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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OV NO, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3291 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pizzuto (pec. C.F._2
e dall'avv. Marco Garofalo (pec. Email_1
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_2
Opponenti
CONTRO
, e per essa , giusta procura speciale per notaio CP_1 Controparte_2
di pordenone in data 23.7.2018, rappresentata da Persona_1 Controparte_3
, in forza di procura speciale del 9.5.2019 a rogito del notaio
[...] Per_2 di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torelli (per:
[...] salerno.it), per mandato depositato nel fascicolo Email_3 CP_4 informatico
Opposta
Oggetto: opposizione ex artt. 615
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, liquidazione, quale CP_5 debitrice principale, nonché e hanno Parte_3 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 6 marzo 2024 ad istanza di
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
in forza della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 235/2023 CP_1 pubblicata il 6 febbraio 2023, eccependo in via preliminare: il difetto di legittimazione attiva dell'intimante (per non aver dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione tramite cartolarizzazione con e la nullità della procura conferita dalla CP_6 sedicente cessionaria a , per violazione di norma imperativa ai Controparte_3 sensi dell'art. 1418 c.c. e precisamente per non essere il soggetto mandatario iscritto nell'albo ex art. 106 TUB come invece prescritto dall'art. 2 co. 3 lett. c) L. 130/1999; nel merito: 1) l'erroneità del calcolo degli interessi, non essendo dovuti né gli interessi convenzionali né quelli moratori, ma soltanto quelli legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo (e non dalla domanda, stante l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 1284 o. 4 c.c.) con la conseguenza che l'importo dovuto sarebbe di gran lunga inferiore a quello precettato e si ridurrebbe ad € 367.139,73, al netto dell'acconto di
€ 301.117,80 versato tra il 2 e il 6 settembre 2021; in subordine, qualora dovuti gli interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo, il credito sarebbe di €
657.195,21 e non l'importo intimato di € 690.282,61; 2) l'erroneità della somma intimata ai fideiussori, in quanto superiore al credito garantito con le fideiussioni del 28 novembre
2006 e comprensiva di interessi non dovuti, attesa l'estraneità dei garanti alla pattuizione intercorsa tra la e la banca. Parte_4
Per tali motivi hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto, fosse accertata l'insussistenza del diritto della creditrice di agire esecutivamente per la somma intimata, con conseguente inefficacia anche parziale dell'atto di precetto opposto.
Costituendosi in giudizio, la società opposta, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione nella parte in cui propongono questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nell'ambito del giudizio in cui si era formato il titolo e che erano inoltre oggetto del ricorso per cassazione già pendente;
ne ha comunque contestato la fondatezza, evidenziando che gli interessi sul capitale erano stati conteggiati in conformità al titolo e che erano stati scomputati i due acconti corrisposti dai fideiussori nel settembre 2021, ogni altro rilievo circa l'entità della somma precettata era infondato stante l'irretrattabilità del titolo.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio è stato interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice principale e Parte_4 riassunto dai fideiussori col ricorso depositato il 18.12.2024. Indi, a seguito del deposito dell'ordinanza n. 3284/2025, con cui, accogliendo uno dei motivi del ricorso proposto dagli odierni opponenti, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
d'Appello di Palermo, posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, gli opponenti hanno reiterato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, che è stata nuovamente rigettata con ordinanza del 2.5.2025 per assenza del dedotto periculum in mora, stante l'intervenuta sospensione del processo esecutivo da parte del GE.
Non avendo, inoltre, la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. sortito l'esito sperato, per la mancata adesione di la causa è stata posta in decisione, ai sensi CP_1 dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, all'udienza di discussione del 4.11.2025.
***
Tanto premesso, va osservato che, con l'ordinanza n. 3284/2025, la Suprema
Corte ha accolto il sesto motivo con cui i ricorrenti si dolevano del fatto che i giudici d'appello non avessero tenuto conto, nella motivazione così come nel dispositivo della sentenza impugnata, dell'acconto di € 300.000,00 versato dai fideiussori in pendenza del giudizio e successivamente alla notifica dell'atto di precetto fondato sulla sentenza di primo grado, ha ritenuto assorbiti in tale statuizione il settimo e l'ottavo motivo, concernenti rispettivamente l'erronea imputazione delle somme a credito del correntista al rapporto meno oneroso e la decorrenza degli interessi legali sulla somma di €
150.817,23 relativa all'esposizione sul c/c n. 42235 e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nelle note conclusive, gli opponenti hanno sostenuto che, per effetto della decisione della Corte di cassazione, che investe totalmente il quantum dovuto, la sentenza della corte d'Appello di Palermo n. 235/2023, su cui si fondano l'esecuzione iniziata e l'atto di precetto opposto, è ormai priva della quantificazione del credito per cui non costituisce quindi titolo esecutivo mancando dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c., essendo stata degradata al rango di semplice condanna generica;
se ne avrebbe conferma dalla circostanza che ha chiesto alla Corte d'Appello, dinanzi alla quale il CP_1 giudizio è stato frattanto riassunto, di disporre Ctu contabile per la determinazione del credito che non è quindi liquido, e che con ordinanza del 29 settembre 2025, la Corte palermitana ha disposto indagini tecnico – contabili affinchè siano predisposti due separati conteggi, tenuto conto di quanto disposto dalla Cofrte di Cassazione con la sentenza resa inter partes n. 3284/2025, e precisamente: A) con il primo, ricalcolando gli interessi dovuti dai fideiussori al tasso legale su tutte le linee di credito, con decorrenza dal 03.10.2012, data di messa in mora corrispondente alla data notifica decreto ingiuntivo opposto, provvedendo alla necessaria detrazione in €. 277.818,25 quale credito del correntista accertato sul conto corrente n. 42235, nonché in €. 301.117,80 per acconti versati.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
B) con il secondo, imputando le somme a credito e i pagamenti effettuati prima dal debito più oneroso per i debitori e per l'effetto determinare il credito come segue: Individuazione della linea di credito più onerosa, al fine di calcolare gli interessi con riferimento al tasso applicabile alla stessa;
Imputare in pagamento su detta linea di credito più onerosa la somma di €. 277.818,25 quale credito del correntista accertato sul conto corrente n. 42235, nonché gli acconti versati in €.
301.117,80; calcolare gli interessi dal 03.10.2012, data di messa in mora corrispondente alla data notifica decreto ingiuntivo opposto;
interruzione del decorso degli interessi in corrispondenza di ciascun pagamento parziale, con conseguente rideterminazione del debito residuo;
ricalcolo degli interessi sul saldo residuo, applicando il tasso previsto fino all'integrale soddisfo del credito.
L'assunto è fondato.
Contrariamente, infatti, alla tesi di parte opposta (che ha infatti respinto la proposta conciliativa formulata dal Decidente) - secondo cui la Corte d'Appello di
Palermo è tenuta esclusivamente a rideterminare il credito prevedendo la decurtazione degli acconti ricevuti dalla creditrice e non potrà compiere alcuna ulteriore valutazione di merito, non avendo la Corte di Cassazione modificato i principi di diritto accolti nella sentenza impugnata, per cui all'esito del giudizio di appello si consoliderà il titolo esecutivo già azionato con la notifica del precetto opposto - la cassazione della sentenza di secondo grado ha determinato esattamente il venir meno di quel titolo esecutivo, che oggi non esiste proprio per l'incertezza circa l'ammontare del residuo credito vantato dalla cessionaria in dipendenza delle esposizioni debitorie contratte dalla in Parte_4 liqudazione nei confronti di CP_6
Il giudizio di opposizione ex art. 615 cpc proposto avverso atto di precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, qual è la sentenza di primo o di secondo grado soggetta ad impugnazione, non è affatto insensibile alle vicende che riguardano il titolo medesimo, tanto è vero che il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 settembre 20221 n. 25478 ha riguardato non già la perdurante valenza del principio “nulla executio sine titulo”, ossia la necessità che il creditore disponga di un titolo esecutivo per l'intera durata del procedimento, sin dall'atto (il precetto) con cui si minaccia l'esercizio dell'actio in executivis, bensì il tipo di decisione da adottare nell'ipotesi in cui il titolo sia caducato in pendenza del giudizio di opposizione e il criterio da seguire nella liquidazione delle spese.
Sebbene pronunciata nell'ambito di giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c (c.d. opposizione endoesecutiva), la pronuncia ha ribadito, in continuità con la giurisprudenza delle sezioni semplici, il principio generale per cui l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (si veda, Cass. 21240/2019, 20868/2018).
Ha chiarito, però, aderendo ad uno degli orientamenti contrastanti, che in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione, in quanto tale esito decisorio, che costituisce ormai patrimonio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2000, n. 368), è quello che meglio si attaglia alla fattispecie in esame, perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto.
Ne discende, quale corollario, che in tal caso la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che talel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del
2017).
Occorre a questo punto traslare tali principi nell'ambito del giudizio di opposizione preesecutiva, in quanto se è vero che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione, donde la sostanziale carenza di interesse dell'opponente, nel caso di opposizione endoesecutiva, ad una pronuncia di merito da parte dello stesso Giudice dell'esecuzione, quando invece si discute– come in questo caso – della perdurante efficacia o meno dell'atto di precetto fondato su un titolo giudiziale
(provvisorio) caducato a seguito di riforma nei gradi superiori e vi sia contrasto sul punto, la materia del contendere non può ritenersi “cessata”, permanendo piuttosto l'interesse della parte opponente alla statuizione di inefficacia dell'atto di precetto.
Ma poiché tale inefficacia è conseguenza di un fatto sopravvenuto e non della fondatezza dei motivi di opposizione che costituivano il ristretto thema decidendum dell'odierna controversia, la regolamentazione delle spese non può che avvenire
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 comunque secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando cioè la parte virtualmente soccombente in quella che abbia dato causa alla lite o alla sua inutile prosecuzione.
Ebbene, in questa prospettiva occorre allora rammentare che, come correttamente ricordato dalla difesa della società opposta, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c, su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o mediante la tempestiva impugnazione di quest'ultimo.
Dal che l'inammissibilità dei motivi con cui gli opponenti hanno contestato la legittimazione di l'ampiezza dell'obbligazione dei fideiussori, la decorrenza CP_1 degli interessi e il tasso applicato, trattandosi di questioni da far valere nel giudizio in cui il titolo era stato formato, e l'infondatezza degli altri per le ragioni puntualmente illustrate nell'ordinanza del 7.5.2024, reiettiva dell'istanza di sospensione. L'unico motivo che avrebbe potuto ragionevolmente essere accolto riguardava le modalità di scomputo degli acconti corrisposti dagli opponenti, acconti che – sebbene sottaciuti nella sentenza di appello – erano stati invece conteggiati nell'atto di precetto.
L'opposizione non aveva dunque ragionevoli probabilità di accoglimento, fatta eccezione appunto per il motivo (invero appena adombrato) di cui s'è da ultimo detto. E tuttavia, non sono privi di rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese, il rifiuto della proposta conciliativa da parte della società opposta e l'ostinazione nel sostenere
(infondatamente) l'ininfluenza, in questa sede, della sopravvenuta cassazione della sentenza di condanna posta a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Tenuto quindi conto delle superiori considerazioni e del disposto della seconda parte dell'art. 91 co. 1 c.p.c., applicabile al caso di specie in considerazione dell'esito del giudizio, che imporrebbe di addossare alla parte opposta le spese processuali successive alla formulazione della proposta conciliativa, si ritiene conforme a giustizia e alla reciproca soccombenza compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 provvedendo sull'opposizione proposta da e Parte_1
con l'atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, dichiara l'inefficacia Parte_2 dell'atto di precetto notificato ad istanza di il 6 marzo 2024; CP_1 dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo il 29 novembre 2025
Il Giudice
OV NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa OV NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa OV NO, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3291 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pizzuto (pec. C.F._2
e dall'avv. Marco Garofalo (pec. Email_1
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_2
Opponenti
CONTRO
, e per essa , giusta procura speciale per notaio CP_1 Controparte_2
di pordenone in data 23.7.2018, rappresentata da Persona_1 Controparte_3
, in forza di procura speciale del 9.5.2019 a rogito del notaio
[...] Per_2 di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Torelli (per:
[...] salerno.it), per mandato depositato nel fascicolo Email_3 CP_4 informatico
Opposta
Oggetto: opposizione ex artt. 615
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, liquidazione, quale CP_5 debitrice principale, nonché e hanno Parte_3 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 6 marzo 2024 ad istanza di
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
in forza della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 235/2023 CP_1 pubblicata il 6 febbraio 2023, eccependo in via preliminare: il difetto di legittimazione attiva dell'intimante (per non aver dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione tramite cartolarizzazione con e la nullità della procura conferita dalla CP_6 sedicente cessionaria a , per violazione di norma imperativa ai Controparte_3 sensi dell'art. 1418 c.c. e precisamente per non essere il soggetto mandatario iscritto nell'albo ex art. 106 TUB come invece prescritto dall'art. 2 co. 3 lett. c) L. 130/1999; nel merito: 1) l'erroneità del calcolo degli interessi, non essendo dovuti né gli interessi convenzionali né quelli moratori, ma soltanto quelli legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo (e non dalla domanda, stante l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 1284 o. 4 c.c.) con la conseguenza che l'importo dovuto sarebbe di gran lunga inferiore a quello precettato e si ridurrebbe ad € 367.139,73, al netto dell'acconto di
€ 301.117,80 versato tra il 2 e il 6 settembre 2021; in subordine, qualora dovuti gli interessi convenzionali dalla notifica del decreto ingiuntivo, il credito sarebbe di €
657.195,21 e non l'importo intimato di € 690.282,61; 2) l'erroneità della somma intimata ai fideiussori, in quanto superiore al credito garantito con le fideiussioni del 28 novembre
2006 e comprensiva di interessi non dovuti, attesa l'estraneità dei garanti alla pattuizione intercorsa tra la e la banca. Parte_4
Per tali motivi hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto, fosse accertata l'insussistenza del diritto della creditrice di agire esecutivamente per la somma intimata, con conseguente inefficacia anche parziale dell'atto di precetto opposto.
Costituendosi in giudizio, la società opposta, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione nella parte in cui propongono questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nell'ambito del giudizio in cui si era formato il titolo e che erano inoltre oggetto del ricorso per cassazione già pendente;
ne ha comunque contestato la fondatezza, evidenziando che gli interessi sul capitale erano stati conteggiati in conformità al titolo e che erano stati scomputati i due acconti corrisposti dai fideiussori nel settembre 2021, ogni altro rilievo circa l'entità della somma precettata era infondato stante l'irretrattabilità del titolo.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio è stato interrotto a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice principale e Parte_4 riassunto dai fideiussori col ricorso depositato il 18.12.2024. Indi, a seguito del deposito dell'ordinanza n. 3284/2025, con cui, accogliendo uno dei motivi del ricorso proposto dagli odierni opponenti, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
d'Appello di Palermo, posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, gli opponenti hanno reiterato l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, che è stata nuovamente rigettata con ordinanza del 2.5.2025 per assenza del dedotto periculum in mora, stante l'intervenuta sospensione del processo esecutivo da parte del GE.
Non avendo, inoltre, la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. sortito l'esito sperato, per la mancata adesione di la causa è stata posta in decisione, ai sensi CP_1 dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, all'udienza di discussione del 4.11.2025.
***
Tanto premesso, va osservato che, con l'ordinanza n. 3284/2025, la Suprema
Corte ha accolto il sesto motivo con cui i ricorrenti si dolevano del fatto che i giudici d'appello non avessero tenuto conto, nella motivazione così come nel dispositivo della sentenza impugnata, dell'acconto di € 300.000,00 versato dai fideiussori in pendenza del giudizio e successivamente alla notifica dell'atto di precetto fondato sulla sentenza di primo grado, ha ritenuto assorbiti in tale statuizione il settimo e l'ottavo motivo, concernenti rispettivamente l'erronea imputazione delle somme a credito del correntista al rapporto meno oneroso e la decorrenza degli interessi legali sulla somma di €
150.817,23 relativa all'esposizione sul c/c n. 42235 e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nelle note conclusive, gli opponenti hanno sostenuto che, per effetto della decisione della Corte di cassazione, che investe totalmente il quantum dovuto, la sentenza della corte d'Appello di Palermo n. 235/2023, su cui si fondano l'esecuzione iniziata e l'atto di precetto opposto, è ormai priva della quantificazione del credito per cui non costituisce quindi titolo esecutivo mancando dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c., essendo stata degradata al rango di semplice condanna generica;
se ne avrebbe conferma dalla circostanza che ha chiesto alla Corte d'Appello, dinanzi alla quale il CP_1 giudizio è stato frattanto riassunto, di disporre Ctu contabile per la determinazione del credito che non è quindi liquido, e che con ordinanza del 29 settembre 2025, la Corte palermitana ha disposto indagini tecnico – contabili affinchè siano predisposti due separati conteggi, tenuto conto di quanto disposto dalla Cofrte di Cassazione con la sentenza resa inter partes n. 3284/2025, e precisamente: A) con il primo, ricalcolando gli interessi dovuti dai fideiussori al tasso legale su tutte le linee di credito, con decorrenza dal 03.10.2012, data di messa in mora corrispondente alla data notifica decreto ingiuntivo opposto, provvedendo alla necessaria detrazione in €. 277.818,25 quale credito del correntista accertato sul conto corrente n. 42235, nonché in €. 301.117,80 per acconti versati.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024
B) con il secondo, imputando le somme a credito e i pagamenti effettuati prima dal debito più oneroso per i debitori e per l'effetto determinare il credito come segue: Individuazione della linea di credito più onerosa, al fine di calcolare gli interessi con riferimento al tasso applicabile alla stessa;
Imputare in pagamento su detta linea di credito più onerosa la somma di €. 277.818,25 quale credito del correntista accertato sul conto corrente n. 42235, nonché gli acconti versati in €.
301.117,80; calcolare gli interessi dal 03.10.2012, data di messa in mora corrispondente alla data notifica decreto ingiuntivo opposto;
interruzione del decorso degli interessi in corrispondenza di ciascun pagamento parziale, con conseguente rideterminazione del debito residuo;
ricalcolo degli interessi sul saldo residuo, applicando il tasso previsto fino all'integrale soddisfo del credito.
L'assunto è fondato.
Contrariamente, infatti, alla tesi di parte opposta (che ha infatti respinto la proposta conciliativa formulata dal Decidente) - secondo cui la Corte d'Appello di
Palermo è tenuta esclusivamente a rideterminare il credito prevedendo la decurtazione degli acconti ricevuti dalla creditrice e non potrà compiere alcuna ulteriore valutazione di merito, non avendo la Corte di Cassazione modificato i principi di diritto accolti nella sentenza impugnata, per cui all'esito del giudizio di appello si consoliderà il titolo esecutivo già azionato con la notifica del precetto opposto - la cassazione della sentenza di secondo grado ha determinato esattamente il venir meno di quel titolo esecutivo, che oggi non esiste proprio per l'incertezza circa l'ammontare del residuo credito vantato dalla cessionaria in dipendenza delle esposizioni debitorie contratte dalla in Parte_4 liqudazione nei confronti di CP_6
Il giudizio di opposizione ex art. 615 cpc proposto avverso atto di precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, qual è la sentenza di primo o di secondo grado soggetta ad impugnazione, non è affatto insensibile alle vicende che riguardano il titolo medesimo, tanto è vero che il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 settembre 20221 n. 25478 ha riguardato non già la perdurante valenza del principio “nulla executio sine titulo”, ossia la necessità che il creditore disponga di un titolo esecutivo per l'intera durata del procedimento, sin dall'atto (il precetto) con cui si minaccia l'esercizio dell'actio in executivis, bensì il tipo di decisione da adottare nell'ipotesi in cui il titolo sia caducato in pendenza del giudizio di opposizione e il criterio da seguire nella liquidazione delle spese.
Sebbene pronunciata nell'ambito di giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c (c.d. opposizione endoesecutiva), la pronuncia ha ribadito, in continuità con la giurisprudenza delle sezioni semplici, il principio generale per cui l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (si veda, Cass. 21240/2019, 20868/2018).
Ha chiarito, però, aderendo ad uno degli orientamenti contrastanti, che in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione, in quanto tale esito decisorio, che costituisce ormai patrimonio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2000, n. 368), è quello che meglio si attaglia alla fattispecie in esame, perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto.
Ne discende, quale corollario, che in tal caso la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che talel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del
2017).
Occorre a questo punto traslare tali principi nell'ambito del giudizio di opposizione preesecutiva, in quanto se è vero che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione, donde la sostanziale carenza di interesse dell'opponente, nel caso di opposizione endoesecutiva, ad una pronuncia di merito da parte dello stesso Giudice dell'esecuzione, quando invece si discute– come in questo caso – della perdurante efficacia o meno dell'atto di precetto fondato su un titolo giudiziale
(provvisorio) caducato a seguito di riforma nei gradi superiori e vi sia contrasto sul punto, la materia del contendere non può ritenersi “cessata”, permanendo piuttosto l'interesse della parte opponente alla statuizione di inefficacia dell'atto di precetto.
Ma poiché tale inefficacia è conseguenza di un fatto sopravvenuto e non della fondatezza dei motivi di opposizione che costituivano il ristretto thema decidendum dell'odierna controversia, la regolamentazione delle spese non può che avvenire
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 comunque secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando cioè la parte virtualmente soccombente in quella che abbia dato causa alla lite o alla sua inutile prosecuzione.
Ebbene, in questa prospettiva occorre allora rammentare che, come correttamente ricordato dalla difesa della società opposta, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c, su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o mediante la tempestiva impugnazione di quest'ultimo.
Dal che l'inammissibilità dei motivi con cui gli opponenti hanno contestato la legittimazione di l'ampiezza dell'obbligazione dei fideiussori, la decorrenza CP_1 degli interessi e il tasso applicato, trattandosi di questioni da far valere nel giudizio in cui il titolo era stato formato, e l'infondatezza degli altri per le ragioni puntualmente illustrate nell'ordinanza del 7.5.2024, reiettiva dell'istanza di sospensione. L'unico motivo che avrebbe potuto ragionevolmente essere accolto riguardava le modalità di scomputo degli acconti corrisposti dagli opponenti, acconti che – sebbene sottaciuti nella sentenza di appello – erano stati invece conteggiati nell'atto di precetto.
L'opposizione non aveva dunque ragionevoli probabilità di accoglimento, fatta eccezione appunto per il motivo (invero appena adombrato) di cui s'è da ultimo detto. E tuttavia, non sono privi di rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese, il rifiuto della proposta conciliativa da parte della società opposta e l'ostinazione nel sostenere
(infondatamente) l'ininfluenza, in questa sede, della sopravvenuta cassazione della sentenza di condanna posta a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Tenuto quindi conto delle superiori considerazioni e del disposto della seconda parte dell'art. 91 co. 1 c.p.c., applicabile al caso di specie in considerazione dell'esito del giudizio, che imporrebbe di addossare alla parte opposta le spese processuali successive alla formulazione della proposta conciliativa, si ritiene conforme a giustizia e alla reciproca soccombenza compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile r.g. 3291/2024 provvedendo sull'opposizione proposta da e Parte_1
con l'atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, dichiara l'inefficacia Parte_2 dell'atto di precetto notificato ad istanza di il 6 marzo 2024; CP_1 dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo il 29 novembre 2025
Il Giudice
OV NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa OV NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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