TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona DE Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5246 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. DE 2.4.2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quest'ultimo in persona DE proprio procuratore generale (C.F. ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Zanotto (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Fonte (TV), Via Villapiana, 4/1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attori- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Controparte_1 C.F._5
Stragliotto (C.F. ) (C.F. ) e C.F._6 Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio Controparte_3 C.F._8 in SA DE GR (VI), Piazzale Trento, 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._9 CP_5
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Roberto Favero (C.F. C.F._10
e Silvia Viero (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._11 C.F._12 presso il loro studio in SA DE GR (VI), Largo Parolini, 103, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
- convenuti -
pagina 1 di 35 e
OGGETTO: usucapione/divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. DE 2.4.2025 si riscontrava il deposito DEle note ex art. 127ter c.p.c. DE 31.3.2025 in cui gli attori così precisavano le proprie conclusioni:
“In via principale:
• dichiararsi, con sentenza non definitiva, l'usucapione, a favore DE convenuto sig.
[...]
, degli immobili adiacenti la propria abitazione e identificati ai mm. 874 sub. 1 (nella P_ porzione denominata “874 a” nell'elaborato grafico doc. 1 prodotto assieme alla relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 6 dicembre 2024), 874 sub. 2 e 381;
• accogliersi, con sentenza non definitiva, la richiesta di usucapione proposta dai convenuti sig.ri
e con esclusivo riferimento alla porzione denominata “19 b” CP_5 P_ nell'elaborato grafico doc. 2 prodotto assieme alla relazione depositata dal C.T.U. in data 5 settembre 2024, con rigetto di qualsiasi ulteriore o diversa domanda, istanza ed eccezione proposta;
• disporre lo scioglimento DEla comunione ereditaria insistente sui beni indicati in atto di citazione
e, accertatane la natura ed il valore, disporre, ex artt. 789 c.p.c. e 194 disp. att. c.p.c., un progetto divisionale per l'assegnazione, in natura e/o in controvalore, a favore di ciascun avente diritto, DEla proprietà esclusiva DEla quota ad esso spettante, determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi, tenendo conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 e pari ad 1/24 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub A e B in atto di citazione e di 77/2016 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub C in atto di citazione;
• disporre l'attribuzione degli immobili ai condividenti aventi diritto alla quota maggiore ai sensi e per gli effetti DEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondere a titolo di conguaglio a favore degli odierni attori;
• ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n. 14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• in subordine, condannare comunque i convenuti a versare agli attori l'equivalente monetario DE valore DEle quote di proprietà di 1/24 ciascuno degli immobili sopra indicati sub A e B e di
77/2016 degli immobili sopra indicati sub C, in ragione DEle obbligazioni derivanti dall'accordo DE 30 novembre 2013, nella misura che verrà determinata in corso di causa anche a seguito DEl'espletanda C.T.U.; pagina 2 di 35 • con vittoria di spese di lite, e con spese di C.T.U. da porre definitivamente a carico dei soli convenuti sig.ri , e in parti uguali. Controparte_1 P_ CP_5
In via istruttoria:
• si insiste per l'accoglimento DEle istanze istruttorie già formulate sia in atto di citazione che nei successivi scritti difensivi e non ammesse o non ancora assunte.”
Si riscontrava il deposito DEle note DE 31.3.2025 in cui così precisava le conclusioni: Controparte_1
“In via principale:
• previa rimessione in istruttoria, a modifica DEl'ordinanza DE 03 gennaio 2022 ammettersi le istanze istruttorie richieste dalla difesa DE sig. e non accolte, anche mediante Controparte_1 escussione degli ulteriori testi ivi indicati e non sentiti.
In via subordinata:
• accertato che il sig. ha esercitato per oltre vent'anni – e, precisamente, dal 1970 Controparte_1
– un possesso accompagnato dall'animus rem sibi habendi di carattere esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato sugli immobili così catastalmente censiti:
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto fabbricati, foglio 9, m.n. 874 sub. 1, nella porzione denominata “874 a” e rappresentata graficamente nell'elaborato doc. 1 allegato all'integrazione DE 6 dicembre 2024 depositata dal C.T.U. geom. ed ivi descritta a Persona_1 pagg. 3 e 4, DEimitata ad ovest dal confine coi mm.nn 418 e 19, a nord da una siepe (da ritenersi compresa nella proprietà DE sig. ) e dalla linea che, procedendo parallelamente, Controparte_1 termina con la carrareccia che conduce al m.n. 19, e ad est dal prolungamento immaginario verso nord DEla rete che separa il m.n. 382 dalla stessa carrareccia;
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto fabbricati, foglio 9, m.n. 874 sub. 2;
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto terreni, foglio 9, m.n. 381;
• dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, l'acquisto DEla proprietà per usucapione a favore DE sig. dei Controparte_1 predetti immobili, avvenuto comunque in epoca antecedente al 31 dicembre 2010, giorno di apertura DEla successione DE fratello sig. ; Persona_2
• di conseguenza, ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n.
14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• con vittoria di spese di lite.
• rigettarsi le domande di usucapione promosse dai convenuti sig.ri e in CP_5 P_ quanto infondate in fatto e in diritto, eccezion fatta per la porzione denominata “19 b” e pagina 3 di 35 rappresentata graficamente nell'elaborato doc. 1 allegato all'integrazione DE 6 dicembre 2024 nonché nell'elaborato doc. 2 allegato alla relazione DE 5 settembre 2024 depositate dal C.T.U. geom. ; Persona_1
• disporsi la rimessione in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione DE giudizio e disporre quindi lo scioglimento DEla comunione ereditaria intercorrente sui beni indicati nell'atto di citazione dei sig.ri e e che residueranno all'esito DEl'accoglimento DEle domande di Parte_1 Pt_2 usucapione e, accertatane la natura ed il valore, disporre un progetto divisionale per
l'assegnazione, in natura e/o in controvalore, a favore di ciascun avente diritto, DEla proprietà esclusiva DEla quota ad esso spettante, determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi;
• in caso di comoda divisibilità, disporre la divisione in relazione alle singole quote assegnando i vari lotti tenendo conto DEla prossimità dei terreni già di proprietà di ciascun condividente, mentre, in caso contrario, disporsi l'attribuzione ai sensi e per gli effettiDEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte a titolo di conguaglio;
• condannare i condividenti che si dovessero trovare nel possesso, detenzione e/o godimento dei beni assegnati in natura a rilasciarli liberi e sgomberi da persone e cose, anche interposte;
• ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n. 14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• con vittoria di spese di lite.”
Si riscontrava deposito DEle note DEl'1.4.2025 in cui e così precisavano le P_ CP_5 conclusioni:
“in via preliminare riconvenzionale di merito (usucapione):
1) accertarsi l'intervenuto esclusivo possesso con le caratteristiche tutte DEl'usucapione ultra ventennale, a favore di e, in successione, dei suoi eredi, ed , in A_ Controparte_4 CP_5 relazione ai mapp. n. 113 e 114 (Comune di EN, fg. 7) ed alle porzioni DE mapp. 19, limitatamente alle due fasce (verde ed arancione) e altresì per tutta la fascia (viola), larga m.1, DE mapp 381 che costeggia il mapp. 419 (Comune di EN fg. 9); per l'effetto, dichiararsi
[...]
ed (eredi di ), congiuntamente proprietari unici ed esclusivi dei P_ CP_5 A_ suddetti beni (dei quali già sono comproprietari in quota come in atti), nella loro totalità o nella diversa consistenza accertata, previo eventuale frazionamento ed ordinarsi al Conservatore la trascrizione DE provvedimento, con esonero da responsabilità.
pagina 4 di 35 2) rigettarsi la domanda di usucapione formulata da , in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto. nel merito principale:
3) tenuto conto degli esiti DEle rispettive domande riconvenzionali di usucapione, accertarsi la natura ed il valore di tutti i beni immobili ricadenti ancora in comunione, identificati in corso di causa e nella espletanda CTU, e conseguentemente disporsi lo scioglimento DEla comunione su tali beni mediante predisposizione di progetto divisionale ex art 789 c.p.c. e 194 att. disp. c.p.c. che tenga conto DEla comoda divisibilità o indivisibilità degli immobili in comunione: per l'effetto, determinarsi gli assegni divisionali spettanti a ciascun quotista, in natura, salvo conguaglio, in ragione DEla quota spettante a ciascuno di essi, sulla base di quanto risulta dagli atti, determinando eventuali costituende servitù di passaggio e la loro estensione, in ragione di quanto dovesse risultare anche dall'istruttoria;
4) rigettarsi la richiesta attrice di determinazione DEle quote spettanti o DE loro controvalore, sulla base DEl'accordo privato di data 30/11/2013, previo accertamento DEla sua invalidità/inefficacia;
5) in denegato subordine, qualora fosse ritenuto efficace (ai fini DEla rideterminazione DE valore DEle quote) l'accordo 30/11/13, disporsi comunque in sua applicazione lo scioglimento DEla comunione nella sua consistenza accertata (tenuto conto degli esiti DEle rispettive domande riconvenzionali) e la determinazione degli assegni divisionali in natura, salvo conguaglio, a ciascuno dei quotisti;
6) in estremo subordine (previo accertamento – o meno – DEle rispettive richieste di usucapione e di inapplicabilità – o meno - DEl'accordo 30/11/13), qualora fosse ritenuta la indivisibilità degli immobili oggetto DEla comunione, ovvero di alcuni di essi, procedersi alla assegnazione per l'intero degli immobili non divisibili, preferibilmente al coerede o ai coeredi con quota maggiore o che ne facessero richiesta, con addebito DEl'eccedenza, condannando i condividenti che si dovessero trovare nel possesso, detenzione, godimento dei beni a loro non assegnati a rilasciarli liberi e sgomberi da cose o persone anche interposte;
solamente nel caso in cui nessuno di essi richiedesse l'assegnazione degli immobili indivisibili, darsi luogo alla vendita con attribuzione a ciascun comproprietario DEla quota in denaro spettantegli;
7) in ogni caso, accertata la natura conservativa DEle opere di ripristino sul bene comune (mapp.
n.837) eseguite da , condannarsi gli altri comunisti a rimborsare a Controparte_4 Controparte_4 le somme a loro imputabili, in ragione DEle rispettive quote di proprietà sul bene comune, calcolate sull'importo globale di € 16.242,90 o sulla diversa somma che sarà di giustizia ritenuta.
Disporsi la trascrizione DEl'emanando provvedimento.
Con salvezza di spese e competenze e con le spese tecniche a carico DEla massa comune.
pagina 5 di 35 In via istruttoria: ci si richiama a tutte le produzioni ed istanze istruttorie già formulate, opponendosi all'ammissione degli avversari capitoli di prova formulati, per i motivi di cui agli atti, compresi i capitoli già non ammessi dal Giudice.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano il fratello , i nipoti Controparte_1
e e la cognata (quali eredi di , altro Controparte_4 CP_5 Controparte_6 A_ fratello degli attori, deceduto in SA DE GR l'11.12.2019) deducendo che:
- , , e erano comproprietari dei seguenti beni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 A_ immobili:
A. per le quote di 1/12 , 1/12 , 2/12 , 8/12 , dei beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 A_ censiti al catasto fabbricati DE Comune di EN (Vi), al foglio 9, m. n. 19 subb. 3, 6, 7 e 5
(quest'ultimo, bene pertinenziale non censibile), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 (quest'ultimo, bene pertinenziale non censibile),•m.n. 874 subb. 1 e 2;
B. per le quote di 1/12 , 1/12 , 2/12 , 8/12 , dei beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 A_ censiti al catasto terreni DE Comune di EN, foglio 9, m.n. 381;
C. per le quote di 77/1008 , 77/1008 , 490/1008 , 364/1008 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, dei beni censiti al catasto terreni DE Comune di EN, foglio 7, m.n. 113 e 114; A_
- le quote di proprietà dei predetti beni risultavano così pervenute:
(i) l'1/4 DEla piena proprietà degli immobili sub. C (per 36/1008 ciascuno) per successione ab intestato dalla madre deceduta in SA DE GR il 31.8.1957, quota devoluta ai figli Persona_4
, , , e;
P_ Pt_1 Pt_2 Per_3 CP_7 CP_8 Per_2
ii) un altro 1/4 dei beni C per successione DElo zio (fratello DE padre) , deceduto Persona_5
a EN l'8.2.1966, interamente devoluta per testamento ai nipoti , e Per_2 Per_3 Controparte_1 per la quota di 84/1008 ciascuno;
(iii) per un'altra quota di 1/4 dei beni C per successione DEla zia (sorella DE padre) Persona_6
, deceduta a EN il 25.2.1978, interamente devoluta per testamento ai nipoti e
[...] Per_3
per la quota di 126/1008 ciascuno;
Per_2
(iv) per un'altra quota di 1/4 dei beni sub C per successione DElo zio (fratello DE padre) Per_7
, deceduto in SA DE GR il 15.11.1991, devoluta per testamento al solo ,
[...] Controparte_1 per 252/1008;
(v) per successione ab intestato DE fratello , deceduto in SA DE GR il 31.12.2010, in Per_2 forza DEla quale avevano acquisito:
(a) l'1/2 DEla piena proprietà degli immobili A e B, interamente devoluti ai fratelli , P_ Pt_1
pagina 6 di 35 , , e , divenuti quindi titolari DEla quota di 1/12 ciascuno;
Pt_2 Per_3 CP_7 Persona_8
(b) 246/1008 DEla proprietà sugli immobili C, interamente devoluti ai fratelli , P_ Pt_1 Pt_2
, e , per la quota di 41/1008 ciascuno;
Per_3 CP_7 Persona_8
(vi) giusto atto di donazione DE 6.12.2013 con cui i fratelli e , sacerdoti, Controparte_9 Persona_8 donavano:
(a) l'1/12 DEla piena proprietà di ciascuno (e così, per la complessiva quota di 2/12) degli immobili sub
A e B, ai fratelli e , che acquistavano dunque le quote di 1/12 ciascuno di detti beni;
P_ Per_3
(b) 77/1008 DEla piena proprietà di ciascuno (e così, per la complessiva quota di 154/1008) degli immobili sub C, donata ai fratelli e per le quote di 77/1008 ciascuno;
P_ Per_3
- era deceduto l'11.12.2019, lasciando quali eredi legittimi la moglie e i A_ Controparte_6 figli e;
al momento DEla notifica DEla citazione non risultava che gli stessi P_ CP_5 avessero accettato espressamente o rinunciato all'eredità DE de cuius ; Per_3
- il procedimento di mediazione non aveva dato esito positivo.
Gli attori agivano per lo scioglimento DEla comunione ereditaria insistente sugli immobili, chiedendo, previa stima, redigersi un progetto divisionale per l'attribuzione in natura o in controvalore monetario dei beni. Chiedevano, in ragione DEl'esiguità DEle quote di proprietà degli attori, onde evitare frazionamenti pregiudicanti il valore complessivo DE compendio, di disporsi l'attribuzione ai condividenti aventi diritto alla quota maggiore, determinandosi le somme da corrispondere a conguaglio e manifestando di non desiderare di ricevere la propria quota in natura.
Precisavano, tuttavia, che il 30.11.2013 i fratelli , , e avevano CP_7 CP_8 Per_3 P_ Pt_1 sottoscritto un accordo di pochi giorni precedente la menzionata donazione DE 6.12.2013 (con cui e avevano donato a e le quote su indicate), stabilendo che “eventuali CP_7 CP_8 P_ Per_3 liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta
Donazione dei Sigg. e sia stata fatta in modo equo ed Parte_4 Parte_5 indistinto a tutti i fratelli , , e . Deducevano che, in ragione di detto A_ Pt_2 P_ Pt_1 accordo, e avrebbero dovuto riconoscere e corrispondere agli attori, in sede di Per_3 P_ divisione, il controvalore DEle quote di 1/24 DEla piena proprietà degli immobili sub. A e B e di
77/2016 (rectius, 1008) DEla piena proprietà degli immobili sub C, ovverosia quelle che costoro avrebbero ricevuto ove avessero anch'essi partecipato all'atto quali donatari “in modo equo ed indistinto”. Gli attori esponevano di voler accettare e profittare degli effetti derivanti dall'accordo, chiedendo che, in sede di divisione e formazione DE progetto, si tenesse conto degli obblighi sorti in loro favore, mediante riconoscimento, a loro favore, DEle quote di proprietà sopra indicate, da assegnare in natura o da liquidare per equivalente monetario o, in subordine, chiedevano condannarsi i pagina 7 di 35 convenuti a versare agli attori l'equivalente monetario DE valore DEle quote sopra rappresentate e dovute in forza DEl'accordo. Chiedevano altresì fissarsi un termine ex art. 481 c.c. – 749 c.p.c. affinché
, e dichiarassero se intendessero accettare o meno Controparte_6 Controparte_4 CP_5
l'eredità di . A_
2. Si costituiva tempestivamente , dando atto che gli immobili risultavano formalmente Controparte_1 intestati ai fratelli secondo le quote indicate dagli attori e per le provenienze dagli stesse P_ ricostruite. Deduceva tuttavia di aver usucapito parte degli immobili. In particolare, premesso di essere proprietario esclusivo dei beni censiti al foglio 9, m.n. 382 e 218, ove risulta edificata l'abitazione in cui risiede da cinquant'anni, deduceva che:
- da allora e sino all'attualità aveva esercitato un possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto sugli immobili adiacenti, identificati ai m.n. 874 sub. 1, 874 sub. 2 e 381. In particolare, chiariva di aver realizzato da circa cinquant'anni una recinzione sul confine che separa il m.n. 874 dai mm.nn. 19 e
418, proseguente lungo il limite tra il m.n. 381 ed il m.n. 418 fino al punto in cui, a sud, incontra la strada sterrata che collega il vertice nord-est DE m.n. 419 con la pubblica via, rendendo le predette porzioni di terreno parte integrante DE giardino DEla propria abitazione;
- a sud DEla strada sterrata che collega il m.n. 419 con la pubblica via, coltivava da oltre P_ cinquant'anni sia il terreno di cui al m.n. 218, di sua proprietà esclusiva, che l'ulteriore porzione rappresentata da l m.n. 381, esercitando in via esclusiva un potere di fatto corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta.
In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'acquisto DEla proprietà esclusiva, per usucapione ventennale (i) sugli immobili identificati dai mm.nn. 874, subb. 1 e 2, e 381. Ribadito di aver intercluso il giardino DEla propria abitazione dal 1972 piantando una siepe e realizzando una recinzione, chiariva che i predetti terreni avevano di fatto sempre costituito il giardino DEla propria abitazione, e che verso la fine degli anni '70 ampliava la propria abitazione realizzando sul terreno ora identificato dal m.n.
874 sub. 2 la porzione di edificio di cui al m.n. 874 sub. 1, chiedendo successivamente, il 29.4.1986 la sanatoria, concessa con concessione DE 1.7.1998;
(ii) sull'ulteriore porzione DE m.n. 381, da sempre personalmente coltivata dal sig. con Controparte_1 alberi da frutto, viti e ortaggi: deduceva in particolare di aver piantato, in prossimità DE vertice nord DE m.n. 381, circa cinquant'anni prima dall'avvio DE giudizio, un susino, proseguendo verso sud con un filare di viti, piante curate e lavorate personalmente dal convenuto, che ne aveva raccolto i frutti per sé e per la sua famiglia. Chiariva che per coltivare susino e vitigno aveva di fatto occupato e posseduto il terreno sino alla linea di demarcazione DE confine tra il m.n. 381 e il m.n. 419, posto ad una distanza di circa 2 metri dalle piante, spazio indispensabile per le quotidiane operazioni di potatura, cimatura, pagina 8 di 35 legatura, trattamento, innaffiatura, e raccolta dei frutti. Chiedeva, eventualmente previo espletamento DEla CTU al fine di individuare i confini catastali dei terreni su cui l'attore aveva esercitato il possesso, dichiararsi l'acquisto per usucapione dei predetti beni, da escludersi dunque dalla comunione ereditaria e dalla richiesta di divisione.
Non si opponeva alla domanda di scioglimento DEla comunione ereditaria sui beni che fossero residuati dalla domanda di usucapione, chiedendo redigersi progetto divisionale per l'assegnazione in natura e/controvalore e in caso di comoda divisibilità dei beni caduti in successione ne chiedeva la divisione in relazione alle singole quote, assegnando i vari lotti tenendo conto DEla prossimità dei terreni già di proprietà di ciascun condividente, con indicazione di eventuali necessarie servitù di passaggio. In caso contrario, chiedeva ne venisse disposta l'attribuzione ai sensi e per gli effetti DEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte a titolo di conguaglio.
3. Si costituivano pure tempestivamente e . Davano atto DEla morte DEla madre, P_ Parte_1
, prima DEla notifica DEla citazione ma di costituirsi sia quali eredi DE padre Controparte_6 Per_3 sia DEla madre. Ritenuta quindi superata la domanda di fissazione di termine per l'accettazione DEl'eredità DE padre, aderendo alla ricostruzione degli attori sulle quote di proprietà dei beni e sulle provenienze, dichiaravano di aderire alla domanda di divisione, deducendo tuttavia di aver usucapito parte dei beni oggetto di domanda e di ritenere invalido/inefficace inapplicabile l'accordo privato DE
30.11.2013, menzionato dagli attori.
In fatto esponevano che i beni in comunione sarebbero un insieme di edifici residenziali e rustici, con aree pertinenziali e, più nel dettaglio, per quanto riguarda i beni censiti al foglio 9: quello individuato al m.n. 837 sarebbe un rustico con area pertinenziale;
il n. 19 una stalla, edificio abitativo e area pertinenziale;
il n. 874 una porzione di edificio ed area scoperta, il 381 una fascia di terreno agricolo.
Deducevano di aver usucapito parte DE mapp. 19.
Osservavano che risultavano in comunione altri due terreni censiti al foglio 7, mapp. 113 e 114, pure questi oggetto di domanda di usucapione, per l'intero.
A sostegno DEla domanda di usucapione deducevano che:
- a partire dal 1972 il defunto , che risiedeva con la famiglia (tra cui i figli e A_ P_
) nell'immobile censito al mapp. 418 (non oggetto di causa) aveva esercitato l'attività di CP_5 coltivatore diretto occupandosi, in modo esclusivo, di ogni attività inerente i terreni m.n. 113-114, provvedendo a sfalciarli, seminarli e coltivarli, facendo propri i frutti e, in generale, ad ogni attività di gestione, sopportando i relativi oneri, nell'ambito DEla conduzione DEl'azienda agricola, coadiuvato dal figlio , negli anni più recenti e fino all'attualità; P_
- dal 1972 nessuno degli altri comproprietari si sarebbe interessato dei terreni o avrebbe impedito di pagina 9 di 35 utilizzarli esclusivamente a;
anzi questi si sarebbe opposto al possesso esercitato uti singulis; Per_3
- sempre dal 1972, avrebbe esercitato in via esclusiva il possesso ad usucapione con riguardo a Per_3 due porzioni DEl'area m. n. 19, adiacenti alla propria abitazione, distinta in arancione e verde in una mappa inserita in comparsa di costituzione: la fascia arancione veniva posseduta in modo esclusivo quale estensione naturale DE proprio giardino privato (censito al mapp. 418), venendo inglobata anche fisicamente al proprio mappale da , che erigeva una muretta di recinzione, tuttora esistente;
Per_3 avrebbe poi posseduto la diversa area segnata in verde destinandola, sin dal 1972, a coltivazione di vigneti e foraggio, a proprio esclusivo uso e consumo, DEimitandola pure con una recinzione e pali di sostegno, tuttora presenti. Avrebbe quindi sottratto detti terreni alla disponibilità degli altri comproprietari.
Deducevano quindi che avesse maturato i presupposti per l'usucapione ultraventennale, in A_ ragione DE dedotto possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, e di intendere agire, anche in successione DE padre, per il riconoscimento DEl'intervenuto acquisto per usucapione dei mapp. 113-
114 e, previo frazionamento, DEle porzioni DE mapp. 19 citate, da escludersi dunque dalla comunione e dalla domanda di divisione.
Svolgevano poi eccezione di inefficacia/invalidità DEl'accordo privato DE 30.11.2013, per tre motivi:
(i) anzitutto perché l'accordo non sarebbe stato sottoscritto anche da;
(ii) poi perché siffatto Pt_2 accordo non potrebbe modificare i contenuti DEla successiva donazione, come voluto dagli attori, perché privo dei requisiti minimi di forma previsti dall'accordo (la donazione) che sostanzialmente si sarebbe voluto modificare;
(iii) infine, perché l'efficacia DEla scrittura privata sarebbe stata subordinata ad una condizione, non avverata, vale a dire che i fratelli arrivassero ad una divisione “concordata” ipotesi non verificatasi, posto che gli attori avrebbero agito giudizialmente per la divisione. Chiedevano quindi rigettarsi la domanda attorea di applicazione DE predetto accordo.
Aderivano alla domanda di divisione (una volta risolte le questioni inerenti l'usucapione/l'applicabilità
o meno DEl'accordo DE 30/11/2013), associandosi alla richiesta di redazione di progetto divisionale e assegnazione in natura, deducendo tuttavia che il compendio sarebbe stato comodamente divisibile, assegnando ad ogni comunista fabbricati e terreni, previa predisposizione di servitù di passaggio. In subordine, chiedevano procedersi all'assegnazione per intero di immobili non divisibili ai coeredi di maggior quota o che ne avrebbero chiesto l'assegnazione, e solamente in estremo subordine procedersi alla vendita.
4. Alla prima udienza, tenutasi il 27.4.2021, il difensore di parte attrice riconosceva la fondatezza DEla domanda di usucapione avanzata dal convenuto e di quella avanzata da e Controparte_1 CP_5
, limitatamente alla porzione di terreno DE mapp. n. 19, colorata in arancione nella Controparte_4
pagina 10 di 35 planimetria prodotta dai convenuti sub. 2, contestando per il resto le pretese avanzate da detti convenuti. Deduceva che nelle more aveva chiesto il rimborso per DEle spese di Controparte_4 manutenzione di uno dei fabbricati asseritamente in comunione e ne contestava la necessità ed urgenza.
Il difensore di riconosceva la fondatezza DEla domanda di usucapione proposta da Controparte_1
e , limitatamente alla porzione di mappale n. 19 colorata in arancione nella CP_5 Controparte_4 planimetria, aderendo ai rilievi attorei sui lavori di manutenzione.
Il difensore di e contestava la domanda di usucapione svolta da CP_5 Controparte_4 P_
; deduceva la necessità e urgenza dei lavori eseguiti a salvaguardia DE fabbricato in comunione
[...] da . Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. di cui si avvalevano Controparte_4 tutte le parti. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e chiedevano CP_5 Controparte_4 altresì accertarsi l'usucapione di una fascia (indicata in viola negli allegati prodotti dalle parti) larga 1
m, DE mapp. 381, costeggiante il mapp. 419 e il rimborso DEla quota DEle spese sostenute per la sistemazione DE tetto di cui al mapp. 387, domande di cui nelle ulteriori memorie le parti eccepivano l'inammissibilità.
Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, con provvedimento DE 3.1.2022 venivano ammessi la richiesta di interrogatorio formale/prova testimoniale su alcuni dei capitoli articolati dalle parti.
All'udienza DE 6.4.2022 venivano quindi interrogati , . Il 21.6.2022 Controparte_1 Controparte_4 veniva interrogato;
venivano poi escussi i testi , indicata da parte Parte_1 Testimone_1 attrice e , e , per e , Controparte_1 Tes_2 Testimone_3 CP_5 Controparte_4 Tes_4 comune a parte attrice e . Il 25.10.2022 venivano escussi ,
[...] Controparte_1 Tes_5 teste comune di parte attrice e , e per e Controparte_1 Testimone_6 Tes_7 CP_5 P_
. Il 21.12.2022 venivano escussi , teste comune a parte attrice e
[...] Testimone_8 P_
, , per parte attrice, e , per e
[...] Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 CP_5 P_
. All'esito, ritenuto la causa matura per la decisione, dovendosi preliminarmente definire le
[...] domande di usucapione, veniva fissata udienza di p.c. per il 28.2.2023. A tale udienza, riscontrato il deposito di note scritte contenenti precisazione DEle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza DE 19.12.2023, rilevato che la causa non fosse matura per la decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi CTU1, che veniva affidata alla Geom. che depositava Persona_1 1 Del seguente tenore: “Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento DEla documentazione strettamente necessaria all'incarico):
1) descriva gli immobili da dividere (fabbricati e terreni, meglio indicati in citazione, pagg.
1-3 siti in EN, Vi) dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
2) acquisisca l'estratto DE catasto e i certificati DEle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi pagina 11 di 35 l'elaborato il 5.9.2024. Nelle more, con comparsa DE 15.7.2024 si costituivano i nuovi difensori di e . All'udienza DE 24.9.2024 le parti chiedevano chiamarsi a chiarimenti la CP_5 Controparte_4
CTU su alcune questioni, istanza parzialmente accolta, sicché la CTU si presentava a rendere chiarimenti il 16.10.2024; in tale sede veniva assegnato alla per depositare una relazione Parte_6 integrativa, resa il 6.12.2024. A detta udienza le parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. e la causa veniva rinviata dunque all'1.4.2025, udienza di cui veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c.
Con provvedimento DE 2.4.2025, riscontrato il deposito DEle note ove le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Anche alla luce DEle varie domande svolte DEle parti, per meglio esaminarle e vagliare anche le eccezioni preliminari svolte, pare opportuno descrivere il compendio ereditario.
La causa riguarda vari beni, tutti siti nel Comune di EN.
La maggior parte dei beni è ricompresa catastalmente nel C.F. di detto Comune, foglio 9; trattasi in particolare dei m.n. 19, subb. 3, 6, 7 e 5 (bene pertinenziale non censibile), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 (pene pertinenziale non censibile) e m.n. 874, sub. 1 e 2 e m.n. 381.
Per la ricostruzione planimetrica, può rinviarsi all'elaborato 1 alla relazione integrativa di CTU depositata il 6.12.2024 che sviluppa la planimetria allegata e riportata a pag. 3 DEla comparsa di risposta di e . P_ CP_5
vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti;
3) con particolare riferimento ad alcuni dei beni oggetto DEle domande di usucapione dei convenuti: (A) quanto a quelle svolte da : Controparte_1 (a) chiarisca se la particella censita al foglio m. n. 874 sub. 2 coincida in effetti, per intero, con parte DE garage/altre pertinenze DEl'abitazione di;
in caso coincida solo in parte con i predetti mappali, ne indichi il CTU la Controparte_1 consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
(b) verifichi se parte DE giardino/altri beni pertinenziali all'abitazione DE convenuto (pollaio etc) posti tra Controparte_1 l'abitazione e la siepe a nord di essa, tra l'abitazione e la recinzione a ovest, tra l'abitazione e la carrareccia a sud coincidano, in tutto o in parte, con i mappali 874 sub. 1 e 381 oggetto di domanda di usucapione;
laddove il giardino/pertinenze DEl'abitazione coincidano solo in parte con i predetti mappali, ne indichi il CTU la consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica (distinguendo, per maggior chiarezza, tra giardino/beni pertinenziali già inclusi nelle particelle di pacifica proprietà esclusiva di e non oggetto DE giudizio di Controparte_1 divisione e giardino/beni pertinenziali ricompresi nei mappali oggetto di domande di divisione/usucapione); nello svolgere tale verifica il CTU includerà tra i beni riferibili a la siepe/recinzione e considererà il giardino (i) fino al Controparte_1 margine esterno (dal lato DEl'abitazione) DEla carrareccia posta a nord est DEl'abitazione di (che da via Controparte_1 Trieste porta al map. 19), senza dunque includere il sedime DEla strada;
(ii) fino al margine esterno (sempre dal lato DEl'abitazione) DEla carrareccia posta a sud DEl'abitazione di (che da via Trieste porta al map. 418 e che Controparte_1 taglia i mapp. 381 e 218, quest'ultimo non oggetto di causa), senza dunque includere il sedime DEla strada;
(B) quanto a quelle svolte da e , verifichi se parte DE giardino/altri beni pertinenziali CP_5 Controparte_4 all'abitazione già di (all'interno DE mapp. 418) ubicati tra l'abitazione e le siepi/muretti/recinzioni poste A_ intorno ad essa (porzione di giardino indicata in colore arancione nella planimetria allegata da detti convenuti sub. 2) coincidano in parte con il m.n. 19 oggetto di domanda di usucapione;
ne indichi il CTU la consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica (distinguendo, per maggior chiarezza, tra giardino/beni pertinenziali già inclusi nelle particelle già di pacifica proprietà esclusiva di e non oggetto DE giudizio di divisione e le A_ predette particelle); nello svolgere tale verifica il CTU includerà tra i beni riferibili a detti convenuti le siepi/recinzioni” pagina 12 di 35 Trattasi in particolare, di un rustico (m.n. 837) con area pertinenziale, di una stalla con un edificio abitativo e la relativa area pertinenziale (m.n. 19), di una porzione di edificio con relativa area scoperta
(m.n. 874) e di una fascia di terreno agricolo (m.n. 381), rappresentati fotograficamente alle pagg. 18-
26 DEla relazione di CTU DE 5.9.2024.
Trattasi di beni confinanti e limitrofi ad altri di proprietà esclusiva DEle parti: in particolare, P_
è proprietario esclusivo DE fabbricato censito al m.n. 382 e DEle relative pertinenze e DE m.n.
[...]
218 (cfr. docc. 2 e 3 ), posto nella zona est DE compendio;
il m.n. 874 è adiacente al Controparte_1 fabbricato sub. 382; il m.n. 381 è una striscia di terreno, in parte di fatto ricompreso nell'area pertinenziale DEl'abitazione di (perché recintato insieme al giardino pertinenziale, che è parte P_ DE m.n. 218); il m.n. 381 è quindi tagliato da una carrareccia, posta a sud DEl'immobile di , P_ che conduce dal compendio a via Trieste, attraverso una roggia posta sul lato est DE compendio
(DEimitata, nelle varie fotografie allegate, da una siepe); venendo da via Trieste, la carrareccia si dirama anche a nord, passando ad est DEla proprietà di , per poi terminare nel m.n. 19 (cfr. P_ doc. 6 all. a prima 183 e per la parte finale DEla carrareccia;
foto 8, 9 17, P_ CP_5
CTU DE 5.9.2024 per il punto in cui la carrareccia si dirama, all'angolo DEla proprietà di P_
).
[...]
La fascia di terreno censita al m.n. 381 prosegue al di là DEla carrareccia posta a sud DEl'immobile di e ivi confina con il proseguimento DE terreno m.n. 218 e con il m.n. 419. P_
La carrareccia posta a sud DEl'abitazione di porta all'abitazione e ai terreni pertinenziali già P_ di proprietà esclusiva di (foto 7 relazione DE 5.9.2024), padre di e , A_ CP_5 P_ ubicata all'interno DE m.n. 418 – pure estraneo al giudizio di divisione – e circondata da un giardino recintato che di fatto ricomprende parte DE m.n. 418, parte DE m.n. 419 (di proprietà esclusiva già di
, oggi di e , non oggetto DEla domanda di divisione) e parte DE m.n. 19. Per_3 P_ CP_5
L'abitazione già di , ora di e e i terreni pertinenziali è infatti posta a A_ CP_5 P_ ovest DEl'abitazione di e a sud DE m.n. 19. P_
La causa riguarda poi altri terreni, sempre siti in EN, ma in tutt'altra zona rispetto a quelli di cui si è detto finora, censiti al CT, foglio 7, m.n. 113 e 114.
La CTU ha ricostruito i passaggi che hanno portato all'attuale assetto proprietario dei vari beni per cui
è causa, confermando la situazione rappresentata nell'atto introduttivo ed esposta al punto 1 che precede, peraltro non contestata dalle parti costituite (cfr. CTU DE 5.9.2024, pag. 29).
In tale contesto, le parti non si sono opposte alla divisione;
, e hanno P_ CP_5 Controparte_4 tuttavia dedotto che la divisione non potrebbe riguardare alcuni beni o parte di essi, proponendo in via riconvenzionale varie domande di usucapione. pagina 13 di 35 In particolare, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata ha dedotto di Controparte_1 aver intercluso nel giardino DEla propria abitazione, piantando una siepe a nord e realizzando una recinzione a ovest lungo il confine tra i m.n. 874 e i m.n. 19 e 418 e proseguendo a sud lungo il confine tra la m.n. 381 e 418 fino alla strada sterrata, i m.n. 874, sub. 1 e 2 e 381: sul primo nel corso degli anni avrebbe ampliato la propria abitazione.
Ha poi dedotto che oltre la strada sterrata che collega il m.n. 419 e l'abitazione già di con A_ la pubblica via, vi sarebbe il prosieguo DE m.n. 381, striscia che pure avrebbe usucapito avendola ininterrottamente posseduta, coltivandola con alberi da frutto – in particolare un susino - viti e ortaggi;
osservava che, a tal fine, per le operazioni agricole, avrebbe posseduto il terreno sino alla linea di demarcazione col m.n. 419, posto a 2 metri dalle piante, ossia lo spazio indispensabile per le quotidiane operazioni di potatura cimatura, legatura etc (cfr. comparsa, pag. 4).
Nel costituirsi, e hanno proposto domanda di usucapione sia dei terreni foglio 7 CP_5 P_
m.n. 113 e 144 (per aver esercitato il possesso utile ad usucapire il padre , coltivandole Per_3 ininterrottamente e svolgendo le attività agricole in proprio e tramite terzisti dal 1972), sia di una parte DE m.n. 19 e in particolare di due fasce di terreno individuate dai colori arancione e verde nella planimetria allegato sub. 2 e riportata a pag. 3 DEla comparsa, posseduto in via esclusiva uti dominus da : la fascia di terreno arancione, di fatto inglobandola fisicamente alla propria proprietà, Per_3 recintandola;
quella verde, destinandola alla coltivazione di vigneti e foraggio e, nella prospettazione dei convenuti, anche DEimitandola.
In prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e hanno chiesto poi anche l'usucapione di CP_5 P_ una ulteriore porzione di terreno (contraddistinta in viola in una planimetria allegata dai convenuti) posta tra la linea confinaria DE m.n. 419 e il mapp. 381, di ca. un metro – e dunque fino al susino – perché a loro avviso utilizzata per accedere, anche con grandi mezzi agricoli, al terreno di loro esclusiva proprietà, m.n. 419 (cfr. prima 183, pagg.4-7).
6. Tanto premesso, possono anzitutto esaminarsi le varie questioni preliminari sollevate dalle parti.
6.1. Attori e hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità DEla domanda Controparte_1 riconvenzionale di e e riguardante l'ultima porzione di terreno di cui si è detto P_ CP_5
(parte DE m.n. 381, porzione viola), perché proposta tardivamente in prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c., e non in comparsa di risposta.
Nella seconda 183 i convenuti hanno dedotto – menzionando Cass. S.U, Sent n. 12310 DE 15/06/2015
– che l'estensione DEla domanda a detto bene dovrebbe dirsi ammissibile, perché integrante una modifica ammissibile DEla domanda riconvenzionale già proposta.
Il rilievo non è condivisibile. pagina 14 di 35 Appare opportuno ripercorrere la recente giurisprudenza DEla Suprema Corte sul DEicato tema DEla modifica – in prima memoria – DEla domanda originariamente formulata.
Va osservato che storicamente è sempre stato assai labile il confine tra una ammissibile emendatio e una inammissibile mutatio libelli (a loro volta, categorie non espressamente menzionate dal codice di rito ma frutto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale assai stratificata negli anni e mutevole, anche a seconda DEl'aumentare, via via nel corso DE tempo e per effetto DEle varie riforme, DEle preclusioni a carico DEle parti).
Semplificando, un fondamentale approdo è rappresentato dalla menzionata Cass.
S.U. Sent. n. 12310 DE 15/6/2015, che ha espresso il principio secondo cui la modificazione DEla domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (“petitum”
e “causa petendi”), sempre che la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio – che deve rimanere immutata - senza determinare la compromissione DEle potenzialità difensive DEla controparte/l'allungamento dei tempi processuali. In questo filone giurisprudenziale si inseriscono anche Cass. SU. sent. n. 22404 DE 13/9/2018 e più di recente Cass.
Sez. VI Ordinanza n. 18546 DE 7/9/2020, così massimata: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte DEl'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere DEla teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) DEl'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”.
Ciò che rileva, dunque, ai fini DEl'ammissibilità DEla nuova domanda, non è tanto la modifica di petitum o causa petendi, quanto la sua connessione (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata;
in altri termini, non è necessario che la domanda modificata, per essere ammissibile, sia sostitutiva DEla precedente – a cui la parte, si suppone, abbia perso interesse – potendo ad essa cumularsi, ma in via alternativa;
le domande che si limitano a precisare la domanda originariamente formulata (consentite) si pongono in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, eventualmente sostituendosi ad essa, mentre le domande nuove (non consentite) sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento DE thema decidendum. Il principio è stato da ultimo ribadito dalle
SU, in materia di opposizione a d.i. (Cass. SU, sent. n. 26727 DE 2024).
Ciò chiarito, chiedendo anche l'accertamento DEl'usucapione DE m.n. 381 (porzione viola) i convenuti hanno in effetti proposto una vera e propria domanda nuova, avente ad oggetto un bene (e dunque un petitium mediato) diverso e ulteriore rispetto agli altri di cui era stata chiesta l'usucapione. e CP_5 pagina 15 di 35 non si sono dunque limitati a modificare una domanda già proposta, ma hanno Controparte_4 articolato una vera e propria ulteriore riconvenzionale, che deve dunque essere dichiarata inammissibile.
6.2. Nella comparsa conclusionale DE 3.6.2025 (pag. 4) gli attori hanno eccepito anche l'inammissibilità DEla “domanda” di e “[…]formulata per la prima volta CP_5 Controparte_4 nella prima memoria avversaria ex art. 183, VI° co., c.p.c. (cfr. pag. 8), di procedere alla divisione
“determinando eventuali costituende servitù di passaggio e la loro estensione, in ragione di quanto dovesse risultare anche dall'istruttoria”.
Occorre in realtà chiarire che i convenuti non hanno chiesto la costituzione in favore di beni di loro esclusiva proprietà di una servitù (per usucapione o a qualsiasi altro titolo) domanda che, in effetti, se proposta per la prima volta in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sarebbe risultata inammissibile.
L'inciso DEle conclusioni di e menzionato dagli attori pare piuttosto riferirsi al fatto CP_5 P_ che, nell'ambito DEle operazioni divisionali, possa essere prevista la necessità di costituire una servitù
a favore o contro alcuni dei fondi assegnati: trattasi a ben vedere di una conseguenza strettamente connessa al giudizio divisionale e che potrebbe in effetti occorrere in base a quelli che saranno i progetti divisionali e a quello che verrà in ultimo adottato, potendo in ogni caso la divisione di fondi o parti di fondo determinare la costituzione DEla servitù per destinazione DE padre di famiglia (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 12381 DE 9/5/2023). In sé per sé, dunque, tale evenienza non può allo stato escludersi e la relativa modifica DEla domanda svolta dai convenuti non può dirsi inammissibile (non a caso, anche ha indicato sin dall'inizio, la possibilità che si Controparte_1 proceda a costituire DEle servitù di passaggio all'esito DEla divisione: cfr. comparsa di risposta, pag.
5).
6.3. e hanno, dapprima in prima udienza, quindi in prima memoria ex art. CP_5 Controparte_4
183, co. 6 c.p.c. dedotto che l'8.11.2020 l'immobile in comunione m.n. 837 avrebbe subito un improvviso crollo sicché per evitare il rischio di maggior danno e per conservare il bene comune,
si sarebbe attivato per la manutenzione e, a fronte DE mancato riscontro degli altri P_ comunisti, avrebbe proceduto a far eseguire gli interventi, sostenendo i relativi esborsi chiedendo la condanna degli altri comunisti al rimborso DEle somme a loro imputabili, da ultimo quantificate in €
16.242,90 (cfr. conclusione sub. 7).
Gli attori, da ultimo nella conclusionale DE 3.6.2025, hanno eccepito l'inammissibilità di detta domanda, così come anche (seconda 183, pag. 4). Controparte_1
Deve ricordarsi che il coerede che utilizzi e amministri individualmente un bene ereditario e abbia sostenuto il rimborso DEle spese utili per la conservazione o il miglioramento può chiedere il rimborso pagina 16 di 35 agli altri coeredi DEla quota di competenza DEle spese anticipate, trattandosi di posta da considerare nella sistemazione contabile DEle partite di dare e avere tra le parti (tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n.
18568 DEl'8/6/2022), ex art. 723 ss c.c.
Ciò a condizione che una DEle parti abbia proposto istanza di rendiconto, giacché “Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda principale, sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento DEla quota, costituendo questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia DEle norme sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine DEle operazioni divisionali.” (Cass. Sez. II, sent. N. 27086 DE
6/10/2021): laddove l'istanza sia stata proposta, il rimborso DEle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento DE bene commune può essere proposta per la prima volta anche in appello, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali (cfr. in tal senso, tra le varie, la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 18548 DEl'8/6/2022).
È stato poi chiarito che l'istanza di resa dei conti non prevede formule sacramentali, poiché “[…]
L'espressione va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione […]” (cfr. la menzionata Cass. 27086/2021, motivazione, capo X).
Tanto premesso, nel costituirsi e in effetti non avevano articolato istanza di CP_5 P_ rendiconto, sotto qualsiasi forma.
Gli attori invece avevano – e hanno chiesto – procedersi alla divisione “[…] determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi, tenendo conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 […]”, domanda cui e CP_5
, ma non , si sono opposti. P_ P_
Detta domanda, per le ragioni che meglio si vedranno nell'esaminarla, è tesa all'accertamento di un credito tra eredi in dipendenza DEla comunione ex art. 724 c.c., discendente da detto accordo di cui, stante la peculiarità DElo stesso. La domanda – sulla cui fondatezza o meno si tornerà di seguito – è dunque tesa a far valere un credito dipendente dalla comunione. Avendo dunque una DEle parti proposto istanza di rendiconto, nel senso ampio di cui si è detto, ne consegue l'ammissibilità DEla richiesta di e di considerare le spese asseritamente dirette alla conservazione di CP_5 P_ parte DE compendio, che potrà dunque essere esaminata di seguito.
7. Si può procedere all'esame DE merito, partendo dalle domande di usucapione. A tal fine, è opportuno pagina 17 di 35 ricordare, a livello generale, che “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima DEla divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo DE possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", DEla cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso DEla cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento DEle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.” (Cass. Sez. II, sent. n. 35067 DE 29/11/2022; conforme, Cass. Sez. II, sent. n. 7221 DE 25/3/2009 e Cass. Sez. II, sent. n. 5226 DE 12/4/2002).
Ancora, quanto al possesso utile ad usucapire, è stato osservato che “In relazione alla domanda di accertamento DEl'intervenuta usucapione DEla proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini DEla prova DE possesso "uti dominus" DE bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza DE proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento DE bene che costituisce l'espressione tipica DE diritto di proprietà.
A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento DEl'intervenuta usucapione DE fondo agricolo conseguire senza limiti la prova DEl'esercizio DE possesso "uti dominus" DE bene, la prova DEl'intervenuta recinzione DE fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione DEl'intenzione DE possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.
II, ord. n. 1796 DE 20/1/2022)
7.1. Le domande di sono solo parzialmente fondate. Si è detto che il convenuto ha chiesto P_ dichiararsi l'intervenuta usucapione dei m.n. 874, sub. 1 e 2 e 381.
Gli attori non si sono opposti alla domanda di usucapione, ma la loro non opposizione è in sé irrilevante, dovendosi valutare la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione a titolo originario dei beni;
ciò a maggior ragione perché e hanno contestato la domanda di (cfr. CP_5 P_ P_ verbale udienza 27.4.2021).
7.1.2. Quanto al m.n. 874, la CTU disposta a seguito DEla rimessione sul ruolo ha potuto riscontrare che “Il mapp. 874 sub.2 rappresenta esattamente una porzione (nord) DE garage pertinenziale DEl'abitazione DE Sig. e consiste in una superficie lorda pari a (6,50x1,10) mq.7,15 Controparte_1
(la planimetria catastale rappresenta lievemente più larga la porzione ma la consistenza complessiva pagina 18 di 35 DE garage è corretta)). […]” (cfr. relazione 5.9.2024, pag. 30). Il tutto è stato rappresentato con una la planimetria di dettaglio che si riporta di seguito:
La CTU ha individuato anche fotograficamente la porzione di garage e la porzione esterna alla recinzione, a nord DEla porzione di garage (pag. 31) di superficie di ca. 32,83 mq.
La Geom. ha poi osservato che “Mentre la porzione di superficie antistante l'autorimessa è Per_1 pavimentata in cemento, la porzione più a nord è inerbita e senza alcun manufatto di DEimitazione verso la stradina che conduce al mapp. 19. Il Geom. Mastel [Ndr: CTP e ] ci tiene a P_ CP_5 considerarla “area libera” e chiede venga definita la sua superficie (pari a mq. 40,70). Di fatto, appoggiati al muro DEl'autorimessa, sono presenti vari ingombri mobili ed è presente un pozzetto con sigillo.-
Il Geom. [Ndr: CTP ] invece ritiene che tale area, fino all'allineamento P_0 Controparte_1 DEla recinzione che costeggia la stradina, sia compresa nel possesso di ” (cfr. Controparte_1 relazione CTU, pagg. 32-33)
Quanto all'874 sub. 1 e al m.n. 381 la CTU ha osservato che “A nord e ad ovest DEl'abitazione di
(mapp. 382) esistono vari fabbricati accessori di diversa consistenza e costruiti con Controparte_1 materiali vari, che in parte ricadono sul mapp. 874 sub.1 e sono compresi all'interno DEle recinzioni esistenti che DEimitano apparentemente la proprietà/giardino pertinenziale di (si veda Controparte_1 foto qui sopra). Il mapp. 381 è in parte di fatto compreso nell'area pertinenziale DEl'abitazione di
in quanto recintato nell'insieme e questa porzione di giardino pertinenziale, Controparte_1
pagina 19 di 35 coincidente in mappa, confina ad ovest con mapp. 418-419, a nord con mapp. 874, ad est con mapp.
218 e a sud con la carrareccia che conduce all'abitazione già di , carrareccia posta a sud A_ DEl'abitazione DE Sig. che da Via Trieste porta al mapp. 418 e che di fatto taglia il Controparte_1 mapp. 381 stesso e il mapp. 218. Come si può osservare nel rilievo dei luoghi, l'abitazione di
, i suoi fabbricati accessori e il suo giardino pertinenziale sono DEimitati in loco da una P_ recinzione che confina: ad ovest con i mapp. 19-418-419, a nord con una recinzione e siepe all'interno DE mapp. 874 sub.1, ad est con recinzione che separa una carrareccia, salvo il tratto DE confine est più a nord, privo di recinzione: in merito a tale area non recintata, insieme ai tecnici di parte era stato rilevato, quale confine apparente est, il limite di pavimento in cemento antistante l'autorimessa pertinenziale DEl'abitazione e il suo allineamento per il tratto inerbito, tuttavia solo Controparte_1 nelle osservazioni finali il geom. ha escluso e contestato che tale DEimitazione possa P_0 considerarsi il confine, contrariamente al geom. rimasto feDEe alle considerazioni effettuate in P_1 loco. Di fatto, in loco, la pavimentazione in cemento antistante il garage oggetto di causa è l'unico manufatto visibile, seppure non allineato con la recinzione est DEl'abitazione DE Sig. , Controparte_1 confinante con la carrareccia che conduce al mapp. 19.” (cfr. relazione 5.9.2024, pagg. 32-35).
In ultima analisi, , ha via via inglobato nella sua proprietà anche parte DE m.n. 874 sub. Controparte_1
1 che il CTU ha distinto graficamente, nell'elaborato all. sub. 2 alla relazione DE 5.9.2024 e sub. 1, rivisto, a quella DE 6.12.2024, in tre porzioni: 874a) comprensivo di una parte a ovest DEl'abitazione di
, DEimitata dalla recinzione e quindi incorporate nel giardino e di una ulteriore sottoporzione P_
(descritta dalla CTU come “non recintata”) comprensiva DEle parti ove ove la CTU ha P_ riscontrato degli accessori – pollaio, deposito – e un'area inerbita, che arriva fino al limitare DEla carrareccia posta a est DEla proprietà di;
874b, ossia la porzione posta a nord, oltre la P_ recinzione/siepe posta da;
874c, ossia una parte DE mappale coincidente col sedime DEla P_ carrareccia.
La CTU ha poi ricostruito le consistenze DEle singole porzioni (cfr. relazione 5.9.2024, pag. 35 e elaborato rappresentato sub. doc. 2 alla CTU), rivedendo, solo per parte di esse le misure, a seguito DE quesito integrativo (cfr. relazione integrativa 6.12.2024 e elaborato grafico sub. doc. 1 a detta relazione, denominato “elaborato grafico a sostituzione”), che si riporta, di seguito:
pagina 20 di 35 Così ricostruito l'oggettivo stato dei luoghi, si osserva che in corso di causa è stato provato che
, a partire dagli anni '70, abbia eseguito vari interventi, ricomprendendo di fatto Controparte_1 all'interno DEla propria esclusiva proprietà l'attuale 874 sub. 2 e una porzione DEl'874 sub. 1, corrispondente a quella identificata sub 874a nella relazione integrativa (e, dunque) fino al limite esterno DEla carrareccia che prosegue a nord.
La circostanza è stata ammessa da , in sede di interrogatorio formale, che ha dato atto Controparte_4 che nel 1972 realizzò la recinzione e siepe lungo il confine tra m.n. 874 e m.n. 19 e 318 e tra P_
381 e 418 (cfr. risposta a cap. 8 , verb. 6.4.2022) pur avendo la parte precisato che sull'874 (e P_ dunque sul lato est DEla proprietà) “la recinzione è però aperta perché al confine DEl'874 c'è anche la carreggiata DEla strada da cui si accede al compendio immobiliare, da cui passa chiunque” – in pagina 21 di 35 questo reiterando le difese svolte in atti e reiterate anche dal CTP di e , per cui CP_5 P_ almeno la porzione inerbita DEl'874 sub. 1 (cfr. foto nella relazione di CTU DE 6.12.2024, pag. 3) non potrebbe dirsi esse stata posseduta in via esclusiva da , perché in ipotesi accessibile a P_ chiunque;
cfr. da ultimo conclusionale e DE 3.6.2025, pagg. 11-13. La parte ha però CP_5 P_ ammesso che si è sempre occupato DEla sistemazione DEla siepe e DE taglio DEl'erba a est P_ DE m.n. 874 (ossia DEla porzione inerbita tra i fabbricati e la carrareccia), chiarendo che di P_ solito parcheggia la sua auto sul m.n. 382, ma talvolta anche sul m.n. 874.
Deve tuttavia osservarsi che i vari testi escussi hanno confermato che , oltre a realizzare Controparte_1 una porzione DE suo garage sul m.n. 874 sub. 2, ha anche realizzato vari accessori: un pollaio e un deposito su parte DE m.n. 874 sub. 1 – corrispondente all'area rettangolare contraddistinta dall'elaborato grafico sub. doc. 1 alla relazione integrativa, posta a nord est.
La circostanza, ammessa anche da , è stata confermata dalla teste Controparte_4 Testimone_1
, figlia di (cfr. verbale udienza 21.6.2022, risposta a cap. 15 e 16). La stessa teste ha poi
[...] Pt_1 riferito che nel 1998 – e quindi oltre venti anni antecedenti all'inizio DEla causa – ha Controparte_1 internato una cisterna di gasolio nella porzione corrispondente al m.n. 874 sub. 1 (cfr. risposta cap. 11), circostanza confermata anche da un altro teste, (cfr. verbale 25.10.2022, risp. cap. 11). Tes_5
Le testimonianze possono dirsi attendibili, anche perché la CTU ha riscontrato la presenza dei manufatti (pollaio, deposito) e, nella c.d. parte inerbita, anche di un pozzetto con sigillo (ben visibile da ultimo nella foto a pag. 3 DEla relazione integrativa), verosimilmente connesso alla cisterna di cui si è detto.
7.1.2.1. Può dunque ritenersi provato che abbia in effetti posseduto in via esclusiva, l'attuale P_
m.n. 874 sub. 2 (ove ha realizzato una estensione DEla propria abitazione o, più esattamente, DE garage), nella sua interezza, di fatto escludendo radicalmente dal possesso gli altri coeredi.
Deve dunque concludersi che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi DEla fattispecie acquisitiva DE diritto di proprietà per usucapione, ossia il corpus, l'animus e l'esclusività DE possesso.
Deve dunque dichiararsi che il convenuto è proprietario in via esclusiva DE predetto bene immobile, per averlo usucapito.
7.1.2.2. ha anche posseduto in via esclusiva una parte DE m.n. 874 sub. 1: senz'altro quella a P_ ovest DEla propria abitazione e DEimitata da una recinzione/rete dalla limitrofa proprietà già di , Per_3 ora di e e anche la parte a nord est DE m.n. 874 sub. 1, ove ha realizzato il pollaio, il P_ CP_5 deposito e gli accessori, area non a caso separata dalle altre porzioni di terreno da una recinzione e da una siepe.
Ma ha anche posseduto in via esclusiva la porzione di m.n. 874 sub. 1 inerbita, fino al limitare DEla pagina 22 di 35 carrareccia posta a est DE fabbricato, sostanzialmente fino alla prosecuzione ideale DEla recinzione posta da a DEimitazione DE m.n. 382 e DEla recinzione/siepe posta lungo il confine nord – P_ cfr. relazione CTU integrativa, pag. 3.
Pur non essendo tale area separata da una recinzione da detta carrareccia, in minima parte la stessa è stata asfaltata da (la maggior parte DEl'area asfaltata ricade nel m.n. 382, sub. 5 di proprietà P_ esclusiva DE convenuto, ma una parte ridotta è ricompresa anche nel m.n. 874 sub. 1 foto a pag. 3 DEla relazione integrativa). Può poi osservarsi che la stessa carrareccia è idonea a individuare materialmente il confine DEl'area utilizzata in via esclusiva da e già da tale circostanza può desumersi che P_ gli altri comproprietari fossero consapevoli che l'area al di là DEla strada fosse posseduta in via esclusiva dal solo convenuto.
In corrispondenza DEl'area inerbita ha posto poi beni destinati in via esclusiva a servizio P_ DEla propria abitazione – la cisterna e il pozzetto, di fatto escludendo materialmente anche in parte qua gli altri coeredi dall'utilizzo DEl'area.
Sussistono i presupposti per dichiarare che ha usucapito anche dette porzioni di terreno, P_ comprensivo anche di siepe e recinzione (realizzata e curata in via esclusiva dal convenuto), secondo la consistenza meglio indicata nella relazione integrativa di CTU, pag. 4 e dunque per 236,19 mq complessivi (per un'area corrispondente alla porzione denominata 874a nell'elaborato allegato sub. 1 alla relazione integrativa, comprensiva sia DEla parte recintata, sia DEla porzione non recintata – pollaio, deposito e area inerbita fino al limite DEla carrareccia e secondo le dimensioni meglio ricostruite nella relazione integrativa e quindi considerando a est la prosecuzione ideale DEla recinzione posta da sulla sua proprietà fino all'incrocio DEla prosecuzione ideale DEla P_ siepe/recinzione a nord DEl'abitazione di , per una consistenza di 41,92 mq, come meglio P_ precisato nella relazione integrativa, pag. 4 e relativo elaborato sub. 1).
Avendo comunque e chiesto disporsi il frazionamento DEle eventuali aree usucapite CP_5 P_
e trattandosi di operazione comunque necessaria per separare, sotto un profilo catastale detti beni – adempimento necessario anche per procedere alle relative trascrizioni e volture - e distinguere anche catastalmente i residui beni oggetto di divisione, la causa va rimessa sul ruolo per procedere al relativo frazionamento.
7.1.2.3. La domanda di usucapione dovrà essere invece rigettata con riferimento alle porzioni DE m.n.
874 sub. 1 corrispondenti al sedime DEla carrareccia (indicata come m.n. 874c nella relazione integrativa e nell'elaborato all. 1 ad essa, di 23,49 mq) e alla parte DE mappale posta a nord, oltre la recinzione realizzata da (per una estensione di 32,83 mq, denominata 874b nella relazione di P_
CTU), non avendo il convenuto provato l'esclusività DE possesso, porzione dunque da ritenersi tutt'ora pagina 23 di 35 inclusa nella comunione ereditaria.
7.1.3. ha chiesto accertarsi altresì l'usucapione DE m.n. 381. P_
A sostegno DEle sue pretese su detto bene, ha allegato che parte DElo stesso è di fatto stato ricompreso nella sua proprietà, diventando parte DE giardino pertinenziale recintato dallo stesso convenuto.
Per la parte non recintata – comprensiva anche di una porzione DEla carrareccia posta a sud DEla proprietà DE convenuto e DEla fascia di terreno a seguire – per averla coltivata e perché negli anni '70 tutti i fratelli si sarebbero accordati perché a venisse riconosciuta la proprietà di tutti i P_ P_ mappali oggetto di domanda di usucapione “in cambio DE passaggio che, attraversando il m.n. 218 di sua proprietà esclusiva, conduce da via Trieste all'attuale abitazione DE sig. (m.n. Controparte_4
418) nonché all'abitazione DE defunto sig. , insistente sul m.n. 19 sub. 6”; a seguito di Persona_2 tale intesa tutti i fratelli si sarebbero astenuti da ogni ingerenza, tanto che avrebbe chiesto e P_ ottenuto il frazionamento catastale DE m.n. 381.
7.1.3.1. Ciò premesso, deve senz'altro essere dichiarata l'usucapione in favore di DEla P_ porzione DE m.n. 381 inglobata alla proprietà esclusiva DE convenuto, grazie alla recinzione realizzata dal convenuto a partire dagli anni '70 (circostanza ammessa da , ma anche dai testi Controparte_4 escussi: cfr. dichiarazioni , risp. a cap. 8 ; dichiarazioni teste Testimone_1 P_ Tes_12 cfr. verbale ud. 25.10.2022, risp. a cap. 8 e 18 ), per un'area di 83,76 mq - cfr. elaborato all. 1 a Tes_13 relazione integrativa CTU, ove l'area viene descritta come 381a.
La realizzazione DEla recinzione da oltre 40 anni e l'accorpamento di fatto DEla porzione alla proprietà DE convenuto dimostra la sussistenza dei presupposti DEl'usucapione, ossia il corpus, l'animus, e la volontà manifestata di escludere gli altri coeredi dal compossesso.
Anche per detta area, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il frazionamento ai fini DEla distinzione e identificazione catastale.
7.1.3.2. La domanda deve invece essere rigettata con riferimento all'ulteriore parte DE m.n. 381, ossia la porzione posta a sud DEla recinzione che circonda il giardino di (denominata come Controparte_1
381b nell'elaborato all. 1 alla relazione integrativa).
Anche se i testi escussi hanno confermato che solo avrebbe coltivato detta area, in particolare P_ piantandovi alberi da frutto e viti (cfr. risposte a cap. 27 e 28 ) la mera Testimone_1 P_ attività di coltivazione non è in sé idonea a provare il possesso esclusivo, essendo compatibile sia con un titolo convenzionale, sia con la mera tolleranza DE proprietario - e a maggior ragione dei comproprietari, in caso di comunione – non essendo attività idonea ad escludere i terzi dal godimento DE bene.
Può poi osservarsi che non ha provato l'asserito accordo con cui i fratelli gli avrebbero P_
pagina 24 di 35 riconosciuto la proprietà esclusiva DE mappale: i relativi capitoli di prova orale articolati dal convenuto sul punto sono (n. 2 e 33, seconda 183 c.p.c.) sono infatti inammissibili, perché relativi a pattuizione, se intesa come vero e proprio accordo divisionale (a stralcio), da provarsi per documenti.
Laddove intesi come diretti a provare un accordo di natura personale (per cui avrebbe potuto P_ coltivare tutto il fondo m.n. 381, garantendo il passaggio ai fratelli sulla parte di carrareccia ivi ricompresa) i capitoli confermerebbero la non utilità DE possesso all'usucapione esercitato da
, proprio perché fondato su una mera obbligazione personale tra comunisti. P_
Irrilevante poi che abbia chiesto e ottenuto il frazionamento DE mappale, trattandosi di P_ attività formale eseguibile anche su istanza di uno solo dei comproprietari e non integrante esercizio di possesso.
7.2. Al di là DEla domanda avente ad oggetto la c.d. porzione “viola”, già dichiarata inammissibile,
e hanno chiesto in via riconvenzionale dichiararsi l'usucapione di parte DE m.n. 9 e CP_5 P_ dei terreni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114.
7.2.1. Quanto al m.n. 19, non è contestato – ed è comunque stato accertato dalla CTU – che una parte DE m.n. sia stata recintata da (dante causa dei convenuti) e sostanzialmente inglobata nella A_ sua proprietà, venendo accorpata ai beni di proprietà esclusiva di , diventando parte integrante DE Per_3 giardino. Trattasi di una porzione di 226,15 mq – cfr. elaborato all. 1 a relazione integrativa CTU, ove l'area viene descritta come 19b.
La realizzazione DEla recinzione da oltre 40 anni e l'accorpamento di fatto DEla porzione alla proprietà dei convenuti dimostra anche in questo caso la sussistenza dei presupposti DEl'usucapione, ossia il corpus, l'animus e la volontà manifestata di escludere gli altri coeredi dal compossesso.
Anche per detta area, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il frazionamento ai fini DEla distinzione e identificazione castale.
7.2.2. La domanda deve invece essere rigettata con riferimento all'ulteriore parte DE m.n. 19
(identificata in verde nella planimetria allegata alla comparsa di risposta dei convenuti) e con riferimento ai m.n. 113 e 114.
I convenuti hanno rappresentato di aver usucapito detti terreni perché il loro padre e dante causa, Per_3 li avrebbe utilizzati, escludendo gli altri comproprietari, coltivandoli e curandoli.
Anche se taluni dei testi escussi hanno confermato che solo avrebbe coltivato i m.n. 113 e 114 Per_3
(in tal senso le dichiarazioni dei terzisti che curarono l'attività, sig.ri e Tes_2 [...]
, cfr. verbale 21.6.2022 e dei proprietari DE fondo limitrofo, , cfr. verbale Tes_3 Testimone_6
25.10.2022 e verb. Udienza DE 21.12.2022), come detto la mera coltivazione in sé non sarebbe Tes_11 idonea a provare il possesso esclusivo e la chiara e manifesta volontà di escludere gli altri pagina 25 di 35 comproprietari (i testi si sono peraltro limitati a dire di aver visto solo o terzi per conto suo Per_3 coltivare i campi, senza però saper riferire se ciò comportasse anche la chiara volontà di escludere gli altri comproprietari).
Quanto poi alla c.d. parte “verde” DE m.n. 19 i testi escussi non hanno provato l'altro assunto dei convenuti, ossia che anche detta area fosse stata materialmente recintata dal padre: ha Tes_2 ricordato vagamente che vi fosse una recinzione, senza ricordare ove fosse collocata, cfr. risposta a cap.
3; l'altro teste dei convenuti, , non ha parlato di recinzioni e il teste ha Tes_3 Testimone_4 ricordato “vagamente che ci fosse un filare […]”, risp. a cap. 11, ossia una vigna, non atta a DEimitare alcunché; conforme in tal senso la testimonianza di , cfr. risp. a ca. 13, 14 e , risp. a Tes_5 Tes_7 cap. 11. Anche l'altro teste dei convenuti, non ha dichiarato che vi fossero Testimone_10 recinzioni, cf. risp. a cap. 11. Del resto, anche la CTU non ha riscontrato la presenza di particolari DEimitazioni, dovendosi dunque escludere che avesse mai manifestato la chiara volontà A_ excludendi alios, con riferimento alla c.d. porzione verde.
Sempre con riferimento alla c.d. parte verde DE m.n. 19, le dichiarazioni dei testi sono peraltro incerte anche sul corpus: ha affermato di aver visto il sig. che coltivava detta zona – a Tes_2 Per_3 foraggio e curando una vite - ma una o due volte l'anno; , che ha saputo riferire solo per il Tes_3
2013, ha dichiarato di aver eseguito solo lo sfalcio d'erba su tale area;
ha rammentato Tes_7 solo DEla presenza DEla vite, non sapendo riferire se il resto DE campo fosse coltivato anche a foraggio;
ha ricordato la vite e un orto, ma non il foraggio e i suoi ricordi si limitavano a Tes_10 DEle visite occasionali nel corso DEl'anno.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere che coltivasse e curasse, per tutta la sua estensione, la Per_3
c.d. fascia verde, la mera coltivazione non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esclusione dei comproprietari dal godimento DE bene, sicché anche per detto bene, la domanda riconvenzionale dovrà essere rigettata.
8. Alla luce DEl'accoglimento solo parziale DEle domande di usucapione, il compendo ereditario relitto
è dunque costituito dai seguenti beni immobili, siti nel Comune di EN e così censiti: al C.F. di detto Comune: foglio 9, m.n. 19, subb. 3, 6, 7 e 5 (al netto DEla parte usucapita da e CP_5 P_
), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 e m.n. 874, sub. 1 (al netto DEla parte usucapita da ,
[...] Controparte_1 residuando quindi la comunione sull'area corrispondente alla porzione indicata come 874 b e c nell'all.
1 alla relazione integrativa di CTU) e m.n. 381 (al netto DEla parte usucapita da , Controparte_1 residuando quindi la comunione sull'area corrispondente alla porzione indicata come 381b nell'all. 1 alla relazione integrativa di CTU);
e al CT di detto Comune, foglio 7, m.n. 113 e 114. pagina 26 di 35 9. Chiarito quale sia il – residuo – oggetto DEla domanda di divisione, può essere esaminata l'ulteriore domanda degli attori, che hanno chiesto, nell'eseguire la divisione, di determinarsi i conguagli eventualmente reciprocamente dovuti “tenendosi conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 e pari ad 1/24 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub A e B in atto di citazione e di 77/2016 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub C in atto di citazione”.
Gli attori hanno infatti allegato che, dopo la morte di (2010) e prima DEla donazione DE Per_2
6.12.2013 – ossia gli ultimi due atti da cui è derivato l'assetto proprietario - tutti i fratelli ancora P_ in vita ( , , e;
non , che non sottoscrisse l'accordo), con Pt_1 P_ Per_3 CP_7 CP_8 Pt_2 scrittura privata DE 30.11.2023 (doc. 24 attoreo), premesso quale fosse la situazione di contitolarità dei beni e che il sig. “ è residente all'estero e che sarebbe stato necessario integrare la Parte_2 precedente Procura fatta a favore dei fratelli don e , presso lo studio DE notaio CP_7 CP_8
di SA DE GR, solo per intervenire nella donazione” avessero convenuto che “con Per_9 atto da stipulare presso lo studio DE notaio di SA DE GR, i Sigg. Persona_10 Parte_4
e donano ai fratelli e le loro quote di proprietà
[...] Parte_5 A_ P_ sugli immobili sopra descritti e/o così come risultanti da visura catastale aggiornata.
La suddetta donazione non viene fatta per agevolare i soggetti interessati, ne tanto meno per penalizzare i fratelli e ma con la sola intenzione di agevolare il successivo atto di Parte_2 Pt_1
Divisione tra le parti, al fine di evitare conguagli da indicare nell'atto medesimo.
Si precisa altresì che eventuali liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta Donazione dei Sigg. e sia Parte_4 Parte_5 stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , , e . A_ Pt_2 P_ Pt_1
Seguì la donazione DE 6.12.2013 con cui e donarono a e l'1/12 CP_7 CP_8 Per_3 P_ ciascuno sui beni censiti al foglio 9 m. 19, 837, 874 e 381 e 77/1008 ciascuno degli immobili censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114 (i sacerdoti erano infatti titolari, ciascuno DEl'1/12 e dei 77/108).
In citazione gli attori “dichiarando espressamente di accettare e voler profittare degli effetti derivanti dall'accordo DE 30 novembre 2013 (cfr. doc. 24), chiedono che, in sede di divisione e formazione DE progetto divisionale, si tenga conto degli obblighi sorti in capo ai sig.ri e nei A_ P_ loro confronti mediante riconoscimento, a loro favore, DEle quote di proprietà sopra indicate, da assegnare in natura o da liquidare per equivalente monetario” (cfr. pag. 5).
non si è opposto a tale richiesta. e invece sì,deducendo che l'accordo DE P_ CP_5 P_
30.11.2013 dovrebbe dirsi inefficace/invalido per tre motivi:
(i) perché non sottoscritto da;
Pt_2
pagina 27 di 35 (ii) perché non potrebbe modificare i contenuti DEla successiva donazione, priva di condizione o onere, non essendo l'accordo DE 30.11.2013 stato stipulato nella forma DEl'atto pubblico, sicché l'accordo non potrebbe superarne gli effetti (o comunque, la donazione avrebbe avuto effetto novativo rispetto all'assetto derivante dall'accordo de 30.11.2013);
(iii) l'accordo sarebbe inefficace perché per la sua operatività presupponeva il verificarsi di una condizione, ossia che la divisione fosse “concordata” e non giudiziale (cfr. comparsa di risposta, pagg.
7-8). Tali difese sono state reiterate nella conclusionale DE 3.6.2025 (cfr. pag. 15).
Gli attori in prima memoria 183 c.p.c. (pagg. 5-6) hanno dedotto che i rilievi dei convenuti sarebbero superati in ragione DE contesto in cui fu stipulato l'accordo DE 30.11.2023. Dopo l'accettazione DEla Per_ successione di , i fratelli e , sacerdoti e dunque privi di eredi, avrebbero Per_2 CP_7 manifestato di voler cedere le quote di proprietà sugli immobili donandole a tutti i fratelli ancora in vita
(e dunque, , e ); giacché tuttavia e erano già titolari DEle Per_3 Persona_12 Pt_2 Per_3 P_ quote maggiori, optarono per aumentare “formalmente” le loro quote, per facilitare le successive operazioni di scioglimento DEla comunione, con l'intesa tuttavia che nelle successive operazioni di scioglimento i donatari e riconoscessero agli altri fratelli quello che avrebbero ricevuto Per_3 P_ se avessero anch'essi partecipato alla donazione (ossia il 50% di quanto ricevuto).
Gli attori hanno quindi dedotto che con il contratto di donazione si sarebbe “inteso costituire un'interposizione reale di persona”, nel senso che l'attribuzione formale DEle quote di proprietà in favore dei donatari sarebbe stata realmente voluta e perseguita dalle parti, salvo l'obbligo di riconoscere ai fratelli esclusi la metà di quanto ricevuto, sicché l'accordo DE 30.11.2013 dovrebbe essere inteso come un negozio fiduciario.
Sulla base di queste considerazioni, gli attori assumono pertanto che (i) sarebbe superabile l'obiezione circa il difetto di forma, posto che l'accordo fiduciario non soggiacerebbe a particolari requisiti (SU
6459/2020); (ii) la mancata sottoscrizione di non sarebbe rilevante perché l'attore, producendo la Pt_2 scrittura, avrebbe sostanzialmente inteso valersene;
(iii) la donazione non avrebbe novato il precedente accordo, costituendo essa stessa attuazione DE medesimo, non ponendosi in contrasto con lo stesso, insistendo per le proprie istanze, osservando comunque che ciò dovrebbe “avvenire al netto DEle usucapioni maturate” dal solo (conclusionale 3.6.2025, pag. 3). Controparte_1
9.1. Ciò premesso, l'accordo DE 30.11.2013 deve essere interpretato secondo i canoni di cui all'art. 1362 ss. c.c.
Da una lettura DEl'accordo emerge che l'intesa fu raggiunta quando e avevano già CP_8 CP_7 maturato la decisione di donare le quote di loro titolarità a tutti i fratelli (tanto emerge dal riferimento nell'accordo ad una procura per intervenire nella donazione, rilasciata da a conferma che questi, Pt_2
pagina 28 di 35 residente all'estero, avrebbe dovuto essere parte DEla donazione). È dunque credibile la ricostruzione attorea, per cui e fossero inizialmente intenzionati a donare indistintamente le loro CP_8 CP_7 quote ai 4 fratelli ancora in vita, ma avessero avuto un ripensamento sulle modalità per eseguire detta donazione, dopo aver considerato che e erano già – per effetto degli altri passaggi Per_3 P_ riportati al punto 1 – quotisti maggioritari su detti beni.
È dunque ragionevole concludere che, a fronte di tale considerazione, ritenendo che aumentando le quote di tutti i fratelli sui predetti beni si rendesse più disagevole la divisione materiale DEla massa ereditaria, le parti – e in particolare e – avessero inteso chiarire che i donatari CP_8 CP_7 sarebbero stati solo e . Per_3 P_
Ciò è evincibile dal passaggio DEl'intesa ove si chiarisce che “la suddetta donazione suddetta donazione non viene fatta per agevolare i soggetti interessati, ne tanto meno per penalizzare i fratelli
e ma con la sola intenzione di agevolare il successivo atto di Divisione tra le parti, Parte_2 Pt_1 al fine di evitare conguagli da indicare nell'atto medesimo”.
Dalla lettura di detto passaggio e di quello successivo si intuisce altresì che le parti prospettassero che la comunione, una volta eseguita la donazione, venisse sciolta consensualmente, mediante un atto che, in prospettiva, le parti intendevano semplificare, riducendo – per effetto DEla donazione – l'eventuale ammontare dei conguagli spettanti ai soggetti non assegnatari dei beni.
Dal contenuto complessivo DEl'accordo si intuisce che i fratelli tuttavia non intendessero privare Pt_1
e DE controvalore DEle quote donate: tanto emerge dal successivo passaggio ove le parti Pt_2 concordano che “[…] che eventuali liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta Donazione dei Sigg. e Parte_4 Parte_4
sia stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , e CP_8 A_ Pt_2 P_
. Pt_1
La tecnica redazionale sconta la carenza di preparazione giuridica dei fratelli.
Può osservarsi che con il termine “liquidazioni” i fratelli intendessero prefigurarsi due possibilità (i) o che i beni in comunione venissero liquidati in senso stretto, ossia venduti;
(ii) o che venisse liquidata la quota di uno o più fratelli.
Quest'ultima interpretazione è la preferibile, giacché in generale l'accordo e anche la successiva donazione paiono diretti a concentrare la titolarità di quote, nella prospettiva che i beni oggetto DEl'eredità venissero infine assegnati ai vari fratelli, verosimilmente a quelli ancora residenti in zona prossima al compendio ( e ) posto che, nella prospettiva DEle parti, e quali Per_3 P_ Pt_2 Pt_1 quotisti minoritari e non residenti sui luoghi di causa, avevano verosimilmente meno interesse ad ottenere materialmente beni DEla divisione. Tanto trova conferma sia nell'assetto proprietario pagina 29 di 35 antecedente all'accordo di cui si discute, sia ex art. 1362 co. 2 c.c., nel comportamento successivo di e da ultimo in questo giudizio, ove non a caso hanno dichiarato di non desiderare beni in Pt_2 Pt_1 natura, m solo il controvalore monetario.
Chiarito che nel parlare di “liquidazioni” le parti avessero inteso menzionare l'ipotesi di mancata richiesta di assegnazione di beni in natura e, dunque, di liquidazione in denaro DEla quota di uno o più dei due fratelli (verosimilmente e la seconda parte DEl'accordo deve essere intesa in Pt_2 Pt_1 questo senso: laddove uno dei fratelli dovesse optate per la liquidazione in denaro DEla quota, in tal caso si intenderà “come se la suddetta Donazione dei Sigg. e Parte_4 P_ Parte_5 sia stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , , e . A_ Pt_2 P_ Pt_1
Di nuovo, l'accordo va interpretato considerata la carenza di nozioni giuridiche in chi l'ha redatto ma dallo stesso emerge che i fratelli intendessero (i) che la stipulanda donazione sarebbe stata effettiva e reale (ii) solo in caso di futura liquidazione DEle quote di uno o più fratelli in denaro, si sarebbe considerato che e intendevano in realtà beneficiare tutti i fratelli. CP_7 CP_8
Così interpretato l'accordo, può dunque osservarsi che in base a dette intese le parti avessero effettivamente inteso pattuire quanto segue: (a) e avrebbero donato le loro quote CP_7 CP_8 esclusivamente a e;
(b) nel caso in cui, in sede di divisione, uno dei fratelli avesse optato Per_3 Pt_2 per non ricevere beni in natura, nel “liquidare” la sua quota gli altri fratelli avrebbero considerato come se la donazione fosse stata fatta in modo equo e indistinto, ossia si sarebbero impegnati a corrispondergli il controvalore monetario DEla quota che sarebbe loro spettata, se la donazione fosse stata eseguita anche in loro favore.
In ultima analisi, l'unica interpretazione plausibile e utile a dare un qualche effetto (ex art. 1367 c.c.) all'intesa, pacificamente sottoscritta da 5 degli allora 6 fratelli – incluso pure, pacificamente, il P_ dante causa di - è che con l'accordo DE 30.11.2013 i fratelli che sarebbero Persona_13 risultati donatari per effetto DEla donazione che sarebbe stata stipulata di lì a breve ( e ) Per_3 P_ si impegnavano a corrispondere a uno degli alti fratelli, nel caso in cui questi non avesse inteso chiedere l'assegnazione di beni in natura, il controvalore DEla quota che e CP_7 CP_8 originariamente avevano inteso comunque donargli.
L'accordo DE 30.11.2013 non è dunque – come dedotto dagli attori – un negozio fiduciario in senso stretto, perché per effetto DElo stesso le parti non intendevano prevedere l'impegno a ritrasferire in un secondo momento le quote donate di lì a breve da e a e , ma CP_7 CP_8 Per_3 P_ unicamente l'impegno, a carico di e , laddove avessero inteso, nell'ottica di una futura Per_3 P_ divisione, ottenere l'assegnazione di beni in natura, di riconoscere il controvalore DEle quote loro donate “in più” ai fratelli non assegnatari. pagina 30 di 35 Dall'accordo DE 30.11.2013 origina pertanto unicamente un'obbligazione di natura personale tra i fratelli/coeredi.
9.2. Così qualificata l'intesa DE 30.11.2013 e individuati i suoi effetti, sono quindi infondati i rilievi di e . CP_5 P_
9.2.1. Anche se l'accordo DE 30.11.2013 non fu stipulato anche da , l'accordo e in particolare la Pt_2 pattuizione da cui scaturisce l'obbligo a carico di – e dei suoi eredi – e di di Per_3 P_ riconoscere il controvalore DEla quota donata “in più” veniva previsto a vantaggio di “tutti i fratelli
”. In parte qua, l'accordo ha quindi natura di contratto (anche) a favore DE terzo non firmatario P_
(ossia ) ex art. 1411 ss. c.c. che ha dunque correttamente deciso di valersene in questo giudizio. Pt_2
9.2.2. L'accordo non è superato dalla successiva donazione, perché con la stessa – per effetto DEla quale effettivamente tutte le quote già di e venivano donate a e - non CP_7 CP_8 Per_3 P_ si superava il parallelo impegno dei fratelli e a restituire in un secondo momento il Per_3 P_ controvalore economico DEle quote.
Né l'accordo è incompatibile o teso a modificare la successiva donazione, limitandosi a prevedere una parallela obbligazione a carico dei donatari che al più potrebbe costituire un semplice “peso” DEla stessa donazione, di cui donanti e donatari erano comunque già consapevoli.
Non può poi dirsi che la donazione abbia effetto novativo, non avendo le parti provato che nella stessa fosse menzionata l'intesa DE 30.11.2023 e che le parti DEla donazione avessero inteso novare le obbligazioni ivi previste (effetto novativo che comunque non potrebbe aver effetto verso e , Pt_1 Pt_2 che non furono parti DEla successiva donazione).
È poi opportuno segnalare che la circostanza che la donazione fu stipulata da donanti e donatari nella consapevolezza di tale obbligazione di carattere personale a carico dei secondi, discendente dall'ulteriore accordo, non comporta il venir meno DElo spirito di liberalità DEla donazione conclusa da e in favore di e – anche se nessuna parte ha adombrato tale CP_7 CP_8 Per_3 P_ evenienza, che peraltro comporterebbe la nullità DEla donazione, per difetto di liberalità.
Si ricorda infatti che “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità DE beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità DEla donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo DEla liberalità ovvero, incidendo sulla causa DE negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione DE negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.” (Cass. Sez. II, ord. n. 28857 DE 19/10/2021). pagina 31 di 35 Inoltre, la donazione ha comunque comportato l'arricchimento di e , avendo aumentato Per_3 P_ le quote di titolarità dei medesimi, agevolandoli comunque potenzialmente in sede di divisione, poiché in quanto titolari DEle quote maggiori, in sede di divisione avrebbero diritto – rispetto agli altri fratelli
– di vedersi assegnati i relativi beni, ex art. 720 c.c.
9.2.3. Non può poi dirsi che l'accordo DE 30.11.2013 fosse “condizionato”, sospensivamente o risolutivamente, a che la divisione avvenisse in sede stragiudiziale.
I convenuti fondano tale conclusione sul riferimento all'inciso “liquidazioni da concordare”. Tale inciso non è tuttavia dirimente, anzitutto perché si riferisce al più alle sole “liquidazioni” da intendersi come decisione di uno dei fratelli di non ottenere l'assegnazione di beni in natura;
tale decisione può intervenire e eventualmente essere “concordata” dalle parti anche nell'ambito di una divisione giudiziale.
A prescindere da ciò, da tale inciso può al più assumersi che le parti prospettassero una soluzione stragiudiziale DEle controversie, ma non che intendessero condizionarne gli effetti DEl'accordo al solo caso di divisione giudiziale.
9.3. Chiarito che l'accordo DE 30.11.2013 è valido ed efficace, deve tuttavia osservarsi che è infondata la pretesa degli attori di vedersi assegnare le quote di proprietà donate “in più” a e “in Per_3 P_ natura”, perché dall'accordo DE 30.11.2013 non discendeva l'obbligo a carico di e di Per_3 P_ ritrasferire le quote.
Al più gli attori avranno diritto a che e (e dunque i di lui eredi) gli corrispondano il P_ Per_3 controvalore, al momento DEla divisione, DEle quote ricevute in più da e (o più CP_7 CP_8 esattamente, DEle quote che questi ultimi avevano inteso originariamente donare anche a e . Pt_2 Pt_1
Quindi, avendo e donato i loro 2/12 dei beni censiti al foglio 9, n. 19, 837, 874, 381 e CP_8 CP_7
154/1008 degli immobili censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, trasferendo l'1/12 e i 77/1008 ciascuno a e , deve ritenersi che e avrebbero inteso donare l'1/24 dei beni censiti P_ Per_3 CP_8 CP_7 al foglio 9 ciascuno a ognuno dei quattro fratelli e i 38,5/1008 ciascuno dei beni censiti al foglio 7.
, e , eredi di , saranno tenuti, per effetto DE perfezionamento DEla P_ CP_5 P_ Per_3 divisione, a corrispondere il controvalore dei predetti beni, nella misura di 1/24 , 1/24 P_ CP_5
e per i beni censiti al foglio 9 e di 38,5/1008 e 38,5 e dei beni di P_ P_ CP_5 P_ cui al foglio 7, in favore di e (intesi come parti unitarie;
a al singolo attore spetterà la metà Pt_1 Pt_2 DEl'1/24 e la metà dei 38,5/1008 a ciascuna DEle altre parti).
Deve poi evidenziarsi che detto controvalore è relativo comunque ai beni in comunione al momento DEla “liquidazione” in senso atecnico, ossia DEla divisione: giacché è stata dichiarata l'usucapione di parte dei beni – e comunque già al 30.11.2013 era maturato il possesso utile ad usucapire degli stessi, pagina 32 di 35 per effetto DE quale in questa sede è stata dichiarata l'usucapione - il controvalore sarà dovuto solo con riferimento ai beni al netto DEle porzioni di cui è stata dichiarata l'usucapione, tanto in favore di
, quanto in favore degli eredi di . P_ Per_3
Trattasi dunque una posta debitoria di cui tenersi conto ex art. 723 c.c. e che, integrando un debito tra coeredi sorto in dipendenza dei rapporti di comunione, andrà imputato dai convenuti alle loro quote, ex art. 724, co. 2 c.c.
10. La proposizione DEla domanda su esaminata ha reso ammissibile la richiesta di rimborso da parte di DEle spese per il rifacimento DE tetto DE bene al m.n. 837, spese che, se Controparte_4 effettivamente dirette alla conservazione di detto bene, costituirebbero un debito tra coeredi di cui tenere conto ex art. 723 c.c.
Il convenuto ha in effetti documentato degli esborsi (doc. 14, allegato a prima 183; irrilevante a provare alcunché l'ulteriore documentazione impropriamente allegata alle note ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza DEl'1.4.2025)
ha tuttavia contestato (2a 183 c.p.c., pag. 5), la congruità DEle spese. La causa deve Controparte_1 dunque essere rimessa sul ruolo anche per valutare l'effettiva utilità degli interventi eseguiti e di cui è documentato l'esborso alla conservazione DE bene, in considerazione DEle condizioni DEl'immobile a seguito DE crollo, pure documentate (doc. 19 convenuti e ) e non CP_5 Controparte_4 specificatamente contestate e la congruità dei costi allegati.
11. Per la predetta operazione, per l'esecuzione dei frazionamenti e per le stime propedeutiche alla divisione la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
12. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e e avente CP_5 Controparte_4 ad oggetto “tutta la fascia (viola), larga m.1, DE mapp 381 che costeggia il mapp. 419 (Comune di
EN fg. 9)”;
ii) in parziale accoglimento DEle domande riconvenzionali di : Controparte_1
a) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, DE bene immobile sito nel Comune di EN
(VI), così catastalmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: Foglio 9, m.n. 874, sub. 2;
b) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, di parte dei terreni siti in EN (Vi) pagina 33 di 35 attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 874 sub. 1, per una consistenza di 236,19 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente Persona_1 sentenza e ivi denominata come 874a;
c) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, di parte dei terreni siti in EN (Vi) attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 381, per una consistenza di 83,76 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente sentenza e ivi Persona_1 denominata come 381a;
iii) in parziale accoglimento DEle domande riconvenzionali di e , accerta e CP_5 Controparte_4 dichiara che nato a [...] il [...] e , nato a Controparte_4 CP_5
SA DE GR (VI) il 28.8.1974, sono unici ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ventennale e per la quota DEl'1/2 ciascuno, di parte dei terreni siti in EN (Vi) attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 19, per una consistenza di 226,15 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU
depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente sentenza e ivi denominata Persona_1 come 19b; iv) rigetta per il resto le domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'usucapione di bene in comunione, proposte da e e;
Controparte_1 CP_5 Controparte_4
v) ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio DE Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta dei punti ii) e iii) DE dispositivo DEla presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei convenuti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
vi) accertata e dichiarata la validità ed efficacia DEl'accordo DE 30.11.2003 (doc. 24 attoreo), accerta e dichiara che:
(a) è tenuto a corrispondere a e il controvalore economico, al Controparte_1 Pt_2 Parte_1 momento DEla divisione, DEl'1/24 dei beni censiti al foglio al foglio 9, n. 19, 837, 874, 381 e dei
38,5/1008 dei beni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, tuttora in comunione, debito da imputare alla sua quota, ex art. 723-724 c.c.
(b) e sono tenuti a corrispondere a e il controvalore CP_5 Controparte_4 Pt_2 Parte_1 economico, al momento DEla divisione, DEl'1/24 dei beni censiti al foglio al foglio 9, n. 19, 837, 874,
381 e dei 38,5/1008 dei beni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, tuttora in comunione, debito da imputare alla loro quota, ex art. 723-724 c.c. pagina 34 di 35 vii) rimette sul ruolo la causa, come da separata ordinanza, riservando la pronuncia DEle spese di giudizio alla sentenza definitiva.
Vicenza, 1° agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona DE Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5246 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. DE 2.4.2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quest'ultimo in persona DE proprio procuratore generale (C.F. ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Zanotto (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Fonte (TV), Via Villapiana, 4/1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attori- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Controparte_1 C.F._5
Stragliotto (C.F. ) (C.F. ) e C.F._6 Controparte_2 C.F._7
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio Controparte_3 C.F._8 in SA DE GR (VI), Piazzale Trento, 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._9 CP_5
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Roberto Favero (C.F. C.F._10
e Silvia Viero (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._11 C.F._12 presso il loro studio in SA DE GR (VI), Largo Parolini, 103, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
- convenuti -
pagina 1 di 35 e
OGGETTO: usucapione/divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. DE 2.4.2025 si riscontrava il deposito DEle note ex art. 127ter c.p.c. DE 31.3.2025 in cui gli attori così precisavano le proprie conclusioni:
“In via principale:
• dichiararsi, con sentenza non definitiva, l'usucapione, a favore DE convenuto sig.
[...]
, degli immobili adiacenti la propria abitazione e identificati ai mm. 874 sub. 1 (nella P_ porzione denominata “874 a” nell'elaborato grafico doc. 1 prodotto assieme alla relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 6 dicembre 2024), 874 sub. 2 e 381;
• accogliersi, con sentenza non definitiva, la richiesta di usucapione proposta dai convenuti sig.ri
e con esclusivo riferimento alla porzione denominata “19 b” CP_5 P_ nell'elaborato grafico doc. 2 prodotto assieme alla relazione depositata dal C.T.U. in data 5 settembre 2024, con rigetto di qualsiasi ulteriore o diversa domanda, istanza ed eccezione proposta;
• disporre lo scioglimento DEla comunione ereditaria insistente sui beni indicati in atto di citazione
e, accertatane la natura ed il valore, disporre, ex artt. 789 c.p.c. e 194 disp. att. c.p.c., un progetto divisionale per l'assegnazione, in natura e/o in controvalore, a favore di ciascun avente diritto, DEla proprietà esclusiva DEla quota ad esso spettante, determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi, tenendo conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 e pari ad 1/24 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub A e B in atto di citazione e di 77/2016 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub C in atto di citazione;
• disporre l'attribuzione degli immobili ai condividenti aventi diritto alla quota maggiore ai sensi e per gli effetti DEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondere a titolo di conguaglio a favore degli odierni attori;
• ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n. 14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• in subordine, condannare comunque i convenuti a versare agli attori l'equivalente monetario DE valore DEle quote di proprietà di 1/24 ciascuno degli immobili sopra indicati sub A e B e di
77/2016 degli immobili sopra indicati sub C, in ragione DEle obbligazioni derivanti dall'accordo DE 30 novembre 2013, nella misura che verrà determinata in corso di causa anche a seguito DEl'espletanda C.T.U.; pagina 2 di 35 • con vittoria di spese di lite, e con spese di C.T.U. da porre definitivamente a carico dei soli convenuti sig.ri , e in parti uguali. Controparte_1 P_ CP_5
In via istruttoria:
• si insiste per l'accoglimento DEle istanze istruttorie già formulate sia in atto di citazione che nei successivi scritti difensivi e non ammesse o non ancora assunte.”
Si riscontrava il deposito DEle note DE 31.3.2025 in cui così precisava le conclusioni: Controparte_1
“In via principale:
• previa rimessione in istruttoria, a modifica DEl'ordinanza DE 03 gennaio 2022 ammettersi le istanze istruttorie richieste dalla difesa DE sig. e non accolte, anche mediante Controparte_1 escussione degli ulteriori testi ivi indicati e non sentiti.
In via subordinata:
• accertato che il sig. ha esercitato per oltre vent'anni – e, precisamente, dal 1970 Controparte_1
– un possesso accompagnato dall'animus rem sibi habendi di carattere esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato sugli immobili così catastalmente censiti:
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto fabbricati, foglio 9, m.n. 874 sub. 1, nella porzione denominata “874 a” e rappresentata graficamente nell'elaborato doc. 1 allegato all'integrazione DE 6 dicembre 2024 depositata dal C.T.U. geom. ed ivi descritta a Persona_1 pagg. 3 e 4, DEimitata ad ovest dal confine coi mm.nn 418 e 19, a nord da una siepe (da ritenersi compresa nella proprietà DE sig. ) e dalla linea che, procedendo parallelamente, Controparte_1 termina con la carrareccia che conduce al m.n. 19, e ad est dal prolungamento immaginario verso nord DEla rete che separa il m.n. 382 dalla stessa carrareccia;
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto fabbricati, foglio 9, m.n. 874 sub. 2;
Comune di EN (VI – cod. F829) – catasto terreni, foglio 9, m.n. 381;
• dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi, l'acquisto DEla proprietà per usucapione a favore DE sig. dei Controparte_1 predetti immobili, avvenuto comunque in epoca antecedente al 31 dicembre 2010, giorno di apertura DEla successione DE fratello sig. ; Persona_2
• di conseguenza, ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n.
14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• con vittoria di spese di lite.
• rigettarsi le domande di usucapione promosse dai convenuti sig.ri e in CP_5 P_ quanto infondate in fatto e in diritto, eccezion fatta per la porzione denominata “19 b” e pagina 3 di 35 rappresentata graficamente nell'elaborato doc. 1 allegato all'integrazione DE 6 dicembre 2024 nonché nell'elaborato doc. 2 allegato alla relazione DE 5 settembre 2024 depositate dal C.T.U. geom. ; Persona_1
• disporsi la rimessione in istruttoria per l'ulteriore prosecuzione DE giudizio e disporre quindi lo scioglimento DEla comunione ereditaria intercorrente sui beni indicati nell'atto di citazione dei sig.ri e e che residueranno all'esito DEl'accoglimento DEle domande di Parte_1 Pt_2 usucapione e, accertatane la natura ed il valore, disporre un progetto divisionale per
l'assegnazione, in natura e/o in controvalore, a favore di ciascun avente diritto, DEla proprietà esclusiva DEla quota ad esso spettante, determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi;
• in caso di comoda divisibilità, disporre la divisione in relazione alle singole quote assegnando i vari lotti tenendo conto DEla prossimità dei terreni già di proprietà di ciascun condividente, mentre, in caso contrario, disporsi l'attribuzione ai sensi e per gli effettiDEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte a titolo di conguaglio;
• condannare i condividenti che si dovessero trovare nel possesso, detenzione e/o godimento dei beni assegnati in natura a rilasciarli liberi e sgomberi da persone e cose, anche interposte;
• ordinare la trascrizione DEl'emanando provvedimento ai sensi DEl'art. 2643, n. 14, c.c., presso la competente Conservatoria RR.II. di SA DE GR e la relativa annotazione e voltura catastale, con esonero DE Conservatore da ingerenze e responsabilità;
• con vittoria di spese di lite.”
Si riscontrava deposito DEle note DEl'1.4.2025 in cui e così precisavano le P_ CP_5 conclusioni:
“in via preliminare riconvenzionale di merito (usucapione):
1) accertarsi l'intervenuto esclusivo possesso con le caratteristiche tutte DEl'usucapione ultra ventennale, a favore di e, in successione, dei suoi eredi, ed , in A_ Controparte_4 CP_5 relazione ai mapp. n. 113 e 114 (Comune di EN, fg. 7) ed alle porzioni DE mapp. 19, limitatamente alle due fasce (verde ed arancione) e altresì per tutta la fascia (viola), larga m.1, DE mapp 381 che costeggia il mapp. 419 (Comune di EN fg. 9); per l'effetto, dichiararsi
[...]
ed (eredi di ), congiuntamente proprietari unici ed esclusivi dei P_ CP_5 A_ suddetti beni (dei quali già sono comproprietari in quota come in atti), nella loro totalità o nella diversa consistenza accertata, previo eventuale frazionamento ed ordinarsi al Conservatore la trascrizione DE provvedimento, con esonero da responsabilità.
pagina 4 di 35 2) rigettarsi la domanda di usucapione formulata da , in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto. nel merito principale:
3) tenuto conto degli esiti DEle rispettive domande riconvenzionali di usucapione, accertarsi la natura ed il valore di tutti i beni immobili ricadenti ancora in comunione, identificati in corso di causa e nella espletanda CTU, e conseguentemente disporsi lo scioglimento DEla comunione su tali beni mediante predisposizione di progetto divisionale ex art 789 c.p.c. e 194 att. disp. c.p.c. che tenga conto DEla comoda divisibilità o indivisibilità degli immobili in comunione: per l'effetto, determinarsi gli assegni divisionali spettanti a ciascun quotista, in natura, salvo conguaglio, in ragione DEla quota spettante a ciascuno di essi, sulla base di quanto risulta dagli atti, determinando eventuali costituende servitù di passaggio e la loro estensione, in ragione di quanto dovesse risultare anche dall'istruttoria;
4) rigettarsi la richiesta attrice di determinazione DEle quote spettanti o DE loro controvalore, sulla base DEl'accordo privato di data 30/11/2013, previo accertamento DEla sua invalidità/inefficacia;
5) in denegato subordine, qualora fosse ritenuto efficace (ai fini DEla rideterminazione DE valore DEle quote) l'accordo 30/11/13, disporsi comunque in sua applicazione lo scioglimento DEla comunione nella sua consistenza accertata (tenuto conto degli esiti DEle rispettive domande riconvenzionali) e la determinazione degli assegni divisionali in natura, salvo conguaglio, a ciascuno dei quotisti;
6) in estremo subordine (previo accertamento – o meno – DEle rispettive richieste di usucapione e di inapplicabilità – o meno - DEl'accordo 30/11/13), qualora fosse ritenuta la indivisibilità degli immobili oggetto DEla comunione, ovvero di alcuni di essi, procedersi alla assegnazione per l'intero degli immobili non divisibili, preferibilmente al coerede o ai coeredi con quota maggiore o che ne facessero richiesta, con addebito DEl'eccedenza, condannando i condividenti che si dovessero trovare nel possesso, detenzione, godimento dei beni a loro non assegnati a rilasciarli liberi e sgomberi da cose o persone anche interposte;
solamente nel caso in cui nessuno di essi richiedesse l'assegnazione degli immobili indivisibili, darsi luogo alla vendita con attribuzione a ciascun comproprietario DEla quota in denaro spettantegli;
7) in ogni caso, accertata la natura conservativa DEle opere di ripristino sul bene comune (mapp.
n.837) eseguite da , condannarsi gli altri comunisti a rimborsare a Controparte_4 Controparte_4 le somme a loro imputabili, in ragione DEle rispettive quote di proprietà sul bene comune, calcolate sull'importo globale di € 16.242,90 o sulla diversa somma che sarà di giustizia ritenuta.
Disporsi la trascrizione DEl'emanando provvedimento.
Con salvezza di spese e competenze e con le spese tecniche a carico DEla massa comune.
pagina 5 di 35 In via istruttoria: ci si richiama a tutte le produzioni ed istanze istruttorie già formulate, opponendosi all'ammissione degli avversari capitoli di prova formulati, per i motivi di cui agli atti, compresi i capitoli già non ammessi dal Giudice.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano il fratello , i nipoti Controparte_1
e e la cognata (quali eredi di , altro Controparte_4 CP_5 Controparte_6 A_ fratello degli attori, deceduto in SA DE GR l'11.12.2019) deducendo che:
- , , e erano comproprietari dei seguenti beni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 A_ immobili:
A. per le quote di 1/12 , 1/12 , 2/12 , 8/12 , dei beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 A_ censiti al catasto fabbricati DE Comune di EN (Vi), al foglio 9, m. n. 19 subb. 3, 6, 7 e 5
(quest'ultimo, bene pertinenziale non censibile), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 (quest'ultimo, bene pertinenziale non censibile),•m.n. 874 subb. 1 e 2;
B. per le quote di 1/12 , 1/12 , 2/12 , 8/12 , dei beni Parte_2 Parte_1 Controparte_1 A_ censiti al catasto terreni DE Comune di EN, foglio 9, m.n. 381;
C. per le quote di 77/1008 , 77/1008 , 490/1008 , 364/1008 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, dei beni censiti al catasto terreni DE Comune di EN, foglio 7, m.n. 113 e 114; A_
- le quote di proprietà dei predetti beni risultavano così pervenute:
(i) l'1/4 DEla piena proprietà degli immobili sub. C (per 36/1008 ciascuno) per successione ab intestato dalla madre deceduta in SA DE GR il 31.8.1957, quota devoluta ai figli Persona_4
, , , e;
P_ Pt_1 Pt_2 Per_3 CP_7 CP_8 Per_2
ii) un altro 1/4 dei beni C per successione DElo zio (fratello DE padre) , deceduto Persona_5
a EN l'8.2.1966, interamente devoluta per testamento ai nipoti , e Per_2 Per_3 Controparte_1 per la quota di 84/1008 ciascuno;
(iii) per un'altra quota di 1/4 dei beni C per successione DEla zia (sorella DE padre) Persona_6
, deceduta a EN il 25.2.1978, interamente devoluta per testamento ai nipoti e
[...] Per_3
per la quota di 126/1008 ciascuno;
Per_2
(iv) per un'altra quota di 1/4 dei beni sub C per successione DElo zio (fratello DE padre) Per_7
, deceduto in SA DE GR il 15.11.1991, devoluta per testamento al solo ,
[...] Controparte_1 per 252/1008;
(v) per successione ab intestato DE fratello , deceduto in SA DE GR il 31.12.2010, in Per_2 forza DEla quale avevano acquisito:
(a) l'1/2 DEla piena proprietà degli immobili A e B, interamente devoluti ai fratelli , P_ Pt_1
pagina 6 di 35 , , e , divenuti quindi titolari DEla quota di 1/12 ciascuno;
Pt_2 Per_3 CP_7 Persona_8
(b) 246/1008 DEla proprietà sugli immobili C, interamente devoluti ai fratelli , P_ Pt_1 Pt_2
, e , per la quota di 41/1008 ciascuno;
Per_3 CP_7 Persona_8
(vi) giusto atto di donazione DE 6.12.2013 con cui i fratelli e , sacerdoti, Controparte_9 Persona_8 donavano:
(a) l'1/12 DEla piena proprietà di ciascuno (e così, per la complessiva quota di 2/12) degli immobili sub
A e B, ai fratelli e , che acquistavano dunque le quote di 1/12 ciascuno di detti beni;
P_ Per_3
(b) 77/1008 DEla piena proprietà di ciascuno (e così, per la complessiva quota di 154/1008) degli immobili sub C, donata ai fratelli e per le quote di 77/1008 ciascuno;
P_ Per_3
- era deceduto l'11.12.2019, lasciando quali eredi legittimi la moglie e i A_ Controparte_6 figli e;
al momento DEla notifica DEla citazione non risultava che gli stessi P_ CP_5 avessero accettato espressamente o rinunciato all'eredità DE de cuius ; Per_3
- il procedimento di mediazione non aveva dato esito positivo.
Gli attori agivano per lo scioglimento DEla comunione ereditaria insistente sugli immobili, chiedendo, previa stima, redigersi un progetto divisionale per l'attribuzione in natura o in controvalore monetario dei beni. Chiedevano, in ragione DEl'esiguità DEle quote di proprietà degli attori, onde evitare frazionamenti pregiudicanti il valore complessivo DE compendio, di disporsi l'attribuzione ai condividenti aventi diritto alla quota maggiore, determinandosi le somme da corrispondere a conguaglio e manifestando di non desiderare di ricevere la propria quota in natura.
Precisavano, tuttavia, che il 30.11.2013 i fratelli , , e avevano CP_7 CP_8 Per_3 P_ Pt_1 sottoscritto un accordo di pochi giorni precedente la menzionata donazione DE 6.12.2013 (con cui e avevano donato a e le quote su indicate), stabilendo che “eventuali CP_7 CP_8 P_ Per_3 liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta
Donazione dei Sigg. e sia stata fatta in modo equo ed Parte_4 Parte_5 indistinto a tutti i fratelli , , e . Deducevano che, in ragione di detto A_ Pt_2 P_ Pt_1 accordo, e avrebbero dovuto riconoscere e corrispondere agli attori, in sede di Per_3 P_ divisione, il controvalore DEle quote di 1/24 DEla piena proprietà degli immobili sub. A e B e di
77/2016 (rectius, 1008) DEla piena proprietà degli immobili sub C, ovverosia quelle che costoro avrebbero ricevuto ove avessero anch'essi partecipato all'atto quali donatari “in modo equo ed indistinto”. Gli attori esponevano di voler accettare e profittare degli effetti derivanti dall'accordo, chiedendo che, in sede di divisione e formazione DE progetto, si tenesse conto degli obblighi sorti in loro favore, mediante riconoscimento, a loro favore, DEle quote di proprietà sopra indicate, da assegnare in natura o da liquidare per equivalente monetario o, in subordine, chiedevano condannarsi i pagina 7 di 35 convenuti a versare agli attori l'equivalente monetario DE valore DEle quote sopra rappresentate e dovute in forza DEl'accordo. Chiedevano altresì fissarsi un termine ex art. 481 c.c. – 749 c.p.c. affinché
, e dichiarassero se intendessero accettare o meno Controparte_6 Controparte_4 CP_5
l'eredità di . A_
2. Si costituiva tempestivamente , dando atto che gli immobili risultavano formalmente Controparte_1 intestati ai fratelli secondo le quote indicate dagli attori e per le provenienze dagli stesse P_ ricostruite. Deduceva tuttavia di aver usucapito parte degli immobili. In particolare, premesso di essere proprietario esclusivo dei beni censiti al foglio 9, m.n. 382 e 218, ove risulta edificata l'abitazione in cui risiede da cinquant'anni, deduceva che:
- da allora e sino all'attualità aveva esercitato un possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto sugli immobili adiacenti, identificati ai m.n. 874 sub. 1, 874 sub. 2 e 381. In particolare, chiariva di aver realizzato da circa cinquant'anni una recinzione sul confine che separa il m.n. 874 dai mm.nn. 19 e
418, proseguente lungo il limite tra il m.n. 381 ed il m.n. 418 fino al punto in cui, a sud, incontra la strada sterrata che collega il vertice nord-est DE m.n. 419 con la pubblica via, rendendo le predette porzioni di terreno parte integrante DE giardino DEla propria abitazione;
- a sud DEla strada sterrata che collega il m.n. 419 con la pubblica via, coltivava da oltre P_ cinquant'anni sia il terreno di cui al m.n. 218, di sua proprietà esclusiva, che l'ulteriore porzione rappresentata da l m.n. 381, esercitando in via esclusiva un potere di fatto corrispondente all'esercizio DE diritto di proprietà in maniera pubblica, pacifica, continua e ininterrotta.
In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'acquisto DEla proprietà esclusiva, per usucapione ventennale (i) sugli immobili identificati dai mm.nn. 874, subb. 1 e 2, e 381. Ribadito di aver intercluso il giardino DEla propria abitazione dal 1972 piantando una siepe e realizzando una recinzione, chiariva che i predetti terreni avevano di fatto sempre costituito il giardino DEla propria abitazione, e che verso la fine degli anni '70 ampliava la propria abitazione realizzando sul terreno ora identificato dal m.n.
874 sub. 2 la porzione di edificio di cui al m.n. 874 sub. 1, chiedendo successivamente, il 29.4.1986 la sanatoria, concessa con concessione DE 1.7.1998;
(ii) sull'ulteriore porzione DE m.n. 381, da sempre personalmente coltivata dal sig. con Controparte_1 alberi da frutto, viti e ortaggi: deduceva in particolare di aver piantato, in prossimità DE vertice nord DE m.n. 381, circa cinquant'anni prima dall'avvio DE giudizio, un susino, proseguendo verso sud con un filare di viti, piante curate e lavorate personalmente dal convenuto, che ne aveva raccolto i frutti per sé e per la sua famiglia. Chiariva che per coltivare susino e vitigno aveva di fatto occupato e posseduto il terreno sino alla linea di demarcazione DE confine tra il m.n. 381 e il m.n. 419, posto ad una distanza di circa 2 metri dalle piante, spazio indispensabile per le quotidiane operazioni di potatura, cimatura, pagina 8 di 35 legatura, trattamento, innaffiatura, e raccolta dei frutti. Chiedeva, eventualmente previo espletamento DEla CTU al fine di individuare i confini catastali dei terreni su cui l'attore aveva esercitato il possesso, dichiararsi l'acquisto per usucapione dei predetti beni, da escludersi dunque dalla comunione ereditaria e dalla richiesta di divisione.
Non si opponeva alla domanda di scioglimento DEla comunione ereditaria sui beni che fossero residuati dalla domanda di usucapione, chiedendo redigersi progetto divisionale per l'assegnazione in natura e/controvalore e in caso di comoda divisibilità dei beni caduti in successione ne chiedeva la divisione in relazione alle singole quote, assegnando i vari lotti tenendo conto DEla prossimità dei terreni già di proprietà di ciascun condividente, con indicazione di eventuali necessarie servitù di passaggio. In caso contrario, chiedeva ne venisse disposta l'attribuzione ai sensi e per gli effetti DEl'art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte a titolo di conguaglio.
3. Si costituivano pure tempestivamente e . Davano atto DEla morte DEla madre, P_ Parte_1
, prima DEla notifica DEla citazione ma di costituirsi sia quali eredi DE padre Controparte_6 Per_3 sia DEla madre. Ritenuta quindi superata la domanda di fissazione di termine per l'accettazione DEl'eredità DE padre, aderendo alla ricostruzione degli attori sulle quote di proprietà dei beni e sulle provenienze, dichiaravano di aderire alla domanda di divisione, deducendo tuttavia di aver usucapito parte dei beni oggetto di domanda e di ritenere invalido/inefficace inapplicabile l'accordo privato DE
30.11.2013, menzionato dagli attori.
In fatto esponevano che i beni in comunione sarebbero un insieme di edifici residenziali e rustici, con aree pertinenziali e, più nel dettaglio, per quanto riguarda i beni censiti al foglio 9: quello individuato al m.n. 837 sarebbe un rustico con area pertinenziale;
il n. 19 una stalla, edificio abitativo e area pertinenziale;
il n. 874 una porzione di edificio ed area scoperta, il 381 una fascia di terreno agricolo.
Deducevano di aver usucapito parte DE mapp. 19.
Osservavano che risultavano in comunione altri due terreni censiti al foglio 7, mapp. 113 e 114, pure questi oggetto di domanda di usucapione, per l'intero.
A sostegno DEla domanda di usucapione deducevano che:
- a partire dal 1972 il defunto , che risiedeva con la famiglia (tra cui i figli e A_ P_
) nell'immobile censito al mapp. 418 (non oggetto di causa) aveva esercitato l'attività di CP_5 coltivatore diretto occupandosi, in modo esclusivo, di ogni attività inerente i terreni m.n. 113-114, provvedendo a sfalciarli, seminarli e coltivarli, facendo propri i frutti e, in generale, ad ogni attività di gestione, sopportando i relativi oneri, nell'ambito DEla conduzione DEl'azienda agricola, coadiuvato dal figlio , negli anni più recenti e fino all'attualità; P_
- dal 1972 nessuno degli altri comproprietari si sarebbe interessato dei terreni o avrebbe impedito di pagina 9 di 35 utilizzarli esclusivamente a;
anzi questi si sarebbe opposto al possesso esercitato uti singulis; Per_3
- sempre dal 1972, avrebbe esercitato in via esclusiva il possesso ad usucapione con riguardo a Per_3 due porzioni DEl'area m. n. 19, adiacenti alla propria abitazione, distinta in arancione e verde in una mappa inserita in comparsa di costituzione: la fascia arancione veniva posseduta in modo esclusivo quale estensione naturale DE proprio giardino privato (censito al mapp. 418), venendo inglobata anche fisicamente al proprio mappale da , che erigeva una muretta di recinzione, tuttora esistente;
Per_3 avrebbe poi posseduto la diversa area segnata in verde destinandola, sin dal 1972, a coltivazione di vigneti e foraggio, a proprio esclusivo uso e consumo, DEimitandola pure con una recinzione e pali di sostegno, tuttora presenti. Avrebbe quindi sottratto detti terreni alla disponibilità degli altri comproprietari.
Deducevano quindi che avesse maturato i presupposti per l'usucapione ultraventennale, in A_ ragione DE dedotto possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, e di intendere agire, anche in successione DE padre, per il riconoscimento DEl'intervenuto acquisto per usucapione dei mapp. 113-
114 e, previo frazionamento, DEle porzioni DE mapp. 19 citate, da escludersi dunque dalla comunione e dalla domanda di divisione.
Svolgevano poi eccezione di inefficacia/invalidità DEl'accordo privato DE 30.11.2013, per tre motivi:
(i) anzitutto perché l'accordo non sarebbe stato sottoscritto anche da;
(ii) poi perché siffatto Pt_2 accordo non potrebbe modificare i contenuti DEla successiva donazione, come voluto dagli attori, perché privo dei requisiti minimi di forma previsti dall'accordo (la donazione) che sostanzialmente si sarebbe voluto modificare;
(iii) infine, perché l'efficacia DEla scrittura privata sarebbe stata subordinata ad una condizione, non avverata, vale a dire che i fratelli arrivassero ad una divisione “concordata” ipotesi non verificatasi, posto che gli attori avrebbero agito giudizialmente per la divisione. Chiedevano quindi rigettarsi la domanda attorea di applicazione DE predetto accordo.
Aderivano alla domanda di divisione (una volta risolte le questioni inerenti l'usucapione/l'applicabilità
o meno DEl'accordo DE 30/11/2013), associandosi alla richiesta di redazione di progetto divisionale e assegnazione in natura, deducendo tuttavia che il compendio sarebbe stato comodamente divisibile, assegnando ad ogni comunista fabbricati e terreni, previa predisposizione di servitù di passaggio. In subordine, chiedevano procedersi all'assegnazione per intero di immobili non divisibili ai coeredi di maggior quota o che ne avrebbero chiesto l'assegnazione, e solamente in estremo subordine procedersi alla vendita.
4. Alla prima udienza, tenutasi il 27.4.2021, il difensore di parte attrice riconosceva la fondatezza DEla domanda di usucapione avanzata dal convenuto e di quella avanzata da e Controparte_1 CP_5
, limitatamente alla porzione di terreno DE mapp. n. 19, colorata in arancione nella Controparte_4
pagina 10 di 35 planimetria prodotta dai convenuti sub. 2, contestando per il resto le pretese avanzate da detti convenuti. Deduceva che nelle more aveva chiesto il rimborso per DEle spese di Controparte_4 manutenzione di uno dei fabbricati asseritamente in comunione e ne contestava la necessità ed urgenza.
Il difensore di riconosceva la fondatezza DEla domanda di usucapione proposta da Controparte_1
e , limitatamente alla porzione di mappale n. 19 colorata in arancione nella CP_5 Controparte_4 planimetria, aderendo ai rilievi attorei sui lavori di manutenzione.
Il difensore di e contestava la domanda di usucapione svolta da CP_5 Controparte_4 P_
; deduceva la necessità e urgenza dei lavori eseguiti a salvaguardia DE fabbricato in comunione
[...] da . Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. di cui si avvalevano Controparte_4 tutte le parti. Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e chiedevano CP_5 Controparte_4 altresì accertarsi l'usucapione di una fascia (indicata in viola negli allegati prodotti dalle parti) larga 1
m, DE mapp. 381, costeggiante il mapp. 419 e il rimborso DEla quota DEle spese sostenute per la sistemazione DE tetto di cui al mapp. 387, domande di cui nelle ulteriori memorie le parti eccepivano l'inammissibilità.
Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, con provvedimento DE 3.1.2022 venivano ammessi la richiesta di interrogatorio formale/prova testimoniale su alcuni dei capitoli articolati dalle parti.
All'udienza DE 6.4.2022 venivano quindi interrogati , . Il 21.6.2022 Controparte_1 Controparte_4 veniva interrogato;
venivano poi escussi i testi , indicata da parte Parte_1 Testimone_1 attrice e , e , per e , Controparte_1 Tes_2 Testimone_3 CP_5 Controparte_4 Tes_4 comune a parte attrice e . Il 25.10.2022 venivano escussi ,
[...] Controparte_1 Tes_5 teste comune di parte attrice e , e per e Controparte_1 Testimone_6 Tes_7 CP_5 P_
. Il 21.12.2022 venivano escussi , teste comune a parte attrice e
[...] Testimone_8 P_
, , per parte attrice, e , per e
[...] Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 CP_5 P_
. All'esito, ritenuto la causa matura per la decisione, dovendosi preliminarmente definire le
[...] domande di usucapione, veniva fissata udienza di p.c. per il 28.2.2023. A tale udienza, riscontrato il deposito di note scritte contenenti precisazione DEle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza DE 19.12.2023, rilevato che la causa non fosse matura per la decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi CTU1, che veniva affidata alla Geom. che depositava Persona_1 1 Del seguente tenore: “Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento DEla documentazione strettamente necessaria all'incarico):
1) descriva gli immobili da dividere (fabbricati e terreni, meglio indicati in citazione, pagg.
1-3 siti in EN, Vi) dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
2) acquisisca l'estratto DE catasto e i certificati DEle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi pagina 11 di 35 l'elaborato il 5.9.2024. Nelle more, con comparsa DE 15.7.2024 si costituivano i nuovi difensori di e . All'udienza DE 24.9.2024 le parti chiedevano chiamarsi a chiarimenti la CP_5 Controparte_4
CTU su alcune questioni, istanza parzialmente accolta, sicché la CTU si presentava a rendere chiarimenti il 16.10.2024; in tale sede veniva assegnato alla per depositare una relazione Parte_6 integrativa, resa il 6.12.2024. A detta udienza le parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. e la causa veniva rinviata dunque all'1.4.2025, udienza di cui veniva disposta la trattazione ex art. 127ter c.p.c.
Con provvedimento DE 2.4.2025, riscontrato il deposito DEle note ove le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Anche alla luce DEle varie domande svolte DEle parti, per meglio esaminarle e vagliare anche le eccezioni preliminari svolte, pare opportuno descrivere il compendio ereditario.
La causa riguarda vari beni, tutti siti nel Comune di EN.
La maggior parte dei beni è ricompresa catastalmente nel C.F. di detto Comune, foglio 9; trattasi in particolare dei m.n. 19, subb. 3, 6, 7 e 5 (bene pertinenziale non censibile), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 (pene pertinenziale non censibile) e m.n. 874, sub. 1 e 2 e m.n. 381.
Per la ricostruzione planimetrica, può rinviarsi all'elaborato 1 alla relazione integrativa di CTU depositata il 6.12.2024 che sviluppa la planimetria allegata e riportata a pag. 3 DEla comparsa di risposta di e . P_ CP_5
vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti;
3) con particolare riferimento ad alcuni dei beni oggetto DEle domande di usucapione dei convenuti: (A) quanto a quelle svolte da : Controparte_1 (a) chiarisca se la particella censita al foglio m. n. 874 sub. 2 coincida in effetti, per intero, con parte DE garage/altre pertinenze DEl'abitazione di;
in caso coincida solo in parte con i predetti mappali, ne indichi il CTU la Controparte_1 consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
(b) verifichi se parte DE giardino/altri beni pertinenziali all'abitazione DE convenuto (pollaio etc) posti tra Controparte_1 l'abitazione e la siepe a nord di essa, tra l'abitazione e la recinzione a ovest, tra l'abitazione e la carrareccia a sud coincidano, in tutto o in parte, con i mappali 874 sub. 1 e 381 oggetto di domanda di usucapione;
laddove il giardino/pertinenze DEl'abitazione coincidano solo in parte con i predetti mappali, ne indichi il CTU la consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica (distinguendo, per maggior chiarezza, tra giardino/beni pertinenziali già inclusi nelle particelle di pacifica proprietà esclusiva di e non oggetto DE giudizio di Controparte_1 divisione e giardino/beni pertinenziali ricompresi nei mappali oggetto di domande di divisione/usucapione); nello svolgere tale verifica il CTU includerà tra i beni riferibili a la siepe/recinzione e considererà il giardino (i) fino al Controparte_1 margine esterno (dal lato DEl'abitazione) DEla carrareccia posta a nord est DEl'abitazione di (che da via Controparte_1 Trieste porta al map. 19), senza dunque includere il sedime DEla strada;
(ii) fino al margine esterno (sempre dal lato DEl'abitazione) DEla carrareccia posta a sud DEl'abitazione di (che da via Trieste porta al map. 418 e che Controparte_1 taglia i mapp. 381 e 218, quest'ultimo non oggetto di causa), senza dunque includere il sedime DEla strada;
(B) quanto a quelle svolte da e , verifichi se parte DE giardino/altri beni pertinenziali CP_5 Controparte_4 all'abitazione già di (all'interno DE mapp. 418) ubicati tra l'abitazione e le siepi/muretti/recinzioni poste A_ intorno ad essa (porzione di giardino indicata in colore arancione nella planimetria allegata da detti convenuti sub. 2) coincidano in parte con il m.n. 19 oggetto di domanda di usucapione;
ne indichi il CTU la consistenza in metri quadri, dandone rappresentazione grafica e fotografica (distinguendo, per maggior chiarezza, tra giardino/beni pertinenziali già inclusi nelle particelle già di pacifica proprietà esclusiva di e non oggetto DE giudizio di divisione e le A_ predette particelle); nello svolgere tale verifica il CTU includerà tra i beni riferibili a detti convenuti le siepi/recinzioni” pagina 12 di 35 Trattasi in particolare, di un rustico (m.n. 837) con area pertinenziale, di una stalla con un edificio abitativo e la relativa area pertinenziale (m.n. 19), di una porzione di edificio con relativa area scoperta
(m.n. 874) e di una fascia di terreno agricolo (m.n. 381), rappresentati fotograficamente alle pagg. 18-
26 DEla relazione di CTU DE 5.9.2024.
Trattasi di beni confinanti e limitrofi ad altri di proprietà esclusiva DEle parti: in particolare, P_
è proprietario esclusivo DE fabbricato censito al m.n. 382 e DEle relative pertinenze e DE m.n.
[...]
218 (cfr. docc. 2 e 3 ), posto nella zona est DE compendio;
il m.n. 874 è adiacente al Controparte_1 fabbricato sub. 382; il m.n. 381 è una striscia di terreno, in parte di fatto ricompreso nell'area pertinenziale DEl'abitazione di (perché recintato insieme al giardino pertinenziale, che è parte P_ DE m.n. 218); il m.n. 381 è quindi tagliato da una carrareccia, posta a sud DEl'immobile di , P_ che conduce dal compendio a via Trieste, attraverso una roggia posta sul lato est DE compendio
(DEimitata, nelle varie fotografie allegate, da una siepe); venendo da via Trieste, la carrareccia si dirama anche a nord, passando ad est DEla proprietà di , per poi terminare nel m.n. 19 (cfr. P_ doc. 6 all. a prima 183 e per la parte finale DEla carrareccia;
foto 8, 9 17, P_ CP_5
CTU DE 5.9.2024 per il punto in cui la carrareccia si dirama, all'angolo DEla proprietà di P_
).
[...]
La fascia di terreno censita al m.n. 381 prosegue al di là DEla carrareccia posta a sud DEl'immobile di e ivi confina con il proseguimento DE terreno m.n. 218 e con il m.n. 419. P_
La carrareccia posta a sud DEl'abitazione di porta all'abitazione e ai terreni pertinenziali già P_ di proprietà esclusiva di (foto 7 relazione DE 5.9.2024), padre di e , A_ CP_5 P_ ubicata all'interno DE m.n. 418 – pure estraneo al giudizio di divisione – e circondata da un giardino recintato che di fatto ricomprende parte DE m.n. 418, parte DE m.n. 419 (di proprietà esclusiva già di
, oggi di e , non oggetto DEla domanda di divisione) e parte DE m.n. 19. Per_3 P_ CP_5
L'abitazione già di , ora di e e i terreni pertinenziali è infatti posta a A_ CP_5 P_ ovest DEl'abitazione di e a sud DE m.n. 19. P_
La causa riguarda poi altri terreni, sempre siti in EN, ma in tutt'altra zona rispetto a quelli di cui si è detto finora, censiti al CT, foglio 7, m.n. 113 e 114.
La CTU ha ricostruito i passaggi che hanno portato all'attuale assetto proprietario dei vari beni per cui
è causa, confermando la situazione rappresentata nell'atto introduttivo ed esposta al punto 1 che precede, peraltro non contestata dalle parti costituite (cfr. CTU DE 5.9.2024, pag. 29).
In tale contesto, le parti non si sono opposte alla divisione;
, e hanno P_ CP_5 Controparte_4 tuttavia dedotto che la divisione non potrebbe riguardare alcuni beni o parte di essi, proponendo in via riconvenzionale varie domande di usucapione. pagina 13 di 35 In particolare, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata ha dedotto di Controparte_1 aver intercluso nel giardino DEla propria abitazione, piantando una siepe a nord e realizzando una recinzione a ovest lungo il confine tra i m.n. 874 e i m.n. 19 e 418 e proseguendo a sud lungo il confine tra la m.n. 381 e 418 fino alla strada sterrata, i m.n. 874, sub. 1 e 2 e 381: sul primo nel corso degli anni avrebbe ampliato la propria abitazione.
Ha poi dedotto che oltre la strada sterrata che collega il m.n. 419 e l'abitazione già di con A_ la pubblica via, vi sarebbe il prosieguo DE m.n. 381, striscia che pure avrebbe usucapito avendola ininterrottamente posseduta, coltivandola con alberi da frutto – in particolare un susino - viti e ortaggi;
osservava che, a tal fine, per le operazioni agricole, avrebbe posseduto il terreno sino alla linea di demarcazione col m.n. 419, posto a 2 metri dalle piante, ossia lo spazio indispensabile per le quotidiane operazioni di potatura cimatura, legatura etc (cfr. comparsa, pag. 4).
Nel costituirsi, e hanno proposto domanda di usucapione sia dei terreni foglio 7 CP_5 P_
m.n. 113 e 144 (per aver esercitato il possesso utile ad usucapire il padre , coltivandole Per_3 ininterrottamente e svolgendo le attività agricole in proprio e tramite terzisti dal 1972), sia di una parte DE m.n. 19 e in particolare di due fasce di terreno individuate dai colori arancione e verde nella planimetria allegato sub. 2 e riportata a pag. 3 DEla comparsa, posseduto in via esclusiva uti dominus da : la fascia di terreno arancione, di fatto inglobandola fisicamente alla propria proprietà, Per_3 recintandola;
quella verde, destinandola alla coltivazione di vigneti e foraggio e, nella prospettazione dei convenuti, anche DEimitandola.
In prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e hanno chiesto poi anche l'usucapione di CP_5 P_ una ulteriore porzione di terreno (contraddistinta in viola in una planimetria allegata dai convenuti) posta tra la linea confinaria DE m.n. 419 e il mapp. 381, di ca. un metro – e dunque fino al susino – perché a loro avviso utilizzata per accedere, anche con grandi mezzi agricoli, al terreno di loro esclusiva proprietà, m.n. 419 (cfr. prima 183, pagg.4-7).
6. Tanto premesso, possono anzitutto esaminarsi le varie questioni preliminari sollevate dalle parti.
6.1. Attori e hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità DEla domanda Controparte_1 riconvenzionale di e e riguardante l'ultima porzione di terreno di cui si è detto P_ CP_5
(parte DE m.n. 381, porzione viola), perché proposta tardivamente in prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c., e non in comparsa di risposta.
Nella seconda 183 i convenuti hanno dedotto – menzionando Cass. S.U, Sent n. 12310 DE 15/06/2015
– che l'estensione DEla domanda a detto bene dovrebbe dirsi ammissibile, perché integrante una modifica ammissibile DEla domanda riconvenzionale già proposta.
Il rilievo non è condivisibile. pagina 14 di 35 Appare opportuno ripercorrere la recente giurisprudenza DEla Suprema Corte sul DEicato tema DEla modifica – in prima memoria – DEla domanda originariamente formulata.
Va osservato che storicamente è sempre stato assai labile il confine tra una ammissibile emendatio e una inammissibile mutatio libelli (a loro volta, categorie non espressamente menzionate dal codice di rito ma frutto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale assai stratificata negli anni e mutevole, anche a seconda DEl'aumentare, via via nel corso DE tempo e per effetto DEle varie riforme, DEle preclusioni a carico DEle parti).
Semplificando, un fondamentale approdo è rappresentato dalla menzionata Cass.
S.U. Sent. n. 12310 DE 15/6/2015, che ha espresso il principio secondo cui la modificazione DEla domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (“petitum”
e “causa petendi”), sempre che la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio – che deve rimanere immutata - senza determinare la compromissione DEle potenzialità difensive DEla controparte/l'allungamento dei tempi processuali. In questo filone giurisprudenziale si inseriscono anche Cass. SU. sent. n. 22404 DE 13/9/2018 e più di recente Cass.
Sez. VI Ordinanza n. 18546 DE 7/9/2020, così massimata: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte DEl'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere DEla teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) DEl'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”.
Ciò che rileva, dunque, ai fini DEl'ammissibilità DEla nuova domanda, non è tanto la modifica di petitum o causa petendi, quanto la sua connessione (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata;
in altri termini, non è necessario che la domanda modificata, per essere ammissibile, sia sostitutiva DEla precedente – a cui la parte, si suppone, abbia perso interesse – potendo ad essa cumularsi, ma in via alternativa;
le domande che si limitano a precisare la domanda originariamente formulata (consentite) si pongono in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, eventualmente sostituendosi ad essa, mentre le domande nuove (non consentite) sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento DE thema decidendum. Il principio è stato da ultimo ribadito dalle
SU, in materia di opposizione a d.i. (Cass. SU, sent. n. 26727 DE 2024).
Ciò chiarito, chiedendo anche l'accertamento DEl'usucapione DE m.n. 381 (porzione viola) i convenuti hanno in effetti proposto una vera e propria domanda nuova, avente ad oggetto un bene (e dunque un petitium mediato) diverso e ulteriore rispetto agli altri di cui era stata chiesta l'usucapione. e CP_5 pagina 15 di 35 non si sono dunque limitati a modificare una domanda già proposta, ma hanno Controparte_4 articolato una vera e propria ulteriore riconvenzionale, che deve dunque essere dichiarata inammissibile.
6.2. Nella comparsa conclusionale DE 3.6.2025 (pag. 4) gli attori hanno eccepito anche l'inammissibilità DEla “domanda” di e “[…]formulata per la prima volta CP_5 Controparte_4 nella prima memoria avversaria ex art. 183, VI° co., c.p.c. (cfr. pag. 8), di procedere alla divisione
“determinando eventuali costituende servitù di passaggio e la loro estensione, in ragione di quanto dovesse risultare anche dall'istruttoria”.
Occorre in realtà chiarire che i convenuti non hanno chiesto la costituzione in favore di beni di loro esclusiva proprietà di una servitù (per usucapione o a qualsiasi altro titolo) domanda che, in effetti, se proposta per la prima volta in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sarebbe risultata inammissibile.
L'inciso DEle conclusioni di e menzionato dagli attori pare piuttosto riferirsi al fatto CP_5 P_ che, nell'ambito DEle operazioni divisionali, possa essere prevista la necessità di costituire una servitù
a favore o contro alcuni dei fondi assegnati: trattasi a ben vedere di una conseguenza strettamente connessa al giudizio divisionale e che potrebbe in effetti occorrere in base a quelli che saranno i progetti divisionali e a quello che verrà in ultimo adottato, potendo in ogni caso la divisione di fondi o parti di fondo determinare la costituzione DEla servitù per destinazione DE padre di famiglia (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 12381 DE 9/5/2023). In sé per sé, dunque, tale evenienza non può allo stato escludersi e la relativa modifica DEla domanda svolta dai convenuti non può dirsi inammissibile (non a caso, anche ha indicato sin dall'inizio, la possibilità che si Controparte_1 proceda a costituire DEle servitù di passaggio all'esito DEla divisione: cfr. comparsa di risposta, pag.
5).
6.3. e hanno, dapprima in prima udienza, quindi in prima memoria ex art. CP_5 Controparte_4
183, co. 6 c.p.c. dedotto che l'8.11.2020 l'immobile in comunione m.n. 837 avrebbe subito un improvviso crollo sicché per evitare il rischio di maggior danno e per conservare il bene comune,
si sarebbe attivato per la manutenzione e, a fronte DE mancato riscontro degli altri P_ comunisti, avrebbe proceduto a far eseguire gli interventi, sostenendo i relativi esborsi chiedendo la condanna degli altri comunisti al rimborso DEle somme a loro imputabili, da ultimo quantificate in €
16.242,90 (cfr. conclusione sub. 7).
Gli attori, da ultimo nella conclusionale DE 3.6.2025, hanno eccepito l'inammissibilità di detta domanda, così come anche (seconda 183, pag. 4). Controparte_1
Deve ricordarsi che il coerede che utilizzi e amministri individualmente un bene ereditario e abbia sostenuto il rimborso DEle spese utili per la conservazione o il miglioramento può chiedere il rimborso pagina 16 di 35 agli altri coeredi DEla quota di competenza DEle spese anticipate, trattandosi di posta da considerare nella sistemazione contabile DEle partite di dare e avere tra le parti (tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n.
18568 DEl'8/6/2022), ex art. 723 ss c.c.
Ciò a condizione che una DEle parti abbia proposto istanza di rendiconto, giacché “Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda principale, sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento DEla quota, costituendo questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia DEle norme sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine DEle operazioni divisionali.” (Cass. Sez. II, sent. N. 27086 DE
6/10/2021): laddove l'istanza sia stata proposta, il rimborso DEle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento DE bene commune può essere proposta per la prima volta anche in appello, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali (cfr. in tal senso, tra le varie, la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 18548 DEl'8/6/2022).
È stato poi chiarito che l'istanza di resa dei conti non prevede formule sacramentali, poiché “[…]
L'espressione va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione […]” (cfr. la menzionata Cass. 27086/2021, motivazione, capo X).
Tanto premesso, nel costituirsi e in effetti non avevano articolato istanza di CP_5 P_ rendiconto, sotto qualsiasi forma.
Gli attori invece avevano – e hanno chiesto – procedersi alla divisione “[…] determinando, inoltre, i conguagli eventualmente e reciprocamente dovuti dai coeredi, tenendo conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 […]”, domanda cui e CP_5
, ma non , si sono opposti. P_ P_
Detta domanda, per le ragioni che meglio si vedranno nell'esaminarla, è tesa all'accertamento di un credito tra eredi in dipendenza DEla comunione ex art. 724 c.c., discendente da detto accordo di cui, stante la peculiarità DElo stesso. La domanda – sulla cui fondatezza o meno si tornerà di seguito – è dunque tesa a far valere un credito dipendente dalla comunione. Avendo dunque una DEle parti proposto istanza di rendiconto, nel senso ampio di cui si è detto, ne consegue l'ammissibilità DEla richiesta di e di considerare le spese asseritamente dirette alla conservazione di CP_5 P_ parte DE compendio, che potrà dunque essere esaminata di seguito.
7. Si può procedere all'esame DE merito, partendo dalle domande di usucapione. A tal fine, è opportuno pagina 17 di 35 ricordare, a livello generale, che “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima DEla divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo DE possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", DEla cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso DEla cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento DEle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.” (Cass. Sez. II, sent. n. 35067 DE 29/11/2022; conforme, Cass. Sez. II, sent. n. 7221 DE 25/3/2009 e Cass. Sez. II, sent. n. 5226 DE 12/4/2002).
Ancora, quanto al possesso utile ad usucapire, è stato osservato che “In relazione alla domanda di accertamento DEl'intervenuta usucapione DEla proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini DEla prova DE possesso "uti dominus" DE bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza DE proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento DE bene che costituisce l'espressione tipica DE diritto di proprietà.
A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento DEl'intervenuta usucapione DE fondo agricolo conseguire senza limiti la prova DEl'esercizio DE possesso "uti dominus" DE bene, la prova DEl'intervenuta recinzione DE fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione DEl'intenzione DE possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez.
II, ord. n. 1796 DE 20/1/2022)
7.1. Le domande di sono solo parzialmente fondate. Si è detto che il convenuto ha chiesto P_ dichiararsi l'intervenuta usucapione dei m.n. 874, sub. 1 e 2 e 381.
Gli attori non si sono opposti alla domanda di usucapione, ma la loro non opposizione è in sé irrilevante, dovendosi valutare la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione a titolo originario dei beni;
ciò a maggior ragione perché e hanno contestato la domanda di (cfr. CP_5 P_ P_ verbale udienza 27.4.2021).
7.1.2. Quanto al m.n. 874, la CTU disposta a seguito DEla rimessione sul ruolo ha potuto riscontrare che “Il mapp. 874 sub.2 rappresenta esattamente una porzione (nord) DE garage pertinenziale DEl'abitazione DE Sig. e consiste in una superficie lorda pari a (6,50x1,10) mq.7,15 Controparte_1
(la planimetria catastale rappresenta lievemente più larga la porzione ma la consistenza complessiva pagina 18 di 35 DE garage è corretta)). […]” (cfr. relazione 5.9.2024, pag. 30). Il tutto è stato rappresentato con una la planimetria di dettaglio che si riporta di seguito:
La CTU ha individuato anche fotograficamente la porzione di garage e la porzione esterna alla recinzione, a nord DEla porzione di garage (pag. 31) di superficie di ca. 32,83 mq.
La Geom. ha poi osservato che “Mentre la porzione di superficie antistante l'autorimessa è Per_1 pavimentata in cemento, la porzione più a nord è inerbita e senza alcun manufatto di DEimitazione verso la stradina che conduce al mapp. 19. Il Geom. Mastel [Ndr: CTP e ] ci tiene a P_ CP_5 considerarla “area libera” e chiede venga definita la sua superficie (pari a mq. 40,70). Di fatto, appoggiati al muro DEl'autorimessa, sono presenti vari ingombri mobili ed è presente un pozzetto con sigillo.-
Il Geom. [Ndr: CTP ] invece ritiene che tale area, fino all'allineamento P_0 Controparte_1 DEla recinzione che costeggia la stradina, sia compresa nel possesso di ” (cfr. Controparte_1 relazione CTU, pagg. 32-33)
Quanto all'874 sub. 1 e al m.n. 381 la CTU ha osservato che “A nord e ad ovest DEl'abitazione di
(mapp. 382) esistono vari fabbricati accessori di diversa consistenza e costruiti con Controparte_1 materiali vari, che in parte ricadono sul mapp. 874 sub.1 e sono compresi all'interno DEle recinzioni esistenti che DEimitano apparentemente la proprietà/giardino pertinenziale di (si veda Controparte_1 foto qui sopra). Il mapp. 381 è in parte di fatto compreso nell'area pertinenziale DEl'abitazione di
in quanto recintato nell'insieme e questa porzione di giardino pertinenziale, Controparte_1
pagina 19 di 35 coincidente in mappa, confina ad ovest con mapp. 418-419, a nord con mapp. 874, ad est con mapp.
218 e a sud con la carrareccia che conduce all'abitazione già di , carrareccia posta a sud A_ DEl'abitazione DE Sig. che da Via Trieste porta al mapp. 418 e che di fatto taglia il Controparte_1 mapp. 381 stesso e il mapp. 218. Come si può osservare nel rilievo dei luoghi, l'abitazione di
, i suoi fabbricati accessori e il suo giardino pertinenziale sono DEimitati in loco da una P_ recinzione che confina: ad ovest con i mapp. 19-418-419, a nord con una recinzione e siepe all'interno DE mapp. 874 sub.1, ad est con recinzione che separa una carrareccia, salvo il tratto DE confine est più a nord, privo di recinzione: in merito a tale area non recintata, insieme ai tecnici di parte era stato rilevato, quale confine apparente est, il limite di pavimento in cemento antistante l'autorimessa pertinenziale DEl'abitazione e il suo allineamento per il tratto inerbito, tuttavia solo Controparte_1 nelle osservazioni finali il geom. ha escluso e contestato che tale DEimitazione possa P_0 considerarsi il confine, contrariamente al geom. rimasto feDEe alle considerazioni effettuate in P_1 loco. Di fatto, in loco, la pavimentazione in cemento antistante il garage oggetto di causa è l'unico manufatto visibile, seppure non allineato con la recinzione est DEl'abitazione DE Sig. , Controparte_1 confinante con la carrareccia che conduce al mapp. 19.” (cfr. relazione 5.9.2024, pagg. 32-35).
In ultima analisi, , ha via via inglobato nella sua proprietà anche parte DE m.n. 874 sub. Controparte_1
1 che il CTU ha distinto graficamente, nell'elaborato all. sub. 2 alla relazione DE 5.9.2024 e sub. 1, rivisto, a quella DE 6.12.2024, in tre porzioni: 874a) comprensivo di una parte a ovest DEl'abitazione di
, DEimitata dalla recinzione e quindi incorporate nel giardino e di una ulteriore sottoporzione P_
(descritta dalla CTU come “non recintata”) comprensiva DEle parti ove ove la CTU ha P_ riscontrato degli accessori – pollaio, deposito – e un'area inerbita, che arriva fino al limitare DEla carrareccia posta a est DEla proprietà di;
874b, ossia la porzione posta a nord, oltre la P_ recinzione/siepe posta da;
874c, ossia una parte DE mappale coincidente col sedime DEla P_ carrareccia.
La CTU ha poi ricostruito le consistenze DEle singole porzioni (cfr. relazione 5.9.2024, pag. 35 e elaborato rappresentato sub. doc. 2 alla CTU), rivedendo, solo per parte di esse le misure, a seguito DE quesito integrativo (cfr. relazione integrativa 6.12.2024 e elaborato grafico sub. doc. 1 a detta relazione, denominato “elaborato grafico a sostituzione”), che si riporta, di seguito:
pagina 20 di 35 Così ricostruito l'oggettivo stato dei luoghi, si osserva che in corso di causa è stato provato che
, a partire dagli anni '70, abbia eseguito vari interventi, ricomprendendo di fatto Controparte_1 all'interno DEla propria esclusiva proprietà l'attuale 874 sub. 2 e una porzione DEl'874 sub. 1, corrispondente a quella identificata sub 874a nella relazione integrativa (e, dunque) fino al limite esterno DEla carrareccia che prosegue a nord.
La circostanza è stata ammessa da , in sede di interrogatorio formale, che ha dato atto Controparte_4 che nel 1972 realizzò la recinzione e siepe lungo il confine tra m.n. 874 e m.n. 19 e 318 e tra P_
381 e 418 (cfr. risposta a cap. 8 , verb. 6.4.2022) pur avendo la parte precisato che sull'874 (e P_ dunque sul lato est DEla proprietà) “la recinzione è però aperta perché al confine DEl'874 c'è anche la carreggiata DEla strada da cui si accede al compendio immobiliare, da cui passa chiunque” – in pagina 21 di 35 questo reiterando le difese svolte in atti e reiterate anche dal CTP di e , per cui CP_5 P_ almeno la porzione inerbita DEl'874 sub. 1 (cfr. foto nella relazione di CTU DE 6.12.2024, pag. 3) non potrebbe dirsi esse stata posseduta in via esclusiva da , perché in ipotesi accessibile a P_ chiunque;
cfr. da ultimo conclusionale e DE 3.6.2025, pagg. 11-13. La parte ha però CP_5 P_ ammesso che si è sempre occupato DEla sistemazione DEla siepe e DE taglio DEl'erba a est P_ DE m.n. 874 (ossia DEla porzione inerbita tra i fabbricati e la carrareccia), chiarendo che di P_ solito parcheggia la sua auto sul m.n. 382, ma talvolta anche sul m.n. 874.
Deve tuttavia osservarsi che i vari testi escussi hanno confermato che , oltre a realizzare Controparte_1 una porzione DE suo garage sul m.n. 874 sub. 2, ha anche realizzato vari accessori: un pollaio e un deposito su parte DE m.n. 874 sub. 1 – corrispondente all'area rettangolare contraddistinta dall'elaborato grafico sub. doc. 1 alla relazione integrativa, posta a nord est.
La circostanza, ammessa anche da , è stata confermata dalla teste Controparte_4 Testimone_1
, figlia di (cfr. verbale udienza 21.6.2022, risposta a cap. 15 e 16). La stessa teste ha poi
[...] Pt_1 riferito che nel 1998 – e quindi oltre venti anni antecedenti all'inizio DEla causa – ha Controparte_1 internato una cisterna di gasolio nella porzione corrispondente al m.n. 874 sub. 1 (cfr. risposta cap. 11), circostanza confermata anche da un altro teste, (cfr. verbale 25.10.2022, risp. cap. 11). Tes_5
Le testimonianze possono dirsi attendibili, anche perché la CTU ha riscontrato la presenza dei manufatti (pollaio, deposito) e, nella c.d. parte inerbita, anche di un pozzetto con sigillo (ben visibile da ultimo nella foto a pag. 3 DEla relazione integrativa), verosimilmente connesso alla cisterna di cui si è detto.
7.1.2.1. Può dunque ritenersi provato che abbia in effetti posseduto in via esclusiva, l'attuale P_
m.n. 874 sub. 2 (ove ha realizzato una estensione DEla propria abitazione o, più esattamente, DE garage), nella sua interezza, di fatto escludendo radicalmente dal possesso gli altri coeredi.
Deve dunque concludersi che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi DEla fattispecie acquisitiva DE diritto di proprietà per usucapione, ossia il corpus, l'animus e l'esclusività DE possesso.
Deve dunque dichiararsi che il convenuto è proprietario in via esclusiva DE predetto bene immobile, per averlo usucapito.
7.1.2.2. ha anche posseduto in via esclusiva una parte DE m.n. 874 sub. 1: senz'altro quella a P_ ovest DEla propria abitazione e DEimitata da una recinzione/rete dalla limitrofa proprietà già di , Per_3 ora di e e anche la parte a nord est DE m.n. 874 sub. 1, ove ha realizzato il pollaio, il P_ CP_5 deposito e gli accessori, area non a caso separata dalle altre porzioni di terreno da una recinzione e da una siepe.
Ma ha anche posseduto in via esclusiva la porzione di m.n. 874 sub. 1 inerbita, fino al limitare DEla pagina 22 di 35 carrareccia posta a est DE fabbricato, sostanzialmente fino alla prosecuzione ideale DEla recinzione posta da a DEimitazione DE m.n. 382 e DEla recinzione/siepe posta lungo il confine nord – P_ cfr. relazione CTU integrativa, pag. 3.
Pur non essendo tale area separata da una recinzione da detta carrareccia, in minima parte la stessa è stata asfaltata da (la maggior parte DEl'area asfaltata ricade nel m.n. 382, sub. 5 di proprietà P_ esclusiva DE convenuto, ma una parte ridotta è ricompresa anche nel m.n. 874 sub. 1 foto a pag. 3 DEla relazione integrativa). Può poi osservarsi che la stessa carrareccia è idonea a individuare materialmente il confine DEl'area utilizzata in via esclusiva da e già da tale circostanza può desumersi che P_ gli altri comproprietari fossero consapevoli che l'area al di là DEla strada fosse posseduta in via esclusiva dal solo convenuto.
In corrispondenza DEl'area inerbita ha posto poi beni destinati in via esclusiva a servizio P_ DEla propria abitazione – la cisterna e il pozzetto, di fatto escludendo materialmente anche in parte qua gli altri coeredi dall'utilizzo DEl'area.
Sussistono i presupposti per dichiarare che ha usucapito anche dette porzioni di terreno, P_ comprensivo anche di siepe e recinzione (realizzata e curata in via esclusiva dal convenuto), secondo la consistenza meglio indicata nella relazione integrativa di CTU, pag. 4 e dunque per 236,19 mq complessivi (per un'area corrispondente alla porzione denominata 874a nell'elaborato allegato sub. 1 alla relazione integrativa, comprensiva sia DEla parte recintata, sia DEla porzione non recintata – pollaio, deposito e area inerbita fino al limite DEla carrareccia e secondo le dimensioni meglio ricostruite nella relazione integrativa e quindi considerando a est la prosecuzione ideale DEla recinzione posta da sulla sua proprietà fino all'incrocio DEla prosecuzione ideale DEla P_ siepe/recinzione a nord DEl'abitazione di , per una consistenza di 41,92 mq, come meglio P_ precisato nella relazione integrativa, pag. 4 e relativo elaborato sub. 1).
Avendo comunque e chiesto disporsi il frazionamento DEle eventuali aree usucapite CP_5 P_
e trattandosi di operazione comunque necessaria per separare, sotto un profilo catastale detti beni – adempimento necessario anche per procedere alle relative trascrizioni e volture - e distinguere anche catastalmente i residui beni oggetto di divisione, la causa va rimessa sul ruolo per procedere al relativo frazionamento.
7.1.2.3. La domanda di usucapione dovrà essere invece rigettata con riferimento alle porzioni DE m.n.
874 sub. 1 corrispondenti al sedime DEla carrareccia (indicata come m.n. 874c nella relazione integrativa e nell'elaborato all. 1 ad essa, di 23,49 mq) e alla parte DE mappale posta a nord, oltre la recinzione realizzata da (per una estensione di 32,83 mq, denominata 874b nella relazione di P_
CTU), non avendo il convenuto provato l'esclusività DE possesso, porzione dunque da ritenersi tutt'ora pagina 23 di 35 inclusa nella comunione ereditaria.
7.1.3. ha chiesto accertarsi altresì l'usucapione DE m.n. 381. P_
A sostegno DEle sue pretese su detto bene, ha allegato che parte DElo stesso è di fatto stato ricompreso nella sua proprietà, diventando parte DE giardino pertinenziale recintato dallo stesso convenuto.
Per la parte non recintata – comprensiva anche di una porzione DEla carrareccia posta a sud DEla proprietà DE convenuto e DEla fascia di terreno a seguire – per averla coltivata e perché negli anni '70 tutti i fratelli si sarebbero accordati perché a venisse riconosciuta la proprietà di tutti i P_ P_ mappali oggetto di domanda di usucapione “in cambio DE passaggio che, attraversando il m.n. 218 di sua proprietà esclusiva, conduce da via Trieste all'attuale abitazione DE sig. (m.n. Controparte_4
418) nonché all'abitazione DE defunto sig. , insistente sul m.n. 19 sub. 6”; a seguito di Persona_2 tale intesa tutti i fratelli si sarebbero astenuti da ogni ingerenza, tanto che avrebbe chiesto e P_ ottenuto il frazionamento catastale DE m.n. 381.
7.1.3.1. Ciò premesso, deve senz'altro essere dichiarata l'usucapione in favore di DEla P_ porzione DE m.n. 381 inglobata alla proprietà esclusiva DE convenuto, grazie alla recinzione realizzata dal convenuto a partire dagli anni '70 (circostanza ammessa da , ma anche dai testi Controparte_4 escussi: cfr. dichiarazioni , risp. a cap. 8 ; dichiarazioni teste Testimone_1 P_ Tes_12 cfr. verbale ud. 25.10.2022, risp. a cap. 8 e 18 ), per un'area di 83,76 mq - cfr. elaborato all. 1 a Tes_13 relazione integrativa CTU, ove l'area viene descritta come 381a.
La realizzazione DEla recinzione da oltre 40 anni e l'accorpamento di fatto DEla porzione alla proprietà DE convenuto dimostra la sussistenza dei presupposti DEl'usucapione, ossia il corpus, l'animus, e la volontà manifestata di escludere gli altri coeredi dal compossesso.
Anche per detta area, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il frazionamento ai fini DEla distinzione e identificazione catastale.
7.1.3.2. La domanda deve invece essere rigettata con riferimento all'ulteriore parte DE m.n. 381, ossia la porzione posta a sud DEla recinzione che circonda il giardino di (denominata come Controparte_1
381b nell'elaborato all. 1 alla relazione integrativa).
Anche se i testi escussi hanno confermato che solo avrebbe coltivato detta area, in particolare P_ piantandovi alberi da frutto e viti (cfr. risposte a cap. 27 e 28 ) la mera Testimone_1 P_ attività di coltivazione non è in sé idonea a provare il possesso esclusivo, essendo compatibile sia con un titolo convenzionale, sia con la mera tolleranza DE proprietario - e a maggior ragione dei comproprietari, in caso di comunione – non essendo attività idonea ad escludere i terzi dal godimento DE bene.
Può poi osservarsi che non ha provato l'asserito accordo con cui i fratelli gli avrebbero P_
pagina 24 di 35 riconosciuto la proprietà esclusiva DE mappale: i relativi capitoli di prova orale articolati dal convenuto sul punto sono (n. 2 e 33, seconda 183 c.p.c.) sono infatti inammissibili, perché relativi a pattuizione, se intesa come vero e proprio accordo divisionale (a stralcio), da provarsi per documenti.
Laddove intesi come diretti a provare un accordo di natura personale (per cui avrebbe potuto P_ coltivare tutto il fondo m.n. 381, garantendo il passaggio ai fratelli sulla parte di carrareccia ivi ricompresa) i capitoli confermerebbero la non utilità DE possesso all'usucapione esercitato da
, proprio perché fondato su una mera obbligazione personale tra comunisti. P_
Irrilevante poi che abbia chiesto e ottenuto il frazionamento DE mappale, trattandosi di P_ attività formale eseguibile anche su istanza di uno solo dei comproprietari e non integrante esercizio di possesso.
7.2. Al di là DEla domanda avente ad oggetto la c.d. porzione “viola”, già dichiarata inammissibile,
e hanno chiesto in via riconvenzionale dichiararsi l'usucapione di parte DE m.n. 9 e CP_5 P_ dei terreni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114.
7.2.1. Quanto al m.n. 19, non è contestato – ed è comunque stato accertato dalla CTU – che una parte DE m.n. sia stata recintata da (dante causa dei convenuti) e sostanzialmente inglobata nella A_ sua proprietà, venendo accorpata ai beni di proprietà esclusiva di , diventando parte integrante DE Per_3 giardino. Trattasi di una porzione di 226,15 mq – cfr. elaborato all. 1 a relazione integrativa CTU, ove l'area viene descritta come 19b.
La realizzazione DEla recinzione da oltre 40 anni e l'accorpamento di fatto DEla porzione alla proprietà dei convenuti dimostra anche in questo caso la sussistenza dei presupposti DEl'usucapione, ossia il corpus, l'animus e la volontà manifestata di escludere gli altri coeredi dal compossesso.
Anche per detta area, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il frazionamento ai fini DEla distinzione e identificazione castale.
7.2.2. La domanda deve invece essere rigettata con riferimento all'ulteriore parte DE m.n. 19
(identificata in verde nella planimetria allegata alla comparsa di risposta dei convenuti) e con riferimento ai m.n. 113 e 114.
I convenuti hanno rappresentato di aver usucapito detti terreni perché il loro padre e dante causa, Per_3 li avrebbe utilizzati, escludendo gli altri comproprietari, coltivandoli e curandoli.
Anche se taluni dei testi escussi hanno confermato che solo avrebbe coltivato i m.n. 113 e 114 Per_3
(in tal senso le dichiarazioni dei terzisti che curarono l'attività, sig.ri e Tes_2 [...]
, cfr. verbale 21.6.2022 e dei proprietari DE fondo limitrofo, , cfr. verbale Tes_3 Testimone_6
25.10.2022 e verb. Udienza DE 21.12.2022), come detto la mera coltivazione in sé non sarebbe Tes_11 idonea a provare il possesso esclusivo e la chiara e manifesta volontà di escludere gli altri pagina 25 di 35 comproprietari (i testi si sono peraltro limitati a dire di aver visto solo o terzi per conto suo Per_3 coltivare i campi, senza però saper riferire se ciò comportasse anche la chiara volontà di escludere gli altri comproprietari).
Quanto poi alla c.d. parte “verde” DE m.n. 19 i testi escussi non hanno provato l'altro assunto dei convenuti, ossia che anche detta area fosse stata materialmente recintata dal padre: ha Tes_2 ricordato vagamente che vi fosse una recinzione, senza ricordare ove fosse collocata, cfr. risposta a cap.
3; l'altro teste dei convenuti, , non ha parlato di recinzioni e il teste ha Tes_3 Testimone_4 ricordato “vagamente che ci fosse un filare […]”, risp. a cap. 11, ossia una vigna, non atta a DEimitare alcunché; conforme in tal senso la testimonianza di , cfr. risp. a ca. 13, 14 e , risp. a Tes_5 Tes_7 cap. 11. Anche l'altro teste dei convenuti, non ha dichiarato che vi fossero Testimone_10 recinzioni, cf. risp. a cap. 11. Del resto, anche la CTU non ha riscontrato la presenza di particolari DEimitazioni, dovendosi dunque escludere che avesse mai manifestato la chiara volontà A_ excludendi alios, con riferimento alla c.d. porzione verde.
Sempre con riferimento alla c.d. parte verde DE m.n. 19, le dichiarazioni dei testi sono peraltro incerte anche sul corpus: ha affermato di aver visto il sig. che coltivava detta zona – a Tes_2 Per_3 foraggio e curando una vite - ma una o due volte l'anno; , che ha saputo riferire solo per il Tes_3
2013, ha dichiarato di aver eseguito solo lo sfalcio d'erba su tale area;
ha rammentato Tes_7 solo DEla presenza DEla vite, non sapendo riferire se il resto DE campo fosse coltivato anche a foraggio;
ha ricordato la vite e un orto, ma non il foraggio e i suoi ricordi si limitavano a Tes_10 DEle visite occasionali nel corso DEl'anno.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere che coltivasse e curasse, per tutta la sua estensione, la Per_3
c.d. fascia verde, la mera coltivazione non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esclusione dei comproprietari dal godimento DE bene, sicché anche per detto bene, la domanda riconvenzionale dovrà essere rigettata.
8. Alla luce DEl'accoglimento solo parziale DEle domande di usucapione, il compendo ereditario relitto
è dunque costituito dai seguenti beni immobili, siti nel Comune di EN e così censiti: al C.F. di detto Comune: foglio 9, m.n. 19, subb. 3, 6, 7 e 5 (al netto DEla parte usucapita da e CP_5 P_
), m.n. 837 sub. 2, 3, 1 e m.n. 874, sub. 1 (al netto DEla parte usucapita da ,
[...] Controparte_1 residuando quindi la comunione sull'area corrispondente alla porzione indicata come 874 b e c nell'all.
1 alla relazione integrativa di CTU) e m.n. 381 (al netto DEla parte usucapita da , Controparte_1 residuando quindi la comunione sull'area corrispondente alla porzione indicata come 381b nell'all. 1 alla relazione integrativa di CTU);
e al CT di detto Comune, foglio 7, m.n. 113 e 114. pagina 26 di 35 9. Chiarito quale sia il – residuo – oggetto DEla domanda di divisione, può essere esaminata l'ulteriore domanda degli attori, che hanno chiesto, nell'eseguire la divisione, di determinarsi i conguagli eventualmente reciprocamente dovuti “tenendosi conto di quanto dovuto agli attori dai convenuti in ragione DEl'accordo DE 30 novembre 2013 e pari ad 1/24 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub A e B in atto di citazione e di 77/2016 ciascuno DEla piena proprietà degli immobili indicati sub C in atto di citazione”.
Gli attori hanno infatti allegato che, dopo la morte di (2010) e prima DEla donazione DE Per_2
6.12.2013 – ossia gli ultimi due atti da cui è derivato l'assetto proprietario - tutti i fratelli ancora P_ in vita ( , , e;
non , che non sottoscrisse l'accordo), con Pt_1 P_ Per_3 CP_7 CP_8 Pt_2 scrittura privata DE 30.11.2023 (doc. 24 attoreo), premesso quale fosse la situazione di contitolarità dei beni e che il sig. “ è residente all'estero e che sarebbe stato necessario integrare la Parte_2 precedente Procura fatta a favore dei fratelli don e , presso lo studio DE notaio CP_7 CP_8
di SA DE GR, solo per intervenire nella donazione” avessero convenuto che “con Per_9 atto da stipulare presso lo studio DE notaio di SA DE GR, i Sigg. Persona_10 Parte_4
e donano ai fratelli e le loro quote di proprietà
[...] Parte_5 A_ P_ sugli immobili sopra descritti e/o così come risultanti da visura catastale aggiornata.
La suddetta donazione non viene fatta per agevolare i soggetti interessati, ne tanto meno per penalizzare i fratelli e ma con la sola intenzione di agevolare il successivo atto di Parte_2 Pt_1
Divisione tra le parti, al fine di evitare conguagli da indicare nell'atto medesimo.
Si precisa altresì che eventuali liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta Donazione dei Sigg. e sia Parte_4 Parte_5 stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , , e . A_ Pt_2 P_ Pt_1
Seguì la donazione DE 6.12.2013 con cui e donarono a e l'1/12 CP_7 CP_8 Per_3 P_ ciascuno sui beni censiti al foglio 9 m. 19, 837, 874 e 381 e 77/1008 ciascuno degli immobili censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114 (i sacerdoti erano infatti titolari, ciascuno DEl'1/12 e dei 77/108).
In citazione gli attori “dichiarando espressamente di accettare e voler profittare degli effetti derivanti dall'accordo DE 30 novembre 2013 (cfr. doc. 24), chiedono che, in sede di divisione e formazione DE progetto divisionale, si tenga conto degli obblighi sorti in capo ai sig.ri e nei A_ P_ loro confronti mediante riconoscimento, a loro favore, DEle quote di proprietà sopra indicate, da assegnare in natura o da liquidare per equivalente monetario” (cfr. pag. 5).
non si è opposto a tale richiesta. e invece sì,deducendo che l'accordo DE P_ CP_5 P_
30.11.2013 dovrebbe dirsi inefficace/invalido per tre motivi:
(i) perché non sottoscritto da;
Pt_2
pagina 27 di 35 (ii) perché non potrebbe modificare i contenuti DEla successiva donazione, priva di condizione o onere, non essendo l'accordo DE 30.11.2013 stato stipulato nella forma DEl'atto pubblico, sicché l'accordo non potrebbe superarne gli effetti (o comunque, la donazione avrebbe avuto effetto novativo rispetto all'assetto derivante dall'accordo de 30.11.2013);
(iii) l'accordo sarebbe inefficace perché per la sua operatività presupponeva il verificarsi di una condizione, ossia che la divisione fosse “concordata” e non giudiziale (cfr. comparsa di risposta, pagg.
7-8). Tali difese sono state reiterate nella conclusionale DE 3.6.2025 (cfr. pag. 15).
Gli attori in prima memoria 183 c.p.c. (pagg. 5-6) hanno dedotto che i rilievi dei convenuti sarebbero superati in ragione DE contesto in cui fu stipulato l'accordo DE 30.11.2023. Dopo l'accettazione DEla Per_ successione di , i fratelli e , sacerdoti e dunque privi di eredi, avrebbero Per_2 CP_7 manifestato di voler cedere le quote di proprietà sugli immobili donandole a tutti i fratelli ancora in vita
(e dunque, , e ); giacché tuttavia e erano già titolari DEle Per_3 Persona_12 Pt_2 Per_3 P_ quote maggiori, optarono per aumentare “formalmente” le loro quote, per facilitare le successive operazioni di scioglimento DEla comunione, con l'intesa tuttavia che nelle successive operazioni di scioglimento i donatari e riconoscessero agli altri fratelli quello che avrebbero ricevuto Per_3 P_ se avessero anch'essi partecipato alla donazione (ossia il 50% di quanto ricevuto).
Gli attori hanno quindi dedotto che con il contratto di donazione si sarebbe “inteso costituire un'interposizione reale di persona”, nel senso che l'attribuzione formale DEle quote di proprietà in favore dei donatari sarebbe stata realmente voluta e perseguita dalle parti, salvo l'obbligo di riconoscere ai fratelli esclusi la metà di quanto ricevuto, sicché l'accordo DE 30.11.2013 dovrebbe essere inteso come un negozio fiduciario.
Sulla base di queste considerazioni, gli attori assumono pertanto che (i) sarebbe superabile l'obiezione circa il difetto di forma, posto che l'accordo fiduciario non soggiacerebbe a particolari requisiti (SU
6459/2020); (ii) la mancata sottoscrizione di non sarebbe rilevante perché l'attore, producendo la Pt_2 scrittura, avrebbe sostanzialmente inteso valersene;
(iii) la donazione non avrebbe novato il precedente accordo, costituendo essa stessa attuazione DE medesimo, non ponendosi in contrasto con lo stesso, insistendo per le proprie istanze, osservando comunque che ciò dovrebbe “avvenire al netto DEle usucapioni maturate” dal solo (conclusionale 3.6.2025, pag. 3). Controparte_1
9.1. Ciò premesso, l'accordo DE 30.11.2013 deve essere interpretato secondo i canoni di cui all'art. 1362 ss. c.c.
Da una lettura DEl'accordo emerge che l'intesa fu raggiunta quando e avevano già CP_8 CP_7 maturato la decisione di donare le quote di loro titolarità a tutti i fratelli (tanto emerge dal riferimento nell'accordo ad una procura per intervenire nella donazione, rilasciata da a conferma che questi, Pt_2
pagina 28 di 35 residente all'estero, avrebbe dovuto essere parte DEla donazione). È dunque credibile la ricostruzione attorea, per cui e fossero inizialmente intenzionati a donare indistintamente le loro CP_8 CP_7 quote ai 4 fratelli ancora in vita, ma avessero avuto un ripensamento sulle modalità per eseguire detta donazione, dopo aver considerato che e erano già – per effetto degli altri passaggi Per_3 P_ riportati al punto 1 – quotisti maggioritari su detti beni.
È dunque ragionevole concludere che, a fronte di tale considerazione, ritenendo che aumentando le quote di tutti i fratelli sui predetti beni si rendesse più disagevole la divisione materiale DEla massa ereditaria, le parti – e in particolare e – avessero inteso chiarire che i donatari CP_8 CP_7 sarebbero stati solo e . Per_3 P_
Ciò è evincibile dal passaggio DEl'intesa ove si chiarisce che “la suddetta donazione suddetta donazione non viene fatta per agevolare i soggetti interessati, ne tanto meno per penalizzare i fratelli
e ma con la sola intenzione di agevolare il successivo atto di Divisione tra le parti, Parte_2 Pt_1 al fine di evitare conguagli da indicare nell'atto medesimo”.
Dalla lettura di detto passaggio e di quello successivo si intuisce altresì che le parti prospettassero che la comunione, una volta eseguita la donazione, venisse sciolta consensualmente, mediante un atto che, in prospettiva, le parti intendevano semplificare, riducendo – per effetto DEla donazione – l'eventuale ammontare dei conguagli spettanti ai soggetti non assegnatari dei beni.
Dal contenuto complessivo DEl'accordo si intuisce che i fratelli tuttavia non intendessero privare Pt_1
e DE controvalore DEle quote donate: tanto emerge dal successivo passaggio ove le parti Pt_2 concordano che “[…] che eventuali liquidazioni da concordare tra le parti in sede di Divisione saranno invece intese come se la suddetta Donazione dei Sigg. e Parte_4 Parte_4
sia stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , e CP_8 A_ Pt_2 P_
. Pt_1
La tecnica redazionale sconta la carenza di preparazione giuridica dei fratelli.
Può osservarsi che con il termine “liquidazioni” i fratelli intendessero prefigurarsi due possibilità (i) o che i beni in comunione venissero liquidati in senso stretto, ossia venduti;
(ii) o che venisse liquidata la quota di uno o più fratelli.
Quest'ultima interpretazione è la preferibile, giacché in generale l'accordo e anche la successiva donazione paiono diretti a concentrare la titolarità di quote, nella prospettiva che i beni oggetto DEl'eredità venissero infine assegnati ai vari fratelli, verosimilmente a quelli ancora residenti in zona prossima al compendio ( e ) posto che, nella prospettiva DEle parti, e quali Per_3 P_ Pt_2 Pt_1 quotisti minoritari e non residenti sui luoghi di causa, avevano verosimilmente meno interesse ad ottenere materialmente beni DEla divisione. Tanto trova conferma sia nell'assetto proprietario pagina 29 di 35 antecedente all'accordo di cui si discute, sia ex art. 1362 co. 2 c.c., nel comportamento successivo di e da ultimo in questo giudizio, ove non a caso hanno dichiarato di non desiderare beni in Pt_2 Pt_1 natura, m solo il controvalore monetario.
Chiarito che nel parlare di “liquidazioni” le parti avessero inteso menzionare l'ipotesi di mancata richiesta di assegnazione di beni in natura e, dunque, di liquidazione in denaro DEla quota di uno o più dei due fratelli (verosimilmente e la seconda parte DEl'accordo deve essere intesa in Pt_2 Pt_1 questo senso: laddove uno dei fratelli dovesse optate per la liquidazione in denaro DEla quota, in tal caso si intenderà “come se la suddetta Donazione dei Sigg. e Parte_4 P_ Parte_5 sia stata fatta in modo equo ed indistinto a tutti i fratelli , , e . A_ Pt_2 P_ Pt_1
Di nuovo, l'accordo va interpretato considerata la carenza di nozioni giuridiche in chi l'ha redatto ma dallo stesso emerge che i fratelli intendessero (i) che la stipulanda donazione sarebbe stata effettiva e reale (ii) solo in caso di futura liquidazione DEle quote di uno o più fratelli in denaro, si sarebbe considerato che e intendevano in realtà beneficiare tutti i fratelli. CP_7 CP_8
Così interpretato l'accordo, può dunque osservarsi che in base a dette intese le parti avessero effettivamente inteso pattuire quanto segue: (a) e avrebbero donato le loro quote CP_7 CP_8 esclusivamente a e;
(b) nel caso in cui, in sede di divisione, uno dei fratelli avesse optato Per_3 Pt_2 per non ricevere beni in natura, nel “liquidare” la sua quota gli altri fratelli avrebbero considerato come se la donazione fosse stata fatta in modo equo e indistinto, ossia si sarebbero impegnati a corrispondergli il controvalore monetario DEla quota che sarebbe loro spettata, se la donazione fosse stata eseguita anche in loro favore.
In ultima analisi, l'unica interpretazione plausibile e utile a dare un qualche effetto (ex art. 1367 c.c.) all'intesa, pacificamente sottoscritta da 5 degli allora 6 fratelli – incluso pure, pacificamente, il P_ dante causa di - è che con l'accordo DE 30.11.2013 i fratelli che sarebbero Persona_13 risultati donatari per effetto DEla donazione che sarebbe stata stipulata di lì a breve ( e ) Per_3 P_ si impegnavano a corrispondere a uno degli alti fratelli, nel caso in cui questi non avesse inteso chiedere l'assegnazione di beni in natura, il controvalore DEla quota che e CP_7 CP_8 originariamente avevano inteso comunque donargli.
L'accordo DE 30.11.2013 non è dunque – come dedotto dagli attori – un negozio fiduciario in senso stretto, perché per effetto DElo stesso le parti non intendevano prevedere l'impegno a ritrasferire in un secondo momento le quote donate di lì a breve da e a e , ma CP_7 CP_8 Per_3 P_ unicamente l'impegno, a carico di e , laddove avessero inteso, nell'ottica di una futura Per_3 P_ divisione, ottenere l'assegnazione di beni in natura, di riconoscere il controvalore DEle quote loro donate “in più” ai fratelli non assegnatari. pagina 30 di 35 Dall'accordo DE 30.11.2013 origina pertanto unicamente un'obbligazione di natura personale tra i fratelli/coeredi.
9.2. Così qualificata l'intesa DE 30.11.2013 e individuati i suoi effetti, sono quindi infondati i rilievi di e . CP_5 P_
9.2.1. Anche se l'accordo DE 30.11.2013 non fu stipulato anche da , l'accordo e in particolare la Pt_2 pattuizione da cui scaturisce l'obbligo a carico di – e dei suoi eredi – e di di Per_3 P_ riconoscere il controvalore DEla quota donata “in più” veniva previsto a vantaggio di “tutti i fratelli
”. In parte qua, l'accordo ha quindi natura di contratto (anche) a favore DE terzo non firmatario P_
(ossia ) ex art. 1411 ss. c.c. che ha dunque correttamente deciso di valersene in questo giudizio. Pt_2
9.2.2. L'accordo non è superato dalla successiva donazione, perché con la stessa – per effetto DEla quale effettivamente tutte le quote già di e venivano donate a e - non CP_7 CP_8 Per_3 P_ si superava il parallelo impegno dei fratelli e a restituire in un secondo momento il Per_3 P_ controvalore economico DEle quote.
Né l'accordo è incompatibile o teso a modificare la successiva donazione, limitandosi a prevedere una parallela obbligazione a carico dei donatari che al più potrebbe costituire un semplice “peso” DEla stessa donazione, di cui donanti e donatari erano comunque già consapevoli.
Non può poi dirsi che la donazione abbia effetto novativo, non avendo le parti provato che nella stessa fosse menzionata l'intesa DE 30.11.2023 e che le parti DEla donazione avessero inteso novare le obbligazioni ivi previste (effetto novativo che comunque non potrebbe aver effetto verso e , Pt_1 Pt_2 che non furono parti DEla successiva donazione).
È poi opportuno segnalare che la circostanza che la donazione fu stipulata da donanti e donatari nella consapevolezza di tale obbligazione di carattere personale a carico dei secondi, discendente dall'ulteriore accordo, non comporta il venir meno DElo spirito di liberalità DEla donazione conclusa da e in favore di e – anche se nessuna parte ha adombrato tale CP_7 CP_8 Per_3 P_ evenienza, che peraltro comporterebbe la nullità DEla donazione, per difetto di liberalità.
Si ricorda infatti che “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità DE beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità DEla donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo DEla liberalità ovvero, incidendo sulla causa DE negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione DE negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.” (Cass. Sez. II, ord. n. 28857 DE 19/10/2021). pagina 31 di 35 Inoltre, la donazione ha comunque comportato l'arricchimento di e , avendo aumentato Per_3 P_ le quote di titolarità dei medesimi, agevolandoli comunque potenzialmente in sede di divisione, poiché in quanto titolari DEle quote maggiori, in sede di divisione avrebbero diritto – rispetto agli altri fratelli
– di vedersi assegnati i relativi beni, ex art. 720 c.c.
9.2.3. Non può poi dirsi che l'accordo DE 30.11.2013 fosse “condizionato”, sospensivamente o risolutivamente, a che la divisione avvenisse in sede stragiudiziale.
I convenuti fondano tale conclusione sul riferimento all'inciso “liquidazioni da concordare”. Tale inciso non è tuttavia dirimente, anzitutto perché si riferisce al più alle sole “liquidazioni” da intendersi come decisione di uno dei fratelli di non ottenere l'assegnazione di beni in natura;
tale decisione può intervenire e eventualmente essere “concordata” dalle parti anche nell'ambito di una divisione giudiziale.
A prescindere da ciò, da tale inciso può al più assumersi che le parti prospettassero una soluzione stragiudiziale DEle controversie, ma non che intendessero condizionarne gli effetti DEl'accordo al solo caso di divisione giudiziale.
9.3. Chiarito che l'accordo DE 30.11.2013 è valido ed efficace, deve tuttavia osservarsi che è infondata la pretesa degli attori di vedersi assegnare le quote di proprietà donate “in più” a e “in Per_3 P_ natura”, perché dall'accordo DE 30.11.2013 non discendeva l'obbligo a carico di e di Per_3 P_ ritrasferire le quote.
Al più gli attori avranno diritto a che e (e dunque i di lui eredi) gli corrispondano il P_ Per_3 controvalore, al momento DEla divisione, DEle quote ricevute in più da e (o più CP_7 CP_8 esattamente, DEle quote che questi ultimi avevano inteso originariamente donare anche a e . Pt_2 Pt_1
Quindi, avendo e donato i loro 2/12 dei beni censiti al foglio 9, n. 19, 837, 874, 381 e CP_8 CP_7
154/1008 degli immobili censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, trasferendo l'1/12 e i 77/1008 ciascuno a e , deve ritenersi che e avrebbero inteso donare l'1/24 dei beni censiti P_ Per_3 CP_8 CP_7 al foglio 9 ciascuno a ognuno dei quattro fratelli e i 38,5/1008 ciascuno dei beni censiti al foglio 7.
, e , eredi di , saranno tenuti, per effetto DE perfezionamento DEla P_ CP_5 P_ Per_3 divisione, a corrispondere il controvalore dei predetti beni, nella misura di 1/24 , 1/24 P_ CP_5
e per i beni censiti al foglio 9 e di 38,5/1008 e 38,5 e dei beni di P_ P_ CP_5 P_ cui al foglio 7, in favore di e (intesi come parti unitarie;
a al singolo attore spetterà la metà Pt_1 Pt_2 DEl'1/24 e la metà dei 38,5/1008 a ciascuna DEle altre parti).
Deve poi evidenziarsi che detto controvalore è relativo comunque ai beni in comunione al momento DEla “liquidazione” in senso atecnico, ossia DEla divisione: giacché è stata dichiarata l'usucapione di parte dei beni – e comunque già al 30.11.2013 era maturato il possesso utile ad usucapire degli stessi, pagina 32 di 35 per effetto DE quale in questa sede è stata dichiarata l'usucapione - il controvalore sarà dovuto solo con riferimento ai beni al netto DEle porzioni di cui è stata dichiarata l'usucapione, tanto in favore di
, quanto in favore degli eredi di . P_ Per_3
Trattasi dunque una posta debitoria di cui tenersi conto ex art. 723 c.c. e che, integrando un debito tra coeredi sorto in dipendenza dei rapporti di comunione, andrà imputato dai convenuti alle loro quote, ex art. 724, co. 2 c.c.
10. La proposizione DEla domanda su esaminata ha reso ammissibile la richiesta di rimborso da parte di DEle spese per il rifacimento DE tetto DE bene al m.n. 837, spese che, se Controparte_4 effettivamente dirette alla conservazione di detto bene, costituirebbero un debito tra coeredi di cui tenere conto ex art. 723 c.c.
Il convenuto ha in effetti documentato degli esborsi (doc. 14, allegato a prima 183; irrilevante a provare alcunché l'ulteriore documentazione impropriamente allegata alle note ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza DEl'1.4.2025)
ha tuttavia contestato (2a 183 c.p.c., pag. 5), la congruità DEle spese. La causa deve Controparte_1 dunque essere rimessa sul ruolo anche per valutare l'effettiva utilità degli interventi eseguiti e di cui è documentato l'esborso alla conservazione DE bene, in considerazione DEle condizioni DEl'immobile a seguito DE crollo, pure documentate (doc. 19 convenuti e ) e non CP_5 Controparte_4 specificatamente contestate e la congruità dei costi allegati.
11. Per la predetta operazione, per l'esecuzione dei frazionamenti e per le stime propedeutiche alla divisione la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
12. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e e avente CP_5 Controparte_4 ad oggetto “tutta la fascia (viola), larga m.1, DE mapp 381 che costeggia il mapp. 419 (Comune di
EN fg. 9)”;
ii) in parziale accoglimento DEle domande riconvenzionali di : Controparte_1
a) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, DE bene immobile sito nel Comune di EN
(VI), così catastalmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune: Foglio 9, m.n. 874, sub. 2;
b) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, di parte dei terreni siti in EN (Vi) pagina 33 di 35 attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 874 sub. 1, per una consistenza di 236,19 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente Persona_1 sentenza e ivi denominata come 874a;
c) accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], è l'unico ed esclusivo Controparte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ventennale, di parte dei terreni siti in EN (Vi) attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 381, per una consistenza di 83,76 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente sentenza e ivi Persona_1 denominata come 381a;
iii) in parziale accoglimento DEle domande riconvenzionali di e , accerta e CP_5 Controparte_4 dichiara che nato a [...] il [...] e , nato a Controparte_4 CP_5
SA DE GR (VI) il 28.8.1974, sono unici ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ventennale e per la quota DEl'1/2 ciascuno, di parte dei terreni siti in EN (Vi) attualmente censiti al C.F. di detto Comune, foglio 9, m.n. 19, per una consistenza di 226,15 mq, parte descritta graficamente nell'elaborato grafico a sostituzione allegato sub. 1 alla relazione integrativa DEla CTU
depositata il 6.12.2024, riportato alla pag. 21 DEla presente sentenza e ivi denominata Persona_1 come 19b; iv) rigetta per il resto le domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'usucapione di bene in comunione, proposte da e e;
Controparte_1 CP_5 Controparte_4
v) ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio DE Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta dei punti ii) e iii) DE dispositivo DEla presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei convenuti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
vi) accertata e dichiarata la validità ed efficacia DEl'accordo DE 30.11.2003 (doc. 24 attoreo), accerta e dichiara che:
(a) è tenuto a corrispondere a e il controvalore economico, al Controparte_1 Pt_2 Parte_1 momento DEla divisione, DEl'1/24 dei beni censiti al foglio al foglio 9, n. 19, 837, 874, 381 e dei
38,5/1008 dei beni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, tuttora in comunione, debito da imputare alla sua quota, ex art. 723-724 c.c.
(b) e sono tenuti a corrispondere a e il controvalore CP_5 Controparte_4 Pt_2 Parte_1 economico, al momento DEla divisione, DEl'1/24 dei beni censiti al foglio al foglio 9, n. 19, 837, 874,
381 e dei 38,5/1008 dei beni censiti al foglio 7, m.n. 113 e 114, tuttora in comunione, debito da imputare alla loro quota, ex art. 723-724 c.c. pagina 34 di 35 vii) rimette sul ruolo la causa, come da separata ordinanza, riservando la pronuncia DEle spese di giudizio alla sentenza definitiva.
Vicenza, 1° agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 35 di 35