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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT 630 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 817/2023 R.G.R., la sig.ra Resistente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0360505G20220013067, relativo al tributo consortile di euro 81,00, codice 630, per l'anno 2017, emesso da Resistente_2 S.p.A. quale concessionaria per conto del Consorzio_1 e Tara. La contribuente contestava, in sintesi, l'insussistenza del beneficio di bonifica in relazione ai fondi di sua proprietà, deducendo l'assenza di opere e di manutenzioni utili e producendo, a sostegno, perizia stragiudiziale a firma del per. ind. Nominativo_1 (del 25/1/2023).
Si sono costituiti Resistente_2 S.p.A. e il Consorzio, eccependo l'infondatezza del ricorso e richiamando la legittimità della contribuenza in presenza del Piano di classifica;
contestano, inoltre, la perizia di parte perché ritenuta generica e comunque riferita ad un sopralluogo del 2023, a fronte di un tributo per il 2017.
Con sentenza n. 1231/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando le spese. avendo la contribuente, pur in presenza di un valido
Piano di classifica, provato, mediante la perizia, ritenuta completa e rimasta sostanzialmente priva di contestazioni specifiche, lo stato di degrado e di abbandono manutentivo delle opere idrauliche anche con riferimento all'annualità 2017.
Avverso tale pronuncia propone appello il Consorzio_1, quale ente subentrato nelle funzioni del soppresso Consorzio_1 e Tara, con atto notificato il 28.05.2024, assumendo che la sentenza sia errata e chiedendone la riforma. L'appellante, premesso il subentro “ex lege” e l'operatività del nuovo Consorzio dal 01.01.2024, deduce, in particolare: (i) errata/carenza di motivazione sull'onere della prova, sostenendo che la contribuente non abbia vinto la presunzione di beneficio e che la perizia di parte non sia idonea perché posteriore e comunque non dimostrativa dell'assenza di utilità nel 2017; (ii) errata/carenza di motivazione sul beneficio consortile e sul Piano di classifica, ribadendo che il tributo non presuppone opere eseguite direttamente sul fondo e che il Piano di classifica non risulta impugnato;
(iii) vizio/carenza di motivazione per non avere il giudice adeguatamente considerato la relazione tecnica di parte consortile (richiamata anche come consulenza del dott. agr. Nominativo_2) e gli elementi da essa desunti. L'appellante contesta, altresì, la dichiarazione resa da RI RI IM e si oppone alla prova per testi richiesta in primo grado. In conclusione, chiede di rigettare il ricorso introduttivo e di condannare l'appellata alle spese del doppio grado.
Si costituisce Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame. L'appellata ricostruisce la vicenda di primo grado e sostiene che la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria mediante la perizia Nominativo_1 e la documentazione versata in atti (richiamando anche la dichiarazione di Nominativo_5 con fotografie). Nel merito, ribadisce l'assenza di opere utili e di manutenzione, descrivendo lo stato dei luoghi come caratterizzato da ostruzioni, vegetazione, detriti e mancata funzionalità delle opere, sino a prospettare un degrado pluriennale;
indica altresì, quanto ad alcuni terreni (tra cui quelli censiti al Foglio 8, particelle 31-318-320 del Comune di Fragagnano), la mancanza di rete idrica e di opere di irrigazione
(canali di scolo, corsi d'acqua, vasche di accumulo). In via istruttoria, l'appellata insiste per l'ammissione di
CTU e della prova testimoniale già richiesta;
conclude per il rigetto dell'appello anche per asserita inammissibilità e, in ogni caso, per infondatezza, con vittoria di spese del secondo grado.
Si costituisce, altresì, Resistente_2 S.p.A. con memoria di costituzione e controdeduzioni, rappresentando che la controversia riguarda profili sostanziali di competenza dell'ente impositore e sollevando, quindi, eccezione di carenza di legittimazione passiva in proprio favore, in quanto mero concessionario della riscossione. Nel merito, dichiara comunque condivisibili i motivi dell'appello consortile e chiede l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante Consorzio_1 deposita, infine, memoria illustrativa con produzione documentale, nella quale si riporta alle difese già svolte, rinnova la contestazione della perizia Nominativo_1 e insiste sulla sussistenza del beneficio, deducendo che le unità fondiarie insistono in area servita da opere consortili e che l'ente esegue ciclicamente interventi di manutenzione, con richiamo alla relazione tecnica redatta dai propri tecnici in data 09.12.2025. Evidenzia, tra l'altro, l'assenza di segnalazioni/denunce di danni da allagamento, richiama la presenza di canali (tra cui il canale “Nominativo_3”) e ribadisce l'opposizione alla prova testimoniale, formulando riserva di CTU “all'occorrenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
La concreta attività posta a base del tributo non emerge neppure dall'allegato programma triennale delle opere e dalla dichiarazione con esso prodotta, a firma dell'ing. Nominativo_4, direttore del servizio ingegneria consortile, la quale, a tutto concedere, attesta la generica esecuzione di alcuni degli interventi programmati, non certo quale utilità specifica ne abbia tratto la parte contribuente.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione). Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, il consulente, pur recatosi in loco nel 2023, “ha indicato le ragioni per le quali è possibile affermare che vi è uno stato di abbandono non manutentivo delle bocchette e flange per un tempo di oltre venti anni”, che la rimozione di rifiuti e vegetazione che ostruiscono i canali di scolo “non avviene da lungo tempo” e che l'impianto idrico di bonifica “è in degrado e disuso da almeno 20 anni”.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1231/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT 630 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 817/2023 R.G.R., la sig.ra Resistente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0360505G20220013067, relativo al tributo consortile di euro 81,00, codice 630, per l'anno 2017, emesso da Resistente_2 S.p.A. quale concessionaria per conto del Consorzio_1 e Tara. La contribuente contestava, in sintesi, l'insussistenza del beneficio di bonifica in relazione ai fondi di sua proprietà, deducendo l'assenza di opere e di manutenzioni utili e producendo, a sostegno, perizia stragiudiziale a firma del per. ind. Nominativo_1 (del 25/1/2023).
Si sono costituiti Resistente_2 S.p.A. e il Consorzio, eccependo l'infondatezza del ricorso e richiamando la legittimità della contribuenza in presenza del Piano di classifica;
contestano, inoltre, la perizia di parte perché ritenuta generica e comunque riferita ad un sopralluogo del 2023, a fronte di un tributo per il 2017.
Con sentenza n. 1231/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando le spese. avendo la contribuente, pur in presenza di un valido
Piano di classifica, provato, mediante la perizia, ritenuta completa e rimasta sostanzialmente priva di contestazioni specifiche, lo stato di degrado e di abbandono manutentivo delle opere idrauliche anche con riferimento all'annualità 2017.
Avverso tale pronuncia propone appello il Consorzio_1, quale ente subentrato nelle funzioni del soppresso Consorzio_1 e Tara, con atto notificato il 28.05.2024, assumendo che la sentenza sia errata e chiedendone la riforma. L'appellante, premesso il subentro “ex lege” e l'operatività del nuovo Consorzio dal 01.01.2024, deduce, in particolare: (i) errata/carenza di motivazione sull'onere della prova, sostenendo che la contribuente non abbia vinto la presunzione di beneficio e che la perizia di parte non sia idonea perché posteriore e comunque non dimostrativa dell'assenza di utilità nel 2017; (ii) errata/carenza di motivazione sul beneficio consortile e sul Piano di classifica, ribadendo che il tributo non presuppone opere eseguite direttamente sul fondo e che il Piano di classifica non risulta impugnato;
(iii) vizio/carenza di motivazione per non avere il giudice adeguatamente considerato la relazione tecnica di parte consortile (richiamata anche come consulenza del dott. agr. Nominativo_2) e gli elementi da essa desunti. L'appellante contesta, altresì, la dichiarazione resa da RI RI IM e si oppone alla prova per testi richiesta in primo grado. In conclusione, chiede di rigettare il ricorso introduttivo e di condannare l'appellata alle spese del doppio grado.
Si costituisce Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame. L'appellata ricostruisce la vicenda di primo grado e sostiene che la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria mediante la perizia Nominativo_1 e la documentazione versata in atti (richiamando anche la dichiarazione di Nominativo_5 con fotografie). Nel merito, ribadisce l'assenza di opere utili e di manutenzione, descrivendo lo stato dei luoghi come caratterizzato da ostruzioni, vegetazione, detriti e mancata funzionalità delle opere, sino a prospettare un degrado pluriennale;
indica altresì, quanto ad alcuni terreni (tra cui quelli censiti al Foglio 8, particelle 31-318-320 del Comune di Fragagnano), la mancanza di rete idrica e di opere di irrigazione
(canali di scolo, corsi d'acqua, vasche di accumulo). In via istruttoria, l'appellata insiste per l'ammissione di
CTU e della prova testimoniale già richiesta;
conclude per il rigetto dell'appello anche per asserita inammissibilità e, in ogni caso, per infondatezza, con vittoria di spese del secondo grado.
Si costituisce, altresì, Resistente_2 S.p.A. con memoria di costituzione e controdeduzioni, rappresentando che la controversia riguarda profili sostanziali di competenza dell'ente impositore e sollevando, quindi, eccezione di carenza di legittimazione passiva in proprio favore, in quanto mero concessionario della riscossione. Nel merito, dichiara comunque condivisibili i motivi dell'appello consortile e chiede l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante Consorzio_1 deposita, infine, memoria illustrativa con produzione documentale, nella quale si riporta alle difese già svolte, rinnova la contestazione della perizia Nominativo_1 e insiste sulla sussistenza del beneficio, deducendo che le unità fondiarie insistono in area servita da opere consortili e che l'ente esegue ciclicamente interventi di manutenzione, con richiamo alla relazione tecnica redatta dai propri tecnici in data 09.12.2025. Evidenzia, tra l'altro, l'assenza di segnalazioni/denunce di danni da allagamento, richiama la presenza di canali (tra cui il canale “Nominativo_3”) e ribadisce l'opposizione alla prova testimoniale, formulando riserva di CTU “all'occorrenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali siano stati i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
La concreta attività posta a base del tributo non emerge neppure dall'allegato programma triennale delle opere e dalla dichiarazione con esso prodotta, a firma dell'ing. Nominativo_4, direttore del servizio ingegneria consortile, la quale, a tutto concedere, attesta la generica esecuzione di alcuni degli interventi programmati, non certo quale utilità specifica ne abbia tratto la parte contribuente.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione). Come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, il consulente, pur recatosi in loco nel 2023, “ha indicato le ragioni per le quali è possibile affermare che vi è uno stato di abbandono non manutentivo delle bocchette e flange per un tempo di oltre venti anni”, che la rimozione di rifiuti e vegetazione che ostruiscono i canali di scolo “non avviene da lungo tempo” e che l'impianto idrico di bonifica “è in degrado e disuso da almeno 20 anni”.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado.