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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 702/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 Palatucci, 34, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa Esposito (C.F. ; pec: sito in Crotone, via M. C.F._2 Email_1
Nicoletta 18, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._3
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, ritualmente notificato, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la separazione da alle condizioni di cui al ricorso. CP_1
Con decreto del 18.05.2024 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 25.09.2024, rinviata poi al 6.11.2024.
A tale ultima udienza il Giudice delegato, attesa la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire parte ricorrente. CP_1
Con ordinanza del 06.11.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con note depositate in data 06.03.2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava l'avvenuto decesso di . CP_1
All'udienza del 12.03.3025 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (v. Cass. ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017).
Le spese di lite possono essere compensate, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g 702/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 702/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1 Palatucci, 34, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosa Esposito (C.F. ; pec: sito in Crotone, via M. C.F._2 Email_1
Nicoletta 18, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._3
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, ritualmente notificato, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la separazione da alle condizioni di cui al ricorso. CP_1
Con decreto del 18.05.2024 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 25.09.2024, rinviata poi al 6.11.2024.
A tale ultima udienza il Giudice delegato, attesa la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire parte ricorrente. CP_1
Con ordinanza del 06.11.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con note depositate in data 06.03.2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava l'avvenuto decesso di . CP_1
All'udienza del 12.03.3025 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (v. Cass. ord. n. 26489/17 dell'8.11.2017).
Le spese di lite possono essere compensate, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g 702/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli