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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6933/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Angelo AUSTONI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), nata a [...] il 27 CP_1 C.F._2
settembre 1975;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 17 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Albino Parte_1 CP_1
(BG) in data 27 aprile 2013.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie e l'accertamento dell'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento della resistente. All'udienza di prima comparizione del 17 aprile 2025, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi né comparsa in udienza, benché regolarmente citata, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha rimesso la causa al Collegio senza adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, essendo stata richiesta la sola pronuncia sullo status.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati con sentenza n. 1037/2024, pubblicata il 30 aprile 2024 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge, essendo decorsi più di dodici mesi dall'udienza di prima comparizione dei coniugi, celebrata il 10 novembre 2022.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e la mancata costituzione della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale tra i coniugi.
In mancanza di domanda di contenuto economico, nessun accertamento è svolto sui presupposti per il riconoscimento del relativo diritto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Albino (BG) il 27 aprile 2013 tra e Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Albino (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2013);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Angelo AUSTONI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), nata a [...] il 27 CP_1 C.F._2
settembre 1975;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 17 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Albino Parte_1 CP_1
(BG) in data 27 aprile 2013.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie e l'accertamento dell'assenza dei presupposti di legge per il mantenimento della resistente. All'udienza di prima comparizione del 17 aprile 2025, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi né comparsa in udienza, benché regolarmente citata, ha sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa e ha rimesso la causa al Collegio senza adottare provvedimenti provvisori ed urgenti, essendo stata richiesta la sola pronuncia sullo status.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati con sentenza n. 1037/2024, pubblicata il 30 aprile 2024 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo richiesto dalla legge, essendo decorsi più di dodici mesi dall'udienza di prima comparizione dei coniugi, celebrata il 10 novembre 2022.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e la mancata costituzione della resistente che, non costituendosi, non ha manifestato interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale tra i coniugi.
In mancanza di domanda di contenuto economico, nessun accertamento è svolto sui presupposti per il riconoscimento del relativo diritto.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Albino (BG) il 27 aprile 2013 tra e Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Albino (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2013);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo