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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 699/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 699/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BUONTEMPI SIMONETTA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/11/2003 a VILLA LITERNO (CE) (atto n. 51, parte 2, serie A, anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli (31/07/2004 - 20 anni) e (13/11/2005 - 19 anni). Per_1 Per_2
Le parti vivono in locazione in un immobile sito a Casalgrande (RE), via Borsellino n.
6. Le parti si sono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Modena pubblicato in data 20/04/2007, ma in seguito si sono riconciliate.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di essersi separato nel 2007 dalla resistente, ma di essersi in seguito riconciliato, riprendendo a convivere con la moglie;
▶che la convivenza è nuovamente terminata nel mese di novembre 2023, quando lui si è trasferito a vivere presso la madre;
▶ che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che la casa coniugale sia assegnata alla moglie in modo che quest'ultima possa subentrare nel contratto di locazione intestato alle parti.
non si è costituita. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Parte ricorrente ha dimostrato, producendo il proprio stato di famiglia e, soprattutto, il contratto di locazione dell'attuale casa coniugale, di aver ripreso la convivenza con la moglie, sicché può considerarsi provata la riconciliazione. Ciò premesso, nel corso del processo, è emersa l'esistenza di una nuova crisi del rapporto tra i coniugi, di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni in atti e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Spese Vista la condotta della resistente, che non è comparsa e non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso, le spese possono essere comnpensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio a LL NO (CE) in data 15/11/2003 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2003);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL NO (CE) per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 10/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 699/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BUONTEMPI SIMONETTA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/11/2003 a VILLA LITERNO (CE) (atto n. 51, parte 2, serie A, anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli (31/07/2004 - 20 anni) e (13/11/2005 - 19 anni). Per_1 Per_2
Le parti vivono in locazione in un immobile sito a Casalgrande (RE), via Borsellino n.
6. Le parti si sono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Modena pubblicato in data 20/04/2007, ma in seguito si sono riconciliate.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶di essersi separato nel 2007 dalla resistente, ma di essersi in seguito riconciliato, riprendendo a convivere con la moglie;
▶che la convivenza è nuovamente terminata nel mese di novembre 2023, quando lui si è trasferito a vivere presso la madre;
▶ che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che la casa coniugale sia assegnata alla moglie in modo che quest'ultima possa subentrare nel contratto di locazione intestato alle parti.
non si è costituita. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Parte ricorrente ha dimostrato, producendo il proprio stato di famiglia e, soprattutto, il contratto di locazione dell'attuale casa coniugale, di aver ripreso la convivenza con la moglie, sicché può considerarsi provata la riconciliazione. Ciò premesso, nel corso del processo, è emersa l'esistenza di una nuova crisi del rapporto tra i coniugi, di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni in atti e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Spese Vista la condotta della resistente, che non è comparsa e non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso, le spese possono essere comnpensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio a LL NO (CE) in data 15/11/2003 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2003);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL NO (CE) per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 10/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli