TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1909/2024 promossa da:
c.f. - p. iva ), con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
91 in persona dei procuratori e , rappresentata e difesa, anche Controparte_1 Controparte_2 disgiuntamente tra loro, dagli avvocati prof. Massimo Proto (c.f. ), prof. Silvio C.F._1
UC (c.f. e AR AR AR (c.f. ), con domicilio C.F._2 C.F._3 eletto presso gli indirizzi p.e.c. dei propri difensori;
- Appellante - nei confronti di:
c.f. IV , con sede legale Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 in Roma, via di Novella, 22, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Rag. (c.f. CP_4
, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico C.F._4
CC (c.f. ) e RA ST (c.f. , e con loro elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136, La Spezia e all'indirizzo pec , in qualità di concessionaria per il Comune di Dresano del servizio di Email_1 accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Appellata -
(c.f. e P. iva: ), con sede in Dresano (MI), via Roma n. 3, in persona Controparte_5 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore;
- Appellato contumace -
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 67/2024 del Giudice di Pace di Lodi pubblicata il 5 marzo 2024:
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al Comune di Dresano;
Pt_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di Dresano da Pt_1
[...
(retro, §§ 2.3 e 2.4), soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare
l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di Dresano da
accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti del di alcun importo a Pt_1 Pt_1 CP_5 tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2.5), e che nessun importo è dovuto da a titolo di sanzioni, interessi, oneri Pt_1 di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
4. in linea ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo del canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 era astrattamente esigibile con riferimento all'anno 2023
(retro, § 2.6), e che, di conseguenza, nulla era dovuto – a qualsiasi titolo - da al Comune di Dresano;
Pt_1 per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:
- accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e,
- per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza.
Vinte le spese.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Lodi n. 67/2024 del 13.11.2023, pubblicata il 5.03.2024 (RG 2113/2023), che ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante e volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 1.049,00 a titolo di Canone unico patrimoniale
2 (CUP), oltre sanzioni, oneri e spese (cfr. doc.
2-3 fasc. di primo grado).
1.1. Nel giudizio di prime cure la società telefonica deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che l'atto:
- risultava privo dei necessari richiami ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche poste a suo fondamento, in violazione degli artt. 7, L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006;
- richiamava la normativa sul canone patrimoniale per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
(art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019), in mancanza dei presupposti di legge e senza che fosse provata l'ascrivibilità a di un'abusiva diffusione di messaggi nel 2023; Parte_1
- applicava una modalità di calcolo diversa da quella disposta dalle norme richiamate, così rendendo la motivazione dell'ingiunzione del tutto indeterminata.
2) mancanza dei presupposti per ritenere in ogni caso dovuto il pagamento, atteso che:
- anche assumendo che l'atto impugnato volesse riferirsi alla violazione dell'art. 1, comma 831 della
L. 160/2019, concernente il Canone unico patrimoniale “Cavi e Condutture”, il relativo importo risulterebbe non dovuto non essendo la società né titolare di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, né utilizzatrice materiale, all'interno del Comune, di infrastrutture di rete fissa altrui che possano comportare occupazione in via mediata di suolo pubblico.
1.2. Nel giudizio così incardinato si costituiva domandando il rigetto del ricorso e la conseguente CP_6 conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
La società resistente deduceva l'assenza di vizi nell'avviso impugnato e, nel merito, la doverosità del pagamento in ragione dell'occupazione in via mediata del suolo pubblico ascritta alla compagnia ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019.
1.3. Con sentenza n. 67/2024 del 13.11.2023, pubblicata il 5.03.2024, il Giudice di Pace di Lodi rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.4. ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha domandato l'integrale riforma, Parte_1 anche in punto di spese di lite, deducendo l'erroneità delle valutazioni giuridiche del Giudice di prime cure, che avrebbe:
- errato nel considerare l'avviso di accertamento valido ed efficace, non potendosi a tal fine ritenere che la mera dicitura “utenze COM. INF. 20.000 AB.” ivi contenuta permettesse di identificare univocamente il titolo della pretesa nel CUP “Cavi e Condutture”;
- errato nel ritenere integrati i presupposti di applicabilità dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019: si è limitata ad intrattenere un rapporto commerciale con i consumatori senza Parte_1 utilizzare materialmente infrastrutture altrui in Dresano e, pertanto, nella fattispecie non è qualificabile come operatore occupante il suolo pubblico in via mediata;
3 - omesso di pronunciarsi sulla domanda di inesigibilità del CUP “Cavi e Condutture” ai sensi dell'art. 49, comma 9 del Regolamento del Comune di Dresano;
- errato nel ritenere esigibile il CUP per l'anno 2023 prima del termine del 30.04.2024.
1.5. Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto delle domande di CP_3 controparte e conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie domande la parte ha richiamato le difese già rassegnate nel primo giudizio, escludendo vizi dell'avviso di accertamento e deducendo la ricorrenza di tutti i presupposti per l'applicazione del CUP da occupazione di suolo pubblico in via mediata.
Il , al quale è stato regolarmente notificato l'atto di citazione in appello a mezzo PEC in Controparte_5 data 7.10.2024, non si è costituito e ne viene pertanto in questa sede dichiarata la contumacia.
1.6. All'udienza del 14.02.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato note conclusive in cui si sono riportate alle reciproche argomentazioni e alle già rassegnate conclusioni.
2. Sulla nullità dell'avviso di accertamento impugnato
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 per omessa indicazione dei relativi presupposti impositivi.
Come correttamente dedotto dall'appellante, l'avviso impugnato richiamava l'art. 1, comma 821, lett. g) ed h) della L. 160/2019, concernente il CUP dovuto a fronte della diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, e non già il di cui all'art. 1, comma 831 della medesima legge. Controparte_7
Del pari, risulta condivisibile la deduzione per cui la mera dicitura “utenze COM. INF. 20.000 AB.”, contenuta nell'avviso, non avrebbe permesso di per sé di individuare il CUP richiesto: difatti, la circostanza che un
Comune abbia meno di 20.000 abitanti fonda il criterio di imputazione sia del CUP “ ”, che Controparte_7 del CUP “Impianti pubblicitari”.
Fermo quanto sopra, allo stesso tempo può ritenersi che l'errato richiamo normativo – ragionevolmente ascrivibile ad un errore di battitura – non sia stato tale da impedire a di individuare l'oggetto Parte_1 della pretesa impositiva domandata dal : risulta dirimente la circostanza che la compagnia Controparte_5 telefonica abbia versato tale canone già nel 2022, come documentato in atti (cfr. doc. 3 e 4 di parte appellata).
L'avvenuto pagamento dell'importo nella precedente annualità poteva ragionevolmente indurre l'appellante a ritenere che il richiamo normativo al comma 821 fosse in realtà al comma 831 dell'art. 1 L. 160/2019: a tale conclusione si perviene anche in considerazione delle numerose città in cui la compagine è chiamata a versare tale contributo per l'occupazione, diretta o in via mediata, di suolo pubblico (come dato atto dalla parte medesima, cfr. pag. 21 citazione).
Tali circostanze escludono che il contenuto dell'atto, benché viziato, fosse a tal punto oscuro da non essere
4 intelligibile per la compagnia telefonica.
Quanto, invece, alla dedotta omessa indicazione dei presupposti di fatto, si rileva che non aveva CP_3
l'obbligo di indicare espressamente se l'importo fosse dovuto a titolo di occupazione diretta ovvero in via mediata, ben potendo limitarsi al richiamo normativo.
Dai precedenti di merito allegati dall'appellante sul punto (cfr. sentenze Giudici di Pace – doc. 6-9) non si traggono convincenti argomenti per dichiarare la nullità dell'avviso impugnato, atteso che, in tali fattispecie,
l'ente della riscossione aveva richiamato la normativa istitutiva del CUP e aveva enumerato diverse ipotesi di canoni patrimoniali, non permettendo di individuare in alcun modo il titolo della pretesa impositiva.
Per le esposte ragioni, l'eccezione non trova accoglimento.
3. Sui presupposti di pagamento del CUP “Cavi e Condutture” ha dedotto di non essere tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale, avendo operato Parte_1 nel Comune di Dresano come mero operatore virtuale, che non ha mai installato provi cavi e condutture e che Par ha utilizzato le infrastrutture di proprietà di .
società concessionaria per conto del convenuto del servizio di gestione, accertamento, CP_3 CP_5 riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, ha dedotto la ricorrenza nel caso di specie di un'occupazione in via mediata del suolo pubblico ad opera della compagnia telefonica, integrante il presupposto normativo per la riscossione del CUP.
3.1. Per delibare in ordine alle domande appare opportuno richiamare la pertinente normativa.
Con Legge 160/2019 il Legislatore ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, diverse tipologie di Canone unico patrimoniale (c.d. CUP), in tal modo sostituendo i precedenti canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari.
In particolare, il Canone unico patrimoniale “Cavi e Condutture” è stato introdotto dall'art. 1, comma 831 della citata Legge, il cui testo originario disponeva: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero
5 complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. […]”.
L'articolo dichiarava tenuto al pagamento del Canone il soggetto che, in forza di apposita concessione, materialmente occupava il territorio comunale con proprie infrastrutture funzionali all'erogazione di servizi di pubblica utilità.
I presupposti oggettivi della concessione e dell'occupazione si rinvenivano anche in altre disposizioni della medesima legge, tra cui l'art. 1, comma 819, lett. a) – che individuava quale presupposto oggettivo del Canone
“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” – e l'art. 1, comma 823, a mente del quale il pagamento del Canone era dovuto “dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione (…) in maniera abusiva”.
La norma, prima ancora dell'entrata in vigore del Canone, è stata modificata dall'art. 1, comma 848 della
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) che, al fine di individuare i soggetti tenuti al pagamento e di delineare il corretto ambito di applicazione della fattispecie, ha così sostituito il testo dell'art. 1, comma
831 della L. 160/2019: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. […]”.
Giova osservare che, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva quale unico legittimato passivo del canone il titolare della concessione, tenuto a versare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che fossero o meno suoi clienti), nella formulazione del
2020 – attualmente in vigore – sono legittimati passivi anche i soggetti che occupino il suolo pubblico in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del titolare della concessione.
Più in particolare, tenuto al versamento del CUP è quell'operatore non concessionario che faccia un utilizzo materiale dell'infrastruttura: il comma 831 è, infatti, chiaro nel prescrivere l'”utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”, di talché la soggettività passiva in via mediata non
6 può, in ogni caso, prescindere da un'occupazione del suolo dotata di requisiti di materialità.
3.2. Ne consegue che il pagamento del canone è dovuto sia dal soggetto che occupi il suolo pubblico direttamente – mediante posa di condutture su concessione del – sia in via mediata – attraverso CP_5
l'utilizzo materiale delle infrastrutture posate dall'operatore telefonico titolare della concessione – al fine di garantire la fornitura del servizio al consumatore finale, ma non già dal mero operatore virtuale.
Tale conclusione è rafforzata dall'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 fornita dall'art. 5, comma 14-quinquies della L. 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021), a tenore del quale: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.
Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.”.
Così, il legislatore ha inteso escludere dall'applicazione del Canone tutti quegli operatori che si limitino a commercializzare i servizi di telefonia fissa, senza occupare suolo pubblico con proprie condutture e senza materialmente utilizzare, installandovi propri cavi, le infrastrutture di altri operatori telefonici.
L'ambito applicativo della norma di interpretazione autentica, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata (cfr. pag. 17-18 memoria di costituzione), non è circoscritto ai soli settori dell'energia elettrica e del gas, ma si estende a tutti quegli ambiti in cui è prevista, in forza di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Nel testo normativo non si rinviene alcuna esclusione con riferimento al settore delle telecomunicazioni che,
d'altra parte, è noto rappresentare il paradigma della separazione tra titolari delle infrastrutture e soggetti che si limitano a concludere i contratti di vendita con la clientela. Benché in tale settore la separazione non sia stata attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con l'art. 21 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nondimeno, la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Infatti, come correttamente dedotto da parte appellante (cfr. pag. 12 citazione in appello), nell'ambito delle telecomunicazioni si distingue tra:
7 Par
- operatori proprietari di infrastruttura di rete fissa (ad es. , FiberCop e Open Fiber), che, titolari delle concessioni amministrative, occupano il suolo pubblico con propri cavi e condutture (c.d.
“Operatori concessionari”);
- operatori che si avvalgono dell'infrastruttura di rete fissa altrui, utilizzandola materialmente mediante installazione di propri cavi che garantiscono il servizio all'utente finale (c.d. “Operatori ospiti”);
- operatori che commercializzano i servizi di telecomunicazioni senza essere titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e senza utilizzare materialmente le infrastrutture di terzi, delle quali fanno un utilizzo immateriale, senza posa di propri cavi (c.d. “Operatori virtuali”).
Come detto, la vigente norma stabilisce che la separazione tra il soggetto titolare dell'infrastruttura e il soggetto che commercializza il bene al pubblico trova applicazione anche quando sia frutto di assetti contrattuali, circostanza che ricorre nel caso di specie. Si osserva, infatti, che nel Comune di Dresano la rete Par telefonica è di proprietà di , che per espressa volontà contrattuale la condivide con di Parte_1 per sé priva di alcuna infrastruttura nel predetto Comune e mera titolare del contratto di vendita del bene con i consumatori finali (cfr. tabella tecnica – doc. 5 fasc. di primo grado).
Nello specifico, le tecnologie impiegate nel Comune convenuto – LE Line Rental (nell'acronimo
“WLR”), LE (“WS”) e Fiber to the Cabinet Virtual Unbundled Local Access (“FTTC VULA”) – sono tutte riconducibili ad un utilizzo virtuale della rete proprietaria.
D'altra parte, anche la società appellata ha dato atto che nel mercato delle telecomunicazioni il soggetto titolare dell'infrastruttura di rete consente contrattualmente di sfruttare la propria infrastruttura di rete a operatori terzi che non possiedono cavi nel territorio (cfr. pag. 15: “In presenza di più operatori di Par telecomunicazioni, il soggetto titolare dell'atto di concessione (generalmente ) mette a disposizione degli altri operatori (nel caso di specie ) l'infrastruttura che dalla centrale consente di raggiungere il Pt_1 proprio cliente finale.”).
3.3. Di contro, gravata della relativa prova (cfr. Cass. civ. sent. n. 9989/2016, a tenore della CP_3 quale “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura
e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche
8 nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.”; più di recente, cfr. Cass. civ. ord. n. 9381/2021), ha meramente allegato, ma non provato, Par l'utilizzo materiale dell'infrastruttura di da parte di e, quindi, dell'occupazione in via Parte_1 mediata.
Conseguentemente, il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa dichiarazione circa il numero delle Par utenze – risulta essere solamente , quale operatore proprietario dell'infrastruttura di rete fissa e titolare della concessione della rete, mentre in quanto operatore virtuale, non è tenuta a versare tale Parte_1
Canone.
Per le precedenti ragioni, l'appello merita accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per i motivi esposti comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate dall'appellante.
4. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. la soccombenza deve individuarsi avuto riguardo all'intera controversia, comprensiva del giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ. sent. n. 23639/2024).
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste integralmente a carico degli odierni appellati, in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 applicabili ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_5
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 67/2024 del Giudice di Pace di Lodi, annulla l'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 emesso da (ora CP_6 CP_3
per conto del nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_1
3. condanna ed il , in solido, alla rifusione in favore di CP_3 Controparte_5 Parte_1 delle spese di lite, che liquida, per il giudizio avanti al Giudice di Pace in € 300,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio avanti al
Tribunale, in € 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 3 ottobre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1909/2024 promossa da:
c.f. - p. iva ), con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
91 in persona dei procuratori e , rappresentata e difesa, anche Controparte_1 Controparte_2 disgiuntamente tra loro, dagli avvocati prof. Massimo Proto (c.f. ), prof. Silvio C.F._1
UC (c.f. e AR AR AR (c.f. ), con domicilio C.F._2 C.F._3 eletto presso gli indirizzi p.e.c. dei propri difensori;
- Appellante - nei confronti di:
c.f. IV , con sede legale Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 in Roma, via di Novella, 22, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Rag. (c.f. CP_4
, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico C.F._4
CC (c.f. ) e RA ST (c.f. , e con loro elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136, La Spezia e all'indirizzo pec , in qualità di concessionaria per il Comune di Dresano del servizio di Email_1 accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Appellata -
(c.f. e P. iva: ), con sede in Dresano (MI), via Roma n. 3, in persona Controparte_5 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore;
- Appellato contumace -
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 67/2024 del Giudice di Pace di Lodi pubblicata il 5 marzo 2024:
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al Comune di Dresano;
Pt_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di Dresano da Pt_1
[...
(retro, §§ 2.3 e 2.4), soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare
l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di Dresano da
accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti del di alcun importo a Pt_1 Pt_1 CP_5 tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2.5), e che nessun importo è dovuto da a titolo di sanzioni, interessi, oneri Pt_1 di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
4. in linea ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo del canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 era astrattamente esigibile con riferimento all'anno 2023
(retro, § 2.6), e che, di conseguenza, nulla era dovuto – a qualsiasi titolo - da al Comune di Dresano;
Pt_1 per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:
- accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e,
- per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza.
Vinte le spese.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Lodi n. 67/2024 del 13.11.2023, pubblicata il 5.03.2024 (RG 2113/2023), che ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante e volto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 1.049,00 a titolo di Canone unico patrimoniale
2 (CUP), oltre sanzioni, oneri e spese (cfr. doc.
2-3 fasc. di primo grado).
1.1. Nel giudizio di prime cure la società telefonica deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che l'atto:
- risultava privo dei necessari richiami ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche poste a suo fondamento, in violazione degli artt. 7, L. 212/2000 e 1, comma 162, L. 296/2006;
- richiamava la normativa sul canone patrimoniale per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
(art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019), in mancanza dei presupposti di legge e senza che fosse provata l'ascrivibilità a di un'abusiva diffusione di messaggi nel 2023; Parte_1
- applicava una modalità di calcolo diversa da quella disposta dalle norme richiamate, così rendendo la motivazione dell'ingiunzione del tutto indeterminata.
2) mancanza dei presupposti per ritenere in ogni caso dovuto il pagamento, atteso che:
- anche assumendo che l'atto impugnato volesse riferirsi alla violazione dell'art. 1, comma 831 della
L. 160/2019, concernente il Canone unico patrimoniale “Cavi e Condutture”, il relativo importo risulterebbe non dovuto non essendo la società né titolare di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, né utilizzatrice materiale, all'interno del Comune, di infrastrutture di rete fissa altrui che possano comportare occupazione in via mediata di suolo pubblico.
1.2. Nel giudizio così incardinato si costituiva domandando il rigetto del ricorso e la conseguente CP_6 conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
La società resistente deduceva l'assenza di vizi nell'avviso impugnato e, nel merito, la doverosità del pagamento in ragione dell'occupazione in via mediata del suolo pubblico ascritta alla compagnia ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019.
1.3. Con sentenza n. 67/2024 del 13.11.2023, pubblicata il 5.03.2024, il Giudice di Pace di Lodi rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1.4. ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha domandato l'integrale riforma, Parte_1 anche in punto di spese di lite, deducendo l'erroneità delle valutazioni giuridiche del Giudice di prime cure, che avrebbe:
- errato nel considerare l'avviso di accertamento valido ed efficace, non potendosi a tal fine ritenere che la mera dicitura “utenze COM. INF. 20.000 AB.” ivi contenuta permettesse di identificare univocamente il titolo della pretesa nel CUP “Cavi e Condutture”;
- errato nel ritenere integrati i presupposti di applicabilità dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019: si è limitata ad intrattenere un rapporto commerciale con i consumatori senza Parte_1 utilizzare materialmente infrastrutture altrui in Dresano e, pertanto, nella fattispecie non è qualificabile come operatore occupante il suolo pubblico in via mediata;
3 - omesso di pronunciarsi sulla domanda di inesigibilità del CUP “Cavi e Condutture” ai sensi dell'art. 49, comma 9 del Regolamento del Comune di Dresano;
- errato nel ritenere esigibile il CUP per l'anno 2023 prima del termine del 30.04.2024.
1.5. Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto delle domande di CP_3 controparte e conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie domande la parte ha richiamato le difese già rassegnate nel primo giudizio, escludendo vizi dell'avviso di accertamento e deducendo la ricorrenza di tutti i presupposti per l'applicazione del CUP da occupazione di suolo pubblico in via mediata.
Il , al quale è stato regolarmente notificato l'atto di citazione in appello a mezzo PEC in Controparte_5 data 7.10.2024, non si è costituito e ne viene pertanto in questa sede dichiarata la contumacia.
1.6. All'udienza del 14.02.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato note conclusive in cui si sono riportate alle reciproche argomentazioni e alle già rassegnate conclusioni.
2. Sulla nullità dell'avviso di accertamento impugnato
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 per omessa indicazione dei relativi presupposti impositivi.
Come correttamente dedotto dall'appellante, l'avviso impugnato richiamava l'art. 1, comma 821, lett. g) ed h) della L. 160/2019, concernente il CUP dovuto a fronte della diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, e non già il di cui all'art. 1, comma 831 della medesima legge. Controparte_7
Del pari, risulta condivisibile la deduzione per cui la mera dicitura “utenze COM. INF. 20.000 AB.”, contenuta nell'avviso, non avrebbe permesso di per sé di individuare il CUP richiesto: difatti, la circostanza che un
Comune abbia meno di 20.000 abitanti fonda il criterio di imputazione sia del CUP “ ”, che Controparte_7 del CUP “Impianti pubblicitari”.
Fermo quanto sopra, allo stesso tempo può ritenersi che l'errato richiamo normativo – ragionevolmente ascrivibile ad un errore di battitura – non sia stato tale da impedire a di individuare l'oggetto Parte_1 della pretesa impositiva domandata dal : risulta dirimente la circostanza che la compagnia Controparte_5 telefonica abbia versato tale canone già nel 2022, come documentato in atti (cfr. doc. 3 e 4 di parte appellata).
L'avvenuto pagamento dell'importo nella precedente annualità poteva ragionevolmente indurre l'appellante a ritenere che il richiamo normativo al comma 821 fosse in realtà al comma 831 dell'art. 1 L. 160/2019: a tale conclusione si perviene anche in considerazione delle numerose città in cui la compagine è chiamata a versare tale contributo per l'occupazione, diretta o in via mediata, di suolo pubblico (come dato atto dalla parte medesima, cfr. pag. 21 citazione).
Tali circostanze escludono che il contenuto dell'atto, benché viziato, fosse a tal punto oscuro da non essere
4 intelligibile per la compagnia telefonica.
Quanto, invece, alla dedotta omessa indicazione dei presupposti di fatto, si rileva che non aveva CP_3
l'obbligo di indicare espressamente se l'importo fosse dovuto a titolo di occupazione diretta ovvero in via mediata, ben potendo limitarsi al richiamo normativo.
Dai precedenti di merito allegati dall'appellante sul punto (cfr. sentenze Giudici di Pace – doc. 6-9) non si traggono convincenti argomenti per dichiarare la nullità dell'avviso impugnato, atteso che, in tali fattispecie,
l'ente della riscossione aveva richiamato la normativa istitutiva del CUP e aveva enumerato diverse ipotesi di canoni patrimoniali, non permettendo di individuare in alcun modo il titolo della pretesa impositiva.
Per le esposte ragioni, l'eccezione non trova accoglimento.
3. Sui presupposti di pagamento del CUP “Cavi e Condutture” ha dedotto di non essere tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale, avendo operato Parte_1 nel Comune di Dresano come mero operatore virtuale, che non ha mai installato provi cavi e condutture e che Par ha utilizzato le infrastrutture di proprietà di .
società concessionaria per conto del convenuto del servizio di gestione, accertamento, CP_3 CP_5 riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, ha dedotto la ricorrenza nel caso di specie di un'occupazione in via mediata del suolo pubblico ad opera della compagnia telefonica, integrante il presupposto normativo per la riscossione del CUP.
3.1. Per delibare in ordine alle domande appare opportuno richiamare la pertinente normativa.
Con Legge 160/2019 il Legislatore ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, diverse tipologie di Canone unico patrimoniale (c.d. CUP), in tal modo sostituendo i precedenti canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari.
In particolare, il Canone unico patrimoniale “Cavi e Condutture” è stato introdotto dall'art. 1, comma 831 della citata Legge, il cui testo originario disponeva: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero
5 complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. […]”.
L'articolo dichiarava tenuto al pagamento del Canone il soggetto che, in forza di apposita concessione, materialmente occupava il territorio comunale con proprie infrastrutture funzionali all'erogazione di servizi di pubblica utilità.
I presupposti oggettivi della concessione e dell'occupazione si rinvenivano anche in altre disposizioni della medesima legge, tra cui l'art. 1, comma 819, lett. a) – che individuava quale presupposto oggettivo del Canone
“l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” – e l'art. 1, comma 823, a mente del quale il pagamento del Canone era dovuto “dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione (…) in maniera abusiva”.
La norma, prima ancora dell'entrata in vigore del Canone, è stata modificata dall'art. 1, comma 848 della
Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) che, al fine di individuare i soggetti tenuti al pagamento e di delineare il corretto ambito di applicazione della fattispecie, ha così sostituito il testo dell'art. 1, comma
831 della L. 160/2019: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. […]”.
Giova osservare che, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva quale unico legittimato passivo del canone il titolare della concessione, tenuto a versare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che fossero o meno suoi clienti), nella formulazione del
2020 – attualmente in vigore – sono legittimati passivi anche i soggetti che occupino il suolo pubblico in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del titolare della concessione.
Più in particolare, tenuto al versamento del CUP è quell'operatore non concessionario che faccia un utilizzo materiale dell'infrastruttura: il comma 831 è, infatti, chiaro nel prescrivere l'”utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”, di talché la soggettività passiva in via mediata non
6 può, in ogni caso, prescindere da un'occupazione del suolo dotata di requisiti di materialità.
3.2. Ne consegue che il pagamento del canone è dovuto sia dal soggetto che occupi il suolo pubblico direttamente – mediante posa di condutture su concessione del – sia in via mediata – attraverso CP_5
l'utilizzo materiale delle infrastrutture posate dall'operatore telefonico titolare della concessione – al fine di garantire la fornitura del servizio al consumatore finale, ma non già dal mero operatore virtuale.
Tale conclusione è rafforzata dall'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 fornita dall'art. 5, comma 14-quinquies della L. 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021), a tenore del quale: “Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.
Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.”.
Così, il legislatore ha inteso escludere dall'applicazione del Canone tutti quegli operatori che si limitino a commercializzare i servizi di telefonia fissa, senza occupare suolo pubblico con proprie condutture e senza materialmente utilizzare, installandovi propri cavi, le infrastrutture di altri operatori telefonici.
L'ambito applicativo della norma di interpretazione autentica, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata (cfr. pag. 17-18 memoria di costituzione), non è circoscritto ai soli settori dell'energia elettrica e del gas, ma si estende a tutti quegli ambiti in cui è prevista, in forza di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Nel testo normativo non si rinviene alcuna esclusione con riferimento al settore delle telecomunicazioni che,
d'altra parte, è noto rappresentare il paradigma della separazione tra titolari delle infrastrutture e soggetti che si limitano a concludere i contratti di vendita con la clientela. Benché in tale settore la separazione non sia stata attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con l'art. 21 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nondimeno, la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Infatti, come correttamente dedotto da parte appellante (cfr. pag. 12 citazione in appello), nell'ambito delle telecomunicazioni si distingue tra:
7 Par
- operatori proprietari di infrastruttura di rete fissa (ad es. , FiberCop e Open Fiber), che, titolari delle concessioni amministrative, occupano il suolo pubblico con propri cavi e condutture (c.d.
“Operatori concessionari”);
- operatori che si avvalgono dell'infrastruttura di rete fissa altrui, utilizzandola materialmente mediante installazione di propri cavi che garantiscono il servizio all'utente finale (c.d. “Operatori ospiti”);
- operatori che commercializzano i servizi di telecomunicazioni senza essere titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e senza utilizzare materialmente le infrastrutture di terzi, delle quali fanno un utilizzo immateriale, senza posa di propri cavi (c.d. “Operatori virtuali”).
Come detto, la vigente norma stabilisce che la separazione tra il soggetto titolare dell'infrastruttura e il soggetto che commercializza il bene al pubblico trova applicazione anche quando sia frutto di assetti contrattuali, circostanza che ricorre nel caso di specie. Si osserva, infatti, che nel Comune di Dresano la rete Par telefonica è di proprietà di , che per espressa volontà contrattuale la condivide con di Parte_1 per sé priva di alcuna infrastruttura nel predetto Comune e mera titolare del contratto di vendita del bene con i consumatori finali (cfr. tabella tecnica – doc. 5 fasc. di primo grado).
Nello specifico, le tecnologie impiegate nel Comune convenuto – LE Line Rental (nell'acronimo
“WLR”), LE (“WS”) e Fiber to the Cabinet Virtual Unbundled Local Access (“FTTC VULA”) – sono tutte riconducibili ad un utilizzo virtuale della rete proprietaria.
D'altra parte, anche la società appellata ha dato atto che nel mercato delle telecomunicazioni il soggetto titolare dell'infrastruttura di rete consente contrattualmente di sfruttare la propria infrastruttura di rete a operatori terzi che non possiedono cavi nel territorio (cfr. pag. 15: “In presenza di più operatori di Par telecomunicazioni, il soggetto titolare dell'atto di concessione (generalmente ) mette a disposizione degli altri operatori (nel caso di specie ) l'infrastruttura che dalla centrale consente di raggiungere il Pt_1 proprio cliente finale.”).
3.3. Di contro, gravata della relativa prova (cfr. Cass. civ. sent. n. 9989/2016, a tenore della CP_3 quale “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura
e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali
e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche
8 nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.”; più di recente, cfr. Cass. civ. ord. n. 9381/2021), ha meramente allegato, ma non provato, Par l'utilizzo materiale dell'infrastruttura di da parte di e, quindi, dell'occupazione in via Parte_1 mediata.
Conseguentemente, il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa dichiarazione circa il numero delle Par utenze – risulta essere solamente , quale operatore proprietario dell'infrastruttura di rete fissa e titolare della concessione della rete, mentre in quanto operatore virtuale, non è tenuta a versare tale Parte_1
Canone.
Per le precedenti ragioni, l'appello merita accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per i motivi esposti comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate dall'appellante.
4. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. la soccombenza deve individuarsi avuto riguardo all'intera controversia, comprensiva del giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ. sent. n. 23639/2024).
Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste integralmente a carico degli odierni appellati, in solido tra loro, e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 applicabili ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia ed espunta la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_5
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 67/2024 del Giudice di Pace di Lodi, annulla l'avviso di accertamento n. 14962807 del 6.07.2023 emesso da (ora CP_6 CP_3
per conto del nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_1
3. condanna ed il , in solido, alla rifusione in favore di CP_3 Controparte_5 Parte_1 delle spese di lite, che liquida, per il giudizio avanti al Giudice di Pace in € 300,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio avanti al
Tribunale, in € 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 3 ottobre 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
9