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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Sajeva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 15329 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
AM (PA) il 12.01.1959 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Saladino Mario.
ATTRICE
contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
AM (PA) il 05 agosto 1968, rappresentato e difeso, giusta procura
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
in uno alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Lo Verso
Gabriele.
(C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso,
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Mannino Maria.
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), nata a CP_3 CodiceFiscale_4
AM (PA) il 4 settembre 1960
CONVENUTA CONTUMACE
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe rappresentava: (i) di essere coerede unitamente alle controparti della madre , nata il [...] in [...] e ivi Persona_1
deceduta il giorno 2 luglio 2007; (ii) che l'eredità materna si era devoluta
ex lege ed aveva ad oggetto esclusivamente la quota di ½ della piena proprietà dei fondi siti in AM (PA), censiti al Catasto Terreni del detto comune al fg. 21, p.lle 135, 136, 137, 138, 139, 157, 165, di proprietà
per la restante parte del coniuge , il quale ne aveva avuto Persona_2
la disponibilità esclusiva sino alla morte;
(iii) che anche quest'ultimo era deceduto il 3 dicembre 2019 a AM(PA), senza lasciare testamento,
sicché ella e gli odierni convenuti ne erano coeredi in misura eguale;
(iii)
che il patrimonio paterno si componeva di: a) una quota di proprietà pari
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a 8/12 del predetto fondo in AM;
b) la piena proprietà di fondo sito in AM e censito al Catasto terreni del detto comune, al fg. 16,
p.lle 108 e 353; c) la piena proprietà di fondo sito in AM e censito al Catasto terreni del detto comune, al fg. 8, p.lle 32 e 33; d) l'eventuale giacenza esistente alla data di apertura della successione su conto corrente postale cointestato con il convenuto ma alimentato Controparte_1
esclusivamente dal de cuius tramite accreditamento dei propri emolumenti pensionistici;
(iv) che il compendio ereditario immobiliare era nella esclusiva disponibilità del convenuto in virtù di un Controparte_1
contratto di affitto, il quale ne dispone trattenendo per sé i relativi frutti civili;
(v) che, con rogito di compravendita rogato dal notaio il Per_3
23.03.17, il convenuto aveva acquistato dal padre, un Controparte_1
immobile sito in AM, alla via Rizzuto Guarrasi n.53, censito al
Catasto urbano al F. 11, p.lla 3137 sub 1 e 2, contro il prezzo di euro
23.000,00, prelevando indebitamente dette somme dal conto corrente postale cointestato con il padre;
(vi) che il convenuto Controparte_1
aveva indebitamente prelevato dal conto cointestato con il de cuius anche la somma di euro 14.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: (i) lo scioglimento della comunione ereditaria di con assegnazione, previo Persona_1
frazionamento, della quota alla stessa spettante ex lege del fondo sito in
AM (PA), censito al Catasto Terreni del detto comune al fg. 21,
p.lle 135, 136, 137, 138, 139, 157, 165, e con condanna del coerede
[...]
al rimborso della quota parte di sua spettanza dei frutti prodotti CP_1
dal fondo dalla data di apertura della successione di Persona_2
sino all'attualità; (ii) lo scioglimento della comunione ereditaria di
[...]
, con attribuzione in proprio favore della quota di ¼ di ciascun Per_2
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bene, previa ricostruzione del compendio mobiliare mediante condanna del convenuto alla restituzione alla massa della Controparte_1
complessiva somma di € 37.000,00 indebitamente prelevata dal conto corrente paterno e della quota parte di sua spettanza dei frutti civili prodotti dai beni dalla data di apertura della successione e sino all'attualità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9 febbraio 2022 si costituiva il convenuto aderendo alle deduzioni Controparte_2
dell'attrice e associandosi alle domande dalla stessa spiegate.
Con comparsa del 9 febbraio 2022 si costituiva il convenuto
[...]
il quale sollecitava, in via pregiudiziale: (i) l'accertamento della CP_1
nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum in ordine alla chiesta divisione della comunione ereditaria di (ii) la Persona_1
sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento portante il numero di Ruolo Generale 13688/2018 vertente tra e ed avente ad oggetto la Persona_2 Controparte_2
risoluzione per inadempimento della donazione del 23 ottobre 2003, in
Notaio Dott.ssa (rep. n. 6218, racc. n. 3803, registrata Persona_4 il 6/11/2003, trascritta il 4/11/2003) disposta da in favore Persona_2
di e di . Eccepiva ancora, in via Controparte_2 Controparte_4
preliminare, l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria dell'asse relitto da , replicando che il de cuius con Persona_2
testamento pubblico del 5/10/2017 (n. 561 di repertorio raccolta n. 30579)
in notar di CA (TP), aveva diviso integralmente il Persona_5
proprio patrimonio immobiliare fra le odierne parti in causa. Sollecitava,
infine, il rigetto delle restanti domande, contestando sia aver detenuto
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indebitamente i beni ereditari, sia di aver prelevato dal conto corrente paterno la somma di euro 37.000,00.
Con le rispettive memorie istruttorie le parti davano atto del deposito della sentenza n. 1268 rasa dall'intestato Tribunale il 24 marzo
2022 resa a definizione del giudizio portante R.G. 13688/2018, a mezzo della quale era stata risolta per inadempimento la donazione in favore di e di - avente ad oggetto: (i) la piena Controparte_2 Controparte_4
proprietà dell'appartamento sito in AM (PA) Via Giovanni Verga
n. 11, catastalmente n. 13, piano 1, iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg. 11 p.lla 3022 sub. 4; (ii) la quota di ½ della piena proprietà del magazzino in AM (PA) con ingresso dalla Via Giovanni Verga n.
9, catastalmente n. 11, piano T iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg. 11, p.lla 3022, sub. 1; (iii) la quota di ½ della piena proprietà magazzino in AM (PA) con ingresso carrabile da Via delle Scuole n. 2, piano
T, iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg 11, p.lla 3022, sub. 7; (iv)
quota di ½ della piena proprietà del locale di sgombero in AM
(PA) Via Giovanni Verga n. 11, catastalmente n. 13, piano 3, iscritto al
N.C.E.U del predetto comune al fg. 11, p.lla 3022, sub. 6 – e, sul presupposto che i beni che ne avevano formato oggetto erano rientrati nel patrimonio di , estendevano ad essi la domanda di Persona_2
scioglimento della comunione paterna.
La causa, pertanto, istruita mediante produzione documentale e a mezzo di ctu (giuste ordinanze del 3 luglio 2023 e del 5 aprile 2024) nella contumacia di e perveniva in decisione all'udienza del 19 CP_3
settembre 2024 sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
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Le domande sono accolte nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di affitto stipulato tra e in data 26 Persona_2 Controparte_1
febbraio 2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 27
febbraio 2014 spiegata dall'attrice nella memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dovendosi osservare che l'esistenza di detto contratto era nota alla parte già al momento della redazione della citazione (tanto che ella ne ha dato conto nell'atto introduttivo del giudizio), sicchè ogni questione in ordine alla sua natura andava sollevata in quella sede.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria di Per_1
è accolta.
[...]
A tal riguardo va ricordato che il Giudicante è investito della cognizione piena dell'intera causa, e che pertanto deve procedersi alle declaratorie imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo,
aperta la successione di nata il [...] in Persona_1
AM (Pa.) ed ivi deceduta il giorno 2 luglio 2007 (cfr. all. 1 alla citazione).
In assenza di disposizioni testamentarie, la successione di Per_1
è regolata dalla legge e la sua eredità si è devoluta, ai sensi dell'art.
[...]
581 c.c., per un terzo in favore del coniuge superstite e Persona_2
per restante parte in favore dei quattro figli , Controparte_2 Pt_1
e in parti eguali fra loro (cfr. all. 2
[...] CP_3 Controparte_1
citazione).
Tutti i predetti chiamati hanno accettato ai sensi dell'art. 476 c.c.
l'eredità della de cuius, procedendo alla modifica dell'intestazione catastale dei beni relitti dalla de cuius in loro favore (atto questo, che come
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è noto, a differenza della dichiarazione di successione, rileva non soltanto dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile cfr. Cass., ord. n.
12259/2022; Cass., n. 1438/2020, Cass., n. 5319/2016, Cass., n. 10796/2009),
nonché partecipando, a mezzo dei difensori all'uopo nominati, al procedimento di mediazione (cfr. all. n. 9 citazione) avviato su impulso dell'attrice per la procedibilità delle domande qui proposte (sul punto cfr.
Cass. ord. n. 10655/2022).
È incontroverso nella presente sede che compendio ereditario relitto dalla suddetta de cuius si iscriva soltanto la quota di ½ della piena proprietà dei fondi ubicati in Contrada Fornazzo, siti in AM,
estesi complessivamente ha 2.77.70 ( mq 27.770 ) e censiti al catasto terreni al foglio 21, p.lle 135, 136, 137, 138, 139,157 e 165, di proprietà per la restante parte del coniuge . Persona_2
Ai sensi dell'art. 581 c.c., pertanto, detta quota si è distribuita fra i coeredi nella seguente misura: 2/12 a (titolare iure proprio Persona_2
della restante quota di 6/12); e 1/12 in favore Parte_1 [...]
e . CP_1 Controparte_2 CP_3
Deve, ancora, precisarsi che dalla documentazione in atti emerge che anche (che era nato a [...] il giorno 1 Persona_2
gennaio 1924) è deceduto il 3 dicembre 2019 (cfr. all. 3 citazione) e che la sua successione è regolata dal testamento pubblico del 5 ottobre 2017 (n.
561 di repertorio raccolta n. 30579) registrato in data 16 maggio 2023 a mezzo del quale il de cuius, fra le altre cose, ha disposto della propria quota di 8/12 del predetto fondo in favore di e di Controparte_2
attribuendo nel dettaglio al primo la porzione Controparte_1
confinante con la proprietà e con la proprietà e al Pt_2 Per_6
secondo la restante parte (cfr. all. 4 alla comparsa di . Controparte_1
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Così, una volta evidenziato che e Controparte_2 [...]
hanno accettato tacitamente anche l'eredità del predetto de cuius CP_1
partecipando al procedimento di mediazione al presente giudizio di divisione e procedendo alla registrazione del menzionato testamento pubblico, in data 16 maggio 2023 deve concludersi che i fondi ubicati in
Contrada Fornazzo, siti in AM, estesi complessivamente ha
2.77.70 ( mq 27.770 ) e censiti al catasto terreni al foglio 21, p.lle 135, 136,
137, 138, 139,157 e 165 appartengano oggi pro indiviso:
(i) per la quota di 1/12 ciascuno a Parte_1 CP_3
e per successione legittima a Controparte_2 Controparte_1 Per_1
;
[...]
(ii) per la restante quota di 8/12, come disposto da Persona_2
nel proprio testamento pubblico, a con riguardo alle Controparte_2
particelle confinanti con la proprietà e con la proprietà e a Pt_2 Per_6
con riguardo alle restanti particelle. Controparte_1
Il valore del suddetto cespite è stato stimato dal nominato ctu in euro 47.985,60, valutazione questa che oltre ad apparire attendibile –
perché esito di perita applicazione dei criteri estimativi indicati dal ctu nelle premesse dell'accertamento - non è stata contestata dagli interessati.
L'ausiliario, inoltre, con valutazione anch'essa attendibile e non contestata, ha escluso la comoda divisibilità del bene fra gli aventi diritto,
evidenziando che il suo frazionamento “sarebbe dispendioso e comunque
[imporrebbe la costituzione di] servitù, pregiudicandone il valore di mercato e
riducendo i frutti che se ne possono ricavare” (così p. 26 relazione in atti).
Pertanto, poiché nella specie i coeredi sono titolari di quote diseguali e poiché nessuno dei maggiori quotisti ha domandato ai sensi dell'art. 720
c.c. l'attribuzione esclusiva del bene, ai sensi dell'art. 721 c.c. lo
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scioglimento della comunione avverrà – all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza - mediante sua vendita al prezzo indicato dal ctu.
Va rigettata, invece, la domanda spiegata dall'attrice e, in riconvenzionale trasversale, dal convenuto in danno di Controparte_2
e volta ad ottenere la sua condanna al pagamento della Controparte_1
quota parte di loro spettanza dei frutti civili prodotti dai suddetti fondi dalla data di apertura della successione paterna e sino all'attualità.
Dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 comparsa Controparte_1
emerge che il convenuto detiene legittimamente i fondi in esame, giusta contratto di affitto del 26 febbraio 2014, ritualmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 27 febbraio 2014 ed efficace sino al 25
febbraio 2029, contratto che è stato stipulato dal comproprietario
[...]
con il consenso tacito (sino a prova contraria che era loro onere Per_2
fornire, cfr. fra le altre Cass. n. 1986/2016) degli altri comproprietari.
Per tali ragioni, non avendo gli interessati neppure allegato il fatto storico dell'inadempimento dell'affittuario all'obbligazione di pagamento del canone ivi divisato, va escluso il loro diritto di pretendere da quest'ultimo il pagamento di ulteriori somme per il godimento dei suddetti beni.
La domanda di scioglimento della comunione di , Persona_2
invece, va dichiarata improcedibile per le motivazioni appresso indicate.
Preliminarmente, deve precisarsi che a mezzo del citato testamento pubblico del 5 ottobre 2017 il de cuius ha attribuito a la piena Parte_1
proprietà dei fondi situati a AM, censito in catasto al foglio 16,
particelle 108 e 353 e a la piena proprietà dei fondi situati CP_3
a AM (PA), censiti in catasto al foglio 8, particelle 32 e 33.
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Per tali ragioni nessuna comunione si è costituita fra le parti in causa su detti beni.
Gli unici beni immobili relitti dal de cuius e dallo stesso non assegnati alle odierne parti sono quelli oggetto della donazione del 23
ottobre 2003 in Notaio Dott.ssa , (rep. n. 6218, racc. n. Persona_4
3803, registrata il 6/11/2003, trascritta il 4/11/2003) disposta in favore di e di , la quale è stata risolta per Controparte_2 Controparte_4
inadempimento dei donatari con sentenza n. 1268 resa dall'intestato
Tribunale il 24 marzo 2022 a definizione del giudizio portante il n. R.G.
13688/2018 e, per quello che qui consta, non impugnata nei termini di legge (cfr. all. memoria istruttoria attrice).
Si ha riguardo nella specie a: (i) la piena proprietà
dell'appartamento sito in AM (PA) Via Giovanni Verga n. 11,
catastalmente n. 13, piano 1, iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg.
11 p.lla 3022 sub. 4; (ii) la quota di ½ della piena proprietà del magazzino in AM (PA) con ingresso dalla Via Giovanni Verga n. 9,
catastalmente n. 11, piano T iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg.
11, p.lla 3022, sub. 1; (iii) la quota di ½ della piena proprietà magazzino in
AM (PA) con ingresso carrabile da Via delle Scuole n. 2, piano T,
iscritto al N.C.E.U del predetto comune al fg 11, p.lla 3022, sub. 7; (iv)
quota di ½ della piena proprietà del locale di sgombero in AM
(PA) Via Giovanni Verga n. 11, catastalmente n. 13, piano 3, iscritto al
N.C.E.U del predetto comune al fg. 11, p.lla 3022, sub. 6.
Tali unità immobiliari si iscrivono in un unico fabbricato ubicato nel centro urbano del comune di AM, fabbricato del quale non è stato possibile accertare la regolarità urbanistica, perché non è stato fornito dalle parti (né altrimenti reperito dal ctu) il titolo autorizzativo in forza
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del quale lo stesso è stato eretto (ma soltanto un verbale della
Commissione edilizia n. 11 del 6 ottobre 1970, dove si evince la generica approvazione di un non altrimenti specificato progetto edilizio presentato da ), avendosi contezza soltanto che trattasi di immobile Persona_2
edificato dopo il 1967 (cfr. pp. 17 e 18 relazione ctu in atti).
Così, una volta ricordato che “quando sia proposta domanda di
scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può
disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in
assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti
ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e
dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un
effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito
della loro autonomia negoziale" (così Cass., sez Un., n. 25021/2019) e che grava sulle parti dimostrare la ricorrenza di tale requisito, deve concludersi per l'improcedibilità della domanda.
Va, ancora, rigettata la domanda spiegata dall'attrice e, in riconvenzionale trasversale, dal convenuto in danno di Controparte_2
volta ad ottenere la restituzione alla massa ereditaria Controparte_1
dell'importo di euro 37.000,00 (di cui euro 23.000,00, in tesi, impiegati per l'acquisto a proprio nome dell'immobile sito in AM, alla via
Rizzuto Guarrasi n. 53, censito al Catasto urbano al F. 11, p.lla 3137 sub 1 e
2) indebitamente prelevato dal conto corrente paterno formalmente cointestato con il convenuto, ma sostanzialmente alimentato soltanto dal
de cuius.
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Gli interessati, infatti, non hanno offerto al Tribunale neppure un principio di prova a fondamento delle suddette allegazioni (né, invero,
hanno prodotto documentazione attestante la stessa esistenza del predetto conto corrente al momento dell'apertura della successione), dovendosi peraltro evidenziare che il convenuto ha tempestivamente contestato di aver effettuato prelievi indebiti dal conto paterno.
Per le indicate ragioni, deve escludersi, per difetto di prova, che nel
relictum di si iscrivessero anche somme di danaro Persona_2
giacenti su conti correnti a lui intestati che debbano essere ripartite fra i suoi coeredi.
Va, infine, rigettata, per difetto di prova, la domanda spiegata dall'attrice e, in riconvenzionale trasversale, dal convenuto
[...]
in danno di e volta ad ottenere la sua CP_2 Controparte_1
condanna al rimborso della quota parte di loro spettanza dei frutti civili prodotti dagli immobili paterni dalla data di apertura della sua successione e sino alla attualità, non avendo gli stessi offerto alcun elemento da quale possa ricavarsi che tali beni siano rimasti nella disponibilità esclusiva del predetto comproprietario.
*******************************************
In ragione dell'esito del giudizio:
(i) con riguardo alle domande di divisione, le spese (comprensive dei costi della ctu liquidati con separato decreto) - determinate sulla base del valore complessivo dei beni che si iscrivono nelle comunioni ereditarie per come stimato dal ctu (scaglione da 52.001,00 a 260.000) e liquidate con applicazione dei parametri minimi per ogni fase (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) in euro 7.052,00 per onorari oltre
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accessori come per legge - sono poste a carico delle rispettive masse ereditarie e dunque di ciascuna parte pro quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza (sul punto fra le altre cfr. Tribunale Latina, n. 2336/2018 “con riferimento alle
spese di lite, va osservato come quelle relative al giudizio di divisione vanno poste
a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti,
mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo
il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive
pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte”);
(ii) con riguardo alla domanda di condanna del convenuto alla restituzione degli importi asseritamente sottratti al relictum di
[...]
e al rimborso della quota parte dei frutti civili prodotti dai beni Per_2
comuni – liquidate tenendo conto del loro valore (indeterminabile –
complessità bassa) e con applicazione dei parametri minimi per ogni fase
(in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) in euro
3.809,00 per onorari oltre accessori come per legge - ai sensi dell'art. 91
c.p.c. sono poste integralmente a carico dell'attrice e dell'attore in riconvenzionale (in solido fra loro, attesa la comunanza Controparte_2
di posizioni) e liquidate in favore del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di affitto stipulato tra Persona_2
e in data 26 febbraio 2014 e registrato presso l'Agenzia Controparte_1
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delle Entrate di Palermo il 27 febbraio 2014, spiegata da nella Parte_1
memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
DISPONE lo scioglimento della comunione ereditaria relitta da
[che era nata il [...] in [...].) ed ivi Persona_1
deceduta il giorno 2 luglio 2007] avente ad oggetto i fondi ubicati in
Contrada Fornazzo, siti in AM, estesi complessivamente ha
2.77.70 (mq 27.770) e censiti al catasto terreni al foglio 21, p.lle 135, 136,
137, 138, 139,157 e 165 appartenenti in proprietà indivisa a Parte_1
, e a secondo le quote CP_3 Controparte_2 Controparte_1
indicate in parte motiva, mediante la loro vendita.
RIMANDA le operazioni divisionali di vendita al passaggio in giudicato della presente sentenza.
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di . Persona_2
RIGETTA le domande spiegate da e da Parte_1 [...]
in danno di CP_2 Controparte_1
PONE le spese del giudizio di divisione, comprensive dei costi della ctu liquidati con separato decreto, a carico delle rispettive masse ereditarie.
CONDANNA e , in solido fra Parte_1 Controparte_2
loro, a pagare a le restanti spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 3.809,00 per onorari, oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 6 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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