coatta amministrativa. Si osserva che il decreto ministeriale di apertura della procedura di liquidazione coatta era stato emesso in data bensì anteriore al deposito della sentenza, e tuttavia successiva all'udienza di discussione;
si invoca quindi il principio, di cui agli artt. 286 e 300 c.p.c., della irrilevanza degli eventi interruttivi - morte o perdita di capacità della parte - occorsi dopo tale momento.
7.1. - Il motivo è infondato.
La dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce res inter alios acta (Cass. 6771/2002, 9164/2001, 8363/2000, 1588/1993). Il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di discussione non giova al ricorrente. Esso, invero, attiene alla sola possibilità dell'interruzione del processo, non anche al distinto profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perché l'inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale del debitore, che si verifica automaticamente, ai sensi della L. Fall., art. 43, per effetto della dichiarazione di fallimento (cfr., sul punto, anche Cass. 62/1985). 7. - In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in esame l'eccezione pretermessa dalla sentenza impugnata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013