Sentenza 5 gennaio 1995
Sentenza 8 ottobre 2015
Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 16 ottobre 2024
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 6943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6943 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06943/2025REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da
VA CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
RO AN nella qualità di legale rappresentante della G.B. Immobiliare S.r.l.
per la opposizione di terzo
alla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 8288/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente espone che il Sig. RO AN, in qualità di legale rappresentante della G.B. Immobiliare s.rl., presentava ricorso innanzi al Consiglio di Stato, iscritto al r.g. n. 3013/2016, per la riforma della sentenza n. 4721/2015 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VIII tra la G.B. Immobiliare, il Comune di Telese e la Sig.ra VA CE che aveva annullato, accogliendo le doglianze di quest’ultima, il permesso a costruire in sanatoria n. 79/2012 rilasciato alla G.B. Immobiliare.
All’esito del giudizio, che si svolgeva in contumacia del Comune di Telese e dell’odierna opponente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8288/2024 pubblicata 16 ottobre 2024, accoglieva il ricorso e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le originali doglianze della ricorrente sul rilascio del p.d.c. n. 79/2012 in sanatoria con la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado e della verificazione.
La sentenza non le veniva notificata e ne apprendeva l’esistenza solo in data 13 dicembre 2024 allorquando le veniva notificata istanza di correzione per errore materiale ex art. 86 c.p.c.
A seguito di ciò effettuava, in data 9 gennaio 2025, istanza di visibilità del fascicolo telematico, conoscendo della sentenza emessa e, soprattutto, che la notifica dell’appello era stata effettuata presso la segreteria del TAR Napoli in data 24 marzo 2016 all’avv. Roberto Di Santo, difensore domiciliatario in primo grado, deceduto il 9 febbraio 2016 in Benevento.
Propone pertanto opposizione di terzo per l’annullamento dell’impugnata sentenza in quanto nulla per inesistenza della notifica, nonché lesiva dei propri diritti e interessi legittimi essendo stata emessa all’esito di un processo che non l’aveva vista coinvolta ledendo irrimediabilmente il suo diritto di difesa.
Nessuno si è costituito per parte intimata.
All’udienza del 24 giugno 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso per opposizione di terzo è fondato.
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 104/2010 è di sessanta giorni e decorre dal giorno nel quale l'opponente ha avuto conoscenza legale della sentenza ritenuta pregiudizievole o, comunque, dal giorno in cui ne abbia avuto piena conoscenza.
Nella specie la ricorrente ha documentato di avere appreso l’esistenza della sentenza solo in data 13 dicembre 2024 allorquando le veniva notificata istanza di correzione per errore materiale ex art. 86 c.p.c. e di averne avuto compiuta conoscenza in data 9 gennaio 2025, a seguito dell’istanza di visibilità del fascicolo telematico.
È stato altresì documentato che la notifica dell’appello era stata effettuata presso la segreteria del TAR Napoli in data 24 marzo 2016 all’avv. Roberto Di Santo, difensore domiciliatario in primo grado, successivamente al decesso di quest’ultimo, avvenuto il 9 febbraio 2016 in Benevento.
Come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza di tipo additivo n. 177 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 della Legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva l'opposizione di terzo tra i rimedi impugnatori nei confronti delle sentenze del giudice amministrativo.
E ciò in quanto nonostante la regola generale, dettata dall'art. 2909 cod. civ., dell'inefficacia della sentenza nei confronti di soggetti diversi dalle parti del processo a conclusione del quale essa sia stata pronunciata - si possono verificare casi in cui, per effetto della cosa giudicata, venga a determinarsi una obbiettiva incompatibilità fra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella di cui sia titolare un soggetto terzo rispetto ai destinatari della stessa.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale è stato introdotto lo strumento dell’opposizione di terzo nel Codice del processo amministrativo del 2010.
L’art. 108 del Codice, riprendendo in modo pressoché analogo il dettato dell’art. 404 cod. proc. civ., disciplina l’opposizione di terzo ordinaria stabilendo che un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
Come chiarito dal Consiglio di Stato la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti deve essere riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi, perché è mancata la notifica nei loro confronti; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell´autonomia della loro posizione soggettiva.
Pertanto, nell'attuale formulazione dell'art. 108, co. 1 del Codice, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, la legittimazione a proporre opposizione di terzo si fonda sulla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e sul il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare.
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti di sentenza del giudice amministrativo resa inter alios deve essere, dunque, riconosciuta ai controinteressati pretermessi, nonché a quelli occulti (perché non facilmente identificabili) o sopravvenuti, non intervenuti nel processo, allorquando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia conseguenza di un'omissione dovuta alla controparte, alla mancata attivazione dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o a vizi del procedimento amministrativo a monte, per mancanza di una corretta individuazione o di una espressa evocazione nella formalità degli atti.
La Corte di Cassazione ha affermato che “ la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela ” (Cass.23486/ 2021; Cass. 1574/2020).
Per quanto sopra, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8288/2024 resa a seguito di un appello notificato al difensore deceduto è nulla.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
In considerazione della peculiarità della questione trattata le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili e restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando accoglie l’opposizione di terzo, e, per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO