Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica S. Cecilia - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di LA OY MS, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Laureti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di IR NO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del non conosciuto e non pubblicato, nonché non consegnato in accesso, provvedimento del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma di approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, indetta con disposizione direttoriale prot. n. 9593 del 27.7.2020;
- dell''atto della Commissione per la valutazione delle domande d''insegnamento della lingua inglese (e tedesca) di redazione della graduatoria relativa alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato nella riunione del 7.12.2020, avente prot. n. 0016719 del 17.12.2020 e pubblicato sul sito del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” in data 21.12.2020;
- della nota del direttore del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma del 12.1.2021 di comunicazione dei punteggi relativi alle concorrenti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese LA OY MS, IR NO e RE AN;
- dell''atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d''insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020;
- delle non conosciute, e non consegnate in accesso, schede di valutazione dei titoli delle concorrenti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, LA OY MS, IR NO e RE AN;
- di tutti i non conosciuti, e non consegnati in accesso, atti, disposizioni e verbali adottati dalla Commissione per la valutazione delle domande d''insegnamento in lingua inglese del 7.12.2020 relativamente alla procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese;
- di tutti gli atti di comunicazione e/o corrispondenza, comunque riguardante la predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, non conosciuti e non consegnati in accesso, intercorsi tra il Direttore del Conservatorio nella sua qualità di Responsabile del procedimento selettivo in esame e la Commissione per la valutazione delle domande d''insegnamento in lingua inglese, o suoi singoli componenti;
- di tutti gli altri atti relativi predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, non conosciuti e non consegnati in accesso;
- dell''atto relativo al/ai non conosciuto/i, e non consegnato/i in accesso, eventuale/i contratto/i di lavoro stipulato/i dal Conservatorio con la/e candidata/e LA OY MS e/o con la candidata IR NO;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti, non conosciuti, comunque ai precedenti impugnati presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica S. Cecilia - Roma e di LA OY MS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La prof.ssa RE AN, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura selettiva per soli titoli, indetta con decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma prot. n. 0009593 del 27 luglio 2020, per la stipulazione di contratti di prestazione d’opera, di collaborazione occasionale ovvero continuativa, per lo svolgimento di attività di docenza presso i corsi, per le attività formative ricomprese nei settori disciplinari CODL/02 Lingua straniera comunitaria (Inglese) e CODL/02 Lingua straniera comunitaria (Tedesco).
All’esito di tale procedura, con nota del 12 gennaio 2021 sono risultate collocate in graduatoria: la prof.ssa LA OY MS, con punti 80,4; la prof.ssa IR NO, con punti 78; la ricorrente, con punti 44.
I.1.1. Con ricorso notificato (al Conservatorio, quale Amministrazione intimata, e alle prof.sse OY MS e NO, quali controinteressate) il 18 febbraio 2021 e depositato il 16 marzo 2021, la prof.ssa AN ha impugnato i suddetti esiti, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « I. - Violazione dell’art. 6 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « II. - Violazione dell’art. 5 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 e della direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Alta Formazione Musicale e Coreutica contenuta nella nota prot. n. 3154 del 9.6.2011. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia
manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « III. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER DOCENZA INERENTI ALLA GRADUATORIA PRESSO ISTITUZIONI UNIVERSITARIE O MINISTERI”. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « IV. - Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio per “CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI ORDINARI A CATTEDRE AFFERENTI ALLA MATERIA” o “NON AFFERENTI ALLA MATERIA“. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « V. - Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER NUMERO ANNI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO”. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « VI. - Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER PROGETTO DIDATTICO, CURRICULUM VITAE, ALTRI TITOLI O ATTIVITA’ PROFESSIONALE NON COMPRESA NEI PRECEDENTI PUNTI”. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « VII. - Illegittimità della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi effettuate a favore delle candidate LA OY MS e IR NO Illegittimità della mancata e/o errata valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi effettuate nei confronti della ricorrente RE AN. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « VIII. - Illegittimità della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi effettuata alla ricorrente per la categoria A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO di p. 23 anziché del punteggio massimo ottenibile di punti 30. Illegittimità della previsione di valutazione e attribuzione di punteggio del titolo relativo al servizio prestato nei Conservatori di “180 ORE / 1 ANNO” per contrasto con la previsione del
bando che dispone l’attribuzione di punteggio “per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore ….. p. 3,60”. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà ».
I.2. Il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso; si è altresì costituita in giudizio la controinteressata prof.ssa OY MS; è invece rimasta intimata la controinteressata prof.ssa NO.
I.3. La stessa ricorrente, lamentando di non aver ottenuto l’integrale ostensione degli atti della procedura, ha proposto separato ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. innanzi a questo Tribunale (R.R. n. 2659/2021).
I.4. Con ulteriore atto notificato il 7 maggio 2021 e depositato il 4 giugno 2021, la prof.ssa AN ha proposto motivi aggiunti in questo giudizio, proponendo le doglianze così rubricate:
- « I. - Violazione dell’art. 6 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »
- « II. - Violazione dell’art. 6 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 con riguardo all’attività di verbalizzazione da svolgersi da parte dell’apposita Commissione. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »
- « III. - Violazione dell’art. 6 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 con riguardo all’attività di predisposizione delle schede di valutazione delle candidate da parte dell’apposita Commissione. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »
I.5. Il suddetto giudizio sull’accesso, nelle more, si è concluso favorevolmente per la ricorrente, in quanto il ricorso è stato accolto da questo Tribunale con sentenza n. 6374/2021 pubblicata il 31 maggio 2021.
In esecuzione di tale pronuncia, il Conservatorio ha osteso tutta la pertinente documentazione in data 15 giugno 2021.
I.5.1. Presa visione della documentazione, la ricorrente ha ritenuto sussistenti ulteriori e/o più circostanziati vizi di illegittimità, che ha fatto valere tramite un secondo atto di motivi aggiunti (notificato il 6 agosto 2021 e depositato il 16 settembre 2021) con il quale ha proposto le censure così rubricate:
- « IV. - Riconfermata: Violazione dell’art. 6 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « V. - Violazione dell’art. 5 del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 e della direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Alta Formazione Musicale e Coreutica contenuta nella nota prot. n. 3154 del 9.6.2011. Violazione dei principi generali di imparzialità, correttezza, trasparenza dell’azione amministrativa.
Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « VI. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 54 alla candidata LA OY MS per il titolo relativo alla Docenza universitaria. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali (punto B), n. 4. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER DOCENZA INERENTI ALLA GRADUATORIA PRESSO ISTITUZIONI UNIVERSITARIE O MINISTERI” »;
- « VII. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 2,5 alla candidata LA OY MS per il titolo relativo alla Formazione all’estero. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER NUMERO ANNI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO”. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « VIII. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 8 alla candidata IR NO per il titolo relativo a quattro diplomi di perfezionamento post-laurea. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali relativamente all’attribuzione di punteggio per ogni diploma di perfezionamento post-laurea. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « IX. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 6 alla candidata IR NO per il titolo relativo due concorsi e abilitazioni all’insegnamento afferenti. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio per “CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI ORDINARI A CATTEDRE AFFERENTI ALLA MATERIA” o “NON AFFERENTI ALLA MATERIA“. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « X. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 2 alla candidata IR NO per il titolo relativo a due concorsi e abilitazioni all’insegnamento non afferenti. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio per “CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI ORDINARI A CATTEDRE AFFERENTI ALLA MATERIA” o “NON AFFERENTI ALLA MATERIA“. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XI. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 9 alla candidata IR NO per il titolo relativo a tre concorsi universitari. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio per “CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI ORDINARI A CATTEDRE AFFERENTI ALLA MATERIA” o “NON AFFERENTI ALLA MATERIA”. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XII. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 10 alla candidata IR NO per il titolo relativo a incarichi docenza formazione formatori. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i
titoli artistico - culturali e professionali. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XIII. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di p. 20 alla candidata IR NO per il titolo relativo a incarichi docenza universitaria. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali (punto B), n. 4. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà. Illegittimità dei provvedimenti e atti della procedura selettiva impugnati per effetto della illegittimità dell’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti alla predetta procedura selettiva riguardante il settore disciplinare CODL/02 Lingua straniera comunitaria Inglese, adottato dalla Commissione per la valutazione delle domande d’insegnamento della lingua inglese nella riunione del 10.12.2020 relativamente al criterio di valutazione e attribuzione di punteggio “PER DOCENZA INERENTI ALLA GRADUATORIA PRESSO ISTITUZIONI UNIVERSITARIE O MINISTERI” »;
- « XIV. - Illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di p. 2 alla ricorrente RE AN per il titolo relativo a n. 2 incarichi di docenza universitaria. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli artistico - culturali e professionali (punto B), n. 4. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XV. - Illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di p. 1,8 alla ricorrente RE AN per il titolo relativo al contratto di docenza di lingua inglese di n. 100 ore presso il Conservatorio S. Cecilia Roma per l’a.a. 2015/2016. Violazione del bando contenuto nella disposizione del Direttore del Conservatorio prot. n. 9593 del 27.7.2020 relativamente alla valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio (punto 1 lett. b). Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XVI. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di soli p. 2 alla ricorrente RE AN per il titolo relativo alla Scuola specializzazione Insegnamento Superiore Lazio. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati predisposti dalla Commissione di valutazione nel verbale del 10.12.2020. Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà »;
- « XVII. - Illegittimità della attribuzione del punteggio di soli p. 2 alla ricorrente RE AN per il titolo relativo all’attestato di Traduttore tecnico-scientifico. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati valutazione nel verbale del 10.12.2020 predisposti dalla Commissione di Eccesso di potere per difetto assoluto e falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà ».
I.6. Fissata l’udienza di discussione al 18 dicembre 2024, la controinteressata ha depositato memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, comunque, ha confutato la fondatezza per quanto di suo interesse, anche evidenziando che la Commissione non le avrebbe attribuito tutti i punteggi che le sarebbero spettati.
I.6.1. Anche la ricorrente ha depositato memoria al fine di insister nell’accoglimento delle proprie domande.
Con tempestiva replica, ha controdedotto alle difese della prof.ssa OY MS ed eccepito che le sue doglianze relative all’operato della Commissione fossero inammissibili, perché avrebbero dovuto essere proposte tramite ricorso incidentale.
I.7. All’esito della predetta udienza, con ordinanza n. 23033/2024 pubblicata il 18 dicembre 2024 questo Tribunale ha ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire « una documentata (in particolare, con tutti gli atti e documenti della procedura concorsuale, nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile) e dettagliata (con specifico riferimento a tutte le censure avanzate da parte ricorrente con il ricorso e con i due atti di motivi aggiunti) relazione sui fatti di causa da parte del Conservatorio resistente », assegnando a quest’ultimo termine di trenta giorni per provvedervi e contestualmente fissando l’udienza per la prosecuzione.
I.7.1. Il Conservatorio, per il tramite della Difesa erariale, ha tempestivamente adempiuto all’incombente.
I.8. In vista della nuova udienza, la ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria per ribadire la fondatezza delle proprie domande, insistendo per il relativo accoglimento.
I.9. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio, in limine , osserva che « le graduatorie redatta al termine della presente procedura hanno validità per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 » (art. 6, ultimo comma, del bando), i quali sono all’evidenza decorsi: ciò implica che per la ricorrente non sia più utile l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Tuttavia, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 73 cod. proc. amm. del 15 novembre 2024 (pag. 10, punto 13), deve ritenersi sussistente quell’interesse a fini risarcitori che impone al giudice di esaminare nel merito la domanda giudiziale accertando se gli stessi provvedimenti siano o meno legittimi (cfr. art. 34, comma 3, cod. proc. amm.)
II.2. Ciò preliminarmente osservato, il Collegio reputa il ricorso e i motivi aggiunti parzialmente assistiti da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere per quanto di ragione.
II.3. Si esaminano il primo motivo di ricorso, il “primo motivo aggiunto” e il “quarto motivo aggiunto”.
II.3.1. Tramite tali doglianze la ricorrente deduce vizi inerenti all’approvazione, da parte del Direttore del Conservatorio, della graduatoria conclusiva della procedura per cui è controversia.
II.3.2. Il primo motivo di ricorso e il “primo motivo aggiunto” risultano superati, perché formulati in un momento in cui la ricorrente non era posto in condizione di conoscere il provvedimento, né ( a fortiori ) il suo contenuto.
Va al riguardo osservato che non assume rilevanza giuridica la dichiarazione della ricorrente secondo la quale, in caso di mancata ostensione degli atti e provvedimenti richiesti, questi « sarebbero stati considerati come inesistenti e non adottati ».
L’esistenza di un atto o provvedimento amministrativo prescinde dalla conoscenza che i soggetti interessati ne abbiano e questi non possono disporre delle conseguenze giuridiche della mancata ostensione di tali atti o provvedimenti, posto che le predette conseguenze sono stabilite dalla legge.
Qualora un atto o un provvedimento non venga osteso e/o pubblicato, ciò (salvo che la legge disponga eccezionalmente altrimenti) non ne determina l’inesistenza o l’invalidità, ma consente alla parte interessata:
a) per un verso, di attivare specifici rimedi per venirne a conoscenza;
b) per altro verso, di non decadere dalla possibilità di impugnare il provvedimento facendo valere vizi che l’omessa legale conoscenza non le aveva consentito di percepire.
II.3.2.1. Quanto precede è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in quanto la ricorrente:
a) ha potuto adire questo Tribunale per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei provvedimenti richiesti;
b) a seguito dell’ostensione ha potuto proporre le censure di cui al secondo atto di motivi aggiunti.
II.3.3. La censura rilevante da scrutinarsi è perciò quella di cui al “quarto motivo aggiunto”, tramite cui la ricorrente ha dedotto che il provvedimento di approvazione della graduatoria risulterebbe formalmente e sostanzialmente viziato.
Detta censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
II.3.3.1. Al riguardo, va premesso che la giurisprudenza amministrativa ritiene che nei pubblici concorsi l’attività della commissione giudicatrice ha, dal punto di vista giuridico, carattere ausiliario e preparatorio rispetto alle determinazioni finali sul risultato del concorso, che spettano all’autorità che lo ha bandito e che provvede a ciò con un atto di “approvazione” della graduatoria, che - nonostante l’impropria tradizionale denominazione - non è un mero atto di controllo, che in quanto tale si collocherebbe nella cosiddetta fase integrativa dell’efficacia dell’atto della commissione, ma è un provvedimento costitutivo, mediante il quale l’Amministrazione fa proprio l’operato della suddetta commissione, previo un riesame di tutte le operazioni concorsuali, e che conclude il relativo procedimento (in questi termini Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 3212).
Ciò premesso, tuttavia, va evidenziato che tale atto non richiede particolari formule sacramentali ai fini della sua validità, essendo necessario (ma anche sufficiente) che da esso si desuma univocamente la volontà provvedimentale riconducibile all’Amministrazione.
La nota del 12 gennaio 2021, sottoscritta dal Direttore del Conservatorio, presenta il seguente tenore letterale: « In merito alla procedura selettiva per la stipulazione di contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento dei settori disciplinari: CODL/02 lingua straniera comunitaria inglese e alla conseguente graduatoria pubblicata il 17/12/2020, si approva la graduatoria e comunicano i punteggi relativi ».
Ebbene, tale atto soddisfa i requisiti (sia pure minimi) di sostanza e di forma per valere quale atto conclusivo della procedura, in quanto:
- la riconducibilità dell’atto all’Amministrazione non risulta in discussione, anche alla luce della sua produzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato;
- risulta univoca la volontà di fare proprio l’operato della Commissione.
II.3.3.1.1. Non inficia, per contro, la validità dell’atto il fatto che esso: « - non cont[enga] alcuna premessa in ordine alla procedura della selezione in esame;
- non ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice;
- non ha nominato il vincitore della selezione
- non è stata pubblicata né all’albo di istituto, né sul sito internet del Conservatorio » (pag. 7 del secondo atto di motivi aggiunti).
Quanto al primo aspetto, il riferimento alla « procedura selettiva per la stipulazione di contratti di prestazione d'opera per l'insegnamento dei settori disciplinari: CODL/02 lingua straniera comunitaria inglese e alla conseguente graduatoria pubblicata il 17/12/2020 » risulta sufficiente ad identificare la procedura a cui si riferisce.
Quanto al secondo aspetto, aver « approva[to] la graduatoria » implica, necessariamente ed indefettibilmente, aver approvato tutti gli atti della Commissione, in quanto la formazione della graduatoria è l’ultimo atto che presuppone i precedenti. D’altra parte, qualora il riesame di tutte le operazioni concorsuali (v. Cons. Stato, Sez. III, 3212/2025 cit.) dia esito positivo, non occorre alcun onere motivazionale da parte dell’organo che tali operazioni fa proprie.
Quanto al terzo aspetto, l’espressa nomina del vincitore non è indefettibile, in quanto i concorrenti collocati in posizione utile di una graduatoria sono ex lege vincitori della procedura a seguito e per effetto dell’approvazione della graduatoria medesima.
Quanto al quarto (ed ultimo aspetto), va ribadito che la mancata pubblicazione può determinare solo una dilazione del termine per ricorrere, onde non pregiudicare il diritto di difesa dell’interessato (in termini anche Cons. Stato, Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9486), ma non è causa di inesistenza o invalidità dell’atto.
II.3.4. In definitiva, pur non potendosi negare che l’atto in questione presenti evidenti irregolarità , non se ne ravvisa l’invalidità denunciata dal ricorrente.
II.4. Si procede all’esame del secondo motivo di ricorso e del “quinto motivo aggiunto”.
II.4.1. Mediante tali censure la ricorrente denunzia l’illegittima composizione della Commissione, perché non presieduta dal Direttore del Conservatorio così come previsto dall’art. 6 del bando (e dalla nota MIUR prot. n. 3154 del 9 giugno 2011).
La doglianza non può trovare condivisione.
II.4.2. Per principio generale, le funzioni amministrative, salvo che sia diversamente disposto da una norma giuridica, possono essere delegate dal titolare, « dovendosi ritenere la delegabilità come regola e l'indelegabilità come eccezione per costante giurisprudenza » (così T.A.R. Lazio, Sez. V, 14 aprile 2022, n. 4548).
Nel caso di specie, non si evince né dal bando né dalla nota del MIUR che il Direttore, designato a presiedere le Commissioni, non possa delegare tale funzione.
II.4.2.1. La ricorrente, con il “quinto motivo aggiunto”, sostiene che l’illegittimità deriverebbe dalla circostanza che il Direttore non avrebbe mai fatto parte della Commissione, avendola costituita senza contemplare sé stesso, e, conseguentemente, non avrebbe potuto delegare una funzione che non si sarebbe mai attribuito.
Anche questa prospettazione non convince.
Il Direttore, come già rilevato, era designato dal bando (in conformità alla nota MIUR) a presiedere la Commissione: il fatto che l’abbia nominata (cfr. nota prot. 15859 del 1 dicembre 2020, in atti) senza contemplare sé stesso implicava già implicitamente che aveva inteso delegarne la presidenza.
Il separato atto (parimenti datato 1 dicembre 2020), indirizzato alla Prof.ssa Carla Conti, a mente del quale « Con la presente La delego a presiedere in mia vece la commissione di valutazione titoli per l’insegnamento dei settori disciplinari: CODL/02 lingua straniera comunitaria inglese e tedesca », rende espressa tale volontà.
II.5. Il “terzo motivo aggiunto” è superato perché alla ricorrente sono state ostese la propria scheda di valutazione e quella delle controinteressate ed ella ha potuto ritualmente e tempestivamente formulare le proprie ragioni di doglianza.
II.6. Devono essere scrutinati i motivi di ricorso terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, nonché i motivi aggiunti sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo.
II.6.1. Va però preliminarmente esaminata l’eccezione, formulata sia dal Conservatorio sia dalla controinteressata costituita, di inammissibilità a proporre tali censure per difetto di interesse, che deriverebbe dal mancato superamento della prova di resistenza.
Detta eccezione è infondata, in quanto la ricorrente ha analiticamente prospettato i punteggi che sarebbero stati illegittimamente, da un lato, attribuiti alle controinteressate e, dall’altro lato, a lei non attribuiti.
Secondo tale prospettazione ella sarebbe risultata vincitrice della procedura selettiva: ciò è sufficiente a radicare l’interesse alla proposizione delle censure.
II.6.2. Tali censure, oltre che ammissibili, sono altresì fondate nei limiti e nei termini appresso illustrati.
II.6.3. Va premesso che la ricorrente, con i motivi di ricorso, poi ulteriormente sviluppati e precisati tramite i motivi aggiunti, ha censurato l’operato della Commissione nella parte in cui avrebbe (in sede di verbale della prima riunione, avvenuta il 1 dicembre 2020), per un verso, contemplato la valutabilità di titoli ulteriori o diversi rispetto a quanto imposto dal bando e, per altro verso, suddiviso i punteggi riconoscibili in misura differente dalle previsioni della lex specialis .
La doglianza, nei limiti di interesse della ricorrente, è suscettibile di positivo apprezzamento.
II.6.3.1. Invero, l’art. 6, comma 2, del bando dispone che: « Le domande saranno valutate secondo la tabella di valutazione allegata, di cui alla nota MIUR 9 giugno 2001 prot. 2154 ».
L’espresso richiamato alla predetta tabella risultava, pertanto, vincolante per la Commissione.
È vero che il comma 3 dello stesso art. 6 stabilisce che « la Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli », ma è altrettanto vero che, alla luce di una lettura congiunta e coordinata dei due commi richiamati, si desume che alla Commissione era demandato di specificare i criteri valutativi laddove la tabella lasciava ad essa un margine di discrezionalità tecnica, mentre non le era consentito integrare e/o modificare quanto già analiticamente disciplinato dalla tabella medesima.
II.6.3.2. Per quanto riguarda i titoli di studio e di servizio, la Commissione ha recepito la tabella, mentre in relazione ai titoli artistici, culturali e professionali ha previsto dei criteri in buona parte divergenti dalla tabella stessa: ciò non risulta conforme a quanto stabilito dal bando.
II.6.4. Ciò premesso, con il “sesto motivo aggiunto” e con il “tredicesimo motivo aggiunto” la ricorrente si duole che alla prof.ssa OY MS e alla prof.ssa NO siano stati attribuiti, rispettivamente, 54 punti per la « docenza universitaria » e 20 punti per « incarichi docenza universitaria », in luogo del massimo di 3 che da(lla tabella allegata al) bando sarebbero loro spettati.
I motivi sono fondati.
Al punto B-4) della tabella è effettivamente stabilito che potessero essere attribuiti « p. 1, fino a un massimo di p. 3 » per « contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico ».
La Commissione ha agito al di fuori dei limiti del bando ( supra §§ II.6.3.-II.6.3.2. ) nella parte in cui ha riconosciuto che potessero essere riconosciuti, « per docenza inerenti alla graduatoria presso Istituzioni Universitarie o Ministeri », « per ciascun anno accademico punti 3 » senza il limite massimo di cui alla tabella.
L’eccedenza rispetto al “tetto” di 3 punti, pari dunque a 51 punti per la prof.ssa OY MS e a 17 punti per la prof.ssa NO, è stato perciò illegittimamente riconosciuta.
II.6.5. Con il “settimo motivo aggiunto” la ricorrente denunzia l’illegittima attribuzione alla prof.ssa OY MS di 2,5 punti per la « formazione all’estero », trattandosi di titolo non contemplato dalla tabella.
Il motivo è fondato, in quanto effettivamente la tabella non contempla tale titolo, né il medesimo risulta riconducibile ad altre voci dalla tabella; peraltro, il Conservatorio non ha fornito sul punto chiarimenti (ammesso, ma non concesso, che essi non avrebbero costituito una non consentita integrazione postuma della motivazione).
II.6.6. Con l’“ottavo motivo aggiunto” la ricorrente lamenta che alla prof.ssa NO siano stati attribuiti 8 punti per « quattro dip perfezionamento post-laurea », in luogo del massimo di 4 punti, vale a dire 1 per ciascun diploma, che da(lla tabella allegata al) bando le sarebbero spettati.
Il motivo è fondato.
Al punto B-2), lett. b), della tabella è effettivamente stabilito che potessero essere attribuiti « p. 1 » per « ogni diploma di perfezionamento post-laurea di durata non inferiore a un anno rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale ».
La Commissione ha agito al di fuori dei limiti del bando ( supra §§ II.6.3.-II.6.3.2. ) nella parte in cui ha riconosciuto l’attribuibilità che potessero essere riconosciuti, « per ogni diploma di perfezionamento post laurea non inferiore a 1 anno », « punti 2 ».
In relazione ai quattro diplomi di perfezionamento post lauream si sarebbero perciò potuti attribuire 4 punti, sicché gli ulteriori 4 punti sono stati illegittimamente riconosciuti.
Non induce a diverse conclusioni la tabella nella parte in cui prevede che per il punto B-2) possono riconoscersi « fino ad un massimo di 8 punti »: ciò rappresenta un “tetto” al punteggio riconoscibile per tutti i titoli contemplati dallo stesso punto 2), fermo il punteggio singolarmente attribuibile per il singolo titolo.
II.6.7. Con i motivi aggiunti nono, decimo e undicesimo, la ricorrente denunzia l’illegittima attribuzione alla prof.ssa NO, rispettivamente, di 6 punti per « due concorsi e abilitazioni all’insegnamento afferenti », di 2 punti per « due concorsi e abilitazioni all’insegnamento non afferenti » e di 9 punti per « tre concorsi universitari », trattandosi di titoli non contemplati dalla tabella.
I motivi sono fondati.
I punti B-5) e B-6) della tabella ammettono l’attribuibilità di 5 punti « per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria », l’uno, e 2,5 punti « per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria ».
Tutti i titoli valutati alla prof.ssa NO, oggetto delle menzionate censure, non si riferiscono a concorsi « nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti », come emerge altresì dalla consultazione del suo curriculum (in atti) allegato alla domanda di partecipazione.
II.6.8. Con il “dodicesimo motivo aggiunto” la ricorrente denunzia l’illegittima attribuzione alla prof.ssa NO di 10 punti per la « incarichi di docenza formazione formatori », trattandosi di titolo non contemplato dalla tabella.
Il motivo è fondato, in quanto effettivamente la tabella non contempla tale titolo, né il medesimo risulta riconducibile ad altre voci dalla tabella; peraltro, anche in questo il Conservatorio non ha fornito sul punto chiarimenti (sempre ammesso, ma non concesso, che essi non avrebbero costituito una non consentita integrazione postuma della motivazione).
II.6.9. Le ulteriori ragioni di doglianza (vertenti sui punteggi che si assumono illegittimamente negati alla ricorrente) possono essere assorbite dato che, anche ove fossero ritenute fondate, la ricorrente non trarrebbe alcuna ulteriore o maggiore utilità.
In virtù delle censure supra esaminate e ritenute fondate:
a) alla prof.ssa OY MS risultano attribuiti 51 (cfr. § II.6.4. ) e 2,5 (cfr. § II.6.5. ) punti non spettanti, per un totale di 53,5: ella avrebbe dovuto vedersi riconoscere 26,9 punti in luogo di 80,4;
b) alla prof.ssa NO risultano attribuiti 17 (cfr. § II.6.4. ), 4 (cfr. § II.6.6. ), 6, 2, 9 (cfr. § II.6.7. ) e 10 (cfr. § II.6.8. ) punti non spettanti, per un totale di 48: ella avrebbe dovuto vedersi riconoscere 30 punti in luogo di 78.
La ricorrente, già con i 44 punti riconosciutile (e che non sono stati messi in discussione tramite ricorso incidentale), avrebbe dovuto collocarsi al primo posto della procedura selettiva oggetto della presente controversia e risultarne perciò vincitrice.
II.7. Va da ultimo rilevato, in accoglimento dell’eccezione della ricorrente (pag. 4 della sua memoria di replica del 27 novembre 2024), che le difese della controinteressata costituita non possono essere esaminate nella parte in cui sostengono che la Commissione le avrebbe attribuito un punteggio inferiore a quello spettante: trattasi, infatti, di doglianze che avrebbe dovuto esser fatte valere tramite ricorso incidentale (art. 42 cod. proc. amm.).
II.8. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti va accolta nei sensi riassunti al § II.6.9. , con conseguente declaratoria di illegittimità in tali sensi dei provvedimenti impugnati.
II.9. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti (fermo restando, in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 6-bis.1, D.P.R. 115/2002, l’onere di pagamento del contributo unificato gravante sulla parte soccombente, che dovrà rifonderlo alla controparte vittoriosa ove questa lo abbia effettivamente versato), avuto riguardo all’assoluta peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 23 aprile 2025 e 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO