Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1428/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. MARAZZOTTA Parte_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA);
E
nata a [...], in data [...] (Avv. MARAZZOTTA Controparte_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione tra le parti, alle condizioni indicate nell'accordo di negoziazione assistita del 09/01/2020, è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 29/01/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Palermo (PA), in data 30.07.2001, trascritto nei registri del Comune di Palermo al n. 204,
Comune di Palermo, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Mantenere invariate le condizioni dell'accordo di separazione ad eccezione delle modifiche di seguito indicate, motivate dalla raggiunta maggiore età ed indipendenza economica del figlio , in favore del quale, viene obliterato il mantenimento Per_1 concordato in sede di separazione dei coniugi;
viene altresì obliterato il contributo economico del sig. in favore della sig.ra e relativo all' ulteriore importo di € Pt_1 CP_1
250,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Palermo (PA), nella Via G. Alessi n. 79 e degli oneri condominiali. Pertanto, omologare suddette condizioni di seguito riportate:
a) il figlio , ancora oggi minore, resterà affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 domicilio prevalente ed anagrafico presso la madre;
b) i tempi di permanenza durante la settimana presso il padre verranno lasciati alla libera determinazione dei genitori, tenendo conto della necessaria comunicazione preventiva ai fini organizzativi e della necessità di tenere conto degli impegni lavorativi delle parti e degli impegni di studio, ludici e sportivi del minore;
c) il minore trascorrerà, salvo diverso accordo, a settimane alterne ora con l'uno ora con l'altro genitore, dal venerdì sino alla domenica sera dopo la cena;
d) le festività natalizie (vigilia di Natale e giorno di Natale) verranno trascorse dal figlio ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
concordano poi i coniugi di trascorrere, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, dal 26/12 alle ore 10:00 sino al 30/12 alle ore 19:00 e dal 30/12 alle ore 19:00 sino al
06/01 alle ore 19:00;
e) lo stesso criterio della rotazione e dell'alternanza verrà adottato per le vacanze pasquali (Domenica di Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo) e per le ulteriori festività civili e religiose;
f) durante le vacanze estive il minore trascorrerà, ora con l'uno ora con l'altro genitore, un periodo esclusivo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Nei periodi sopra indicati, entrambi i genitori avranno la facoltà di condurre il figlio anche al di fuori del territorio nazionale, premurandosi di fornire indicazioni ed un recapito ove potere sempre rintracciare il minore;
g) le parti concordano di trascorrere insieme il giorno del compleanno del figlio ovvero, nel caso di disaccordo, ripartendo la giornata, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 16:00
- 2 - e dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
h) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del minore in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura di ciascun genitore prestata per i figli, della capacità economica dei coniugi, a titolo perequativo, per il mantenimento dello stesso, il sig.
[...] corrisponderà alla moglie, entro i primi cinque giorni di ogni mese e per dodici Pt_1 mensilità la somma di € 250,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
i) la sig.ra avrà diritto a percepire integralmente gli assegni familiari Controparte_1 relativi ai figli.
j) Entrambi i genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno nelle modalità e secondo le Per_2 seguenti indicazioni:
SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
5. farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
6. spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
5. mensa;
6. spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
1. tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- 3 - 2. spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
3. spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-ASSEGNO IL CUI RIMBORSO è INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI: spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4. esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
5. analisi cliniche;
6. cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
1. tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica); spese extra-scolastiche relative a:
1. corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
3. viaggi e vacanze;
4. spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
5. conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuoleguida private;
- 4 - 6. organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
7. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE:
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso invece sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese extra-assegno, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 30/07/2001, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 02/10/1973 e da nata a CORLEONE (PA) in [...] Controparte_1
29/12/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 204, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
26/06/2025.
- 5 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott.ssa Gabriella Giammona, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -