Articolo 31 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
Articolo 30Articolo 32
Versione
14 settembre 1961
Art. 31. Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo.

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.
In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 35.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961