Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 8238
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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Il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di discussione, attiene alla sola possibilità dell'interruzione del processo, non anche al distinto profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perchè l'inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale di questo, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 legge fall., per effetto della dichiarazione di fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 8238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8238
    Data del deposito : 4 aprile 2013

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