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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 881/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]
Tondelli n. 3, C.F.: , elettivamente domiciliata in Reggio C.F._1
Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv.ssa Paola
Menozzi
-RICORRENTE -
Contro
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con sede legale in Roma alla Via Marco e Marcelliano n. 45, in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e CP_3 difesa dall'Avv. Stefano Salvato
– CONVENUTO –
in punto a : accertamento mansioni superiori e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia e successivamente notificato, la IG.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentire accolte le seguenti conclusioni:
[...] “contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:
- a) accertata l'esistenza tra le parti, a far data dal 22.07.2021, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (a seguito del superamento del periodo di apprendistato professionalizzante part-time della durata di 24 mesi), con inquadramento al V livello del CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con qualifica di impiegata e mansione di addetta all'attività di data entry;
- b) accertato che, a far data dal mese di febbraio 2022, la ricorrente ha iniziato a svolgere e svolge tutt'ora mansioni rientranti nel superiore IV livello;
- c) conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del IV livello del CCNL applicato e del relativo trattamento retributivo e previdenziale, a far data dal mese di febbraio 2022, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
- d) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Marco e
Marcellino n. 45, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di euro Parte_1
3.433,74, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente spettante per il periodo febbraio 2022 – aprile 2024, oltre alle spettanze successivamente maturate fino all'effettivo saldo, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta, in principio (22.07.2019), con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi;
- di essere stata inquadrata con mansioni di data entry, con inquadramento iniziale al
VII livello e con inquadramento finale al V livello;
- di essere stata assunta definitivamente (22.07.2021), a conclusione del periodo formativo, a tempo indeterminato ed in regime di part-time con mansioni di data entry e con inquadramento nel V livello;
- di essere stata adibita, a partire del febbraio 2022, a mansioni di anticipi fatture, riconducibili – a suo dire – al superiore IV livello di cui al CCNL per i dipendenti da
Pag. 2 di 8 aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi
A fronte di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto al superiore inquadramento, nonché la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in Euro 3.433,74.
Si è regolarmente costituita in giudizio la società datrice di lavoro, contestando il fatto e diritto le avverse allegazioni ed affermando il corretto inquadramento contrattuale della lavoratrice.
Svolto senz'esito tentativo di conciliazione, assunti testimoni, la causa è stata oggi decisa a fronte del deposito di note scritte autorizzate.
Il ricorso non appare fondato.
Vanno anzitutto ricordate le due diverse declaratorie contrattuali di cui è causa delineate dalla disciplina collettiva di riferimento, alla luce dell'accordo di rinnovo del 22 marzo
2024 e dell'Accordo Integrativo del 28 marzo 2024.
Gli artt. 113 e 115 del CCNL applicato sono stati oggetto di un'importante attività di revisione e di aggiornamento delle figure professionali già presenti nella precedente classificazione: con l'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 e con il successivo accordo integrativo del 28 marzo 2024, sono state espunte le figure professionali oramai obsolete e, al contempo, ne sono state individuate di ulteriori.
Al V livello appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, e quindi ruoli esecutivi che comportano per certo una pregressa conoscenza tecnica, sebbene non specifica, ma pur sempre attinente ad un'attività prettamente pratica, che non contempla una gestione autonoma dell'incarico, né tantomeno una particolare responsabilità.
A seguito del recentissimo rinnovo contrattuale, tra i profili professionali della citata declaratoria, è stata annoverata ed esplicitata la figura del “data entry agent”, che viene qualificato espressamente come colui che “cura l'inserimento di dati ed il caricamento di flussi dati all'interno del sistema informativo aziendale” (si veda doc. n. 21 – rinnovo
CCNL).
Il data entry agent, dunque, è chiamato a svolgere un'attività meramente esecutiva, che richiede la conoscenza del sistema informativo aziendale, nonché dell'uso degli
Pag. 3 di 8 strumenti necessari all'inserimento dei dati, comunque conseguita.
Al IV livello appartengono, fra gli altri, “i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, cui segue una lunga elencazione di mansioni tra le quali, non trovando una specifica collocazione quelle affermatamente svolte dalla lavoratrice ricorrente, la stessa viene in propria tesi ricompresa nel punto 34 “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Tanto premesso, in tesi attrice la lavoratrice si è occupata e si occupa ad da un CP_4 lato di un'attività di back office, e, nella specie, nella mansione di data entry riguardante la lavorazione dei bonifici, MAV, bollettini, F24 ed F23, nonché delle ristrutturazioni, così descritta in ricorso: “i suddetti documenti vengono sottoposti al vaglio della lavoratrice, la quale, in primo luogo, è chiamata a verificarne i dati, la firma del cliente e l'eventuale data di esecuzione. A seguito della suddetta verifica, la dipendente procede all'inserimento nel terminale dei dati necessari a porre in pagamento il documento in questione. In assenza di errori di procedimento, il pagamento viene confermato, mentre, in caso contrario, si procede al rigetto del documento con contestuale indicazione, nelle note, dell'errore riscontrato”.
Questo tipo di attività, sempre in tesi attrice, rientra nel profilo professionale di V livello, et de hoc satis.
Ciò che invece avrebbe comportato e comporta un differente inquadramento è l'attività svolta (parrebbe) in contemporanea e anzi in prevalenza, assegnata alla lavoratrice a far tempo dal febbraio 2022 e consistente nella “lavorazione anticipi fatture”; oltre a ciò, dal mese di marzo 2024, ossia a seguito delle dimissioni della sig.ra , la Parte_2 ricorrente è stata adibita all'ulteriore lavorazione di referente dei bancari, con cui la stessa già intrattiene i suddetti rapporti professionali nello svolgimento della mansione di “anticipo fatture”.
Sulla base della costante e nota giurisprudenza, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, (1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto, (2) dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e (3) dal raffronto del risultato della prima indagine ed i testi
Pag. 4 di 8 della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. da ultimo tra le tante, Cass.
23 maggio 2024, n. 14413; Cass. 28 maggio 2024, n. 14933).
Svolta dunque la ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, si tratta di verificare nel concreto in cosa (in quali caratteristiche qualitative) l'attività di anticipo fatture si differenzi in più e meglio da quella generale di data entry riguardante la lavorazione dei bonifici, MAV, bollettini, F24 ed F23 (sulla quale, pacificamente, non c'è contestazione tra le parti né in termini descrittivi né in termini di conseguente inquadramento).
Una volta così operato, si tratta poi, sempre sulla scorta della pacifica giurisprudenza, di accertare le se mansioni di “anticipo fatture” siano quantitativamente prevalenti rispetto alle altre.
Orbene, partendo…dalla fine, in nessun modo è stato dimostrato in giudizio dalla lavoratrice, seppure a ciò gravata (ex plurimis l'Ordinanza Cass. n. 5536 del 1° marzo
2021), che le mansioni di “anticipo fatture” sono state, dal febbraio 2022 o da qualunque altra successiva data, prevalenti o almeno equivalenti rispetto alle altre di pacifico V livello.
Del pari, non è emersa (ed anzi, è stato esclusa dai testimoni) l'ulteriore lavorazione di
“referente dei bancari”.
E la causa potrebbe terminare qui.
Proseguendo tuttavia nella specifica disamina delle mansioni di “anticipo fatture”, va rilevato anzitutto che le parti non paiono dare descrizioni difformi delle stesse, posto che quanto descritto ai capp.da 6 a 10 del ricorso (e confermato dai testi escussi) di fatto coincide con quanto esposto nei capp. da 29 a 37 della memoria di costituzione
(confermati anch'essi dai testimoni;
proprio perché fattualmente coincidenti con quelli della ricorrente).
Ciò che in concreto distinguerebbe tali mansioni da quelle semplicemente compilative di data entry (ossia quelle di lavorazione dei bonifici, MAV, bollettini, F24 ed F23) è la attività valutativo/decisionale compiuta dalla ricorrente, che comporta un grado di responsabilità e specializzazione superiore che richiede un grado di competenza e capacità analitiche più articolate.
Tuttavia, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare lo svolgimento di tale
Pag. 5 di 8 attività.
Anzitutto, tutti i testi escussi compresi quelli di parte ricorrente hanno concordato sul fatto che l'attività di anticipo fatture veniva espletata da tutti gli operatori che si sono succeduti nel corso degli anni e non sulla sola ricorrente, al punto che anche le altre impiegate (tutte inquadrate al V livello al pari della avevano un rapporto diretto e Pt_1
quotidiano con il gruppo di supporto (nelle persone del IG. e del IG. Persona_1
). Parte_3
Per altro, tale costante contatto è un dato neutro, perché può essere letto anche a conferma del fato che l'attività assegnata alla ricorrente non richiede il possesso di alcuna capacità valutativa e di alcuna conoscenza specifica, non godendo la IG.ra Pt_1
di nessun margine di autonomia, limitandosi la stessa a compiere una attività meramente esecutiva (di compilazione di schermate video e di inserimento dei dati nel gestionale informatico della banca), senza alcun grado di responsabilità, se non quello di riproduzione corretta dei dati alfanumerici.
La fondatezza della domanda (smentita in radice dai testi aziendali) non è emersa tuttavia in modo convincente dalle dichiarazioni rese dai testi citati dalla (IG.ra Pt_1
IG.ra , IG. , poiché costoro Testimone_1 Testimone_2 Persona_1
hanno confermato quanto descritto nei capitoli di ricorso, circostanze tuttavia meramente descrittive dell'attività di inserimento dei dati che non qualificano in termini di superiori responsabilità le mansioni svolte.
In particolare il teste IG.ra escusso all'udienza del 28.04.2025, nel Testimone_1 confermare tutti i capitoli di prova di cui al ricorso, ha precisato che: “Da quello che ricordo arrivavano a monitor le immagini della fattura e della distinta direttamente dalla banca. con altre persone, e Pt_1 Persona_2 Testimone_2 Per_3
provvedeva a controllare se c'erano tutti i dati, quali nome e cognome della
[...] persona e data di scadenza, per inserire l'anticipo sul portale della banca”
“Posso solo dire che a volte si sentiva con e Pt_1 Parte_3 Persona_1 se c'erano dubbi riguardo agli anticipi in quanto loro si erano resi disponibili a chiarirci dubbi sugli anticipi per mandarli avanti oppure no. A loro le telefonate venivano fatte quando c'erano dei dati mancanti e e valutavano se erano in grado di Pt_3 Per_1
sanare i dati mancanti per agevolare i loro clienti ed erano loro che decidevano se
Pag. 6 di 8 procedere con il pagamento dell'anticipo oppure no”.
Inoltre, il teste IG.ra , sentito all'udienza del 10.06.2025, ha Testimone_2 riferito che “[…] questo confronto telefonico venne richiesto da per Parte_4
venire incontro ad esigenze operative che non si potevano risolvere solamente tramite il programma che utilizzavamo;
ad esempio, ci veniva chiesto di chiamare telefonicamente, anziché respingere telematicamente la busta di anticipi fatture, per evitare disagi alla filiale”.
Ed infine, anche il teste nel confermare tutte le circostanze dedotte in Persona_1 ricorso, ha dichiarato che “[…] chi si occupa degli anticipi fatture deve seguire dettagliatamente una normativa”.
Inoltre, lo stesso teste, quanto al ruolo e alle funzioni del gruppo di supporto, ha specificato che “[…] e le altre ragazze ci chiamano per rendere possibile Pt_1
l'integrazione delle pratiche da parte nostra e siamo solo io e a decidere se Pt_3 autorizzare l'integrazione di una pratica. Non c'è una casistica in base alla quale riceviamo le telefonate per la soluzione dei problemi perché dipende dalla complessità dell'operazione. Per alcune pratiche è lo stesso sistema a bloccarle e a non consentirci nessuna integrazione mentre in altri casi interveniamo io e per recuperare la Pt_3 pratica”.
Ricordato dunque che la normativa collettiva prevede espressamente che, per l'appartenenza al V livello di inquadramento (assegnato alla lavoratrice) sono richieste
“normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche” e che tra i profili professionali esemplificativi, rubricato con il numero 10, è compreso, tra gli altri, il data entry agent e cioè colui che “cura l'inserimento di dati ed il caricamento di flussi dati all'interno del sistema informativo aziendale”, i compiti dichiarati come disimpegnati dalla odierna istante non possono, quindi, attingere alla rivendicata qualifica superiore di IV livello perché la ricorrente ha sempre operato in conformità delle prescrizioni contenute nel manuale operativo, svolgendo così compiti dal profilo più esecutivo e manuale (meramente compilativo), senza margini di autonomia funzionale ed organizzativa e senza alcuna assunzione di responsabilità e sotto il controllo da parte del gruppo di supporto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Pag. 7 di 8 Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica facente capo alle stesse.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 19/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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