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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro,espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ex L, nr. 69/2009 della
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 577/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa IMPEDUGLIA ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonella TESTA, resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2023 l'avv. Impeduglia ha proposto ricorso per l'accertamento negativo di due indebiti notificati il 27.12.2022 ,riguardanti il periodo da marzo 2021 a maggio 2021 ed il periodo giugno 2021 ad ottobre 2021 per somme indebitamente percepite per reddito di emergenza
Veniva proposto il presente giudizio deducendo l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui vizi di motivazione degli atti e violazione di legge n.241/1990 e sanabilità dell'indebito per legittimo affidamento per colpa ascrivibile solo all'istituto.
Giusta comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2023 si costituiva l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso e deducendo la correttezza del proprio operato e della richiesta di pagamento basata sui presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
Invero condividendo quanto prospettato nella comparsa di costituzione dell' , la fattispecie CP_1 riguarda la insussistenza del diritto per assenza dei requisiti economici, l'assenza degli elementi di reddito dichiarati dalla ricorrente.
pagina 1 di 2 Questa ha omesso di dichiarare la retribuzione da lavoro agricolo per i periodi oggetto del beneficio percepito , fonte di reddito che fanno venire meno i presupposti per il diritto al beneficio economico del Reddito di emergenza .
Peraltro le sentenze richiamate nelle note difensive dell'avv. Impeduglia riguardano fattispecie diversa da quella richiamata dalla ricorrente che anzi serve a rafforzare la richiesta di revoca dell' CP_1 richiamando tutti i presupposti economici , elemento che esclude il beneficio erroneamente riconosciuto e per cui si chiede la ripetizione delle somme erogate.
La richiesta è stata fatta tempestivamente e quindi al caso di specie è inapplicabile il principio della
“buona fede” per la ripetizione dell'indebito, così come quello della legittima aspettativa e tutela dell'affidamento del percipiente.
Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da
[...]
confermando le comunicazioni ricevute il 27.12.2022 con cui viene chiesto il pagamento Parte_1 per la ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di Reddito di Emergenza.
Attesa la dichiarazione resa in atti dichiara irrepetibili le spese di giustizia ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Siracusa, 08.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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