Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, in corso o in regime di proroga alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, al fine di individuare l'annata agraria in cui ha avuto inizio il contratto del quale si debba determinare la durata a norma dell'art. 2 della stessa legge, deve tenersi conto non delle varie decorrenze legate alle consuetudini locali, ma della data di inizio dell'annata agraria fissata, ai fini applicativi della medesima legge, dal successivo art. 39, nell'11 novembre di ciascun anno in tutto il territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT OL, BA ME, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CONCETTA PAPA,( con studio in 81100 CASERTA VIA GALILEI, 12 ); giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI FE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 06579/97 proposto da:
LI FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO INGENITO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TT OL, BA ME;
- intimati -
avverso la sentenza n. 411/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 18/12/96 depositata il 10/02/97; RG.2471/96. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato PAPA CONCETTA;
udito l'Avvocato ADINOLFI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale, previa riunione di essi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20/10/94 FE LI, premesso di essere proprietario del fondo rustico denominato CH RE, sito in agro di Villa Literno e condotto in affitto da OL TT e ME BA con contratto originariamente stipulato il 15/8/40;
di avere intimato tempestivamente disdetta ed espletato il rituale tentativo di conciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di S. M. Capua Vetere di voler dichiarare la cessazione del contratto al 6/5/93 o, in subordine, al 6/5/95, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine al rilascio ed alle spese.
I convenuti si costituivano e si opponevano alla domanda, eccependo la intempestività della disdetta.
Con sentenza 5 agosto 1996 l'adito Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
L'appello proposto dal LI ed al quale avevano resistito i coniugi TT-BA era però accolto dalla Corte napoletana, con sentenza 10 febbraio 1997, che dichiarava cessato il contratto inter partes al 10/11/93, condannando gli affittuari al rilascio del fondo per l'annata agraria in corso (10/11/97) e compensando in toto le spese del doppio grado di giudizio. Riteneva la Corte territoriale che la disdetta, intimata il 25/2/92 per l'asserita scadenza del 5/5/93 con richiesta di rilascio per il 10/11/93, fosse tempestiva e valida, ai sensi dell'art. 2 L. n. 203 del 1982, per la scadenza legale del 10/11/93 e che la condanna al rilascio, ex art. 47 L. cit., dovesse fissarsi entro il 10/11/97.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi TT-BA, affidandolo a due motivi. Ha resistito il LI con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con i due mezzi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 4 L. n. 203 del 1982 anche sotto il profilo dell'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che il giudice di appello, andando in avviso contrario rispetto a quello di primo grado, abbia ritenuto che la disdetta del rapporto, inviata il 25/2/92 per l'asserita scadenza del 5/5/93, fosse tuttavia tempestiva ed efficace per la scadenza legale del 10/11/93, spostando così la data di cessazione dell'affitto di un anno senza alcuna plausibile giustificazione.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, si pone in evidente contrasto con il principio, recentemente affermato ma costantemente ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, in corso (o in regime di proroga) alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di individuare l'annata agraria in cui ha avuto inizio il contratto del quale si debba determinare la durata a norma dell'art. 2 della stessa legge, deve tenersi conto non delle varie decorrenze legate alle consuetudini locali, ma della data di inizio dell'annata agraria fissata, ai fini applicativi della legge medesima, dal successivo articolo 39, nell'11 novembre di ciascun anno in tutto il territorio nazionale. Ne deriva che un contratto di affitto la cui efficacia per volontà delle parti sia stata differita al 16 agosto 1940 deve considerarsi iniziato nel corso dell'annata agraria 1939-1940 anziché della successiva annata 1940-1941 (non rilevando che, secondo gli usi locali dell'epoca, la suddetta data di efficacia coincidesse con l'inizio di tale annata successiva) con la conseguenza che la tempestività della disdetta di tale contratto deve essere verificata in relazione alla durata decennale dello stesso, a norma dell'art. 2 lett. a) della legge n. 203 del 1982, decorrente (per il necessario coordinamento di tale articolo con il cit. art. 39 della legge stessa) dall'11 novembre 1982 (Cass. 13 febbraio 1997 n. 1329). Pertanto, nel caso di specie, il contratto, stipulato originariamente il 15/8/40, deve ritenersi iniziato, ai fini della legge n. 203 del 1982, dalla data di inizio dell'annata agraria (l' 11/11) e, quindi, nel corso dell'annata agraria 1939/40 (e non 1940/41); con l'ulteriore conseguenza che la tempestività della disdetta intimata il 25/2/92 va rapportata - ai fini di escludere la rinnovazione tacita per ulteriori 15 anni ex art. 4 L. cit. - alla scadenza legale dell'11/11/92 ex art. 2 lett. a) della stessa legge. Al riguardo, è singolare il rilievo che lo stesso Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata, ne ha emessa un'altra, fra le stesse parti e per una controversia analoga (sent. 21 ottobre 1996, che ha originato il ricorso n. 13833/96 da parte del LI), statuendo in modo difforme e corretto.
Concludendo, il ricorso dei TT-BA va accolto, con assorbimento di quello incidentale del LI sul punto della compensazione delle spese processuali. Segue la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla stessa Sezione Specializzata Agraria della Corte a qua.
Ai sensi dell'art. 385, 3^ co., c.p.c., si ritiene opportuno provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa le spese di questo grado, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla stessa Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999