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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/10/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.01.2005 in Thumane (Albania) nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza presidenziale del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti dei figli minorenni, ai quali garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e la conservazione dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli, ex art. 337 ter c.c., restano affidati a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e loro residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare sita in Piazza della Repubblica n. 1, nel Comune di
Mori (TN), verrà assegnata alla signora ove permarrà Parte_2
anche la residenza dei figli.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse dei figli, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione degli stessi. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
pag. 2 di 5 5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con i minori.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico dei figli sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro dovranno occuparsi degli stessi seguendoli nei loro diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione dei figli secondo le seguenti modalità:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 17.00fino alle ore 20.00, nel rispetto delle esigenze e degli impegni extrascolastici dei minori;
- Il padre potrà altresì tenere i minori a week end alternati, dal sabato mattina sino alla sera (indicativamente alle ore 20.00) e dalla domenica mattina sino alla sera (indicativamente alle ore 20.00).
- Il medesimo diritto di visita verrà esercitato dal padre durante le vacanze scolastiche dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
- Rispetto alle ulteriori festività (es.: compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali, ponti festivi, ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta con l'adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno;
pag. 3 di 5 8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa dei figli e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute degli stessi;
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora entro il giorno 05 di ciascun Parte_2
mese e con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'importo complessivo di € 450,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso. Le parti concordano altresì che qualora il signor dovesse reperire una nuova situazione alloggiativa e Parte_1
dovesse sostenere un canone di locazione superiore ad € 500,00 mensili,
l'assegno di mantenimento in favore dei figli verrà ridotto di € 200,00.
Conseguentemente egli contribuirà al mantenimento dei figli minori con il minore importo complessivo di € 250,00(€ 85,00 per ciascun figlio) e ciò in considerazione della sperequazione tra i redditi, della circostanza chela signora nella casa famigliare e che ella continuerà Parte_3
a percepire integralmente gli assegni universali e provinciali.
10. Ciascun coniuge verserà la quota pari al 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare e pari ad € 250,00 mensili;
11. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) se percepiti saranno integralmente a favore dalla signora Pt_1
12. Le spese straordinarie per i figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 8 che individua quali sono le spese pag. 4 di 5 comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00.
13. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare ai figli almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio;
14. La vettura Volvo TG.FY851HMrimarrà in proprietà esclusiva del marito, mentre l'autovettura Nissan TG.FY412CZ rimarrà in proprietà esclusiva della moglie.
15. Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni precedentemente indicate, non hanno più nulla a pretendere sotto il profilo patrimoniale, dando reciprocamente atto di avere già provveduto a regolare per il resto ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente, e quindi di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti;
16. Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese legali e del c.u.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.01.2005 in Thumane (Albania) nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza presidenziale del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti dei figli minorenni, ai quali garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e la conservazione dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I figli, ex art. 337 ter c.c., restano affidati a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e loro residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare sita in Piazza della Repubblica n. 1, nel Comune di
Mori (TN), verrà assegnata alla signora ove permarrà Parte_2
anche la residenza dei figli.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse dei figli, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione degli stessi. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
pag. 2 di 5 5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con i minori.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico dei figli sia molto importante che gli stessi mantengano una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza dei figli presso di loro dovranno occuparsi degli stessi seguendoli nei loro diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione dei figli secondo le seguenti modalità:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 17.00fino alle ore 20.00, nel rispetto delle esigenze e degli impegni extrascolastici dei minori;
- Il padre potrà altresì tenere i minori a week end alternati, dal sabato mattina sino alla sera (indicativamente alle ore 20.00) e dalla domenica mattina sino alla sera (indicativamente alle ore 20.00).
- Il medesimo diritto di visita verrà esercitato dal padre durante le vacanze scolastiche dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
- Rispetto alle ulteriori festività (es.: compleanni, ricorrenze familiari, feste infrasettimanali, ponti festivi, ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta con l'adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno;
pag. 3 di 5 8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa dei figli e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute degli stessi;
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, versando sul conto corrente della signora entro il giorno 05 di ciascun Parte_2
mese e con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'importo complessivo di € 450,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso. Le parti concordano altresì che qualora il signor dovesse reperire una nuova situazione alloggiativa e Parte_1
dovesse sostenere un canone di locazione superiore ad € 500,00 mensili,
l'assegno di mantenimento in favore dei figli verrà ridotto di € 200,00.
Conseguentemente egli contribuirà al mantenimento dei figli minori con il minore importo complessivo di € 250,00(€ 85,00 per ciascun figlio) e ciò in considerazione della sperequazione tra i redditi, della circostanza chela signora nella casa famigliare e che ella continuerà Parte_3
a percepire integralmente gli assegni universali e provinciali.
10. Ciascun coniuge verserà la quota pari al 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare e pari ad € 250,00 mensili;
11. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) se percepiti saranno integralmente a favore dalla signora Pt_1
12. Le spese straordinarie per i figli minori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 8 che individua quali sono le spese pag. 4 di 5 comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00.
13. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare ai figli almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascun figlio;
14. La vettura Volvo TG.FY851HMrimarrà in proprietà esclusiva del marito, mentre l'autovettura Nissan TG.FY412CZ rimarrà in proprietà esclusiva della moglie.
15. Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni precedentemente indicate, non hanno più nulla a pretendere sotto il profilo patrimoniale, dando reciprocamente atto di avere già provveduto a regolare per il resto ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente, e quindi di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti;
16. Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese legali e del c.u.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5