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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione IA, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. PE UP Presidente
dott. LF IN Giudice delegato relatore
Ing. ZI Onofrio CI ES
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 406 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Fiumara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza dei Re di Roma n. 21
ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12 novembre
2025
Per la resistente: come da comparsa di risposta depositata telematicamente in data 21 giugno 2024 Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 1 marzo 2024, e la Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , CP_1
l' . Controparte_1
Premettevano di essere rispettivamente proprietario ed affittuaria, giusta contratto di affitto del 10 gennaio 2011:
a) di un fondo rustico sito in CA di IA (CT) in contrada Carranco, censito in catasto al foglio 5 con le particelle 1,4,13,14,223,307,308, 416 e 417 e di due fabbricati rurali censiti in catasto al foglio 5 con le particelle 13 (di 5,5 vani) e 417 (di 30 mq);
b) di un fondo rustico sito in AL (ME), censito in catasto al foglio 3 con la particella 133
e al foglio 4 con le particelle 14,16,88 e 89 e di un fabbricato censito in catasto al foglio 3 con la particella 133 (di 440 mq).
Esponevano che i suddetti fondi erano latistanti il fiume e deducevano che, in occasione CP_2 delle intemperie verificatesi sull'intera zona nei giorni 24 e 25 ottobre 2021, il corso d'acqua era esondato provocando ingenti danni ai terreni e alle coltivazioni ivi insistenti, divellendo le recinzioni ed estirpando le piante ivi presenti, nonché danneggiando gli impianti e le strutture aziendali.
Assumevano che tale evento calamitoso era riconducibile allo stato di degrado degli argini del fiume, causato dalla mancata adeguata manutenzione del letto del fiume da parte delle competenti amministrazioni;
lamentavano che il pericolo delle esondazioni del fiume fosse ben noto alle Autorità competenti, le quali tuttavia non avevano mai manutenuto l'alveo del fiume o creato opere di difesa fluviale.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Alcantara e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 21 giugno 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 (tenutasi nelle forme dell' art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato –la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, si tratta di un compendio immobiliare costituito da due appezzamenti di terreno che distano tra loro poche centinaia di metri e ricadono rispettivamente nel territorio di AL (Me) in contrada Cannarozzo e nel territorio di CA di IA (Ct) in contrada Carranco e da un fabbricato diruto con annessa area di pertinenza, anch'esso ricadente nel territorio di AL in contrada Fondachelli.
L'accertamento dei periti ha riguardato tuttavia solamente i terreni impiantati con alberi di melograno ricadenti nel Comune di CA di IA ed identificati catastalmente al foglio di mappa 5, aventi una estensione catastale complessiva di ettari 7.36.11 ed il fabbricato rurale diruto con relativa area di pertinenza ubicato in contrada Fondachelli nel Comune di AL ed identificato dalla particella catastale 133 del foglio di mappa 3.
Non si è invece tenuto conto dell'appezzamento di terreno ubicato Comune di AL in contrada
Cannarozzo identificato con le particelle catastali 14, 16, 88 e 89 del foglio di mappa 4 in quanto in esso non risultavano indicati danni (cfr. pag. 6 CTU).
Dal punto di vista idrografico, il terreno rientra all'interno del bacino imbrifero del fiume CP_2
e ricade all'interno del Parco fluviale dell'Alcantara; nello specifico il fondo si estende in destra idraulica del citato corso d'acqua con giacitura quasi pianeggiante e confina con l'alveo del fiume a nord, ad est e ad ovest.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno constatato che, in corrispondenza del fondo dei ricorrenti, in destra idraulica, la sponda del fiume è sormontata da un muretto in conglomerato cementizio in buone condizioni di manutenzione che, nella parte di monte presenta un'altezza di circa
30-40 cm e quindi assolutamente non idoneo a contenere la piena del fiume Alcantara, anche se proseguendo verso valle detto muretto di contenimento presenta un'altezza superiore per effetto della leggera del fondo proseguendo verso valle.
In particolare, hanno osservato che l'alveo del fiume si presenta lungo tutto il tratto che costeggia il fondo dei ricorrenti in cattive condizioni di manutenzione, per la presenza di vegetazione infestante, detriti e vegetazione di vario genere trasportati dalla corrente idrica.
Hanno altresì rilevato che sulla sponda destra del fiume era realizzato un muro di contenimento in calcestruzzo di altezza pari a circa 3,00 m, parzialmente crollato. Gli ausiliari hanno appurato il danno complessivamente subìto dal ricorrente consistente nella sommersione dell'impianto di melograno (3,003 ha di superficie e n.
2.000 piante stimate) dalle acque esondate, che ha reso necessario un intervento di potatura straordinaria a carico del 50% degli alberi di melograno presenti ed un intervento di concimazione a base azotata per l'intera superficie per favorire il recupero della vigoria degli stessi alberi. Inoltre è stata verificata la necessità di una ricostituzione dell'impianto di irrigazione nell'arboreto.
Hanno, ancora, rilevato il deposito di materiali estranei da rimuovere sia sulla superficie dell'arboreto
(per una altezza media di 0,2 m) sia sulle stradelle di servizio in terra battuta e sulle stradelle di servizio in tout venant, nonché il danneggiamento della recinzione (pagg. 10-11 CTU).
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso del 24-26 ottobre 2021, lo straripamento aveva avuto inizio nel tratto di alveo limitrofo alla parte di monte dei terreni dei ricorrenti e si era poi propagato da ovest verso est invadendo per intero la superficie delle particelle
1 e 308 e per il 50% circa la superficie della particella 307, tutte ricadenti nel foglio 5.
Le modellazioni idrauliche eseguite avevano dimostrato che l'alveo del fiume non era stato in grado di contenere le portate defluenti, aggravata dalla presenza di numerose canne, detriti e vegetazione infestante che avevano ostacolato il regolare deflusso delle acque.
In ordine alle cause dello straripamento, dunque gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che l'inondazione la causa dell'esondazione ed il conseguente danneggiamento dei fondi di parte ricorrente sono da imputare alla insufficienza idraulica del fiume Alcantara a contenere in alveo le portate di massima piena nel tratto esaminato, aggravate dalle cattive condizioni di manutenzione.
In proposito gli ausiliari hanno precisato che “le condizioni di scarsa manutenzione dell'alveo del fiume, per la presenza di canne, detriti e vegetazione infestante, hanno certamente costituito ostacolo
e rallentamento al regolare deflusso delle acque con aumento della scabrezza dell'alveo ed hanno comportato una significativa maggiore estensione delle aree allagate. Se l'alveo fosse stato in buone condizioni di manutenzione (ipotesi non riscontrata sui luoghi) gli allagamenti, che pure si sarebbero verificati, avrebbero avuto un impatto inferiore sul fondo dei ricorrenti” (pag. 29 CTU).
I consulenti si sono premurati di suggerire i rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, sottolineando che “per porre rimedio alle cause che hanno determinato l'esondazione del fiume o almeno limitarne gli effetti sarebbero necessari, prevalentemente, interventi di carattere “strutturale”, quali la risagomatura dell'alveo con eliminazione dei detriti e la sistemazione delle sponde e degli argini ove necessario, da realizzare sulla base di uno specifico progetto. Si segnalano in particolare, le zone ubicate in destra idraulica, nel tratto limitrofo alla parte più a monte del fondo dei ricorrenti (zona di primo ingresso dell'acqua dal fiume verso il fondo) e in sinistra idraulica lungo il tratto più prossimo al fabbricato rurale. Si ritengono inoltre necessarie opere di manutenzione ordinaria consistenti nella periodica pulitura dell'alveo e delle sponde del fiume, in quanto è presente una folta vegetazione, arbusti e detriti che ne riducono la sezione e limitano il regolare deflusso delle acque” (pag. 31)
In conclusione, le risultanze peritali hanno certamente dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra avvenuta piena del corso d'acqua indagato nelle indicate date e l'insufficienza idraulica dell'alveo a provocare le esondazioni (cfr. pag. 26 c.t.u.)
Va quini affermato il difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Autorità
Amministrativa. deputata, ex art. 2 R.D. 523/1904, al mantenimento di condizioni di regolarità dei canali, degli alvei, dei ripari, degli argini e delle sponde e, quando occorre, l'aumento della sezione mediante l'abbassamento del fondo con asportazione periodica (svasi) dei materiali di fondo, e gli interventi atti a ridurre il grado di vulnerabilità.
Gli elementi esposti consentono quindi di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume;
l'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità CP_2 pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico di riferimento nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Montalbano Elicona, Randazzo, Maletto e Linguaglossa), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che l'evento meteorologico di cui trattasi, dal punto di vista statistico, può essere classificato come un evento di forte intensità, ma senza alcun carattere di eccezionalità o imprevedibilità in quanto avente un tempo di ritorno di circa 20 anni (cfr. pag. 29).
D'altra parte, non assume rilevanza alcuna il fatto che la Regione IAna e la Protezione Civile abbiano definito eccezionali gli eventi meteorici verificatisi in quel periodo e in quei luoghi poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18,
14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Ed ancora, per quanto concerne le limitazioni d'uso ex art. 96 del R.D. 523/1904 invocate dall'amministrazione convenuta (pagg.
9-10 comparsa di risposta), preme sottolineare come i nominati consulenti, in sede di stima dei danni patiti da parte ricorrente, abbiano precisato di avere quantificato le superfici oggetto di danno al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4m e
10 m (fascia di pertinenza) dagli argini del Fiume , nel rispetto di quanto sancito dalla lett. CP_2
f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (pag. 39 CTU)
Non è suscettibile di accoglimento neppure l'ultima difesa articolata dalla P.A. convenuta alle pagg.
5-6 della propria comparsa, laddove si eccepisce che il sito di stretto interesse ricade interamente in area considerata come “Sito di attenzione per fenomeni di esondazione” sin dall'approvazione del
Piano Assetto Idrogeologico (PAI), le cui norme di attuazione consentirebbero di classificare l'area al pari di un sito a pericolosità elevata “P4” subordinato, pertanto, alle prescrizioni ed alle limitazioni d'uso dettagliatamente descritte nella Parte III – Assetto idraulico - all'art. 26 del Decreto Presidenziale n. 9 del 06/05/2021, con la conseguenza che parte ricorrente non può vantare alcun diritto al risarcimento dei danni.
Orbene, sul punto, la relazione peritale ha confermato che terreni dei ricorrenti ricadono nella perimetrazione del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) come sito di attenzione idraulica CP_1
e nel PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) come sito avente pericolosità e rischio di alluvione alta. (pag. 30).
In proposito giova però richiamare, il condivisibile e consolidato orientamento del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche in virtù del quale l'accettazione del rischio da parte dei fruitori di fondi, qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico, attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui, la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente. (cfr. sent. nn. 59/2019, 84/2022).
In ogni caso, ed anche in relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., i nominati consulenti hanno riferito che “non si sono rinvenute omissioni o attività eseguite dai ricorrenti, anche nelle fasce di rispetto dell'alveo fluviale ex art. 96 lett.f) del
R.D. n. 523/1904, che possano avere modificato l'assetto idrografico del territorio o siano stati tali da provocare o aumentare l'entità dei danni, per cui possano ad essi imputarsi le cause dei danni lamentati, né sono state ravvisate opere, all'interno dei terreni, che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni alle colture o l'aumento della loro manifestazione. Si evidenzia infine che i terreni in argomento, per la loro particolare ubicazione, ricompresi all'interno di un'ampia ansa del fiume le cui sponde, nel tempo, hanno subito mutamenti non indifferenti, CP_2 in assenza di interventi specifici, sono destinati ad allagarsi anche a seguito di eventi di natura non eccezionale, come si è verificato nel caso in esame.” (cfr. pag. 30).
Passando alla quantificazione dei danni, i danni materiali subiti subìti dalle colture praticate e dalle infrastrutture di corredo a causa dell'invasione delle acque del fiume ammontano a CP_2 complessivi € 158.299,24 danno complessivo, di cui euro 81.799,24 per danno materiale ed euro
76.500,00 € per mancati redditi..
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 32 e ss. della relazione peritale nonché alle note sulle osservazioni delle parti alla relazione preliminare di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 5 aprile 2025 - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi - nonché alle note di risposta alle osservazioni dell'autorità convenuta.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo di euro 158.299,24, devalutato alla data del 24 ottobre
2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 181.919,67, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la IA, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio,
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
-condanna l' presso la Presidenza della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, in favore di e della la somma complessiva di euro Parte_1 Parte_2
181.919,67, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' presso la Presidenza della Controparte_1 CP_1
alla rifusione, nei confronti di e della delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7160,00 per compensi ed euro
518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
LF IN PE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione IA, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. PE UP Presidente
dott. LF IN Giudice delegato relatore
Ing. ZI Onofrio CI ES
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 406 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Fiumara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza dei Re di Roma n. 21
ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12 novembre
2025
Per la resistente: come da comparsa di risposta depositata telematicamente in data 21 giugno 2024 Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 1 marzo 2024, e la Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , CP_1
l' . Controparte_1
Premettevano di essere rispettivamente proprietario ed affittuaria, giusta contratto di affitto del 10 gennaio 2011:
a) di un fondo rustico sito in CA di IA (CT) in contrada Carranco, censito in catasto al foglio 5 con le particelle 1,4,13,14,223,307,308, 416 e 417 e di due fabbricati rurali censiti in catasto al foglio 5 con le particelle 13 (di 5,5 vani) e 417 (di 30 mq);
b) di un fondo rustico sito in AL (ME), censito in catasto al foglio 3 con la particella 133
e al foglio 4 con le particelle 14,16,88 e 89 e di un fabbricato censito in catasto al foglio 3 con la particella 133 (di 440 mq).
Esponevano che i suddetti fondi erano latistanti il fiume e deducevano che, in occasione CP_2 delle intemperie verificatesi sull'intera zona nei giorni 24 e 25 ottobre 2021, il corso d'acqua era esondato provocando ingenti danni ai terreni e alle coltivazioni ivi insistenti, divellendo le recinzioni ed estirpando le piante ivi presenti, nonché danneggiando gli impianti e le strutture aziendali.
Assumevano che tale evento calamitoso era riconducibile allo stato di degrado degli argini del fiume, causato dalla mancata adeguata manutenzione del letto del fiume da parte delle competenti amministrazioni;
lamentavano che il pericolo delle esondazioni del fiume fosse ben noto alle Autorità competenti, le quali tuttavia non avevano mai manutenuto l'alveo del fiume o creato opere di difesa fluviale.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Alcantara e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 21 giugno 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti, Controparte_1
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 (tenutasi nelle forme dell' art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato –la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, si tratta di un compendio immobiliare costituito da due appezzamenti di terreno che distano tra loro poche centinaia di metri e ricadono rispettivamente nel territorio di AL (Me) in contrada Cannarozzo e nel territorio di CA di IA (Ct) in contrada Carranco e da un fabbricato diruto con annessa area di pertinenza, anch'esso ricadente nel territorio di AL in contrada Fondachelli.
L'accertamento dei periti ha riguardato tuttavia solamente i terreni impiantati con alberi di melograno ricadenti nel Comune di CA di IA ed identificati catastalmente al foglio di mappa 5, aventi una estensione catastale complessiva di ettari 7.36.11 ed il fabbricato rurale diruto con relativa area di pertinenza ubicato in contrada Fondachelli nel Comune di AL ed identificato dalla particella catastale 133 del foglio di mappa 3.
Non si è invece tenuto conto dell'appezzamento di terreno ubicato Comune di AL in contrada
Cannarozzo identificato con le particelle catastali 14, 16, 88 e 89 del foglio di mappa 4 in quanto in esso non risultavano indicati danni (cfr. pag. 6 CTU).
Dal punto di vista idrografico, il terreno rientra all'interno del bacino imbrifero del fiume CP_2
e ricade all'interno del Parco fluviale dell'Alcantara; nello specifico il fondo si estende in destra idraulica del citato corso d'acqua con giacitura quasi pianeggiante e confina con l'alveo del fiume a nord, ad est e ad ovest.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno constatato che, in corrispondenza del fondo dei ricorrenti, in destra idraulica, la sponda del fiume è sormontata da un muretto in conglomerato cementizio in buone condizioni di manutenzione che, nella parte di monte presenta un'altezza di circa
30-40 cm e quindi assolutamente non idoneo a contenere la piena del fiume Alcantara, anche se proseguendo verso valle detto muretto di contenimento presenta un'altezza superiore per effetto della leggera del fondo proseguendo verso valle.
In particolare, hanno osservato che l'alveo del fiume si presenta lungo tutto il tratto che costeggia il fondo dei ricorrenti in cattive condizioni di manutenzione, per la presenza di vegetazione infestante, detriti e vegetazione di vario genere trasportati dalla corrente idrica.
Hanno altresì rilevato che sulla sponda destra del fiume era realizzato un muro di contenimento in calcestruzzo di altezza pari a circa 3,00 m, parzialmente crollato. Gli ausiliari hanno appurato il danno complessivamente subìto dal ricorrente consistente nella sommersione dell'impianto di melograno (3,003 ha di superficie e n.
2.000 piante stimate) dalle acque esondate, che ha reso necessario un intervento di potatura straordinaria a carico del 50% degli alberi di melograno presenti ed un intervento di concimazione a base azotata per l'intera superficie per favorire il recupero della vigoria degli stessi alberi. Inoltre è stata verificata la necessità di una ricostituzione dell'impianto di irrigazione nell'arboreto.
Hanno, ancora, rilevato il deposito di materiali estranei da rimuovere sia sulla superficie dell'arboreto
(per una altezza media di 0,2 m) sia sulle stradelle di servizio in terra battuta e sulle stradelle di servizio in tout venant, nonché il danneggiamento della recinzione (pagg. 10-11 CTU).
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso del 24-26 ottobre 2021, lo straripamento aveva avuto inizio nel tratto di alveo limitrofo alla parte di monte dei terreni dei ricorrenti e si era poi propagato da ovest verso est invadendo per intero la superficie delle particelle
1 e 308 e per il 50% circa la superficie della particella 307, tutte ricadenti nel foglio 5.
Le modellazioni idrauliche eseguite avevano dimostrato che l'alveo del fiume non era stato in grado di contenere le portate defluenti, aggravata dalla presenza di numerose canne, detriti e vegetazione infestante che avevano ostacolato il regolare deflusso delle acque.
In ordine alle cause dello straripamento, dunque gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che l'inondazione la causa dell'esondazione ed il conseguente danneggiamento dei fondi di parte ricorrente sono da imputare alla insufficienza idraulica del fiume Alcantara a contenere in alveo le portate di massima piena nel tratto esaminato, aggravate dalle cattive condizioni di manutenzione.
In proposito gli ausiliari hanno precisato che “le condizioni di scarsa manutenzione dell'alveo del fiume, per la presenza di canne, detriti e vegetazione infestante, hanno certamente costituito ostacolo
e rallentamento al regolare deflusso delle acque con aumento della scabrezza dell'alveo ed hanno comportato una significativa maggiore estensione delle aree allagate. Se l'alveo fosse stato in buone condizioni di manutenzione (ipotesi non riscontrata sui luoghi) gli allagamenti, che pure si sarebbero verificati, avrebbero avuto un impatto inferiore sul fondo dei ricorrenti” (pag. 29 CTU).
I consulenti si sono premurati di suggerire i rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, sottolineando che “per porre rimedio alle cause che hanno determinato l'esondazione del fiume o almeno limitarne gli effetti sarebbero necessari, prevalentemente, interventi di carattere “strutturale”, quali la risagomatura dell'alveo con eliminazione dei detriti e la sistemazione delle sponde e degli argini ove necessario, da realizzare sulla base di uno specifico progetto. Si segnalano in particolare, le zone ubicate in destra idraulica, nel tratto limitrofo alla parte più a monte del fondo dei ricorrenti (zona di primo ingresso dell'acqua dal fiume verso il fondo) e in sinistra idraulica lungo il tratto più prossimo al fabbricato rurale. Si ritengono inoltre necessarie opere di manutenzione ordinaria consistenti nella periodica pulitura dell'alveo e delle sponde del fiume, in quanto è presente una folta vegetazione, arbusti e detriti che ne riducono la sezione e limitano il regolare deflusso delle acque” (pag. 31)
In conclusione, le risultanze peritali hanno certamente dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra avvenuta piena del corso d'acqua indagato nelle indicate date e l'insufficienza idraulica dell'alveo a provocare le esondazioni (cfr. pag. 26 c.t.u.)
Va quini affermato il difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Autorità
Amministrativa. deputata, ex art. 2 R.D. 523/1904, al mantenimento di condizioni di regolarità dei canali, degli alvei, dei ripari, degli argini e delle sponde e, quando occorre, l'aumento della sezione mediante l'abbassamento del fondo con asportazione periodica (svasi) dei materiali di fondo, e gli interventi atti a ridurre il grado di vulnerabilità.
Gli elementi esposti consentono quindi di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume;
l'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità CP_2 pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico di riferimento nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Montalbano Elicona, Randazzo, Maletto e Linguaglossa), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che l'evento meteorologico di cui trattasi, dal punto di vista statistico, può essere classificato come un evento di forte intensità, ma senza alcun carattere di eccezionalità o imprevedibilità in quanto avente un tempo di ritorno di circa 20 anni (cfr. pag. 29).
D'altra parte, non assume rilevanza alcuna il fatto che la Regione IAna e la Protezione Civile abbiano definito eccezionali gli eventi meteorici verificatisi in quel periodo e in quei luoghi poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18,
14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
Ed ancora, per quanto concerne le limitazioni d'uso ex art. 96 del R.D. 523/1904 invocate dall'amministrazione convenuta (pagg.
9-10 comparsa di risposta), preme sottolineare come i nominati consulenti, in sede di stima dei danni patiti da parte ricorrente, abbiano precisato di avere quantificato le superfici oggetto di danno al netto delle aree che ricadono a distanza minore di 4m e
10 m (fascia di pertinenza) dagli argini del Fiume , nel rispetto di quanto sancito dalla lett. CP_2
f) dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (pag. 39 CTU)
Non è suscettibile di accoglimento neppure l'ultima difesa articolata dalla P.A. convenuta alle pagg.
5-6 della propria comparsa, laddove si eccepisce che il sito di stretto interesse ricade interamente in area considerata come “Sito di attenzione per fenomeni di esondazione” sin dall'approvazione del
Piano Assetto Idrogeologico (PAI), le cui norme di attuazione consentirebbero di classificare l'area al pari di un sito a pericolosità elevata “P4” subordinato, pertanto, alle prescrizioni ed alle limitazioni d'uso dettagliatamente descritte nella Parte III – Assetto idraulico - all'art. 26 del Decreto Presidenziale n. 9 del 06/05/2021, con la conseguenza che parte ricorrente non può vantare alcun diritto al risarcimento dei danni.
Orbene, sul punto, la relazione peritale ha confermato che terreni dei ricorrenti ricadono nella perimetrazione del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) come sito di attenzione idraulica CP_1
e nel PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) come sito avente pericolosità e rischio di alluvione alta. (pag. 30).
In proposito giova però richiamare, il condivisibile e consolidato orientamento del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche in virtù del quale l'accettazione del rischio da parte dei fruitori di fondi, qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico, attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui, la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente. (cfr. sent. nn. 59/2019, 84/2022).
In ogni caso, ed anche in relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., i nominati consulenti hanno riferito che “non si sono rinvenute omissioni o attività eseguite dai ricorrenti, anche nelle fasce di rispetto dell'alveo fluviale ex art. 96 lett.f) del
R.D. n. 523/1904, che possano avere modificato l'assetto idrografico del territorio o siano stati tali da provocare o aumentare l'entità dei danni, per cui possano ad essi imputarsi le cause dei danni lamentati, né sono state ravvisate opere, all'interno dei terreni, che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni alle colture o l'aumento della loro manifestazione. Si evidenzia infine che i terreni in argomento, per la loro particolare ubicazione, ricompresi all'interno di un'ampia ansa del fiume le cui sponde, nel tempo, hanno subito mutamenti non indifferenti, CP_2 in assenza di interventi specifici, sono destinati ad allagarsi anche a seguito di eventi di natura non eccezionale, come si è verificato nel caso in esame.” (cfr. pag. 30).
Passando alla quantificazione dei danni, i danni materiali subiti subìti dalle colture praticate e dalle infrastrutture di corredo a causa dell'invasione delle acque del fiume ammontano a CP_2 complessivi € 158.299,24 danno complessivo, di cui euro 81.799,24 per danno materiale ed euro
76.500,00 € per mancati redditi..
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 32 e ss. della relazione peritale nonché alle note sulle osservazioni delle parti alla relazione preliminare di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 5 aprile 2025 - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi - nonché alle note di risposta alle osservazioni dell'autorità convenuta.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo di euro 158.299,24, devalutato alla data del 24 ottobre
2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 181.919,67, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la IA, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio,
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
-condanna l' presso la Presidenza della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, in favore di e della la somma complessiva di euro Parte_1 Parte_2
181.919,67, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' presso la Presidenza della Controparte_1 CP_1
alla rifusione, nei confronti di e della delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7160,00 per compensi ed euro
518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
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