Versione
7 gennaio 1972
7 gennaio 1972
Art. 12. (Agevolazioni fiscali)
Nei territori montani i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' direttocoltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita' montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.
Le agevolazioni fiscali di cui all' articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sono estese all'intero territorio montano.
Nei territori montani i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' direttocoltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita' montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.
Le agevolazioni fiscali di cui all' articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sono estese all'intero territorio montano.
Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/1983, n. 1323Provvedimento: L'art. 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, il quale stabilisce che dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al R.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138 e successive modifiche ed integrazioni e che le imprese con terreni ubicati ad un'altitudine non inferiore ai settecento metri continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi anzidetti, costituisce norma d'interpretazione autentica, con conseguente sua applicabilità retroattiva ai rapporti preesistenti. ( Conf 245/80, mass n 403637).*Leggi di più...
- configurabilità·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- agevolazioni fiscali per il territorio montano·
- contributi unificati in agricoltura·
- natura interpretativa·
- disciplina ex art. 7 del d.l. n. 942 del 1977·
- esclusione·
- fonti del diritto·
- condizioni di adozione (necessità ed urgenza)·
- sua tempestiva conversione in legge·
- diversa da quella precedentemente effettuata in sede giudiziaria·
- questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto stesso·
- retroattività·
- autentica·
- interpretazione degli atti normativi