Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2669/2023 R.G.A.C.
tra nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dall'avv. Anna Musacchio;
C.F._1
ricorrente e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, a seguito di visita di revisione disposta dalle competenti commissioni sanitarie, era stata riconosciuta invalida civile al 35%; che, reputando ingiusta siffatta valutazione, presentava ricorso per ATP in guisa da conseguire il riconoscimento dello stato di invalidità al 100%; che, all'esito del giudizio, veniva accertata la sussistenza dello stato di invalidità in misura pari al 75%, con decorrenza dal 18.08.2021; che, sulla scorta di tale riconoscimento, chiedeva all' la erogazione dell'assegno mensile di assistenza, essendo in possesso dei CP_1
requisiti reddituale e di disoccupazione previsti dalla legge;
che l'ente non procedeva
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che il diniego era illegittimo poiché la domanda amministrativa diretta all'accertamento dell'invalidità civile totale era da intendersi comprensiva anche dell'invalidità parziale e che, sotto il profilo giudiziale, la domanda per la pensione di inabilità civile ricomprendeva, in base al criterio di continenza, quella intesa a conseguire l'assegno mensile di assistenza;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi il diritto all'assegno mensile di assistenza, nonché al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, co. 1, L. n. 104/92, a partire dal mese di agosto 2021, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1
maturandi.
Resiste alla domanda l'ente convenuto.
E' fondata l'eccezione opposta dall' , secondo cui parte attrice, a fondamento CP_1
della domanda di riconoscimento dell'assegno di assistenza, non ha provato, né ancor prima allegato, il possesso degli ulteriori requisiti costitutivi del titolo alla prestazione di invalidità civile, vale a dire il requisito reddituale e quello della disoccupazione (cfr. ex plurimis: Cass. n. 17787/20, Cass. n. 13705/20, Cass. n.
28450/19, Cass. n. 27010/18, Cass. n. 19164/06).
Infatti, relativamente all'assegno di invalidità civile, la Suprema Corte ha più volte statuito che i requisiti socio economici (requisito reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 22899 del 04.11.2011, per la quale “In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12
e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la CP_1 mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio”.
Nel caso concreto – in disparte da ogni considerazione sulla fondatezza della prospettazione attorea in merito alla ricorrenza del requisito sanitario ed applicando
2 il principio giurisprudenziale della ragione più liquida – deve rilevarsi la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova (del cui onere era gravata l'interessata) circa la sussistenza dei requisiti socio economici (requisito reddituale e di incollocazione) costitutivi del diritto all'assegno di invalidità civile.
Per tali motivi, il ricorso va respinto.
Sussistendo idonea dichiarazione di parte ricorrente, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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