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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6773/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. FERRARI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in Orzinuovi (BS), via Asmondi n. 22
e
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, entrambi con gli avv.ti BONU' ILLARI e FEDERICI ELISA, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dei difensori in Pisogne (BS) via San Marco n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 4.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« Prevedere che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di concorso per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio l'importo mensile di Pt_3
Euro 805,50 (pari all'importo di Euro 700,00 previsto nel decreto cronol. n. 784/21 emesso in data
7/10.12.2021 dalla Corte d'Appello di Brescia, rivalutato secondo indici Istat), a partire dal 5 aprile
2025 ed esclusivamente fino alla mensilità di dicembre 2025 (compresa); e che da gennaio 2026 il sig. non dovrà versare più alcun concorso al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario (diretto o indiretto) del figlio Pt_3 Dare atto che, avendo il sig. nelle more versato pro bono pacis e a titolo Parte_1 meramente transattivo il complessivo importo di €.1.654,82 concordato tra le parti per gli arretrati
Istat a far data dal mese di settembre 2022 sino a marzo 2025, la sig.ra non ha più Parte_2 nulla a pretendere dal sig. in merito all'aggiornamento Istat sull'assegno di Parte_1 mantenimento del figlio.
Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
Spese legali interamente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025 , Parte_1 Parte_2
e premesso i primi di essere genitori di quest'ultimo nato il [...], Parte_3 domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1423/2010 del 29.6.2010 così come modificate in virtù di decreto cronol. n. 784/21 emesso in data 7/10.12.2021 dalla Corte di Appello di Brescia, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 16.10.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 1423/2010 del 29.6.2010
n.r.g. 1184/2010, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
ST TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6773/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. FERRARI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore in Orzinuovi (BS), via Asmondi n. 22
e
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, entrambi con gli avv.ti BONU' ILLARI e FEDERICI ELISA, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dei difensori in Pisogne (BS) via San Marco n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 4.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« Prevedere che il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di concorso per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio l'importo mensile di Pt_3
Euro 805,50 (pari all'importo di Euro 700,00 previsto nel decreto cronol. n. 784/21 emesso in data
7/10.12.2021 dalla Corte d'Appello di Brescia, rivalutato secondo indici Istat), a partire dal 5 aprile
2025 ed esclusivamente fino alla mensilità di dicembre 2025 (compresa); e che da gennaio 2026 il sig. non dovrà versare più alcun concorso al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario (diretto o indiretto) del figlio Pt_3 Dare atto che, avendo il sig. nelle more versato pro bono pacis e a titolo Parte_1 meramente transattivo il complessivo importo di €.1.654,82 concordato tra le parti per gli arretrati
Istat a far data dal mese di settembre 2022 sino a marzo 2025, la sig.ra non ha più Parte_2 nulla a pretendere dal sig. in merito all'aggiornamento Istat sull'assegno di Parte_1 mantenimento del figlio.
Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
Spese legali interamente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.3.2025 , Parte_1 Parte_2
e premesso i primi di essere genitori di quest'ultimo nato il [...], Parte_3 domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1423/2010 del 29.6.2010 così come modificate in virtù di decreto cronol. n. 784/21 emesso in data 7/10.12.2021 dalla Corte di Appello di Brescia, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 16.10.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 1423/2010 del 29.6.2010
n.r.g. 1184/2010, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
ST TI