Articolo 36 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 35Articolo 37
Versione
15 agosto 1952
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Versione
24 febbraio 1955
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Versione
5 maggio 1956
Art. 36. (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute)

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.
La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, e' accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 marzo 1956, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in luogo del certificato richiesto ai sensi del presente articolo, puo' essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.
Entrata in vigore il 5 maggio 1956
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