Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3380/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
26/04/1980, elettivamente domiciliata in CORSO FINOCCHIARO APRILE,
124 PALRMO, presso lo studio dell'Avv. GANCI ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA ARIOSTO N. 25/H, presso lo studio dell'Avv. BAZZANO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di separazione e divorzio era stato inizialmente promosso da , deve darsi atto che Parte_1 successivamente le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 9 luglio 2024 e sottoscritto l'8 luglio 2024, con cui hanno
1
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4195/2024 del 22/07/2024, passata in giudicato;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
9 luglio 2024 e sottoscritto l'8 luglio 2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1 I coniugi rimarramno liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove meglio riterranno opportuno e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando esonerati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza, impegnandosi a non interferire l'uno nella vita privata dell'altra e viceversa. La sig.ra continuerà ad Parte_1 abitare l'immobile sito in Palermo Via Mozambico n. 21 presso i genitori della stessa, che conducono in locazione detto immobile, e dove finora aveva coabitato I'intero nucleo familiare
ART 2 il figlio minore è affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, in modalità condivisa, con domicilio prevalente presso la madre. I genitori condivideranno le scelte di maggior interesse per il minore come
2 l'educazione, la salute, l'istruzione, lo sport. In merito, si specifica che, per quanto attiene la formazione scolastica, il minore Persona_1 attualmente frequenta il liceo scientifico sportivo Majorana di Palermo e fruisce giornalmente di un servizio di doposcuola a pagamento. Inoltre, il predetto minore é impegnato proficuamente nello sport del basket che svolge anche a livello agonistico ed è tesserato con l'associazione sportiva S.D.
Leonirdo Da Vinci B.k. di Palermo. Pertanto, ciascun genitore si impegna a cooperare all'educazione ed alla formmuzione del minore, facendosi reciproco obbligo di non compromettere l'affetto e la stima verso l'altro. In ordine al diritto di visita del padre, le parti concordano che le modalità di incontro tra il padre e il figlio terranno conto delle rispettive esigenze, Persona_1 anche lavorative, nonché delle esigenze e dei desideri spontaneamente manifestati dal minore stesso, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del predetto. Per quanto attiene le festivitá e le ricorrenze riguardanti il figlio anche queste saranno Persona_1 concordate secondo accordi stretti tra le parti, nel rispetto della volontá liberamente manifestata dal minore. Il figlio maggiorenne, ma Persona_2 non ancora economicamente autosufficiente e indipendente continuerà a convivere stabilmente con la madre. Quanto al medesimo figlio si specifica che per l'A.S. 2024-2025 continuerà a frequentare l'Istituto Privato Tecnico
Commerciale L. R Jacques Maritain di Palermo, dove svolgerà all'ultimo anno ai fini del conseguimento del diploma di scuola superiore:
Art 3 Il Sig contribuirà al mantenimento dei due figli, CP_1
e (maggiorenne, ma studente e non Persona_1 Persona_2 ancora economicamente indipendente) versando mensilmente alla GR
[...]
, entro giorno 15 di ogni mese da corrispondcre in via Parte_1 anticipata, un importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00=), nella misura di €
200,00=(duecento/00) per ciascun figlio, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. In ordine alle spese straordinarie per i due figli e si stabilisce che le stesse Persona_1 Persona_2 saranno ripartite in ragione del 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo attualmente in uso al Tribunale di Palermo che, di seguito, si riporta: Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che
3 dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostemte, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documemazlone attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure ortodontiche ed interventi chirugici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quanda non erogati dal SSN: d) titckets sanitari e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole: spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universiatrie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolugnato, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c., permesso della prole (motociclo, autovettura) laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarle il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: le spese mediche relative a a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche: b) cure termali e fisiotarapiche: c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN: d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da Isitituti privati;
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione questi dovrà comunque contribuire, nel limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione: c) gite scalastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private: e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (lingue straniere disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b spese di custodia
(baby sitter pre-scuola e doposcuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad
4 Imposta di bollo e assicurazione rc. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore:; e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o auoveicoli presso scuola-guida privata;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli: g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed vigenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi. va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresi previsto un simmetrico onere dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata.in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche. ll genitore, a fronte di una formale richlesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibiztone della relativa documentazione gustificativa. È patto espresso tra le parti che, nel novero delle spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% sono ricomprese espressamente quelle che sono presenti allo stato attuale nell'organizzazione familiare, quali a titolo merameate esemplificativo e non esaustivo, per il doposcuola del figlio minore e per Persona_3 lo sport già frequentato dai figli nonché per ogni altra spesa non enucleata ma allo stato attuale sussistente già regolarmente inserita nel sistema familiare
5 che i genitori si impegnano a mantenere e suddividere nella misura del 50% per garantire il miglior benessere dei due figli. È precisato che le spese scolastiche per l'iscrizione e la retta annuale del figlio presso Persona_2
l'Istituto privato - Tecnico Commerciale L. R. Jacques Maritain di Palermo, per
I'A.S. 2024-2025 saranno divise al 50% tra i genitori.
ART.
4. E' espressamente convenuto tra le parti che l'Assegno Unico
Universale erogato dall' verrà percopito ed incassato nella misura deL CP_2
100% dalla sig.m , collocataria del figlio minore'e Parte_1 convivente con il figlio maggiore, tenuto conto dei tempi di permanenza continualivi della prole presso la dimora materna. Si precisa che il sig. CP_1 nulla avrà a che pretendere per tale titolo e si obbliga, qualora fosse
[...] necessario, a prestare a favore della moglie ogni dichiarazione e/o assenso e/o autorizzazione per agevolare l'erogazione alla medesima dall' dell'A.U.U, CP_2 nella misura e nell'entità integrale del 100% prevista e spettante;
Art. 5 I coniugi reciprocamente rinunciano al proprio mantenimento dandosi atto della rispettiva indipendenza economica e dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti in quanto percettori di rispettivi redditi da lavoro;
art. 6 Con la sottoscrizione del presente atto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni, come in efferti sciolgono, e di effettuare le seguenti attribuzioni patrimoniali chiedendo in relazione a queste ultime che seguano l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87
c della sentenza Corte Costiturzionale n. 154/1999 e a tal proposito, dichiarano che dette operazioni economiche hanno causa familiare ed espressamente escludono quaisiasi volontà donativa a favore dell'altro. A tal uopo, é pattuito che alla sig.ra viene attribuita Parte_1
l'autovettura Peugeot 2008, TG. GD234PL già alla medesima intestata al PRA.
Quindi, il sig. cede a titolo gratuito il 50% di sua proprietà CP_1 della predetta vettura Peugeot 2008 TG. GD234PI alla sig.ra Parte_1 che si assume gli oneri e le responsubilità conseguenti alla
[...] circolazione del veicolo, nonchè ogni spesa occorrente a titolo di tassa di circolazione e/o per i premi assicurativi e/o altra spesa connessa alla
6 proprietà esclusiva del veicolo e si impegna alla restituzione fino alla totale estinzione del finanziamento in corso, stipulato per acquisto del veicolo del quale, peraltro, finora la stessa ha sostenuto in via esclusiva il pagamento di quanto fin qui versato senza che il sig. possa, perció, avanzare CP_1 alcuna pretesa economica in merito a detta attribuzione.
Art. 7 I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato ancora in essere, precisando che il saldo è stato diviso e ncllo stesso c.c., ad oggi, confluiscono soltanto le somme erogate dall' a titolo di A.U.U. che, CP_2 come per patto di cui al punto 4) del presente, sono di esclusiva pestinenza della sig.ra e, perciò. non appena sarà operativo Parte_1
l'accredito nel c.c. intestato alla sola , come da Controparte_3 richiesta in corso di elaborazione presso l'ente competente, le parti procederanno alla formale estinzione del conto cointestato recandosi insieme presso l'istituto bancario per la sottoscrizione e ogni adempimento necessario al fine;
Art. 8 Ogni eventuale debito contratto dai coniugi personalmente con società finanziare e/o istituto di credito resterà sarà a carico ed estinto integralmente dal soggetto che ne è intestatario e, quindi, anche laddove uno dei due dovesse risultare garante e/o debitrice intestatario/a e/o cointestatario/a, dovrà essere manlevato/a dall'altro/a da ogni esborso patrimoniale nel caso i cui eventuall soggetti terzi si rivolgano, a titolo di garanzia e/o a qualsivoglia altro titolo vantando legittimo diritto di rivalsa e/o rimborso e/o ripetizione;
Art. 9 Tutti gli altri beni mobili in comunione sono giá stati divisi tra i coniugi con reciproca soddisfazione, come gli stessi dichiarono e il sig. CP_1 ha già prelevato ogni bene ed effetto personale dalla casa coniugale.
[...]
Ogni questione inerente alla comunione legale tra i medesimi è superata e risolta, in quanto integralmente soddisfatta, dagli accordi di cui al presente atto, null'altro avendo i coniugi a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per tale titolo e per nessuna causale insorta e/o maturata in costanza di comunione legale della quale nulla ad oggi residua e che, in ogni caso, è assorbita e risolta in via definitiva con la sottoscrizione del presente accordo;
Art. 10 I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto
7 previsto dall'art. 20 del decreto-legge n. 69/2023;
Art 11 I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 07/09/2004, da
[...]
, nata a [...] in data [...] e Parte_1 da , nato a [...] in data [...], trascritto CP_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 27, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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