Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Truppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del decreto n.-OMISSIS- a firma del Vice Prefetto, portante rigetto dell'istanza del ricorrente tesa a ottenere il rinnovo del porto d'arma per difesa personale;
- di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, ex carabiniere in congedo dal-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento prefettizio con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, rilasciata la prima volta nel -OMISSIS- e, da allora, costantemente rinnovata.
2) Con istanza del -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo del porto d’arma facendo presente che, durante il servizio nell’Arma, ha partecipato all’arresto di plurime personalità mafiose, alcuni dei quali ritornati in libertà, talché sussisterebbe un pericolo per la sua incolumità personale per il rischio di ipotetiche vendette da parte di tali soggetti.
3) Con nota del -OMISSIS- la Prefettura ha inviato il preavviso di rigetto ritenendo non più sussistenti le esigenze per ottenere il rinnovo della licenza.
4) Il ricorrente, con memoria procedimentale del 22.8.-OMISSIS-, ha precisato di essere titolare della licenza dal -OMISSIS- ed ha descritto in modo più approfondito le attività investigative svolte alle dipendenze del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, precisando infine che attualmente è dipendente del panificio industriale “-OMISSIS-, è incaricato di vigilare sul patrimonio di tale azienda anche in orario notturno e, la privazione dell’arma, potrebbe anche pregiudicare la continuazione del rapporto di lavoro.
5) La Prefettura, con il provvedimento n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza, ritenendo che non sussistano ragioni attuali giustificative del porto d’arma.
6) Con il ricorso è stato impugnato il citato diniego, con deduzione dei seguenti motivi:
“ 1) Illegittimità e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, oltre a violazione del principio del legittimo affidamento e illogicità della motivazione;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione rispetto ai precedenti rinnovi ”.
7) Si è costituita l’Amministrazione intimata con richiesta di rigetto del gravame e, all’udienza del 24.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è infondato.
9) Con i due motivi dedotti, da trattare congiuntamente in quanto strettamente collegati, il ricorrente ha censurato l’impugnato diniego per carenza di presupposti, istruttoria e motivazione, nonché per violazione del legittimo affidamento rispetto ai precedenti rinnovi.
In particolare il ricorrente al fine di dimostrare la sussistenza di elementi di pericolo per la sua incolumità ha indicato:
- la partecipazione allo svolgimento delle indagini a carico di pericolosi mafiosi, con il pericolo di reazioni violente da parte di chi ha subito condanne a seguito di tale attività;
- l’attuale impiego quale responsabile del patrimonio in un’azienda che produce pane che, secondo quanto affermato dal datore di lavoro con comunicazione del -OMISSIS- (posteriore all’adozione del provvedimento impugnato), richiederebbe il possesso dell’arma come elemento necessario;
- il costante rinnovo della licenza negli anni passati avrebbe ingenerato il ragionevole affidamento nell’esito favorevole della domanda presentata nel -OMISSIS-.
Le censure sono infondate.
9.1) Preliminarmente si rileva che la licenza di porto d’arma, diversamente dalle ordinarie autorizzazioni amministrative che rimuovono un ostacolo all’esercizio di un’attività effettuabile dal richiedente ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, costituisce una deroga al
divieto di portare armi stabilito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975 (cfr. Corte Cost. 16.12.1993, n. 440) ed ha natura sostanzialmente di concessione, che non consente di qualificare come diritto la pretesa del richiedente di portare un’arma per difesa personale.
In particolare l’art. 42 del TULPS stabilisce che “ il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di
dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole …” di durata limitata ad un solo anno.
Pertanto la regola generale è il divieto di detenzione e porto d’armi e questo può essere derogato dal provvedimento di polizia in questione solo sulla base di un dimostrato bisogno di portare un’arma, ossia della sussistenza di specifiche ragioni di difesa personale del richiedente, valutabili con ampia discrezionalità dall’Autorità di pubblica sicurezza, in comparazione all’interesse pubblico prevalente della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone.
Per costante giurisprudenza il dimostrato bisogno “ non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; non può ricavarsi neanche dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro; la prova del 'dimostrato bisogno' ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio. Chi chiede il rinnovo deve provare l'esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia ” (Cons. Stato, sez. III, 13/05/-OMISSIS-, n. 4272; Id. 11/9/2019, n. 6139).
9.2) Calando tali principi nel caso in esame si rileva quanto segue.
9.2.a) In merito all’esigenza di sicurezza personale derivante dalla pregressa attività di carabiniere attivo in indagini sulla malavita organizzata, l’impugnato diniego ha osservato che tale servizio è cessato da anni e, da quanto allegato dal ricorrente e risultante dall’istruttoria effettuata dal Commando provinciale dei Carabinieri, non sono emersi pericoli ritenuti attuali e concreti per l’incolumità del ricorrente, né sono state riscontrate minacce da parte di pregiudicati, né notizie di azioni contro il ricorrente da parte di tali soggetti.
Correttamente, dunque, nell’ambito dell’ampia discrezionalità della Prefettura in materia, l’atto impugnato ha ritenuto che il servizio pregresso nell’Arma di Carabinieri non determini più la necessità del porto d’arma per difesa personale.
9.2.b) Né tale esigenza si ravvisa in relazione all’attività attualmente svolta dal ricorrente come addetto alla tutela del patrimonio di un’azienda che produce pane.
Ed infatti la costante giurisprudenza afferma che l'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6/6/-OMISSIS-, n. 5072).
Correttamente, dunque, l’atto impugnato ha ritenuto che l’impiego lavorativo attuale non abbia evidenziato particolari rischi personali tali da comportare il “ dimostrato bisogno ”.
9.2.c) Infine il fatto che la licenza sia stata rinnovata per quasi venti anni, come correttamente motivato nell’atto impugnato, non determina alcuna legittima aspettativa nell’ulteriore rinnovo perché secondo la costante giurisprudenza “ Il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo ” (Cons. Stato, sez. III, 13/05/-OMISSIS-, n. 4274).
10) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.