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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.03.2025 nel procedimento possessorio iscritto al n. 1557/2024 R.G.
promosso da:
, C.F.: , nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e , C.F.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] residente in [...]n.50 rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Gian Franco Giachetti, in forza di procura speciale in data 29.05.2024 a margine del ricorso;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
C.F.: nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Veneria Reale (TO) Via Carducci Giosuè n. 6, e C.F. Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Carducci Giosuè n. 6;
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente ad oggetto: Ricorso per reintegrazione del possesso, ex artt. 1168 c.c.; 1170 c.c. e 703
c.p.c ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c., 1170 c.c. e 703 c.p.c. datato 29.05.2024 e depositato in pari data, la sopra indicata parte ricorrente ha chiesto, in via principale, nei confronti dei sigg.
Pagina 1 e , di essere reintegrata nel possesso della servitù Controparte_1 Controparte_2 di passaggio pedonale e carraia, sita in Corio (TO) Borgata Case Villà e distinta in mappa al C.T. al Foglio 38 numeri 1158, sub. 2-3, 1159 e 1185, servitù che grava sui fondi di parte resistente, e sulla quale parte ricorrente assume aver esercitato il pieno, pubblico, pacifico possesso ciò sino alla collocazione, da parte dei resistenti, di alcuni manufatti quali lastre di pietra, legname e contenitori riempiti di terra e cemento che hanno occluso il passaggio alle autovetture e ai mezzi agricoli dei ricorrenti sui terreni dianzi identificati.
I ricorrenti hanno altresì chiesto, in subordine, di ordinare la manutenzione della via sterrata effettuando la rimozione di ogni ostacolo che impedisca o renda più difficoltoso il transito carraio, anche con mezzi agricoli od ingombranti.
Alla prima udienza, il giudice -verificata la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto nei confronti dei resistenti- ha dichiarato la contumacia di parte convenuta con provvedimento del
19.07.2024.
La controversia è stata istruita con ampia acquisizione documentale e si è provveduto altresì ad espletare istruttoria escutendo alcuni sommari informatori.
All'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso brevemente il ricorso chiedendo l'accoglimento delle domande proposte.
***
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Parte ricorrente ha allegato che la via sterrata su cui insiste la servitù è l'unico modo per accedere all'abitazione e ai terreni agricoli di sua proprietà e di avere goduto il pacifico possesso sino al
2018, quando parte resistente ha iniziato a posizionare materiali su detto sedime: paletti, manufatti in cemento di notevoli dimensioni e i ricorrenti si sono visti quindi costretti, sin d'allora, ad aire in giudizio avverso i sigg. e al fine di chiedere la reintegrazione in possesso. CP_2 CP_1
Al termine del giudizio, con ordinanza n. 370/2019 R.G., questo Tribunale ha ordinato il reintegro dei ricorrenti nel possesso della servitù e i resistenti hanno ottemperato all'ordinanza rimuovendo i manufatti depositati.
I ricorrenti hanno, quindi, goduto nuovamente del pacifico possesso della servitù ininterrottamente sino all'estate 2023 quando i resistenti hanno iniziato a reiterare il comportamento tenuto in precedenza depositando, ai lati della strada, delle lastre di pietra e masserizie di varie dimensioni.
Da quel momento, i ricorrenti e i loro familiari hanno continuato ad esercitare la servitù di passaggio, pur con crescenti difficoltà, sino al mese di febbraio 2024 quando i resistenti hanno depositato ulteriori materiali sul giaciglio della strada: quali lastre di pietra contundenti, legname, contenitori riempiti di terra e cemento, oggetti tutti che hanno considerevolmente ristretto la larghezza percorribile della carreggiata impedendone il passaggio e causando danni alle autovetture dei ricorrenti e dei loro familiari.
Pagina 2 Ciò posto, in punto di stretto di diritto, occorre muovere anzitutto dalla corretta qualificazione dell'azione proposta onde ricavarne le precipitate conseguenze giuridiche.
Con riguardo al presupposto dello “spoglio”, si deve osservare che esso consiste nella privazione totale o parziale della cosa o, più in generale, nel fatto che impedisce durevolmente al possessore l'esercizio del possesso (cfr. in tal senso: Cass. civile 28 settembre 1994 n. 7887).
Lo spoglio non deve consistere necessariamente in un evento permanente ed irreversibile, essendo sufficiente che abbia carattere duraturo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 settembre 2004, n. 18227 in Giust. civ. Mass. 2004).
I caratteri dello spoglio sono la “violenza” o la “clandestinità”.
Lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce. Secondo la Cassazione, peraltro, ad integrare la violenza è sufficiente qualsiasi azione che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa o presunta del possessore (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 01 luglio 2005, n. 14067 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civile, sez. II, 30 agosto 2000, n. 11453 in Giust. civ. Mass. 2000, 1870)
Lo spoglio “clandestino”, invece, è quello attuato senza atti di forza o minacce, bensì in maniera occulta che non consenta alla vittima di percepirlo all'istante.
A tale riguardo i menzionati episodi posti alla base di questo ricorso, ad avviso dello scrivente giudice, possono essere sussunti più correttamente nella fattispecie di cui all'art. 1170 c.c., trattandosi non già di effettivi atti di spoglio quanto di mera molestia, avendo inciso dette condotte materiali sulla modalità di fruizione del diritto e non sul diritto stesso, rendendo sostanzialmente più gravoso (ma non totalmente impedito) il transito dei ricorrenti.
In sostanza i ricorrenti hanno allegato di essere stati impediti nel godimento di detta porzione di sedime ovvero nell'agevole transito sui fondi distinti al NCEU del Comune di Corio, al Foglio 38 numeri 1158 sub. 2 3, 1159 e 1185 gravati da servitù di passaggio pedonale e carraia.
Sul punto occorre rammentare che: “la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto.
(Nella specie, la S.C. ha condiviso la qualificazione dell'azione, ricondotta all'art. 1170 c.c., contenuta nella decisione impugnata, ritenendo che l'apposizione, lungo una strada, di una catena manualmente amovibile, sorretta da paletti in ferro fissi, non avesse inciso sulla possibilità di passaggio pedonale e veicolare ivi esercitato dal ricorrente, ma, esclusivamente, sulla sua modalità di fruizione, resa meno agevole e comoda). Sez. 2, Sentenza n. 19586 del 30/09/2016
(Rv. 641357 – 01).
Pagina 3 Con riguardo al presupposto della molestia, deve osservarsi che essa, dal punto di vista oggettivo, consiste in ogni attività che, pur non privando il possessore del godimento del bene, ostacola o rende più gravoso il possesso o comunque interferisce con il suo pacifico esercizio;
la molestia può consistere in una attività materiale o giuridica: nella prima ipotesi, che è quella oggetto del presente ricorso, l'attività materiale può estrinsecarsi in comportamenti volti a modificare o alterare il bene oggetto del possesso altrui;
dal punto di vista soggettivo, va inoltre osservato che la giurisprudenza ha sempre ritenuto necessaria anche la sussistenza, quale elemento costitutivo dell'azione possessoria del c.d. animus turbandi, inteso come consapevolezza di alterare o sovvertire l'altrui situazione possessoria contro la volontà del titolare;
sul punto, un filone giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, nr.
9871 del 1994 (successiva conforme, tra le altre, Cass. sez. 2 nr. 12588 del 2002), ha poi rilevato la necessità di costruire e di inquadrare l'elemento soggettivo che deve necessariamente sorreggere la molestia o la turbativa del possesso secondo i parametri del dolo e della colpa, la cui prova incombe su chi agisce in manutenzione e il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito;
Nel caso di specie, sulla base della sommaria valutazione propria di questa fase, ed esaminate le fotografie dei luoghi di causa (cfr. doc. 8), ritiene questo giudice che l'apposizione delle masserizie varie lungo il giaciglio della strada abbia soltanto reso più difficoltoso il transito, non occludendo integralmente il passaggio (anche per mezzi agricoli); di talché appare corretto qualificare l'azione come azione di manutenzione ex art. 1170 c.c.
In questo senso pur dando atto che i sommari informatori hanno riferito che il transito per i mezzi di grandi dimensioni risulta occluso (cfr. verbale del 20.09.2025), per vero, dall'esame delle fotografie prodotte (doc. 8), appare inverosimile che questo passaggio sia totalmente impedito tenuto conto che le pietre depositate sono comunque poste al limitare della stradina e, tuttalpiù, rendono maggiormente difficoltoso l'esercizio del diritto.
Per quanto riguarda, quindi, il caso di specie, la giurisprudenza prevalente colloca la condotta posta in essere dai resistenti come caso della molestia: in particolare la Suprema Corte ha chiarito che: “in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente” (Cass. civ. n. 15517/2017) (..)“in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e
Pagina 4 consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo” (Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 26787 del 23 ottobre 2018).
Superata la qualificazione dell'azione e venendo al merito della controversia occorre verificare se sia provato il diritto di possesso di detto sedime in epoca prossima allo spoglio e i paralleli atti di molestia, nonché la tempestività dell'azione.
Dall'attività istruttoria svolta risulta che i ricorrenti abbiano sempre esercitato, continuamente e con cadenze periodiche, il passaggio pedonale e carraio, anche con veicoli agricoli transitando sulla stradina che conduce alle loro proprietà e ciò quantomeno dal 2019 (allorquando è cessata la prima condotta di spoglio e i resistenti hanno rimosso le masserizie per effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Ivrea RG 370/2019).
In particolare il sig. e la sig.ra hanno allegato che, prima che Parte_1 Parte_2 venisse ristretto il passaggio e i resistenti reiterassero le condotte moleste (febbraio 2024), transitavano liberamente sulla via oggetto di controversia, sia a piedi, sia con un trattore e
“un'imballatrice” utilizzata dai ricorrenti per il rifornimento stagionale della legna da ardere per l'inverno e per il ricovero del fieno nelle tettoie annesse alla loro abitazione.
Provato l'utilizzo durevole e pacifico del passaggio si reputa, altresì, raggiunta la prova in ordine alla molestia subita, costituita dalla graduale apposizione di masserizie, legname e pietre sul giaciglio della strada, tale da rendere più difficoltoso il transito.
Di tale molestia vi è evidenzia sia dalla documentazione fotografica prodotta a corredo del ricorso
(doc. 8), sia dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori, i quali hanno tutti confermato l'esistenza di detti ingombri, confermando anche di aver visto i resistenti contumaci collocare personalmente dette masserizie sul bordo della careggiata, oggetto di servitù di passaggio.
Tanto ci riferisce espressamente il sommario informatore , il quale in data 13 Parte_3 novembre 2024, interpellato sui fatti di causa, ha così riferito: “vero confermo, i sigg. e CP_1 sono vicini e hanno iniziato a mettere masserizie varie, pietre, legno, vasi ostruendo CP_2 completamente il passaggio nel febbraio 2024. Sostanzialmente non si riusciva più a transitare con
i veicoli a motore di grandi dimensioni”.
Lo stesso sig. ha poi affermato di aver visto personalmente i convenuti Parte_3
“posare delle pietre di grandi dimensioni ai lati della strada. Sono marito e moglie ed erano con una carriola e stavano scaricando queste lastre di pietra”.
Inoltre, i sigg. e non si sono nemmeno costituiti in giudizio e, benché non valga il CP_1 CP_2 principio di non contestazione in riferimento al convenuto contumace, (cfr. Cass. 14623/2009) questi ultimi, non intervenendo in giudizio, non hanno mai offerto prova di aver tentato di rimuovere dette masserizie che insistono proprio sulla loro proprietà.
Nel caso di specie l'animus turbandi è chiaramente ravvisabile: i convenuti sono vicini di casa dei ricorrenti e sono perfettamente consapevoli, come si evince dalle dichiarazioni dei sommari informatori, che il passaggio sulla suddetta via viene ristretto posizionando manufatti di varia
Pagina 5 natura sul ciglio della strada impedendo il pacifico esercizio della servitù di passaggio ai ricorrenti, come già peraltro sancito da questo Tribunale con l'ordinanza n. 370/2019 R.G.
Non vi sono quindi dubbi sulla volontà dei convenuti di agire consapevolmente per ostacolare i ricorrenti nel pacifico uso della servitù di passaggio
Quanto all'animus turbandi è del tutto irrilevante che la parte resistente abbai compiuto la molestia nell'errato convincimento di tutelare un suo diritto o di esservi legittimato a farlo.
Questo particolare requisito viene definito dalla Cassazione come: la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011).
Irrilevante è infine la circostanza che la molestia non si sia inverata in un evento permanente e irreversibile, essendo sufficiente che abbia carattere duraturo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
10 settembre 2004, n. 18227 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 9; Cass. civile, sez. II, 28 settembre
1994, n. 7887 in Giust. civ. Mass. 1994, 1158).
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, in capo alla parte resistente è senz'altro ravvisabile quanto meno la “colpa”, ritenuta sufficiente dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui «è estraneo al concetto di molestia l'animus turbandi così come l'animus spoliandi per lo spoglio, mentre è richiesto, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, la cui prova incombe a chi agisce in manutenzione ed il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito» (Cass. civile, Sezioni Unite, 22 novembre 1994 n.
9871, in Foro it. 1995, I, 532; in senso conforme cfr. anche cfr. Cass. civile, sez. II, 28 novembre
2001, n. 15130 in Giust. civ. Mass. 2001, 2042; Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3955 in
Giust. civ. Mass. 2008, 2; Cass. civile, sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4279 in Giust. civ. Mass. 2011,
2, 279).
Del resto, deve ritenersi, in conformità all'orientamento espresso dalla Cassazione, che il convincimento da parte dell'agente di esercitare un proprio diritto e, quindi, di agire lecitamente, non faccia venir meno la tutela possessoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 31 gennaio 2011,
n. 2316 in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 151; Cass. civile, sez. II, 09 giugno 2009, n. 13270 in Red.
Giust. civ. Mass. 2009, 6; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957 in Giust. civ. Mass. 2005,
2; Cass. civile, sez. II, 23 febbraio 2001, n. 2667 in Giust. civ. Mass. 2001, 311; Cass. civile,
Sezioni Unite, 10 maggio 1995, n. 5113 in Giust. civ. Mass. 1995, 50).
Vi è infine la tempestività dell'azione promossa, tenuto conto che il transito risulta effettivamente aggravato e reso più difficoltoso dal mese di febbraio 2024 e la presente azione è stata introdotta con ricorso del 29.05.2024, quindi entro l'anno dalla turbativa.
In conclusione, l'azione promossa dai ricorrenti risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Pagina 6 Alla luce delle predette considerazioni la tutela invocata può, quindi, essere accolta.
Parimenti accoglibile è la richiesta di astreinte ex art. 614 bis c.p.c. formulata dai ricorrenti con fissazione di una somma giornaliera da corrispondersi in caso di mancata tempestiva attuazione dell'ordinanza.
Detta somma viene stabilita in Euro 50,00 giornalieri, nella misura ritenuta equa da questo
Tribunale, quale importo dovuto dai resistenti obbligati per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione all'ordine di ripristino e sgombero contenuto nel presente provvedimento;
somma dovuta a decorrere da otto giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Come è noto l'art. 614 bis c.p.c. è applicabile a tutte le ipotesi in cui sia formulata una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili.
Di per sé il fatto che la richiesta di misura coercitiva indiretta sia stata formulata all'interno di una fase cautelare non inficia l'applicabilità della norma che prevede l'astreinte, e ciò sia perché dal tenore normativo non sussiste un tale limite posto in modo esplicito e letterale dall'art. 614 bis c.p.c., (applicabile anche all'esito di un provvedimento di condanna adottato a conclusione di un procedimento sommario), sia perché il provvedimento di nunciazione ottenuto all'esito del detto procedimento sommario deve poter usufruire della misura di coercizione indiretta (l'astreinte) che proprio in tali casi esplica maggiore efficacia nell'indurre il suo destinatario ad adempiere l'ordine del Giudice. (cfr. ordinanza del Tribunale di Latina n. 4074 del 10.08.2022)
Le spese di lite seguono la soccombenza (poste a carico dei resistenti contumaci) e vengono liquidate come in dispositivo, con valori prossimi ai medi ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022), valore indeterminato complessità bassa, tenuto conto degli incombenti processuali svolti e del giudizio a carattere contumaciale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti visti gli artt.703 c.p.c. e ss.
e 1168-1170 c.c.:
ACCOGLIE il ricorso dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina ai sigg. C.F.: Parte_4 [...]
e C.F. , la C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 manutenzione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio pedonale e carraia individuata nella planimetria allegata doc. 1-3, al Foglio 38 numeri-3, 1159 e 1185 del Comune di Corio;
con la rimozione, a propria cura e spese, delle lastre di pietra, massi, tronchi di legno, secchi contenenti terra e cemento o ogni altro ingombro posto sul o in prossimità del sedime stradale che ostacoli e renda più difficoltoso il transito carraio anche mezzi agricoli e ingombranti;
CONDANNA i resistenti C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
C.F. , in solido fra loro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al
[...] CodiceFiscale_4
Pagina 7 pagamento di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della predetta ordinanza a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
CONDANNA i resistenti C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
C.F. , in solido fra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese del
[...] CodiceFiscale_4 presente giudizio che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014 s.m.i, oltre esposti documentati pari ad Euro 299,60 (c.u., marca da bollo, spese di notifica dell'intimazione sommari informatori), spese forf. nella misura del 15% IVA e CPA;
Si comunichi
Ivrea, 11.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.03.2025 nel procedimento possessorio iscritto al n. 1557/2024 R.G.
promosso da:
, C.F.: , nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e , C.F.: Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] residente in [...]n.50 rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Gian Franco Giachetti, in forza di procura speciale in data 29.05.2024 a margine del ricorso;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
C.F.: nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Veneria Reale (TO) Via Carducci Giosuè n. 6, e C.F. Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Carducci Giosuè n. 6;
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente ad oggetto: Ricorso per reintegrazione del possesso, ex artt. 1168 c.c.; 1170 c.c. e 703
c.p.c ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso possessorio ex artt. 1168 c.c., 1170 c.c. e 703 c.p.c. datato 29.05.2024 e depositato in pari data, la sopra indicata parte ricorrente ha chiesto, in via principale, nei confronti dei sigg.
Pagina 1 e , di essere reintegrata nel possesso della servitù Controparte_1 Controparte_2 di passaggio pedonale e carraia, sita in Corio (TO) Borgata Case Villà e distinta in mappa al C.T. al Foglio 38 numeri 1158, sub. 2-3, 1159 e 1185, servitù che grava sui fondi di parte resistente, e sulla quale parte ricorrente assume aver esercitato il pieno, pubblico, pacifico possesso ciò sino alla collocazione, da parte dei resistenti, di alcuni manufatti quali lastre di pietra, legname e contenitori riempiti di terra e cemento che hanno occluso il passaggio alle autovetture e ai mezzi agricoli dei ricorrenti sui terreni dianzi identificati.
I ricorrenti hanno altresì chiesto, in subordine, di ordinare la manutenzione della via sterrata effettuando la rimozione di ogni ostacolo che impedisca o renda più difficoltoso il transito carraio, anche con mezzi agricoli od ingombranti.
Alla prima udienza, il giudice -verificata la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto nei confronti dei resistenti- ha dichiarato la contumacia di parte convenuta con provvedimento del
19.07.2024.
La controversia è stata istruita con ampia acquisizione documentale e si è provveduto altresì ad espletare istruttoria escutendo alcuni sommari informatori.
All'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso brevemente il ricorso chiedendo l'accoglimento delle domande proposte.
***
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Parte ricorrente ha allegato che la via sterrata su cui insiste la servitù è l'unico modo per accedere all'abitazione e ai terreni agricoli di sua proprietà e di avere goduto il pacifico possesso sino al
2018, quando parte resistente ha iniziato a posizionare materiali su detto sedime: paletti, manufatti in cemento di notevoli dimensioni e i ricorrenti si sono visti quindi costretti, sin d'allora, ad aire in giudizio avverso i sigg. e al fine di chiedere la reintegrazione in possesso. CP_2 CP_1
Al termine del giudizio, con ordinanza n. 370/2019 R.G., questo Tribunale ha ordinato il reintegro dei ricorrenti nel possesso della servitù e i resistenti hanno ottemperato all'ordinanza rimuovendo i manufatti depositati.
I ricorrenti hanno, quindi, goduto nuovamente del pacifico possesso della servitù ininterrottamente sino all'estate 2023 quando i resistenti hanno iniziato a reiterare il comportamento tenuto in precedenza depositando, ai lati della strada, delle lastre di pietra e masserizie di varie dimensioni.
Da quel momento, i ricorrenti e i loro familiari hanno continuato ad esercitare la servitù di passaggio, pur con crescenti difficoltà, sino al mese di febbraio 2024 quando i resistenti hanno depositato ulteriori materiali sul giaciglio della strada: quali lastre di pietra contundenti, legname, contenitori riempiti di terra e cemento, oggetti tutti che hanno considerevolmente ristretto la larghezza percorribile della carreggiata impedendone il passaggio e causando danni alle autovetture dei ricorrenti e dei loro familiari.
Pagina 2 Ciò posto, in punto di stretto di diritto, occorre muovere anzitutto dalla corretta qualificazione dell'azione proposta onde ricavarne le precipitate conseguenze giuridiche.
Con riguardo al presupposto dello “spoglio”, si deve osservare che esso consiste nella privazione totale o parziale della cosa o, più in generale, nel fatto che impedisce durevolmente al possessore l'esercizio del possesso (cfr. in tal senso: Cass. civile 28 settembre 1994 n. 7887).
Lo spoglio non deve consistere necessariamente in un evento permanente ed irreversibile, essendo sufficiente che abbia carattere duraturo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 settembre 2004, n. 18227 in Giust. civ. Mass. 2004).
I caratteri dello spoglio sono la “violenza” o la “clandestinità”.
Lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce. Secondo la Cassazione, peraltro, ad integrare la violenza è sufficiente qualsiasi azione che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa o presunta del possessore (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 01 luglio 2005, n. 14067 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civile, sez. II, 30 agosto 2000, n. 11453 in Giust. civ. Mass. 2000, 1870)
Lo spoglio “clandestino”, invece, è quello attuato senza atti di forza o minacce, bensì in maniera occulta che non consenta alla vittima di percepirlo all'istante.
A tale riguardo i menzionati episodi posti alla base di questo ricorso, ad avviso dello scrivente giudice, possono essere sussunti più correttamente nella fattispecie di cui all'art. 1170 c.c., trattandosi non già di effettivi atti di spoglio quanto di mera molestia, avendo inciso dette condotte materiali sulla modalità di fruizione del diritto e non sul diritto stesso, rendendo sostanzialmente più gravoso (ma non totalmente impedito) il transito dei ricorrenti.
In sostanza i ricorrenti hanno allegato di essere stati impediti nel godimento di detta porzione di sedime ovvero nell'agevole transito sui fondi distinti al NCEU del Comune di Corio, al Foglio 38 numeri 1158 sub. 2 3, 1159 e 1185 gravati da servitù di passaggio pedonale e carraia.
Sul punto occorre rammentare che: “la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto.
(Nella specie, la S.C. ha condiviso la qualificazione dell'azione, ricondotta all'art. 1170 c.c., contenuta nella decisione impugnata, ritenendo che l'apposizione, lungo una strada, di una catena manualmente amovibile, sorretta da paletti in ferro fissi, non avesse inciso sulla possibilità di passaggio pedonale e veicolare ivi esercitato dal ricorrente, ma, esclusivamente, sulla sua modalità di fruizione, resa meno agevole e comoda). Sez. 2, Sentenza n. 19586 del 30/09/2016
(Rv. 641357 – 01).
Pagina 3 Con riguardo al presupposto della molestia, deve osservarsi che essa, dal punto di vista oggettivo, consiste in ogni attività che, pur non privando il possessore del godimento del bene, ostacola o rende più gravoso il possesso o comunque interferisce con il suo pacifico esercizio;
la molestia può consistere in una attività materiale o giuridica: nella prima ipotesi, che è quella oggetto del presente ricorso, l'attività materiale può estrinsecarsi in comportamenti volti a modificare o alterare il bene oggetto del possesso altrui;
dal punto di vista soggettivo, va inoltre osservato che la giurisprudenza ha sempre ritenuto necessaria anche la sussistenza, quale elemento costitutivo dell'azione possessoria del c.d. animus turbandi, inteso come consapevolezza di alterare o sovvertire l'altrui situazione possessoria contro la volontà del titolare;
sul punto, un filone giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, nr.
9871 del 1994 (successiva conforme, tra le altre, Cass. sez. 2 nr. 12588 del 2002), ha poi rilevato la necessità di costruire e di inquadrare l'elemento soggettivo che deve necessariamente sorreggere la molestia o la turbativa del possesso secondo i parametri del dolo e della colpa, la cui prova incombe su chi agisce in manutenzione e il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito;
Nel caso di specie, sulla base della sommaria valutazione propria di questa fase, ed esaminate le fotografie dei luoghi di causa (cfr. doc. 8), ritiene questo giudice che l'apposizione delle masserizie varie lungo il giaciglio della strada abbia soltanto reso più difficoltoso il transito, non occludendo integralmente il passaggio (anche per mezzi agricoli); di talché appare corretto qualificare l'azione come azione di manutenzione ex art. 1170 c.c.
In questo senso pur dando atto che i sommari informatori hanno riferito che il transito per i mezzi di grandi dimensioni risulta occluso (cfr. verbale del 20.09.2025), per vero, dall'esame delle fotografie prodotte (doc. 8), appare inverosimile che questo passaggio sia totalmente impedito tenuto conto che le pietre depositate sono comunque poste al limitare della stradina e, tuttalpiù, rendono maggiormente difficoltoso l'esercizio del diritto.
Per quanto riguarda, quindi, il caso di specie, la giurisprudenza prevalente colloca la condotta posta in essere dai resistenti come caso della molestia: in particolare la Suprema Corte ha chiarito che: “in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente” (Cass. civ. n. 15517/2017) (..)“in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e
Pagina 4 consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo” (Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 26787 del 23 ottobre 2018).
Superata la qualificazione dell'azione e venendo al merito della controversia occorre verificare se sia provato il diritto di possesso di detto sedime in epoca prossima allo spoglio e i paralleli atti di molestia, nonché la tempestività dell'azione.
Dall'attività istruttoria svolta risulta che i ricorrenti abbiano sempre esercitato, continuamente e con cadenze periodiche, il passaggio pedonale e carraio, anche con veicoli agricoli transitando sulla stradina che conduce alle loro proprietà e ciò quantomeno dal 2019 (allorquando è cessata la prima condotta di spoglio e i resistenti hanno rimosso le masserizie per effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Ivrea RG 370/2019).
In particolare il sig. e la sig.ra hanno allegato che, prima che Parte_1 Parte_2 venisse ristretto il passaggio e i resistenti reiterassero le condotte moleste (febbraio 2024), transitavano liberamente sulla via oggetto di controversia, sia a piedi, sia con un trattore e
“un'imballatrice” utilizzata dai ricorrenti per il rifornimento stagionale della legna da ardere per l'inverno e per il ricovero del fieno nelle tettoie annesse alla loro abitazione.
Provato l'utilizzo durevole e pacifico del passaggio si reputa, altresì, raggiunta la prova in ordine alla molestia subita, costituita dalla graduale apposizione di masserizie, legname e pietre sul giaciglio della strada, tale da rendere più difficoltoso il transito.
Di tale molestia vi è evidenzia sia dalla documentazione fotografica prodotta a corredo del ricorso
(doc. 8), sia dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori, i quali hanno tutti confermato l'esistenza di detti ingombri, confermando anche di aver visto i resistenti contumaci collocare personalmente dette masserizie sul bordo della careggiata, oggetto di servitù di passaggio.
Tanto ci riferisce espressamente il sommario informatore , il quale in data 13 Parte_3 novembre 2024, interpellato sui fatti di causa, ha così riferito: “vero confermo, i sigg. e CP_1 sono vicini e hanno iniziato a mettere masserizie varie, pietre, legno, vasi ostruendo CP_2 completamente il passaggio nel febbraio 2024. Sostanzialmente non si riusciva più a transitare con
i veicoli a motore di grandi dimensioni”.
Lo stesso sig. ha poi affermato di aver visto personalmente i convenuti Parte_3
“posare delle pietre di grandi dimensioni ai lati della strada. Sono marito e moglie ed erano con una carriola e stavano scaricando queste lastre di pietra”.
Inoltre, i sigg. e non si sono nemmeno costituiti in giudizio e, benché non valga il CP_1 CP_2 principio di non contestazione in riferimento al convenuto contumace, (cfr. Cass. 14623/2009) questi ultimi, non intervenendo in giudizio, non hanno mai offerto prova di aver tentato di rimuovere dette masserizie che insistono proprio sulla loro proprietà.
Nel caso di specie l'animus turbandi è chiaramente ravvisabile: i convenuti sono vicini di casa dei ricorrenti e sono perfettamente consapevoli, come si evince dalle dichiarazioni dei sommari informatori, che il passaggio sulla suddetta via viene ristretto posizionando manufatti di varia
Pagina 5 natura sul ciglio della strada impedendo il pacifico esercizio della servitù di passaggio ai ricorrenti, come già peraltro sancito da questo Tribunale con l'ordinanza n. 370/2019 R.G.
Non vi sono quindi dubbi sulla volontà dei convenuti di agire consapevolmente per ostacolare i ricorrenti nel pacifico uso della servitù di passaggio
Quanto all'animus turbandi è del tutto irrilevante che la parte resistente abbai compiuto la molestia nell'errato convincimento di tutelare un suo diritto o di esservi legittimato a farlo.
Questo particolare requisito viene definito dalla Cassazione come: la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011).
Irrilevante è infine la circostanza che la molestia non si sia inverata in un evento permanente e irreversibile, essendo sufficiente che abbia carattere duraturo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
10 settembre 2004, n. 18227 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 9; Cass. civile, sez. II, 28 settembre
1994, n. 7887 in Giust. civ. Mass. 1994, 1158).
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, in capo alla parte resistente è senz'altro ravvisabile quanto meno la “colpa”, ritenuta sufficiente dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui «è estraneo al concetto di molestia l'animus turbandi così come l'animus spoliandi per lo spoglio, mentre è richiesto, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, la cui prova incombe a chi agisce in manutenzione ed il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito» (Cass. civile, Sezioni Unite, 22 novembre 1994 n.
9871, in Foro it. 1995, I, 532; in senso conforme cfr. anche cfr. Cass. civile, sez. II, 28 novembre
2001, n. 15130 in Giust. civ. Mass. 2001, 2042; Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3955 in
Giust. civ. Mass. 2008, 2; Cass. civile, sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4279 in Giust. civ. Mass. 2011,
2, 279).
Del resto, deve ritenersi, in conformità all'orientamento espresso dalla Cassazione, che il convincimento da parte dell'agente di esercitare un proprio diritto e, quindi, di agire lecitamente, non faccia venir meno la tutela possessoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 31 gennaio 2011,
n. 2316 in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 151; Cass. civile, sez. II, 09 giugno 2009, n. 13270 in Red.
Giust. civ. Mass. 2009, 6; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957 in Giust. civ. Mass. 2005,
2; Cass. civile, sez. II, 23 febbraio 2001, n. 2667 in Giust. civ. Mass. 2001, 311; Cass. civile,
Sezioni Unite, 10 maggio 1995, n. 5113 in Giust. civ. Mass. 1995, 50).
Vi è infine la tempestività dell'azione promossa, tenuto conto che il transito risulta effettivamente aggravato e reso più difficoltoso dal mese di febbraio 2024 e la presente azione è stata introdotta con ricorso del 29.05.2024, quindi entro l'anno dalla turbativa.
In conclusione, l'azione promossa dai ricorrenti risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Pagina 6 Alla luce delle predette considerazioni la tutela invocata può, quindi, essere accolta.
Parimenti accoglibile è la richiesta di astreinte ex art. 614 bis c.p.c. formulata dai ricorrenti con fissazione di una somma giornaliera da corrispondersi in caso di mancata tempestiva attuazione dell'ordinanza.
Detta somma viene stabilita in Euro 50,00 giornalieri, nella misura ritenuta equa da questo
Tribunale, quale importo dovuto dai resistenti obbligati per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione all'ordine di ripristino e sgombero contenuto nel presente provvedimento;
somma dovuta a decorrere da otto giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Come è noto l'art. 614 bis c.p.c. è applicabile a tutte le ipotesi in cui sia formulata una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili.
Di per sé il fatto che la richiesta di misura coercitiva indiretta sia stata formulata all'interno di una fase cautelare non inficia l'applicabilità della norma che prevede l'astreinte, e ciò sia perché dal tenore normativo non sussiste un tale limite posto in modo esplicito e letterale dall'art. 614 bis c.p.c., (applicabile anche all'esito di un provvedimento di condanna adottato a conclusione di un procedimento sommario), sia perché il provvedimento di nunciazione ottenuto all'esito del detto procedimento sommario deve poter usufruire della misura di coercizione indiretta (l'astreinte) che proprio in tali casi esplica maggiore efficacia nell'indurre il suo destinatario ad adempiere l'ordine del Giudice. (cfr. ordinanza del Tribunale di Latina n. 4074 del 10.08.2022)
Le spese di lite seguono la soccombenza (poste a carico dei resistenti contumaci) e vengono liquidate come in dispositivo, con valori prossimi ai medi ai sensi del D.M. 55/2014 (aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022), valore indeterminato complessità bassa, tenuto conto degli incombenti processuali svolti e del giudizio a carattere contumaciale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti visti gli artt.703 c.p.c. e ss.
e 1168-1170 c.c.:
ACCOGLIE il ricorso dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina ai sigg. C.F.: Parte_4 [...]
e C.F. , la C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 manutenzione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio pedonale e carraia individuata nella planimetria allegata doc. 1-3, al Foglio 38 numeri-3, 1159 e 1185 del Comune di Corio;
con la rimozione, a propria cura e spese, delle lastre di pietra, massi, tronchi di legno, secchi contenenti terra e cemento o ogni altro ingombro posto sul o in prossimità del sedime stradale che ostacoli e renda più difficoltoso il transito carraio anche mezzi agricoli e ingombranti;
CONDANNA i resistenti C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
C.F. , in solido fra loro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al
[...] CodiceFiscale_4
Pagina 7 pagamento di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della predetta ordinanza a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
CONDANNA i resistenti C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
C.F. , in solido fra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese del
[...] CodiceFiscale_4 presente giudizio che si liquidano in € 4.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014 s.m.i, oltre esposti documentati pari ad Euro 299,60 (c.u., marca da bollo, spese di notifica dell'intimazione sommari informatori), spese forf. nella misura del 15% IVA e CPA;
Si comunichi
Ivrea, 11.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
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