CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 329/2021 R.G. promossa da:
, nato a $$, il , c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO PIETRO, P.IVA_1 C.F._1
Appellante contro
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. BELFIORE GAETANO C.F._2
ANTONIO, ; C.F._3
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
- 1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva la condanna dell' Controparte_1 [...]
al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e non, subito per la perdita dell'occhio destro causata della lesione ulcerosa ingeneratasi in occasione della abrasione corneale diagnosticata il 14 agosto 2015.
Esponeva di essere affetto da miopia e portatore di LAC e, avvertendo per un dolore all'occhio destro, di essersi recato in data 14 agosto 2015 presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta di ove veniva posta diagnosi di abrasione corneale e Pt_1
prescritta terapia farmacologica;
che in data 18 agosto 2015, essendo aumentata la sintomatologia dolorosa, era ritornato presso lo stesso pronto soccorso per poi essere trasferito nella clinica oculistica del Policlinico di ove, in esito ad accertamenti Pt_1
clinici e strumentali, veniva diagnosticata la presenza di pseudomonas aeruginosa sul tampone oculare dell'occhio destro;
che tale patologia provocava la perdita del visus dall'occhio destro.
L si costituiva Controparte_2
domandando il rigetto della domanda.
Il tribunale con ordinanza emessa in data 25.01.2021 accoglieva la domanda.
Avverso la decisione di primo grado l'azienda propone i motivi di gravame di Parte_2 seguito esaminati, domandando l'integrale riforma della decisione di primo grado con il rigetto della domanda risarcitoria;
in subordine viene domandato il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato con riduzione dell'importo del risarcimento del danno.
Il rigetto dell'appello viene domandato da che, in subordine, propone Controparte_1 appello incidentale condizionato, domandando l'accertamento dell'errore commesso dal tribunale consistente: a) nel non aver accertato l'esistenza di una confessione stragiudiziale;
b) nell'errata motivazione con la quale si aderiva alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio in merito alla corretta diagnosi posta dai sanitari in occasione della visita del 14.08.2014; c) nell'aver errato non riconoscendo la personalizzazione nella liquidazione del risarcimento del danno.
All'udienza del 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 2 - In diritto
All'esame dei motivi di appello occorre premettere – rivelandosi utile per l'esatta individuazione delle regole applicabili – che la vicenda sottoposta alla corte si colloca nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Nei giudizi di accertamento della responsabilità contrattuale in materia sanitaria è onere del danneggiato allegare un inadempimento (azione od omissione) astrattamente idoneo a cagionare l'evento dannoso (patologia) e provare il nesso causale tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso (che può consistere anche nell'aggravamento della preesistente situazione patologica) mentre, ove tale prova sia fornita, incombe sulla struttura e/o sul sanitario convenuti l'onere di dare la prova liberatoria, cioè dimostrare essersi verificato l'evento per una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (tra le tante, si vedano le recenti Cass. 21511/24; Cass.
27151/23) ovvero per una causa che ha determinato l'interruzione del nesso di causalità.
Errata affermazione dell'esistenza della responsabilità sanitaria
L'ordinanza impugnata trova fondamento nel seguente passaggio della motivazione
“l'infezione per cui è causa si è attivata, durante la condizione patologica indotta dall'abrasione corneale, in ragione dell'uso delle LAC che avrebbe dovuto essere espressamente dissuaso dai sanitari operanti l'intervento, che fossero a conoscenza o meno della loro utilizzazione: trattandosi di opzione foriera di conseguenze medico-legali, non poteva certo rimettersi alla responsabilità del una scelta di cui sconosceva CP_1
gli effetti e, per altro verso, rientrava nella responsabilità dei sanitari fornire una informazione completa sui rischi effettivi per l'ipotesi di utilizzo di LAC;
[…] ciò significa, quanto al caso a mano, che ben può affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che l'informazione doverosa circa la dovuta astensione dall'uso delle LAC, avrebbe ragionevolmente indotto
a guardarsi dall'uso delle lentine a contatto e dunque avrebbe evitato Controparte_1 quell'infezione batterica che ha causato la perdita dell'occhio”.
I consulenti, nominati in primo grado, hanno accertato che l'infezione oculare è stata determinata dalla presenza di “pseudomonas aeruginosa” sul tampone oculare dell'occhio
- 3 - destro e nel liquido per le lenti a contatto e che tale batterio ha determinato la patologia all'occhio destro trovando terreno fertile nella preesistente abrasione corneale.
Risulta così accertato (e non posto in dubbio dalle parti e dal tribunale) che se non fosse stata utilizzata la lente a contatto sull'occhio destro durante la cura dell'abrasione corneale l'esito patogenico sarebbe stato diverso.
L'appellante, dopo aver individuato come sopra esposto il fulcro della decisione criticata, osserva come il tribunale abbia commesso l'errore di ritenere decisiva l'omessa informazione sull'astensione dall'uso di lenti a contatto atteso che il rilievo di tale argomento risulta smentito dagli atti di causa.
Il motivo è fondato.
I sanitari dipendenti dell'azienda sanitaria appellante in occasione della visita del 14.8.15 hanno prescritto la terapia nei seguenti termini: “Omatropina 1% coll. (2 gtt die) x 3 gg;
Pensulvit pom. (1 appl. x 3/die) x 3 gg;
bendaggio oculare”.
Il bendaggio oculare consiste nell'applicazione sull'occhio di una garza sterile a protezione dell'occhio stesso così da impedire l'ingresso alla luce e, sopra tutto, a corpi estranei.
L'applicazione del prescritto bendaggio appare, all'evidenza, incompatibile con l'utilizzazione delle lenti a contatto.
Occorre, dunque, concludere – in via logico deduttiva - che dopo la Controparte_1
visita e la prescrizione della terapia del 14.8.14, ha continuato ad utilizzare la lente a contato sull'occhio destro, nonostante che la terapia ricevuta e sopra riferita implicasse, come accertato anche dai consulenti tecnici, il bendaggio oculare, cioè l'adozione di una precauzione del tutto incompatibile con l'uso della L.A.C.
Deve, dunque, concludersi, in via presuntiva in alcun modo smentita, che CP_1 omise l'utilizzazione del bendaggio oculare.
[...]
Rassegnata tale conclusione, va vagliata la difesa del secondo cui, in assenza di CP_1
precisazione, non era chiaro per quanti giorni il bendaggio oculare doveva essere applicato, né se andava applicato solo per qualche ora “durante la somministrazione della terapia”
(comparsa conclusionale, p. 10). E tale carente informazione avrebbe impedito al paziente di adottare “corretti comportamenti”.
- 4 - L'assunto non è condivisibile.
Richiamata la funzione del bendaggio oculare sopra descritta, non appare ipotizzabile su un piano logico-deduttivo che il paziente abbia potuto credere di dover utilizzare il bendaggio solo transitoriamente in occasione dell'applicazione del farmaco sull'occhio
(peraltro, a margine di tale considerazione, non appare superfluo rilevare che il paziente era uno studente di medicina).
Quanto alla durata complessiva del bendaggio, dalla prescrizione medica appare un logico e non equivocabile collegamento alla durata del trattamento farmacologico, fissato in tre giorni.
Così ricostruita la vicenda, deve concludersi che è la condotta del danneggiato che ha omesso la corretta esecuzione della terapia prescritta ad aver contribuito in misura determinante al danno subito dall'occhio destro.
I consulenti dell'ufficio hanno, infatti, accertato che “Essendo l'abrasione corneale una lesione che, nella quasi totalità dei casi, guarisce in 24-48 ore anche senza intervento medico e indipendentemente dalla causa scatenante, la stessa non necessita di visite di controllo ravvicinate. L'iter terapeutico standardizzato e di comune uso nella pratica clinica, indirizzato a favorire il processo di riepitelizzazione della cornea, prevede la prescrizione di una terapia antibiotica a largo spettro d'azione per la prevenzione delle infezioni (gli antibiotici che si trovano nell'unguento agiscono contro i batteri CP_3
Gram + e Gram -) e la terapia cicloplegica decongestionante, per il controllo e la diminuzione del dolore”
In estrema sintesi, se il bendaggio fosse stato applicato e, dunque, non utilizzata la lente
(poi rivelatasi infetta) l'occhio sarebbe del tutto guarito.
Tale conclusione funge da premessa ad ulteriori considerazioni: a) il danno è stato determinato dalla condotta negligente del paziente;
b) non si rinviene quella condotta di inadempimento contrattuale che il tribunale ha ritenuto decisiva individuandola nell'omesso avviso di astenersi dall'uso delle LAC;
c) il nesso di causalità tra condotta omissiva del medico e danno alla salute subito dal paziente non risulta accertato (o, comunque, sarebbe interrotto dalla condotta del danneggiato).
- 5 - L'ultima conclusione rassegnata merita ulteriore puntualizzazione, nel senso che la condotta del danneggiato, nel caso in esame, assume valore interamente assorbente del nesso di causalità, ponendosi quale antecedente logico-giuridico in grado di determinare l'evento dannoso.
°°°
Accertata la fondatezza del primo motivo di appello principale - che assorbe gli altri tre motivi dell'appello principale - occorre esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da fondato sui motivi di seguito esaminati. Controparte_1
Violazione dell'art. 2730 c.c.- confessione stragiudiziale – omessa motivazione
L'appellante incidentale attribuisce alla proposta del 25.10.2017 formulata dall'azienda sanitaria il valore non di una proposta transattiva ma di una confessione in merito all'esistenza della responsabilità.
Dopo aver richiamato il contenuto del detto documento, lamenta che: il tribunale avrebbe errato nel non condividere tale qualificazione;
la violazione delle regole di buona fede da parte dell'azienda sanitaria che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità in sede stragiudiziale, la avrebbe poi negata in sede giudiziale (p. 17 ss appello); la violazione della L. 24/17 (legge Gelli) da parte dei c.t.u. perchè non avrebbero esperito il tentativo di conciliazione.
Gli ultimi due argomenti sono irrilevanti nell'ottica di dimostrare la fondatezza delle ragioni di critica al capo di statuizione impugnato con il motivo in esame.
Venendo alla proposta del 25.10.2017, la stessa informa il danneggiato del fatto CP_1 che il Comitato Aziendale Valutazione Rischi (CAVS) aveva “esaminato e valutato il sinistro denunciato” per poi proporre “che per il sinistro subito dal sig. ( CP_4 [...]
ndr) è stato riconosciuto in sede di visita medico-legale, effettuata in data CP_1
17/10/2017, un danno biologico permanente nella misura del 17%.... tenuto conto di queste valutazioni si propone la chiusura stragiudiziale del sinistro per la somma complessiva di euro 63.000 …. ”.
- 6 - Secondo l'appellante incidentale “Tale affermazione denota chiaramente l'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda per il sinistro occorso a ” ed Controparte_1
integra la confessione stragiudiziale.
La corte non ritiene di condividere tale argomento.
Il concreto tenore della proposta in esame la qualifica come una proposta transattiva, fondata sulla preventiva valutazione dell'entità del danno subito, priva della valenza confessoria che si pretende di attribuire.
Errata motivazione in merito alla correttezza della diagnosi formulata dai medici del pronto soccorso (p. 19 appello)
Con il motivo si critica la sentenza per avere sposato la tesi dei consulenti relativa alla corretta diagnosi posta dai sanitari del pronto soccorso ed, in proposito, si osserva che: la visita specialistica durò appena un minuto;
non è noto con quali modalità venne condotta;
non vengono indicate le cause della diagnosticata “lesione corneale”; omessa indagine sul se il paziente fosse portatore di lenti a contatto;
omessa prescrizione di una visita di controllo;
errata scelta della terapia prescritta;
errata prescrizione del bendaggio oculare
(così pp. 23-26 dell'appello incidentale)
Le censure riferite trovano smentita nella parte della consulenza tecnica in cui vengono esaminate le critiche mosse dalle parti ove si legge che la diagnosi di abrasione corneale (e non lacerazione corneale) “ … è stata formulata utilizzando la “Lampada a fessura” … un biomicroscopio che consente di avere un immagine ingrandita e tridimensionale di tutte le strutture oculari. L'esame delle strutture del segmento anteriore dell'occhio … non richiede l'impiego di ulteriori accessori (lenti) …” (relazione ctu, p. 14). La lampada a fessura consente di apprezzare in modo inequivocabile la sede, l'estensione, la profondità delle lesioni corneali nonché la presenza di segni di infiammazione (cfr. ctu, p. 17) e l'arco temporale di un minuto, in presenza di un chiaro quadro clinico di abrasione corneale, è sufficiente ad un oculista esperto per porre la diagnosi corretta.
I c.t.u. hanno poi osservato come da nessuna parte emerga che i sanitari che visitarono il il giorno 14 agosto 2015 fossero (o potessero essere a) conoscenza del fatto che il Pt_3
paziente fosse portatore di lenti a contatto (fatto questo che emergerà solo in sede di
- 7 - ricovero ospedaliero) e che l'abrasione corneale è per definizione una lesione non infetta che va trattata con terapia antibiotica ad ampio spettro e bendaggio oculare (come fu disposto dai sanitari).
Richiesti dal giudice istruttore di “precisare il trattamento sanitario in ordine ai casi di abrasione corneale a riguardo di soggetti portatori di LAC, ivi compresa l'opportunità di ravvicinati controlli nelle date circostanze piuttosto che in caso di aggravamento della sintomatologia”, i consulenti chiarivano che “Essendo l'abrasione corneale una lesione che, nella quasi totalità dei casi, guarisce in 24-48 ore anche senza intervento medico e indipendentemente dalla causa scatenante, la stessa non necessita di visite di controllo ravvicinate. L'iter terapeutico standardizzato e di comune uso nella pratica clinica, indirizzato a favorire il processo di riepitelizzazione della cornea, prevede la prescrizione di una terapia antibiotica a largo spettro d'azione per la prevenzione delle infezioni (gli antibiotici che si trovano nell'unguento Pensulvit agiscono contro i batteri Gram + e
Gram -) e la terapia cicloplegica decongestionante, per il controllo e la diminuzione del dolore. Medesimo protocollo si applica nei soggetti portatori di LAC che, naturalmente, nel periodo di cura con i farmaci per uso topico, devono indossare le lenti a tempiale ed astenersi dall'utilizzo delle lenti a contatto, scelta questa obbligata per eseguire correttamente la terapia utilizzando il collirio cicloplegico che dilata la pupilla e un farmaco cremoso antibiotico con protezione dell'occhio tramite bendaggio. 1.12.2020”
(cfr. note integrative del 01.12.2020)”.
Le considerazioni dei consulenti appena riferite appaiono alla corte condivisibili e valgono a palesare l'infondatezza delle ragioni di critica poste a fondamento del motivo di appello in esame e reiterate in comparsa conclusionale (alle pp. 14 ss).
Neppure decisiva, al fine di smentire la corretta diagnosi e prescrizione, appare l'omessa prescrizione di visita di controllo atteso che – stando alla condivisa opinione dei consulenti dell'ufficio – l'abrasione corneale guarisce in 24/48 ore anche senza intervento medico e non necessita di visite di controllo (dovendo tale regola valere a fortiori quando, come nel caso, viene prescritta la terapia antibiotica).
Errata quantificazione del danno (per omessa personalizzazione)
- 8 - Il motivo rimane assorbito nell'accoglimento dell'appello principale.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese in atti e senza computare, per il presente grado, la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 329/21 R.G., così statuisce: accoglie l'appello principale e rigetta dell'appello incidentale condizionato ed, in riforma dell'ordinanza n. 16100/2018 emessa dal Tribunale di Catania il 25.01.2021, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio si liquidano in euro 6.000,00 Controparte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro
4.900,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese vive oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente giudizio.
Così deciso in Catania il 07.03.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 329/2021 R.G. promossa da:
, nato a $$, il , c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ADAMO PIETRO, P.IVA_1 C.F._1
Appellante contro
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. BELFIORE GAETANO C.F._2
ANTONIO, ; C.F._3
Appellato
°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
- 1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva la condanna dell' Controparte_1 [...]
al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e non, subito per la perdita dell'occhio destro causata della lesione ulcerosa ingeneratasi in occasione della abrasione corneale diagnosticata il 14 agosto 2015.
Esponeva di essere affetto da miopia e portatore di LAC e, avvertendo per un dolore all'occhio destro, di essersi recato in data 14 agosto 2015 presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta di ove veniva posta diagnosi di abrasione corneale e Pt_1
prescritta terapia farmacologica;
che in data 18 agosto 2015, essendo aumentata la sintomatologia dolorosa, era ritornato presso lo stesso pronto soccorso per poi essere trasferito nella clinica oculistica del Policlinico di ove, in esito ad accertamenti Pt_1
clinici e strumentali, veniva diagnosticata la presenza di pseudomonas aeruginosa sul tampone oculare dell'occhio destro;
che tale patologia provocava la perdita del visus dall'occhio destro.
L si costituiva Controparte_2
domandando il rigetto della domanda.
Il tribunale con ordinanza emessa in data 25.01.2021 accoglieva la domanda.
Avverso la decisione di primo grado l'azienda propone i motivi di gravame di Parte_2 seguito esaminati, domandando l'integrale riforma della decisione di primo grado con il rigetto della domanda risarcitoria;
in subordine viene domandato il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato con riduzione dell'importo del risarcimento del danno.
Il rigetto dell'appello viene domandato da che, in subordine, propone Controparte_1 appello incidentale condizionato, domandando l'accertamento dell'errore commesso dal tribunale consistente: a) nel non aver accertato l'esistenza di una confessione stragiudiziale;
b) nell'errata motivazione con la quale si aderiva alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio in merito alla corretta diagnosi posta dai sanitari in occasione della visita del 14.08.2014; c) nell'aver errato non riconoscendo la personalizzazione nella liquidazione del risarcimento del danno.
All'udienza del 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
- 2 - In diritto
All'esame dei motivi di appello occorre premettere – rivelandosi utile per l'esatta individuazione delle regole applicabili – che la vicenda sottoposta alla corte si colloca nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Nei giudizi di accertamento della responsabilità contrattuale in materia sanitaria è onere del danneggiato allegare un inadempimento (azione od omissione) astrattamente idoneo a cagionare l'evento dannoso (patologia) e provare il nesso causale tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso (che può consistere anche nell'aggravamento della preesistente situazione patologica) mentre, ove tale prova sia fornita, incombe sulla struttura e/o sul sanitario convenuti l'onere di dare la prova liberatoria, cioè dimostrare essersi verificato l'evento per una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (tra le tante, si vedano le recenti Cass. 21511/24; Cass.
27151/23) ovvero per una causa che ha determinato l'interruzione del nesso di causalità.
Errata affermazione dell'esistenza della responsabilità sanitaria
L'ordinanza impugnata trova fondamento nel seguente passaggio della motivazione
“l'infezione per cui è causa si è attivata, durante la condizione patologica indotta dall'abrasione corneale, in ragione dell'uso delle LAC che avrebbe dovuto essere espressamente dissuaso dai sanitari operanti l'intervento, che fossero a conoscenza o meno della loro utilizzazione: trattandosi di opzione foriera di conseguenze medico-legali, non poteva certo rimettersi alla responsabilità del una scelta di cui sconosceva CP_1
gli effetti e, per altro verso, rientrava nella responsabilità dei sanitari fornire una informazione completa sui rischi effettivi per l'ipotesi di utilizzo di LAC;
[…] ciò significa, quanto al caso a mano, che ben può affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che l'informazione doverosa circa la dovuta astensione dall'uso delle LAC, avrebbe ragionevolmente indotto
a guardarsi dall'uso delle lentine a contatto e dunque avrebbe evitato Controparte_1 quell'infezione batterica che ha causato la perdita dell'occhio”.
I consulenti, nominati in primo grado, hanno accertato che l'infezione oculare è stata determinata dalla presenza di “pseudomonas aeruginosa” sul tampone oculare dell'occhio
- 3 - destro e nel liquido per le lenti a contatto e che tale batterio ha determinato la patologia all'occhio destro trovando terreno fertile nella preesistente abrasione corneale.
Risulta così accertato (e non posto in dubbio dalle parti e dal tribunale) che se non fosse stata utilizzata la lente a contatto sull'occhio destro durante la cura dell'abrasione corneale l'esito patogenico sarebbe stato diverso.
L'appellante, dopo aver individuato come sopra esposto il fulcro della decisione criticata, osserva come il tribunale abbia commesso l'errore di ritenere decisiva l'omessa informazione sull'astensione dall'uso di lenti a contatto atteso che il rilievo di tale argomento risulta smentito dagli atti di causa.
Il motivo è fondato.
I sanitari dipendenti dell'azienda sanitaria appellante in occasione della visita del 14.8.15 hanno prescritto la terapia nei seguenti termini: “Omatropina 1% coll. (2 gtt die) x 3 gg;
Pensulvit pom. (1 appl. x 3/die) x 3 gg;
bendaggio oculare”.
Il bendaggio oculare consiste nell'applicazione sull'occhio di una garza sterile a protezione dell'occhio stesso così da impedire l'ingresso alla luce e, sopra tutto, a corpi estranei.
L'applicazione del prescritto bendaggio appare, all'evidenza, incompatibile con l'utilizzazione delle lenti a contatto.
Occorre, dunque, concludere – in via logico deduttiva - che dopo la Controparte_1
visita e la prescrizione della terapia del 14.8.14, ha continuato ad utilizzare la lente a contato sull'occhio destro, nonostante che la terapia ricevuta e sopra riferita implicasse, come accertato anche dai consulenti tecnici, il bendaggio oculare, cioè l'adozione di una precauzione del tutto incompatibile con l'uso della L.A.C.
Deve, dunque, concludersi, in via presuntiva in alcun modo smentita, che CP_1 omise l'utilizzazione del bendaggio oculare.
[...]
Rassegnata tale conclusione, va vagliata la difesa del secondo cui, in assenza di CP_1
precisazione, non era chiaro per quanti giorni il bendaggio oculare doveva essere applicato, né se andava applicato solo per qualche ora “durante la somministrazione della terapia”
(comparsa conclusionale, p. 10). E tale carente informazione avrebbe impedito al paziente di adottare “corretti comportamenti”.
- 4 - L'assunto non è condivisibile.
Richiamata la funzione del bendaggio oculare sopra descritta, non appare ipotizzabile su un piano logico-deduttivo che il paziente abbia potuto credere di dover utilizzare il bendaggio solo transitoriamente in occasione dell'applicazione del farmaco sull'occhio
(peraltro, a margine di tale considerazione, non appare superfluo rilevare che il paziente era uno studente di medicina).
Quanto alla durata complessiva del bendaggio, dalla prescrizione medica appare un logico e non equivocabile collegamento alla durata del trattamento farmacologico, fissato in tre giorni.
Così ricostruita la vicenda, deve concludersi che è la condotta del danneggiato che ha omesso la corretta esecuzione della terapia prescritta ad aver contribuito in misura determinante al danno subito dall'occhio destro.
I consulenti dell'ufficio hanno, infatti, accertato che “Essendo l'abrasione corneale una lesione che, nella quasi totalità dei casi, guarisce in 24-48 ore anche senza intervento medico e indipendentemente dalla causa scatenante, la stessa non necessita di visite di controllo ravvicinate. L'iter terapeutico standardizzato e di comune uso nella pratica clinica, indirizzato a favorire il processo di riepitelizzazione della cornea, prevede la prescrizione di una terapia antibiotica a largo spettro d'azione per la prevenzione delle infezioni (gli antibiotici che si trovano nell'unguento agiscono contro i batteri CP_3
Gram + e Gram -) e la terapia cicloplegica decongestionante, per il controllo e la diminuzione del dolore”
In estrema sintesi, se il bendaggio fosse stato applicato e, dunque, non utilizzata la lente
(poi rivelatasi infetta) l'occhio sarebbe del tutto guarito.
Tale conclusione funge da premessa ad ulteriori considerazioni: a) il danno è stato determinato dalla condotta negligente del paziente;
b) non si rinviene quella condotta di inadempimento contrattuale che il tribunale ha ritenuto decisiva individuandola nell'omesso avviso di astenersi dall'uso delle LAC;
c) il nesso di causalità tra condotta omissiva del medico e danno alla salute subito dal paziente non risulta accertato (o, comunque, sarebbe interrotto dalla condotta del danneggiato).
- 5 - L'ultima conclusione rassegnata merita ulteriore puntualizzazione, nel senso che la condotta del danneggiato, nel caso in esame, assume valore interamente assorbente del nesso di causalità, ponendosi quale antecedente logico-giuridico in grado di determinare l'evento dannoso.
°°°
Accertata la fondatezza del primo motivo di appello principale - che assorbe gli altri tre motivi dell'appello principale - occorre esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da fondato sui motivi di seguito esaminati. Controparte_1
Violazione dell'art. 2730 c.c.- confessione stragiudiziale – omessa motivazione
L'appellante incidentale attribuisce alla proposta del 25.10.2017 formulata dall'azienda sanitaria il valore non di una proposta transattiva ma di una confessione in merito all'esistenza della responsabilità.
Dopo aver richiamato il contenuto del detto documento, lamenta che: il tribunale avrebbe errato nel non condividere tale qualificazione;
la violazione delle regole di buona fede da parte dell'azienda sanitaria che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità in sede stragiudiziale, la avrebbe poi negata in sede giudiziale (p. 17 ss appello); la violazione della L. 24/17 (legge Gelli) da parte dei c.t.u. perchè non avrebbero esperito il tentativo di conciliazione.
Gli ultimi due argomenti sono irrilevanti nell'ottica di dimostrare la fondatezza delle ragioni di critica al capo di statuizione impugnato con il motivo in esame.
Venendo alla proposta del 25.10.2017, la stessa informa il danneggiato del fatto CP_1 che il Comitato Aziendale Valutazione Rischi (CAVS) aveva “esaminato e valutato il sinistro denunciato” per poi proporre “che per il sinistro subito dal sig. ( CP_4 [...]
ndr) è stato riconosciuto in sede di visita medico-legale, effettuata in data CP_1
17/10/2017, un danno biologico permanente nella misura del 17%.... tenuto conto di queste valutazioni si propone la chiusura stragiudiziale del sinistro per la somma complessiva di euro 63.000 …. ”.
- 6 - Secondo l'appellante incidentale “Tale affermazione denota chiaramente l'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda per il sinistro occorso a ” ed Controparte_1
integra la confessione stragiudiziale.
La corte non ritiene di condividere tale argomento.
Il concreto tenore della proposta in esame la qualifica come una proposta transattiva, fondata sulla preventiva valutazione dell'entità del danno subito, priva della valenza confessoria che si pretende di attribuire.
Errata motivazione in merito alla correttezza della diagnosi formulata dai medici del pronto soccorso (p. 19 appello)
Con il motivo si critica la sentenza per avere sposato la tesi dei consulenti relativa alla corretta diagnosi posta dai sanitari del pronto soccorso ed, in proposito, si osserva che: la visita specialistica durò appena un minuto;
non è noto con quali modalità venne condotta;
non vengono indicate le cause della diagnosticata “lesione corneale”; omessa indagine sul se il paziente fosse portatore di lenti a contatto;
omessa prescrizione di una visita di controllo;
errata scelta della terapia prescritta;
errata prescrizione del bendaggio oculare
(così pp. 23-26 dell'appello incidentale)
Le censure riferite trovano smentita nella parte della consulenza tecnica in cui vengono esaminate le critiche mosse dalle parti ove si legge che la diagnosi di abrasione corneale (e non lacerazione corneale) “ … è stata formulata utilizzando la “Lampada a fessura” … un biomicroscopio che consente di avere un immagine ingrandita e tridimensionale di tutte le strutture oculari. L'esame delle strutture del segmento anteriore dell'occhio … non richiede l'impiego di ulteriori accessori (lenti) …” (relazione ctu, p. 14). La lampada a fessura consente di apprezzare in modo inequivocabile la sede, l'estensione, la profondità delle lesioni corneali nonché la presenza di segni di infiammazione (cfr. ctu, p. 17) e l'arco temporale di un minuto, in presenza di un chiaro quadro clinico di abrasione corneale, è sufficiente ad un oculista esperto per porre la diagnosi corretta.
I c.t.u. hanno poi osservato come da nessuna parte emerga che i sanitari che visitarono il il giorno 14 agosto 2015 fossero (o potessero essere a) conoscenza del fatto che il Pt_3
paziente fosse portatore di lenti a contatto (fatto questo che emergerà solo in sede di
- 7 - ricovero ospedaliero) e che l'abrasione corneale è per definizione una lesione non infetta che va trattata con terapia antibiotica ad ampio spettro e bendaggio oculare (come fu disposto dai sanitari).
Richiesti dal giudice istruttore di “precisare il trattamento sanitario in ordine ai casi di abrasione corneale a riguardo di soggetti portatori di LAC, ivi compresa l'opportunità di ravvicinati controlli nelle date circostanze piuttosto che in caso di aggravamento della sintomatologia”, i consulenti chiarivano che “Essendo l'abrasione corneale una lesione che, nella quasi totalità dei casi, guarisce in 24-48 ore anche senza intervento medico e indipendentemente dalla causa scatenante, la stessa non necessita di visite di controllo ravvicinate. L'iter terapeutico standardizzato e di comune uso nella pratica clinica, indirizzato a favorire il processo di riepitelizzazione della cornea, prevede la prescrizione di una terapia antibiotica a largo spettro d'azione per la prevenzione delle infezioni (gli antibiotici che si trovano nell'unguento Pensulvit agiscono contro i batteri Gram + e
Gram -) e la terapia cicloplegica decongestionante, per il controllo e la diminuzione del dolore. Medesimo protocollo si applica nei soggetti portatori di LAC che, naturalmente, nel periodo di cura con i farmaci per uso topico, devono indossare le lenti a tempiale ed astenersi dall'utilizzo delle lenti a contatto, scelta questa obbligata per eseguire correttamente la terapia utilizzando il collirio cicloplegico che dilata la pupilla e un farmaco cremoso antibiotico con protezione dell'occhio tramite bendaggio. 1.12.2020”
(cfr. note integrative del 01.12.2020)”.
Le considerazioni dei consulenti appena riferite appaiono alla corte condivisibili e valgono a palesare l'infondatezza delle ragioni di critica poste a fondamento del motivo di appello in esame e reiterate in comparsa conclusionale (alle pp. 14 ss).
Neppure decisiva, al fine di smentire la corretta diagnosi e prescrizione, appare l'omessa prescrizione di visita di controllo atteso che – stando alla condivisa opinione dei consulenti dell'ufficio – l'abrasione corneale guarisce in 24/48 ore anche senza intervento medico e non necessita di visite di controllo (dovendo tale regola valere a fortiori quando, come nel caso, viene prescritta la terapia antibiotica).
Errata quantificazione del danno (per omessa personalizzazione)
- 8 - Il motivo rimane assorbito nell'accoglimento dell'appello principale.
°°°
Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese in atti e senza computare, per il presente grado, la fase istruttoria-trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 329/21 R.G., così statuisce: accoglie l'appello principale e rigetta dell'appello incidentale condizionato ed, in riforma dell'ordinanza n. 16100/2018 emessa dal Tribunale di Catania il 25.01.2021, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio si liquidano in euro 6.000,00 Controparte_1
per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro
4.900,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese vive oltre spese generali, iva e c.p.a. per il presente giudizio.
Così deciso in Catania il 07.03.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 9 -