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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1811/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in Camera di ConIGlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1811/2019 R.G. e iniziato con ricorso depositato in data 28.11.2019 da:
( , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Moreno Parte_1 C.F._1
Persia ed elettivamente domiciliato in Capistrello, via Cese n. 9, presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
( , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi De Meis ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via A. Diaz n. 49, presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 21.5.2025 e, segnatamente:
- parte ricorrente si è riportata a quelle di cui alla memoria integrativa datata 25.4.2021 e delle note del
23.2.2024, che appresso si trascrivono “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avezzano in data 30.09.1995 tra il IGnor Pt_1
e la IGnor alle condizioni riportate in sede di omologa così come modificate
[...] Parte_2 con Decreto di emanazione dei provvedimenti necessari ed urgenti ex art. 4 L. 898/70, previa modifica di quanto concordato al punto 10 in relazione al mantenimento ed al versamento del canone di locazione nei confronti dell ovvero chiedendo espressamente la revoca o in subordine la riduzione sia dell'assegno di _1 mantenimento fissato in sede di omologa nella somma di € 200,00 che del canone di locazione fissato nella somma di € 200,00 stante il venir meno dei presupposti che ne legittimano la concessione…”;
1 - parte resistente ha richiamato le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente. Disporre la corresponsione a carico del IG , ed a favore della IG.r della somma Parte_1 Controparte_1 di € 800,00 (ottocento) a titolo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre ad € 200,00 (duecento//00) quale contributo di locazione. In via subordinata su tale ultimo punto, si chiede l'assegnazione della casa coniugale sita in
Capistrello via Santa Barbara n. 1/B. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898/1970, chiede l'assegnazione della quota di legge del TFR maturato dal ricorrente in costanza di matrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con ricorso depositato in data 28.11.2019 ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.9.1995 ad Avezzano;
come dall'unione siano nati i figli Controparte_1
e , entrambi maggiorenni, e come la coppia sia legalmente separata dal 2015. Ha pertanto Per_1 Per_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente, porsi a suo carico, per la sola figlia , Per_2 Per_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili da versare direttamente a lei e, infine, revocarsi il contributo di mantenimento posto al momento della separazione, a suo carico, in favore della coniuge, oltre che revocarsi il contributo per canone di locazione di euro 200,00 mensili in favore della resistente.
A sostegno delle proprie domande ha allegato, anzitutto, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore e, in ogni caso, un mutamento in melius delle condizioni economico-reddituali di
[...]
la quale, oltre a vivere stabilmente con la madre, senza sostenere costi per l'abitazione, _1 percepirebbe un'entrata mensile di euro 700,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
ha, infine, esposto di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni reddituali in seguito alla nascita di un figlio, avuto da nuova relazione, nel 2019.
B. Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente e alla domanda di revoca dell'assegno per il figlio
, ha chiesto porsi a carico di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per la Per_2 Parte_1 figlia ed un assegno divorzile di euro 400,00 mensili per lei, oltre ad euro 200,00 mensili a titolo di Per_1 contributo per il canone di locazione da corrisponderle in seguito all'abbandono della casa coniugale.
C. All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, ha revocato l'assegno di mantenimento per il figlio , ha aumentato l'ammontare Per_2
2 del contributo di mantenimento per la figlia ad euro 400,00 mensili ed ha confermato, per il resto, le Per_1 condizioni indicate nella fase di separazione dei coniugi.
D. Nelle more del giudizio, con provvedimento del 13.12.2022, è stata modificata l'ordinanza presidenziale del
10.4.2021 disponendo la revoca del contributo di mantenimento nei confronti di in quanto Persona_3 convivente stabilmente con il proprio compagno ed assunta a tempo indeterminato con contratto di lavoro.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per interrogatorio formale della resistente.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Risulta, infatti, pacifico, come la coppia sia separata legalmente e ininterrottamente dal 2015 e come non sia in alcun modo possibile la ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
30.9.1995 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 105, parte II, serie A, anno
1995.
2. Nulla deve essere, inoltre, statuito in punto di affidamento dei figli, stante l'ampio superamento della maggiore età da parte degli stessi, nè in ordine al mantenimento di entrambi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. Deve essere, quindi, esaminato l'unico tema conteso tra le parti, cioè la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18 – Cass. SS.UU, sent.
3198/2021), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970 - che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà che si proietta anche oltre la crisi coniugale – richiede che:
- in primo luogo, sia valutato se vi sia, dopo il divorzio e in conseguenza di esso, uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti e se esso sia riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari. Ove la disparità abbia tale radice genetica e sia accertato che lo squilibrio derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali fondato sulla assunzione di un condiviso ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, si evidenzia una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile. Il coniuge che richiede l'assegno è all'evidenza onerato di provare l'impegno profuso, il vantaggio per la famiglia e l'altro coniuge e il nesso causale (se non avesse dedicato il tempo e le propri energie lo squilibrio non si sarebbe prodotto) (Cass. Sez. 1, 8.9.2021, Ord.
24250). Ove ciò sia provato, il quantum deve essere correlato non già con riferimento al tenore di vita
3 matrimoniale (Cass. 26.6.2019, n. 17098), essendo orami sciolto il rapporto, ma proprio in ragione dell'impegno profuso, della durata nel tempo di tale impegno e degli effetti patrimoniali prodotti. Così la funzione perequativa dell'assegno va negata laddove lo squilibrio derivi da un differente impegno dei coniugi nelle rispettive attività lavorative o se sia effetto di diverse condizioni di partenza al momento del matrimonio;
- ove la predetta analisi abbia esito negativo cionondimeno l'assegno può essere riconosciuto al coniuge
“debole” laddove il caso concreto denoti la sua funzione strettamente assistenziale nelle ipotesi, dunque, in cui tale coniuge non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1, 19.12.2023, n. 35434) dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici IGnificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. Sez. 1, 24.2.2021, Ord. n. 5055). E', poi, necessario fare riferimento a ragioni obiettive ostative alla possibilità di reperire una occupazione retribuita con redditi stabili quali, esemplificativamente, età avanzata (Cass. 17.1.2002, n. 432), precario stato di salute (Cass. 28.3.2003,
n. 4736), necessità di accudire prole in tenera età o figli affetti da gravi menomazioni (Cass. 14.1.1991,
n. 294). Ad ogni modo occorre svolgere valutazioni di tipo concreto e non astratto e l'onere della prova di non essere riuscito a reperire una attività retribuita grava sul richiedente l'assegno (Cass. 4.9.2020,
n. 18522), secondo un principio di autoresponsabilità, potendo valorizzarsi gli elementi presuntivi eventualmente allegati e provati o, comunque, risultanti dagli atti.
4. Tanto premesso, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno sia in funzione perequativo – compensativa che in funzione assistenziale.
4.1. Quanto alla funzione perequativo – assistenziale, la richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia effettivamente causa del proprio sacrificio, come coniuge più debole, a sostegno delle eIGenze familiari e delle scelte condivise dei coniugi adottate durante il matrimonio.
Anzitutto, deve precisarsi che sotto il profilo patrimoniale, sia la resistente che il ricorrente non risultano intestatari di alcun bene immobile mentre risultano entrambi titolari di autoveicoli, nello specifico la _1 un'autovettura del 2007 ed il ricorrente di due autovetture e di un motociclo, in entrambi i casi, di valore eIGuo;
venendo ad esaminare i redditi mensilmente percepiti dai coniugi, sebbene sia innegabile il divario economico
– reddituale tra le parti, percependo, la IG.ra , un reddito di circa euro 700,00 mensili a titolo di reddito _1 di cittadinanza, per un totale di euro 6.700,00 annui (v. ISEE 2023) ed il ricorrente redditi annui netti di circa
40.000,00 euro (v. mod.730 2021) e, comunque, superiori ad euro 2.000,00 netti mensili (v. busta paga febbraio
4 2023), non è dato desumere, neppure in via presuntiva, che tale divario sia realmente ascrivibile ad una scelta comune dei coniugi in punto di ménage familiare.
La differenza reddituale, invero coessenziale alla ricostruzione del “tenore di vita matrimoniale”, non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n.
21234/2019). Lo squilibrio rileva “come precondizione fattuale” (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
Dall'istruttoria orale espletata, consistita esclusivamente nell'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente, e dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, non si evidenzia in alcun modo un effettivo miglioramento delle condizioni economico – reddituali del ricorrente in costanza di matrimonio non essendo neppure nota la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dello stesso ante nuptias né, tantomeno, un derivazione causale dello stesso da rinunce fatte dall'altro coniuge per scelte familiari condivise.
Al contrario, le dichiarazioni rese dalla evidenziano come, sebbene ella abbia contribuito alla famiglia _1 mediante la presenza costante e, in particolare, dedicandosi all'accudimento dei figli, il abbia comunque Pt_1 contribuito – in conformità dei doveri dei coniugi - al benessere della famiglia mediante apporto delle risorse economiche derivanti dal lavoro svolto.
Da ultimo deve, inoltre, precisarsi come non vi è prova neppure della doverosa attivazione, successivamente alla separazione, nella ricerca di una occupazione da parte della che, dall'epoca della separazione _1
(circa 10 anni orsono) ben avrebbe potuto agevolmente trovare un impiego confacente ai propri titoli professionali e alle proprie aspettative.
4.2. La domanda in esame non può trovare giustificazione neppure valorizzando la composita funzione strettamente assistenziale dell'assegno divorzile posto che la resistente non ha provato l'assenza di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quali, esemplificativamente, l'età avanzata o il precario stato di salute;
al contrario, l'età della resistente e, soprattutto, la qualifica professionale posseduta (parrucchiera – estetista) ben possono consentire alla stessa di attivarsi nella ricerca di un'attività lavorativa confacente alle proprie eIGenze.
La resistente, per contro, non ha fornito né elementi idonei a denotare di essersi utilmente adoperata nel senso sopra prospettato nè elementi da cui desumere l'esistenza di condizioni impeditive nella ricerca di un'occupazione lavorativa, tenuto altresì conto del fatto che, al momento della separazione (2015), la _1 aveva certamente un'età (44 anni) che ben le consentiva, come del reso anche oggi, un proficuo impiego nel mondo del lavoro tenuto conto del titolo posseduto.
In definitiva la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente non può essere accolta.
5 5. Resta, infine, assorbita la domanda di attribuzione della quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898/1970 in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile posto che la titolarità di tale assegno è presupposto indefettibile del diritto de quo (Cass. Sez. 1, 19.2.2021, Ord.
4499).
6. La pronuncia di cessazione degli effetti civili determina automaticamente, con il suo passaggio in cosa giudicata, il venire meno del mantenimento in favore del coniuge stabilito (o concordato) in sede di separazione, salvo che sul punto siano state già adottati provvedimenti di revoca o modifica con i provvedimenti temporanei e urgenti (Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. 3852).
In sede di separazione consensuale le parti convennero in favore della resistente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili oltre una ulteriore attribuzione di pari importo e periodicità (v. punto 10) a copertura del canone di locazione, tenuta ferma nonostante alla successiva udienza presidenziale del giorno
11.3.2015 avesse rappresentato che sarebbe stata ospitata dalla di lei madre. Controparte_1
Come già in qualche modo embrionalmente rilevato in sede di provvedimenti presidenziali del 10.4.2021 la componente fondata sul contributo per canone di locazione assume efficacia descrittiva in relazione ai disagi
(mancata assegnazione della casa familiare) che avrebbe dovuto compensare la resistente ed esprime, nella sostanza, l'iter motivazionale che comunque ha condotto le parti a determinare, in definitiva, l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili tanto che nessun meccanismo di riequilibrio o revisione venne stabilito per il caso che il canone locatizio fosse stato superiore o inferiore a € 200,00 né fu imposto un obbligo di rendiconto alla resistente.
Ciò chiarito, l'art. 156 c.c., a differenza dell'art. 5, co. 6 L. 898/1970 non subordina il diritto al mantenimento alla circostanza che il coniuge più debole non possa procurarsi “adeguati redditi propri”. Sulla scorta della differente formulazione testuale la giurisprudenza di legittimità giunge alla condivisibile conclusione per cui “al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. E siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione” (Cass. Sez. 1, 7.3.2021, n. 3291; Cass. Sez. 1, 25.8.2006, n. 18547).
Sulla scorta di tali considerazioni si reputa di dover rigettare la richiesta di revoca dell'assegno in questione salvi gli effetti ope legis correlati al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo quanto detto.
6
7. Atteso l'esito del giudizio, tenuto conto altresì delle questioni di fatto e del margine discrezionale di apprezzamento, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Avezzano il 30.9.1995; Controparte_1
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_3
n. 105, parte II, serie A, anno 1995);
- RIGETTA la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio Controparte_1 favore;
- RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 secondo quanto in parte motiva;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di conIGlio del 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in Camera di ConIGlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1811/2019 R.G. e iniziato con ricorso depositato in data 28.11.2019 da:
( , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Moreno Parte_1 C.F._1
Persia ed elettivamente domiciliato in Capistrello, via Cese n. 9, presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
( , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi De Meis ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via A. Diaz n. 49, presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 21.5.2025 e, segnatamente:
- parte ricorrente si è riportata a quelle di cui alla memoria integrativa datata 25.4.2021 e delle note del
23.2.2024, che appresso si trascrivono “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avezzano in data 30.09.1995 tra il IGnor Pt_1
e la IGnor alle condizioni riportate in sede di omologa così come modificate
[...] Parte_2 con Decreto di emanazione dei provvedimenti necessari ed urgenti ex art. 4 L. 898/70, previa modifica di quanto concordato al punto 10 in relazione al mantenimento ed al versamento del canone di locazione nei confronti dell ovvero chiedendo espressamente la revoca o in subordine la riduzione sia dell'assegno di _1 mantenimento fissato in sede di omologa nella somma di € 200,00 che del canone di locazione fissato nella somma di € 200,00 stante il venir meno dei presupposti che ne legittimano la concessione…”;
1 - parte resistente ha richiamato le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente. Disporre la corresponsione a carico del IG , ed a favore della IG.r della somma Parte_1 Controparte_1 di € 800,00 (ottocento) a titolo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versare entro il 5 di ogni mese, oltre ad € 200,00 (duecento//00) quale contributo di locazione. In via subordinata su tale ultimo punto, si chiede l'assegnazione della casa coniugale sita in
Capistrello via Santa Barbara n. 1/B. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898/1970, chiede l'assegnazione della quota di legge del TFR maturato dal ricorrente in costanza di matrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con ricorso depositato in data 28.11.2019 ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.9.1995 ad Avezzano;
come dall'unione siano nati i figli Controparte_1
e , entrambi maggiorenni, e come la coppia sia legalmente separata dal 2015. Ha pertanto Per_1 Per_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente, porsi a suo carico, per la sola figlia , Per_2 Per_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili da versare direttamente a lei e, infine, revocarsi il contributo di mantenimento posto al momento della separazione, a suo carico, in favore della coniuge, oltre che revocarsi il contributo per canone di locazione di euro 200,00 mensili in favore della resistente.
A sostegno delle proprie domande ha allegato, anzitutto, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore e, in ogni caso, un mutamento in melius delle condizioni economico-reddituali di
[...]
la quale, oltre a vivere stabilmente con la madre, senza sostenere costi per l'abitazione, _1 percepirebbe un'entrata mensile di euro 700,00 a titolo di reddito di cittadinanza;
ha, infine, esposto di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni reddituali in seguito alla nascita di un figlio, avuto da nuova relazione, nel 2019.
B. Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi alla pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente e alla domanda di revoca dell'assegno per il figlio
, ha chiesto porsi a carico di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per la Per_2 Parte_1 figlia ed un assegno divorzile di euro 400,00 mensili per lei, oltre ad euro 200,00 mensili a titolo di Per_1 contributo per il canone di locazione da corrisponderle in seguito all'abbandono della casa coniugale.
C. All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, ha revocato l'assegno di mantenimento per il figlio , ha aumentato l'ammontare Per_2
2 del contributo di mantenimento per la figlia ad euro 400,00 mensili ed ha confermato, per il resto, le Per_1 condizioni indicate nella fase di separazione dei coniugi.
D. Nelle more del giudizio, con provvedimento del 13.12.2022, è stata modificata l'ordinanza presidenziale del
10.4.2021 disponendo la revoca del contributo di mantenimento nei confronti di in quanto Persona_3 convivente stabilmente con il proprio compagno ed assunta a tempo indeterminato con contratto di lavoro.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per interrogatorio formale della resistente.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70. Risulta, infatti, pacifico, come la coppia sia separata legalmente e ininterrottamente dal 2015 e come non sia in alcun modo possibile la ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
30.9.1995 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 105, parte II, serie A, anno
1995.
2. Nulla deve essere, inoltre, statuito in punto di affidamento dei figli, stante l'ampio superamento della maggiore età da parte degli stessi, nè in ordine al mantenimento di entrambi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. Deve essere, quindi, esaminato l'unico tema conteso tra le parti, cioè la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18 – Cass. SS.UU, sent.
3198/2021), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970 - che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà che si proietta anche oltre la crisi coniugale – richiede che:
- in primo luogo, sia valutato se vi sia, dopo il divorzio e in conseguenza di esso, uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti e se esso sia riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari. Ove la disparità abbia tale radice genetica e sia accertato che lo squilibrio derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali fondato sulla assunzione di un condiviso ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, si evidenzia una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile. Il coniuge che richiede l'assegno è all'evidenza onerato di provare l'impegno profuso, il vantaggio per la famiglia e l'altro coniuge e il nesso causale (se non avesse dedicato il tempo e le propri energie lo squilibrio non si sarebbe prodotto) (Cass. Sez. 1, 8.9.2021, Ord.
24250). Ove ciò sia provato, il quantum deve essere correlato non già con riferimento al tenore di vita
3 matrimoniale (Cass. 26.6.2019, n. 17098), essendo orami sciolto il rapporto, ma proprio in ragione dell'impegno profuso, della durata nel tempo di tale impegno e degli effetti patrimoniali prodotti. Così la funzione perequativa dell'assegno va negata laddove lo squilibrio derivi da un differente impegno dei coniugi nelle rispettive attività lavorative o se sia effetto di diverse condizioni di partenza al momento del matrimonio;
- ove la predetta analisi abbia esito negativo cionondimeno l'assegno può essere riconosciuto al coniuge
“debole” laddove il caso concreto denoti la sua funzione strettamente assistenziale nelle ipotesi, dunque, in cui tale coniuge non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1, 19.12.2023, n. 35434) dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici IGnificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. Sez. 1, 24.2.2021, Ord. n. 5055). E', poi, necessario fare riferimento a ragioni obiettive ostative alla possibilità di reperire una occupazione retribuita con redditi stabili quali, esemplificativamente, età avanzata (Cass. 17.1.2002, n. 432), precario stato di salute (Cass. 28.3.2003,
n. 4736), necessità di accudire prole in tenera età o figli affetti da gravi menomazioni (Cass. 14.1.1991,
n. 294). Ad ogni modo occorre svolgere valutazioni di tipo concreto e non astratto e l'onere della prova di non essere riuscito a reperire una attività retribuita grava sul richiedente l'assegno (Cass. 4.9.2020,
n. 18522), secondo un principio di autoresponsabilità, potendo valorizzarsi gli elementi presuntivi eventualmente allegati e provati o, comunque, risultanti dagli atti.
4. Tanto premesso, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno sia in funzione perequativo – compensativa che in funzione assistenziale.
4.1. Quanto alla funzione perequativo – assistenziale, la richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia effettivamente causa del proprio sacrificio, come coniuge più debole, a sostegno delle eIGenze familiari e delle scelte condivise dei coniugi adottate durante il matrimonio.
Anzitutto, deve precisarsi che sotto il profilo patrimoniale, sia la resistente che il ricorrente non risultano intestatari di alcun bene immobile mentre risultano entrambi titolari di autoveicoli, nello specifico la _1 un'autovettura del 2007 ed il ricorrente di due autovetture e di un motociclo, in entrambi i casi, di valore eIGuo;
venendo ad esaminare i redditi mensilmente percepiti dai coniugi, sebbene sia innegabile il divario economico
– reddituale tra le parti, percependo, la IG.ra , un reddito di circa euro 700,00 mensili a titolo di reddito _1 di cittadinanza, per un totale di euro 6.700,00 annui (v. ISEE 2023) ed il ricorrente redditi annui netti di circa
40.000,00 euro (v. mod.730 2021) e, comunque, superiori ad euro 2.000,00 netti mensili (v. busta paga febbraio
4 2023), non è dato desumere, neppure in via presuntiva, che tale divario sia realmente ascrivibile ad una scelta comune dei coniugi in punto di ménage familiare.
La differenza reddituale, invero coessenziale alla ricostruzione del “tenore di vita matrimoniale”, non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n.
21234/2019). Lo squilibrio rileva “come precondizione fattuale” (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
Dall'istruttoria orale espletata, consistita esclusivamente nell'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente, e dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, non si evidenzia in alcun modo un effettivo miglioramento delle condizioni economico – reddituali del ricorrente in costanza di matrimonio non essendo neppure nota la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dello stesso ante nuptias né, tantomeno, un derivazione causale dello stesso da rinunce fatte dall'altro coniuge per scelte familiari condivise.
Al contrario, le dichiarazioni rese dalla evidenziano come, sebbene ella abbia contribuito alla famiglia _1 mediante la presenza costante e, in particolare, dedicandosi all'accudimento dei figli, il abbia comunque Pt_1 contribuito – in conformità dei doveri dei coniugi - al benessere della famiglia mediante apporto delle risorse economiche derivanti dal lavoro svolto.
Da ultimo deve, inoltre, precisarsi come non vi è prova neppure della doverosa attivazione, successivamente alla separazione, nella ricerca di una occupazione da parte della che, dall'epoca della separazione _1
(circa 10 anni orsono) ben avrebbe potuto agevolmente trovare un impiego confacente ai propri titoli professionali e alle proprie aspettative.
4.2. La domanda in esame non può trovare giustificazione neppure valorizzando la composita funzione strettamente assistenziale dell'assegno divorzile posto che la resistente non ha provato l'assenza di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quali, esemplificativamente, l'età avanzata o il precario stato di salute;
al contrario, l'età della resistente e, soprattutto, la qualifica professionale posseduta (parrucchiera – estetista) ben possono consentire alla stessa di attivarsi nella ricerca di un'attività lavorativa confacente alle proprie eIGenze.
La resistente, per contro, non ha fornito né elementi idonei a denotare di essersi utilmente adoperata nel senso sopra prospettato nè elementi da cui desumere l'esistenza di condizioni impeditive nella ricerca di un'occupazione lavorativa, tenuto altresì conto del fatto che, al momento della separazione (2015), la _1 aveva certamente un'età (44 anni) che ben le consentiva, come del reso anche oggi, un proficuo impiego nel mondo del lavoro tenuto conto del titolo posseduto.
In definitiva la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente non può essere accolta.
5 5. Resta, infine, assorbita la domanda di attribuzione della quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898/1970 in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile posto che la titolarità di tale assegno è presupposto indefettibile del diritto de quo (Cass. Sez. 1, 19.2.2021, Ord.
4499).
6. La pronuncia di cessazione degli effetti civili determina automaticamente, con il suo passaggio in cosa giudicata, il venire meno del mantenimento in favore del coniuge stabilito (o concordato) in sede di separazione, salvo che sul punto siano state già adottati provvedimenti di revoca o modifica con i provvedimenti temporanei e urgenti (Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. 3852).
In sede di separazione consensuale le parti convennero in favore della resistente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili oltre una ulteriore attribuzione di pari importo e periodicità (v. punto 10) a copertura del canone di locazione, tenuta ferma nonostante alla successiva udienza presidenziale del giorno
11.3.2015 avesse rappresentato che sarebbe stata ospitata dalla di lei madre. Controparte_1
Come già in qualche modo embrionalmente rilevato in sede di provvedimenti presidenziali del 10.4.2021 la componente fondata sul contributo per canone di locazione assume efficacia descrittiva in relazione ai disagi
(mancata assegnazione della casa familiare) che avrebbe dovuto compensare la resistente ed esprime, nella sostanza, l'iter motivazionale che comunque ha condotto le parti a determinare, in definitiva, l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili tanto che nessun meccanismo di riequilibrio o revisione venne stabilito per il caso che il canone locatizio fosse stato superiore o inferiore a € 200,00 né fu imposto un obbligo di rendiconto alla resistente.
Ciò chiarito, l'art. 156 c.c., a differenza dell'art. 5, co. 6 L. 898/1970 non subordina il diritto al mantenimento alla circostanza che il coniuge più debole non possa procurarsi “adeguati redditi propri”. Sulla scorta della differente formulazione testuale la giurisprudenza di legittimità giunge alla condivisibile conclusione per cui “al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. E siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione” (Cass. Sez. 1, 7.3.2021, n. 3291; Cass. Sez. 1, 25.8.2006, n. 18547).
Sulla scorta di tali considerazioni si reputa di dover rigettare la richiesta di revoca dell'assegno in questione salvi gli effetti ope legis correlati al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo quanto detto.
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7. Atteso l'esito del giudizio, tenuto conto altresì delle questioni di fatto e del margine discrezionale di apprezzamento, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Avezzano il 30.9.1995; Controparte_1
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_3
n. 105, parte II, serie A, anno 1995);
- RIGETTA la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio Controparte_1 favore;
- RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 secondo quanto in parte motiva;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di conIGlio del 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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