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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2977/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1153/2022 del
Tribunale di Nola pubblicata in data 24 Maggio 2022
e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f.: C.F._3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De C.F._4
Pretis, 114, nello studio dell'avv. DENTICE ANTONIO (c.f.
, che li rappresenta e difende per mandato in calce C.F._5
all'atto di appello
E (c.f.: , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( , elettivamente domiciliata in Nola, via Anfiteatro
[...] P.IVA_2
Laterizio, n. 132, nello studio dell'Avv. ACIERNO DANTE (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in calce C.F._6
alla comparsa di risposta
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della
sentenza n. 1153/2022 resa dal Tribunale di Nola, così provvedere:
1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti dedotti;
2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza n 1153/2022 resa dal Tribunale di Nola;
3) Condannare la società appellata al pagamento delle spese e onorari del doppio
grado di giudizio con attribuzione all' avvocato anticipatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
l'adita Corte d'Appello di Napoli - contrariis reiectis -Voglia:
▪ In via preliminare e principale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di
cui all'art. 342 c.p.c.
Per l'effetto rigettare l'appello proposto dai sig.ri e e confermare Pt_5 Pt_2
la sentenza di primo grado n. 1153/2022 resa in data 24/05/2022 e pubblicata in
pari data dal Tribunale di Nola;
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
▪ In via subordinata e nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
2 Per l'effetto, rigettare l'appello e con esso tutte le domande formulate dagli
appellanti perché ancorate a motivi di diritto infondati ed insussistenti,
confermando la sentenza di primo grado n. 1153/2022 resa in data 24/05/2022 e
pubblicata in pari data dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
proposero, innanzi al tribunale di Nola, opposizione al decreto n.
[...]
2265/2016 con cui, ad istanza di era stato Controparte_3
ingiunto loro, quali garanti della il pagamento della Controparte_4
somma di € 117.836,16, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2418638 stipulato dalla società, frattanto dichiarata fallita.
A fondamento dell'opposizione, gli attori sostennero “che il contratto di
finanziamento è stato stipulato dalla società al fine di ripianare Controparte_4
l'esposizione in conto corrente n. 20092334, intestata alla società Campania
Resine S.p.A., di cui la società era socia”; che l'apparente Controparte_4
debito della Campania Resine era il frutto di capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati, di applicazione di commissioni di massimo scoperto e del superamento dei tassi soglia usura, con conseguente nullità
del contratto di finanziamento. Chiesero quindi che il tribunale revocasse l'ingiunzione e, in via riconvenzionale, condannasse la banca alla corresponsione in loro favore di tutte le somme percepite a titolo di
3 interessi, spese e commissioni applicate al c/c n. 20092334, oltre al risarcimento dei danni ed alle spese.
La Banca si costituì invocando il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, concessa la provvisoria esecuzione, con la sentenza n.
1153/2022 pubblicata il 24.05.2022 ha respinto l'opposizione, dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e condannato gli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di
Controparte_3
Il tribunale, superata un'eccezione preliminare di incompetenza, nel merito ha qualificato quello prestato dagli opponenti come un contratto autonomo di garanzia, di cui ha tratteggiato le differenze – in particolare,
la mancanza di accessorietà – rispetto ad una comune fideiussione.
Esclusa, poi, la sussistenza, nel caso di specie, dell'exceptio doli, che non può consistere nelle circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore,
dovendo consistere in una condotta fraudolenta del creditore al fine di arrecare pregiudizio, il primo giudice ha anche escluso che nel caso specifico i garanti potessero far discendere l'invalidità della garanzia prestata dal presunto collegamento tra il contratto di finanziamento ed il conto corrente, asseritamente viziato da capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di commissione di massimo scoperto e tassi usurari;
collegamento che, secondo il tribunale, nel caso di specie non era comprovato, non ricorrendo né un nesso teleologico tra i due contratti, né
il requisito soggettivo della volontà comune. Ad ogni modo, il tribunale ha anche ritenuto non provata l'illiceità dell'obbligazione sottostante, a
4 causa della genericità delle censure – del tutto sganciate dal caso concreto
– che gli opponenti avevano mosso al rapporto sottostante. Quanto, poi,
alla domanda riconvenzionale, il tribunale ha ritenuto che gli opponenti non fossero neanche astrattamente legittimati a rivendicare somme in relazione al c/c intestato a soggetti differenti. P.IVA_3
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i sigg.ri Pt_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
Gli appellanti, nel chiedere l'integrale riforma della decisione impugnata,
hanno in particolare contestato da un canto la qualificazione operata dal primo giudice della garanzia da loro prestata quale contratto autonomo di garanzia, e, dall'altro, l'assunto circa l'assenza di prova di un collegamento tra il contratto di mutuo ed il rapporto di conto corrente.
Sotto il primo profilo, dopo una lunga dissertazione circa la tecnica di qualificazione giuridica dei contratti in generale, gli appellanti concludono nel senso che quella in oggetto sia una fideiussione e non un contratto autonomo;
sotto il secondo aspetto, poi, gli appellanti sostengono che l'erogazione del finanziamento sarebbe servita unicamente a ridurre l'esposizione debitoria della correntista, così
facendo venir meno i caratteri propri del mutuo, che implica sempre la consegna di una somma di danaro al mutuatario, ed integrando invece una mera operazione contabile, modificatrice unicamente del termine per l'adempimento senza alcun carattere novativo rispetto all'originaria obbligazione.
Si è costituita rappresentata da quale Controparte_1 Controparte_2
cessionaria di crediti ceduti da tra cui quelli Controparte_5
5 vantati da nei confronti dei sigg.ri Controparte_3 Pt_1
e Preliminarmente, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del Pt_2
gravame, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione;
nel merito, comunque, ne ha sostenuto l'infondatezza, evidenziando – in particolare – l'inammissibilità
ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda nuova di nullità del contratto di finanziamento per mancata concreta erogazione della somma finanziata,
differente da quella formulata in primo grado, con cui l'ipotetica nullità
era prospettata in ragione del supposto collegamento funzionale con il rapporto di conto corrente.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, con la concessione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito di eventuali repliche.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va evidenziata una non chiara esposizione dei fatti esposti negli atti degli odierni appellanti sin dal primo grado di giudizio.
Ed infatti, nell'atto di opposizione gli attori sostennero che il finanziamento del cui rimborso si tratta e per il quale avevano concesso fideiussione era stato stipulato dalla allo scopo di ripianare CP_4
l'esposizione del conto corrente n. 20092334 intestato alla soc. Campania
Resine S.p.A., di cui la prima era socia di maggioranza. Al contrario, il conto corrente n. 20092334 è intestato proprio ad e non a CP_4
Campania Resine: come emerge dall'estratto di tale conto, riportato anche nell'atto di appello, effettuò, nello stesso giorno in cui ricevette CP_4
6 l'erogazione del finanziamento da banca , un bonifico sul conto CP_5
corrente n. 16083323 di importo di poco inferiore a favore di Campania
Resine S.p.A., a cui era evidentemente legata da vincoli societari o comunque da rapporti debitori.
Dunque, l'affermazione secondo cui la debitoria del conto 20092334
intestato a Campania Resine sia il risultato di capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati, applicazione della commissione di massimo scoperto nonché del superamento del tasso soglia-usura, integrando a carico della Banca il reato di usura ex art. 644 c.p., introduce elementi di scarsa chiarezza già ab origine.
Tale scarsa precisione si riscontra, del resto, anche nell'atto di appello,
con cui i garanti di da un canto sostengono di essere meri CP_4
fideiussori, e dall'altro si dolgono della pretesa nullità del mutuo erogato dalla banca.
Sotto il primo profilo, al di là delle dissertazioni teoriche in merito alla qualificazione dei contratti, la Corte reputa che correttamente il primo giudice abbia qualificato quella prestata dagli appellanti come garanzia a prima richiesta: il contratto di finanziamento intercorso tra Banca Intesa e la prevedeva, infatti, da un canto la garanzia del Fondo Controparte_4
Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso i sensi della legge 23.12.1996, n. 662, e, dall'altro, la garanzia CP_6
a prima domanda dei signori Parte_2 Parte_3 [...]
e , con la previsione secondo cui “ciascun Parte_4 Parte_1
garante rinuncia a far valere qualunque eccezione a lui spettante”.
7 D'altro canto, correttamente il primo giudice ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di exceptio doli, che non potrebbe consistere nelle ordinarie eccezioni opponibili dal debitore originario al creditore
(venendo altrimenti meno l'astrattezza della garanzia), ma che andrebbe individuata in un'escussione abusiva e fraudolenta della garanzia, di cui non è stata neanche allegata la sussistenza.
Né risulta ipotizzabile una nullità derivata delle garanzie prestate in ragione di vizi relativi al contratto di conto corrente o del finanziamento erogato.
Sotto tale profilo, gli appellanti in primo grado contestavano le condizioni del conto corrente (e, conseguentemente, il saldo passivo dello stesso) in considerazione di presunti oneri non dovuti ed addebiti illegittimi;
e dal collegamento tra il finanziamento e la presunta inesistenza del debito traevano la conseguenza dell'invalidità anche della loro garanzia.
Ma – a parte la già evidenziata confusione in merito all'effettiva titolarità
del c/c 20092334 – è evidente che, una volta qualificata in termini di garanzia astratta e non di mera fideiussione quella prestata dagli odierni appellanti – nessun riflesso può assumere sull'escussione della garanzia l'eventuale invalidità di questa o quella clausola del conto corrente. E ciò,
oltretutto, perché la garanzia venne prestata solo ed esclusivamente per la restituzione delle somme oggetto del finanziamento, non costituendo una generica fideiussione omnibus (di cui gli appellanti, con ulteriore confusione, discettano in comparsa conclusionale in questo grado di giudizio).
8 Né, infine, è ravvisabile la nullità del finanziamento, in quanto legato da un presunto collegamento funzionale alle passività del conto corrente.
Sostengono gli appellanti che, preesistendo una rilevante esposizione debitoria rispetto all'erogazione del finanziamento, quest'ultimo avrebbe avuto l'unica finalità di ripianare quel debito, determinato da capitalizzazione di interessi ed altri oneri illegittimi, attuando un interesse non meritevole di tutela. Ulteriormente sviluppando tale argomento, poi, nel presente grado hanno sostenuto la nullità del finanziamento, in cui non sarebbero ravvisabili gli estremi del mutuo ma solo di un pactum de non petendo ad tempus, secondo quanto ritenuto, in fattispecie analoga, da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass.
25.1.2021, n. 1517).
Anche tale argomento non è condivisibile.
A parte il fatto che la sentenza citata è riferita alla nullità di un mutuo
ipotecario erogato dalla banca per trasformare un credito chirografario in credito ipotecario nell'approssimarsi di una declaratoria di fallimento –
fattispecie, com'è evidente, ben diversa da quella qui discussa - sta di fatto che il principio in essa enunciato (L'utilizzo di somme da parte di un
istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista,
con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale,
costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto
corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario) nella sua radicalità è
contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità successiva (Cass.
37654/2021; 23149/2022), che, al contrario, ha riaffermato l'orientamento tradizionale, a cui questa Corte ritiene di dover aderire, secondo cui il
9 cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione
debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario
né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera
dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum
de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di
denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una
posta negativa.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche,
tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00) e delle attività difensive svolte (con la riduzione nei minimi per la fase istruttoria e di trattazione).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_3 Parte_4
10 e avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. Pt_1 Parte_2
1153/2022 del 24.5.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di rappresentata da liquidate Controparte_1 Controparte_2
complessivamente in € 13.977,10, di cui € 12.154,00 per compensi ed €
1.823,10 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello, il 19.02.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Maria Casaregola Consigliere
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2977/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1153/2022 del
Tribunale di Nola pubblicata in data 24 Maggio 2022
e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f.: C.F._3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. De C.F._4
Pretis, 114, nello studio dell'avv. DENTICE ANTONIO (c.f.
, che li rappresenta e difende per mandato in calce C.F._5
all'atto di appello
E (c.f.: , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
( , elettivamente domiciliata in Nola, via Anfiteatro
[...] P.IVA_2
Laterizio, n. 132, nello studio dell'Avv. ACIERNO DANTE (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in calce C.F._6
alla comparsa di risposta
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della
sentenza n. 1153/2022 resa dal Tribunale di Nola, così provvedere:
1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti dedotti;
2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza n 1153/2022 resa dal Tribunale di Nola;
3) Condannare la società appellata al pagamento delle spese e onorari del doppio
grado di giudizio con attribuzione all' avvocato anticipatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
l'adita Corte d'Appello di Napoli - contrariis reiectis -Voglia:
▪ In via preliminare e principale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di
cui all'art. 342 c.p.c.
Per l'effetto rigettare l'appello proposto dai sig.ri e e confermare Pt_5 Pt_2
la sentenza di primo grado n. 1153/2022 resa in data 24/05/2022 e pubblicata in
pari data dal Tribunale di Nola;
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
▪ In via subordinata e nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
2 Per l'effetto, rigettare l'appello e con esso tutte le domande formulate dagli
appellanti perché ancorate a motivi di diritto infondati ed insussistenti,
confermando la sentenza di primo grado n. 1153/2022 resa in data 24/05/2022 e
pubblicata in pari data dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
proposero, innanzi al tribunale di Nola, opposizione al decreto n.
[...]
2265/2016 con cui, ad istanza di era stato Controparte_3
ingiunto loro, quali garanti della il pagamento della Controparte_4
somma di € 117.836,16, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2418638 stipulato dalla società, frattanto dichiarata fallita.
A fondamento dell'opposizione, gli attori sostennero “che il contratto di
finanziamento è stato stipulato dalla società al fine di ripianare Controparte_4
l'esposizione in conto corrente n. 20092334, intestata alla società Campania
Resine S.p.A., di cui la società era socia”; che l'apparente Controparte_4
debito della Campania Resine era il frutto di capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati, di applicazione di commissioni di massimo scoperto e del superamento dei tassi soglia usura, con conseguente nullità
del contratto di finanziamento. Chiesero quindi che il tribunale revocasse l'ingiunzione e, in via riconvenzionale, condannasse la banca alla corresponsione in loro favore di tutte le somme percepite a titolo di
3 interessi, spese e commissioni applicate al c/c n. 20092334, oltre al risarcimento dei danni ed alle spese.
La Banca si costituì invocando il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, concessa la provvisoria esecuzione, con la sentenza n.
1153/2022 pubblicata il 24.05.2022 ha respinto l'opposizione, dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e condannato gli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di
Controparte_3
Il tribunale, superata un'eccezione preliminare di incompetenza, nel merito ha qualificato quello prestato dagli opponenti come un contratto autonomo di garanzia, di cui ha tratteggiato le differenze – in particolare,
la mancanza di accessorietà – rispetto ad una comune fideiussione.
Esclusa, poi, la sussistenza, nel caso di specie, dell'exceptio doli, che non può consistere nelle circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore,
dovendo consistere in una condotta fraudolenta del creditore al fine di arrecare pregiudizio, il primo giudice ha anche escluso che nel caso specifico i garanti potessero far discendere l'invalidità della garanzia prestata dal presunto collegamento tra il contratto di finanziamento ed il conto corrente, asseritamente viziato da capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di commissione di massimo scoperto e tassi usurari;
collegamento che, secondo il tribunale, nel caso di specie non era comprovato, non ricorrendo né un nesso teleologico tra i due contratti, né
il requisito soggettivo della volontà comune. Ad ogni modo, il tribunale ha anche ritenuto non provata l'illiceità dell'obbligazione sottostante, a
4 causa della genericità delle censure – del tutto sganciate dal caso concreto
– che gli opponenti avevano mosso al rapporto sottostante. Quanto, poi,
alla domanda riconvenzionale, il tribunale ha ritenuto che gli opponenti non fossero neanche astrattamente legittimati a rivendicare somme in relazione al c/c intestato a soggetti differenti. P.IVA_3
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello i sigg.ri Pt_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
Gli appellanti, nel chiedere l'integrale riforma della decisione impugnata,
hanno in particolare contestato da un canto la qualificazione operata dal primo giudice della garanzia da loro prestata quale contratto autonomo di garanzia, e, dall'altro, l'assunto circa l'assenza di prova di un collegamento tra il contratto di mutuo ed il rapporto di conto corrente.
Sotto il primo profilo, dopo una lunga dissertazione circa la tecnica di qualificazione giuridica dei contratti in generale, gli appellanti concludono nel senso che quella in oggetto sia una fideiussione e non un contratto autonomo;
sotto il secondo aspetto, poi, gli appellanti sostengono che l'erogazione del finanziamento sarebbe servita unicamente a ridurre l'esposizione debitoria della correntista, così
facendo venir meno i caratteri propri del mutuo, che implica sempre la consegna di una somma di danaro al mutuatario, ed integrando invece una mera operazione contabile, modificatrice unicamente del termine per l'adempimento senza alcun carattere novativo rispetto all'originaria obbligazione.
Si è costituita rappresentata da quale Controparte_1 Controparte_2
cessionaria di crediti ceduti da tra cui quelli Controparte_5
5 vantati da nei confronti dei sigg.ri Controparte_3 Pt_1
e Preliminarmente, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del Pt_2
gravame, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione;
nel merito, comunque, ne ha sostenuto l'infondatezza, evidenziando – in particolare – l'inammissibilità
ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda nuova di nullità del contratto di finanziamento per mancata concreta erogazione della somma finanziata,
differente da quella formulata in primo grado, con cui l'ipotetica nullità
era prospettata in ragione del supposto collegamento funzionale con il rapporto di conto corrente.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, con la concessione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito di eventuali repliche.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va evidenziata una non chiara esposizione dei fatti esposti negli atti degli odierni appellanti sin dal primo grado di giudizio.
Ed infatti, nell'atto di opposizione gli attori sostennero che il finanziamento del cui rimborso si tratta e per il quale avevano concesso fideiussione era stato stipulato dalla allo scopo di ripianare CP_4
l'esposizione del conto corrente n. 20092334 intestato alla soc. Campania
Resine S.p.A., di cui la prima era socia di maggioranza. Al contrario, il conto corrente n. 20092334 è intestato proprio ad e non a CP_4
Campania Resine: come emerge dall'estratto di tale conto, riportato anche nell'atto di appello, effettuò, nello stesso giorno in cui ricevette CP_4
6 l'erogazione del finanziamento da banca , un bonifico sul conto CP_5
corrente n. 16083323 di importo di poco inferiore a favore di Campania
Resine S.p.A., a cui era evidentemente legata da vincoli societari o comunque da rapporti debitori.
Dunque, l'affermazione secondo cui la debitoria del conto 20092334
intestato a Campania Resine sia il risultato di capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati, applicazione della commissione di massimo scoperto nonché del superamento del tasso soglia-usura, integrando a carico della Banca il reato di usura ex art. 644 c.p., introduce elementi di scarsa chiarezza già ab origine.
Tale scarsa precisione si riscontra, del resto, anche nell'atto di appello,
con cui i garanti di da un canto sostengono di essere meri CP_4
fideiussori, e dall'altro si dolgono della pretesa nullità del mutuo erogato dalla banca.
Sotto il primo profilo, al di là delle dissertazioni teoriche in merito alla qualificazione dei contratti, la Corte reputa che correttamente il primo giudice abbia qualificato quella prestata dagli appellanti come garanzia a prima richiesta: il contratto di finanziamento intercorso tra Banca Intesa e la prevedeva, infatti, da un canto la garanzia del Fondo Controparte_4
Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso i sensi della legge 23.12.1996, n. 662, e, dall'altro, la garanzia CP_6
a prima domanda dei signori Parte_2 Parte_3 [...]
e , con la previsione secondo cui “ciascun Parte_4 Parte_1
garante rinuncia a far valere qualunque eccezione a lui spettante”.
7 D'altro canto, correttamente il primo giudice ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di exceptio doli, che non potrebbe consistere nelle ordinarie eccezioni opponibili dal debitore originario al creditore
(venendo altrimenti meno l'astrattezza della garanzia), ma che andrebbe individuata in un'escussione abusiva e fraudolenta della garanzia, di cui non è stata neanche allegata la sussistenza.
Né risulta ipotizzabile una nullità derivata delle garanzie prestate in ragione di vizi relativi al contratto di conto corrente o del finanziamento erogato.
Sotto tale profilo, gli appellanti in primo grado contestavano le condizioni del conto corrente (e, conseguentemente, il saldo passivo dello stesso) in considerazione di presunti oneri non dovuti ed addebiti illegittimi;
e dal collegamento tra il finanziamento e la presunta inesistenza del debito traevano la conseguenza dell'invalidità anche della loro garanzia.
Ma – a parte la già evidenziata confusione in merito all'effettiva titolarità
del c/c 20092334 – è evidente che, una volta qualificata in termini di garanzia astratta e non di mera fideiussione quella prestata dagli odierni appellanti – nessun riflesso può assumere sull'escussione della garanzia l'eventuale invalidità di questa o quella clausola del conto corrente. E ciò,
oltretutto, perché la garanzia venne prestata solo ed esclusivamente per la restituzione delle somme oggetto del finanziamento, non costituendo una generica fideiussione omnibus (di cui gli appellanti, con ulteriore confusione, discettano in comparsa conclusionale in questo grado di giudizio).
8 Né, infine, è ravvisabile la nullità del finanziamento, in quanto legato da un presunto collegamento funzionale alle passività del conto corrente.
Sostengono gli appellanti che, preesistendo una rilevante esposizione debitoria rispetto all'erogazione del finanziamento, quest'ultimo avrebbe avuto l'unica finalità di ripianare quel debito, determinato da capitalizzazione di interessi ed altri oneri illegittimi, attuando un interesse non meritevole di tutela. Ulteriormente sviluppando tale argomento, poi, nel presente grado hanno sostenuto la nullità del finanziamento, in cui non sarebbero ravvisabili gli estremi del mutuo ma solo di un pactum de non petendo ad tempus, secondo quanto ritenuto, in fattispecie analoga, da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass.
25.1.2021, n. 1517).
Anche tale argomento non è condivisibile.
A parte il fatto che la sentenza citata è riferita alla nullità di un mutuo
ipotecario erogato dalla banca per trasformare un credito chirografario in credito ipotecario nell'approssimarsi di una declaratoria di fallimento –
fattispecie, com'è evidente, ben diversa da quella qui discussa - sta di fatto che il principio in essa enunciato (L'utilizzo di somme da parte di un
istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista,
con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale,
costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto
corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario) nella sua radicalità è
contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità successiva (Cass.
37654/2021; 23149/2022), che, al contrario, ha riaffermato l'orientamento tradizionale, a cui questa Corte ritiene di dover aderire, secondo cui il
9 cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione
debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario
né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera
dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum
de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di
denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad
integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una
posta negativa.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche,
tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00) e delle attività difensive svolte (con la riduzione nei minimi per la fase istruttoria e di trattazione).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_3 Parte_4
10 e avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. Pt_1 Parte_2
1153/2022 del 24.5.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di rappresentata da liquidate Controparte_1 Controparte_2
complessivamente in € 13.977,10, di cui € 12.154,00 per compensi ed €
1.823,10 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello, il 19.02.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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