Articolo 60 bis della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 60Articolo 63
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10 agosto 2012
Art. 60-bis. (( (Equipollenza dei titoli conseguiti). )) (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 , anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli ))
Entrata in vigore il 10 agosto 2012
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