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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 916/2017 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Walter Viceconte, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Vito
[...] C.F._4
Andrea Auletta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
hanno evocato in giudizio e
[...] Controparte_3 Controparte_2
domandando di accertare che la rampa cementizia di accesso al locale di proprietà dei convenuti, dagli stessi realizzata, è abusiva e lesiva del diritto di proprietà degli attori;
conseguentemente, ordinare ai convenuti la demolizione della predetta rampa cementizia e il ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai lavori eseguiti, con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della chiusura della luce, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: - di essere proprietari di un deposito seminterrato sito in uno stabile in Matera ad angolo tra via Alano da Matera e via G. Salvemini, censito in catasto fabbricati al foglio 159, particella 4661 sub 8 del predetto Comune;
- che nello stesso stabile, sopra il deposito di loro proprietà, vi era il locale degli odierni convenuti;
- che oltre dieci anni fa, durante i lavori di ampliamento della porta di ingresso e di realizzazione di una rampa di accesso al loro locale, i convenuti avevano ostruito la luce del detto locale-deposito sottostante con una colata di cemento;
- che inizialmente i coniugi sottovalutavano il problema e per mantenere Pt_1
rapporti di buon vicinato tolleravano la cosa, fino a quando notavano che l'ostruzione della luce aveva reso il deposito inservibile per la forte umidità e la comparsa di muffa;
- che vani risultavano gli inviti rivolti a mezzo raccomandata a ripristinare lo status quo ante e il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dei coniugi . CP_1
Aggiungevano che dalle verifiche effettuate presso gli uffici comunali competenti, appuravano che –quantomeno con riferimento alla rampa- i lavori eseguiti dai convenuti erano stati realizzati in violazione della normativa urbanistica e comunque senza alcuna preventiva comunicazione e/o autorizzazione;
in ogni caso, la realizzazione della rampa d'accesso aveva ostruito la luce, incidendo in maniera diretta ed indiretta sul diritto di proprietà dei coniugi , limitando il loro pieno godimento del bene. Pt_1
Con comparsa di risposta depositata il 09.05.2017 si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza delle domande attoree, deducendo l'insussistenza delle dedotte violazioni e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 6 Disposta ed espletata ctu, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda attorea risulta infondata e va rigettata, essendo rimasti privi di riscontro probatorio i fatti posti a fondamento della stessa, ex art. 2697 cod. civ.
Sulla base delle risultanze della espletata ctu, deve ritenersi accertato che, a seguito delle opere eseguite dai convenuti, non vi sia stata alcuna sostanziale modifica delle dimensioni della finestrella posta all'interno del locale degli attori, e che l'aereazione e la luce non abbiano subito modifiche apprezzabili.
Il consulente d'ufficio, geom. nella relazione depositata il Persona_1
18.08.2024 - le cui conclusioni si condividono in quanto scevre da vizi logici e giuridici - ha accertato che: “Dai rilievi eseguiti, risulta che la larghezza della feritoia – da muro a muro – non ha subito alcun restringimento atteso che la larghezza della bocca di lupo risulta, all'interno del locale , Parte_4
pari a 70 centimetri, misura che si può affermare essere uguale a quella esterna a livello marciapiede prospiciente via Salvemini”, precisando che
“purtroppo, per quanto attiene l'altezza della stessa (la feritoia), agli atti di causa (fascicoli di parte esaminati) non è presente alcuna documentazione atta
a dimostrare la dimensione che, prima dell'effettuazione dei lavori di modifica dell'accesso al locale la luce avesse”. Parte_5
Il ctu ha inoltre rilevato che: “Da quanto è possibile intuire attraverso
l'osservazione dei luoghi - stato del marciapiede, quota interna del locale di proprietà stato di conservazione e dimensioni della bocca di Parte_5
lupo di proprietà – sembrerebbe che la sola innovazione Parte_4
apportata alla luce sia proprio la grata in ferro [apposta dagli stessi attori], atteso che l'aereazione non ha subito modifiche apprezzabili a seguito delle modifiche introdotte da parte convenuta”.
Ha quindi concluso che “L'aereazione non può quindi aver subito sensibili riduzioni, risultando già di per sè ridotta a causa delle dimensioni della finestrella”. “…. Per quanto desumibile dalla documentazione in atti e relazionato nelle pagine che precedono, il sottoscritto ritiene che sagoma e dimensione della finestrella di cui è causa hanno subito modifiche solo a causa del posizionamento, sulla apertura esterna, della griglia in ferro. Le quote e le
pagina 3 di 6 dimensioni del marciapiede di via Salvemini, della bocca di lupo e della soglia di accesso al locale di proprietà lasciano intuire che non vi è Parte_5 stata una sostanziale modifica della larghezza e altezza della finestrella”.
In conclusione, per le ragioni evidenziate dal c.t.u., deve ritenersi non sussistenti i lamentati danni alla proprietà degli attori.
Infondate sono risultate, infatti, alla luce dei chiari e condivisibili chiarimenti forniti dal ctu, le osservazioni mosse da parte attrice alla relazione del consulente d'ufficio. Sul punto, giova ricordare che la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., sez. 3, 29.01.2010, n.2063).
Parte attrice ha contestato la ctu, deducendo che, a prescindere dall'assenza di specifica documentazione tecnica sul punto, agli atti di causa sono presenti le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno fornito indicazioni circa lo stato dei luoghi preesistente alle opere eseguite dai convenuti.
Ebbene, le deposizioni dei testi di parte attrice ( , e ) Tes_1 Tes_2 Tes_3 non solo non trovano riscontro nell'elaborato depositato dal ctu, ma sono anche estremamente generiche e non supportate da elementi esterni di riscontro della loro attendibilità, e risultano pertanto prive di interesse giuridico e probatorio.
Dalla relazione peritale, infatti, è emerso che: “A differenza di quanto letto nelle comparse e nei verbali di ascolto dei testi, risulta alquanto difficile ipotizzare dimensioni della finestrella superiori a quelle accertate atteso che, un'altezza della finestrella di 30 o 40 cm dalla quota pavimento marciapiede
(sembrerebbe invariato da tempo immemorabile), farebbe presumere la presenza di un gradino a scavalco per l'accesso al locale di proprietà di circa 20-30 cm. Anche la larghezza della finestrella non Parte_5
avrebbe potuto essere superiore ai 70 cm considerata la larghezza interna della bocca di lupo sul lato esterno”.
Particolare rilievo assume, poi, l'assoluta e totale assenza di elementi esterni di riscontro dell'attendibilità dei predetti testi, non risultando allegata in atti pagina 4 di 6 alcuna documentazione (fotografica o progettuale) comprovante lo stato dei luoghi antecedente ai lavori eseguiti dai convenuti nell'anno 2004.
Lo stesso ctu, infatti, ha evidenziato che la documentazione fotografica allegata alla dichiarazione di inizio attività non contiene la vista del prospetto poi modificato, nè il disegno del prospetto riportato nella pratica edilizia depositata raffigura e dimensiona “l'apertura” esistente al di sotto della soglia di ingresso del locale di proprietà Parte_5
Il contrasto delle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice con le risultanze della ctu e la mancanza di prove documentali di riscontro, inducono, dunque, a dubitare dell'attendibilità degli stessi, inficiando l'utilizzabilità delle testimonianze.
Infine, assume rilievo dirimente la circostanza che, a seguito della Polizia locale di Matera sui luoghi di causa, allertata dagli stessi attori, nessun provvedimento amministrativo fu adottato nei confronti dei convenuti, come si evince dal verbale del 26.09.2016 prodotto dai convenuti (v. doc. 4).
Tale circostanza è stata confermata dal teste di parte attrice Testimone_4
maresciallo della Polizia Locale di Matera, il quale ha riferito di essere intervenuto sui luoghi di causa in data 26.09.2016, a seguito di un esposto a firma dell'avv. Viceconte in nome e per conto degli attori, per verificare la presenza di eventuali opere abusive e di aver redatto il sopra richiamato verbale, precisando che “detto verbale fu trasmesso al dirigente dell'ufficio tecnico settore controllo edilizio per eventuali valutazioni”, e che “non mi risulta che l'ufficio tecnico avesse adottato provvedimenti a seguito della trasmissione del verbale, perché di solito ne veniamo informati”.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori in solido, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa in epigrafe trascritta, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori in solido.
Così deciso in Matera il 31 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Anna Zaccaria
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